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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2389/2020 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIORI CORRADO e SANETTI Parte_1
SIMONA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
VULPIANI GIANLUCA e dall'Avv. ANDREA BARBESIN, giusta procura in atti
-resistente-
NONCHÉ CONTRO
nella persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna Paola
Ciarelli, giusta procura in atti
-convenuto-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2020, il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
Società resistente presso la quale ha lavorato Controparte_3 formalmente dal 7.12.2017 sino al 30.11.2019, per l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto lavorativo continuativo subordinato con orario a tempo pieno per il periodo dal 18.07.2016 al 30.09.2017 e la condanna della società alla corresponsione della somma complessiva di € 57.518,22 a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno e notturno, straordinario festivo diurno e notturno, festività, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, superminimo assorbibile, premio ad personam, ferie e permessi non goduti, oltre il TFR, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Il ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:
-di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con la mansione di “Autista di ZI” inquadrato nel 3° livello C.C.N.L., Metalmeccanica-Noleggio-Autorimesse;
- che, quale conducente di carroattrezzi adibito all'assistenza stradale, al recupero di veicolo sinistrati e/o in panne su strada, nonché allo spostamento dei veicoli presso il deposito giudiziario, egli eseguiva la sua prestazione a settimane alterne con una disponibilità estesa su tutta la giornata, fornendo una reperibilità 24/24 h della giornata;
-che egli era tenuto ad osservare su settimane alterne, il seguente orario di lavoro: la I° settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 mentre la II° settimana dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00 con disponibilità per l'intera giornata (h24) in attesa di chiamate di soccorso;
-che, oltre a non ricevere la retribuzione straordinaria, diurna e notturna, spettante in base alla prestazione effettivamente svolta nella settimana di reperibilità h 24 (determinata calcolando 5 ore di lavoro straordinario notturno nelle due settimane di reperibilità completa svolte nell'arco di ogni mese), sia in giornate feriale che festive, egli, nell'anno
2018 usufruiva solamente di 1 settimana di ferie mentre nell'anno 2019 di n. 2 settimane di ferie;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che pertanto, ai sensi dell'art. 36 Cost e 1099 c.c., e avuto riguardo ai parametri normativi forniti dall'invocato egli non aveva Controparte_4
ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente all'attività lavorativa svolta.
La società, nel costituirsi in giudizio con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto ed evidenziando, in particolare, l'erroneità del ccnl invocato dal ricorrente, trovando invece applicazione al rapporto di lavoro dedotto in causa, il CCNL Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) settore
Metalmeccanica.
A seguito dell'ordinanza del 2.12.2021, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio CP_ nei confronti dell' ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che si è costituita in data 29.09.2022
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Occorre preliminarmente prendere atto che, come specificato dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 17.10.2023, l'accertamento devoluto con la domanda attorea è riferito al periodo formalizzato dal 7.12.2017 al 30.11.2019 e non come erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso a pag. 17, al periodo dal 18.7.2016 al 30.09.2017 (cfr. verbale di udienza). Ne discende che il Tribunale non è chiamato a svolgere alcuna delibazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e a tempo pieno intercorso tra le parti, risultando esso pacificamente formalizzato in detti termini dalle parti in causa.
Inoltre, non vi è dubbio che al rapporto di lavoro in esame trovi applicazione il ccnl Piccole
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e Medie Imprese (P.M.I.) settore Metalmeccanica -come del resto evincibile dalla lettera di assunzione dimessa in atti - e non il come Controparte_4
dedotto dal ricorrente.
Risulta inoltre pacifico ed emerge documentalmente agli atti che il ricorrente sia stato assunto il 7.12.2017 con contratto a tempo determinato e pieno via via prorogato sino al
30.11.2019 con inquadramento nel 3° livello del ccnl cit. con mansioni di autista ZI (cfr. lettere assunzione e buste paga in atti).
4. Tanto premesso, e ponendo in disparte la confusionarietà con cui il ricorso introduttivo è stato confezionato e facendo uno sforzo interpretativo delle richieste ivi rivendicate, è possibile ritenere che la domanda attorea si fondi sulla erronea retribuzione corrisposta al
Part Sig. per la reperibilità h 24 che egli avrebbe prestato, a settimane alterne, in favore della società, computandola come lavoro straordinario.
Il ricorrente, in sostanza, a fronte della reperibilità garantita in favore della società datrice di lavoro deduce di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ai sensi dell'art. 36 Cost..
