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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/09/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3189 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3189/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti CERA NICOLA e SANDRA ANTICO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BENCIOLINI SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni di parte resistente: “
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda, avanzata dal , di elisione o di riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , avute dalla e nate il CP_2 Per_1 CP_1
30.10.2006, è palesemente infondata e va pertanto rigettata per le considerazioni pagina 2 di 4 già svolte dal giudice relatore nella ordinanza del 14.10.2024 con la quale aveva rigettato la richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata sempre dal e alla quale si fa integrale rinvio. Parte_1
Infatti, dopo l'adozione di quel provvedimento, il non ha offerto Parte_1
elementi di prova o argomentazioni che possano contraddire le predette considerazioni ed anzi, a ben vedere, l'istruttoria espletata ha consentito di acquisire ulteriori risultanze a lui sfavorevoli.
Infatti, l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di documentazione e informazioni sulle condizioni reddituali del disposta dal giudice Parte_1
relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ha consentito di acclarare in modo molto evidente come il ricorrente non abbia osservato il disposto dell'art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c., tacendo l'esistenza di un ragguardevole numero di conti correnti bancari a lui intestati, con conseguente rilevanza di tale comportamento ai sensi dell'art. 473-bis 18 c.p.c.
Il ricorrente ha tentato di fornire una spiegazione fumosa, per non dire inverosimile, delle ragioni per cui avrebbe avuto la necessità di aprire tali conti correnti senza peraltro fornire prova delle circostanze di fatto che costituivano il presupposto di tali sue allegazioni ma avanzando al riguardo una richiesta di ctu eminentemente esplorativa.
pagina 3 di 4 Peraltro, come ha puntualmente evidenziato la difesa della resistente, quella spiegazione riguarda solo alcuni dei rapporti in esame.
Il rigetto delle domande de ricorrente determina una situazione di una integrale soccombenza che ne giustifica la condanna a rifondere alla resistente le spese del procedimento che si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è
articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande del ricorrente e per l'effetto lo condanna a rifondere alla resistente le spese del giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3189/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti CERA NICOLA e SANDRA ANTICO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BENCIOLINI SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni di parte resistente: “
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda, avanzata dal , di elisione o di riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , avute dalla e nate il CP_2 Per_1 CP_1
30.10.2006, è palesemente infondata e va pertanto rigettata per le considerazioni pagina 2 di 4 già svolte dal giudice relatore nella ordinanza del 14.10.2024 con la quale aveva rigettato la richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata sempre dal e alla quale si fa integrale rinvio. Parte_1
Infatti, dopo l'adozione di quel provvedimento, il non ha offerto Parte_1
elementi di prova o argomentazioni che possano contraddire le predette considerazioni ed anzi, a ben vedere, l'istruttoria espletata ha consentito di acquisire ulteriori risultanze a lui sfavorevoli.
Infatti, l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di documentazione e informazioni sulle condizioni reddituali del disposta dal giudice Parte_1
relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ha consentito di acclarare in modo molto evidente come il ricorrente non abbia osservato il disposto dell'art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c., tacendo l'esistenza di un ragguardevole numero di conti correnti bancari a lui intestati, con conseguente rilevanza di tale comportamento ai sensi dell'art. 473-bis 18 c.p.c.
Il ricorrente ha tentato di fornire una spiegazione fumosa, per non dire inverosimile, delle ragioni per cui avrebbe avuto la necessità di aprire tali conti correnti senza peraltro fornire prova delle circostanze di fatto che costituivano il presupposto di tali sue allegazioni ma avanzando al riguardo una richiesta di ctu eminentemente esplorativa.
pagina 3 di 4 Peraltro, come ha puntualmente evidenziato la difesa della resistente, quella spiegazione riguarda solo alcuni dei rapporti in esame.
Il rigetto delle domande de ricorrente determina una situazione di una integrale soccombenza che ne giustifica la condanna a rifondere alla resistente le spese del procedimento che si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è
articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande del ricorrente e per l'effetto lo condanna a rifondere alla resistente le spese del giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4