5. Orbene, sul piano normativo, l'istituto della reperibilità è collegato alla disciplina legale sull'orario di lavoro di cui al d.lgs. n. 66/2003 la quale, a sua volta, recepisce le Direttive n.
93/104/CE e n. 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 66/2003 prevede, in materia di diritto al riposo giornaliero del lavoratore, che le attività caratterizzate da regimi di reperibilità, così come quelle caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, costituiscono un'eccezione all'obbligo di fruizione “in modo consecutivo” del riposo giornaliero.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mera reperibilità fuori dall'orario di lavoro, non dovesse ritenersi rientrante nel perimetro dell'orario normale di lavoro, considerando tale attività quale “prestazione di carattere strumentale ed accessorio che differisce qualitativamente dalla prestazione di lavoro” fosse idonea solo a limitare, senza escludere del tutto, il godimento del riposo previsto dalla legge. (Cass. Civ., sez. lav., 7 giugno 1995,
n. 6400).
Più recentemente, la Cassazione ha affermato che: “Va tuttavia considerato che, con specifico riferimento al servizio di reperibilità previsto dalla disciplina collettiva questa
Corte ha affermato che esso si configura come una prestazione strumentale ed accessoria
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. In tale prospettiva si è allora ritenuto che ove il servizio sia svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, esso limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale
(per usura psico fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava
l'onere della specifica deduzione e della prova” (Cass 27.10.2021 n. 30301).
Occorre ancora evidenziare che la reperibilità costituisce un'obbligazione di attesa della eventuale chiamata del datore di lavoro con la conseguenza che essa, come noto, si distingue in reperibilità passiva che si esaurisce nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio e in reperibilità attiva ove a fronte della effettiva chiamata, il dipendente raggiunge il posto di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa.
Ne discende che il turno di reperibilità è ricompreso all'interno dell'orario lavorativo solo allorquando il lavoratore sia effettivamente chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa
(id est nell'ipotesi innanzi enucleata di reperibilità attiva;
ex multis Cass. Cav. Sent. n.
27477/2008). In tale ipotesi sorge il diritto del lavoratore alla percezione della “indennità di reperibilità”, il cui ammontare è determinato dal CCNL ovvero da accordi aziendali.
Diversamente, se il lavoratore non viene chiamato a rendere l'attività lavorativa, il turno di reperibilità non viene considerato orario di lavoro ma viene qualificato come “periodo di riposo” ed al prestatore di lavoro non spetta alcun emolumento ultroneo (Cass. Civ. Sent. n.
11727/2013).
Tiene ancora il Tribunale ad osservare che alla luce degli interventi della Corte di Giustizia
Europea, si sono delineate, nel panorama giuslavorisitco ipotesi fattuali intermedie di c.d prontezza (ovvero ipotesi non sussumibili nel concetto astratto di “reperibilità passiva” né in quello di “reperibilità attiva”) cui sono collegati quei casi in cui, pur non essendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro intervenuta l'effettiva chiamata del datore di lavoro, la reperibilità abbia compresso - in misura apprezzabile - la libertà del lavoratore di dedicarsi ai propri interessi, limitandolo nella gestione del tempo di attesa.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (grande sezione 9 marzo 2021, in causa C-344/2019; 9 marzo 2021, in causa C-107/2019; sezione V, 11 novembre 2022 in causa C-214/2020) si espressa evidenziando che rientrano nell'orario di lavoro, in ossequio alla direttiva 2003/88, anche quei servizi di reperibilità che vincolano eccessivamente il lavoratore, con un'intensità tale da incidere significativamente ed oggettivamente sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo.
Da ultimo quindi la Corte di Cassazione, uniformandosi ai cennati principi eurounitari, con l'ordinanza n. 16582 23 maggio 2022, mutando il tradizionale orientamento sopra riportato, ha chiarito che “qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un'intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come “orario di lavoro” ai sensi della direttiva
2003/88”.
Nondimeno la suddetta interpretazione euro-unitaria e nazionale dell'istituto della reperibilità deve calarsi – sul piano concreto e fattuale – nell'ambito della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva applicabile.
6. Così individuate le coordinate normative e giurisprudenziali dai cui poter tracciare la mappatura del peculiare istituto della reperibilità, occorre osservare come, nel caso di specie, parte ricorrente senza distinguere tra reperibilità attiva o passiva, non ha allegato né chiesto di provare le specifiche modalità con cui era prevista e regolata la sua disponibilità, limitandosi a qualificare tale tempo – sic et sempliciter -come lavoro straordinario (peraltro sulla base di un ccnl non applicabile al rapporto di lavoro di cui in ogni caso non sono stati richiamate nemmeno le norme ritenute applicabili) per il quale avrebbe avuto diritto alla corresponsione di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost.
6.1 Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, appare chiaro allora come la prospettazione attorea appaia, già in premessa, piuttosto laconica oltre che assai confusionaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In ogni caso dall'attività istruttoria prudenzialmente ammessa dal Tribunale è emerso che la Part reperibilità richiesta dalla società al sig. si delineava come disponibilità non sul luogo di lavoro, dovendo il lavoratore -una volta cessato il proprio turno giornaliero alle 17.00- attendere la eventuale chiamata di soccorso stradale presso la propria abitazione;
che non vi era alcuna obbligatorietà nella risposta, posto che se non rispondeva il primo autista in reperibilità veniva chiamato il secondo;
che i turni di reperibilità erano previsti a settimane alterne;
che, per tale disponibilità la società corrispondeva un premio ad personam.
6.2 Dalla documentazione in atti è infatti emerso che la reperibilità prestata dal ricorrente, veniva retribuita in busta paga sotto la voce “premio ad personam”: a titolo esemplificativo nelle buste paga di 07/2019 il premio è di €400, in quella di 08/2019 il premio è di €401; nella busta paga di 09/2019 il premio è di €344, in quella di 10/2019 il premio è di €402; mentre nel periodo precedente, il premio corrisposto al ricorrente e che si evince dall'esame delle buste paga è all'incirca di €200,00 ogni mese (cfr. doc n. 5 all.to al ricorso).
In relazione al tale voce “premio ad personam” indicata nelle buste paga, il ricorrente, sentito liberamente all'udienza del 17.10.2023, ha riferito di non aver “mai fatto caso a questa voce di retribuzione nella busta paga”. Tale dichiarazione appare di sé sufficiente a smentire anche la ricostruzione ex post offerta dalla difesa attorea con le note conclusionali del 20.01.2025 secondo cui tale voce di retribuzione “premio ad personam” doveva intendersi quale “integrazione individuale concordata tra le parti, vista l'esperienza lavorativa del ricorrente”.
6.3 Anche l'escussione testimoniale ha confermato che, in effetti, la reperibilità prestata dal ricorrente, veniva retribuita proprio sotto la voce “premio ad personam”.
La teste di parte resistente, la sig. , ha affermato che: “Le settimane Testimone_1
di reperibilità dei due operatori erano sempre alterne e mai consecutive;
con la conseguenza che ciascun autista aveva due settimane di reperibilità al mese. Preciso che non vi era una obbligatorietà contrattuale di risposta da parte degli operatori in reperibilità. È infatti accaduto che il primo, così come il secondo operatore, non avessero risposto alle chiamate e il soccorso veniva effettuato dal sig. e nella Persona_1 stessa sera è capitato anche che partisse anche il sig. , titolare della Controparte_1
società, perché i due operatori in reperibilità non avevano risposto. Preciso ancora che la mancata risposta dell'operatore al soccorso stradale non ha mai comportato da parte della società l'apertura di un procedimento disciplinare né alcun richiamo scritto, tuttavia se ne chiedeva la motivazione. (…) Per la reperibilità la società riconosce agli autisti un fisso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro indicato in busta paga, indipendentemente che escano a fare soccorsi o meno”.
Sulla medesima circostanza, invece, il primo teste di parte ricorrente non ha riferito alcunché, non essendo a conoscenza nemmeno delle modalità e degli orari di lavoro
Part effettivamente svolti dal (cfr. verbale di udienza del 17.10.2023)
D'altro canto, la seconda testimone di parte ricorrente, (ex coniuge del Testimone_2
ricorrente), è risultata inattendibile, avendo dichiarato in udienza di aver letto tutti gli atti processuali ed in particolare le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza precedente. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalla predetta teste sono risultate in netto contrasto con la Part ricostruzione fattuale delineata in ricorso, avendo affermato che il sig. fosse reperibile tutti i giorni anche nei weekend con esclusione di due weekend al mese e non a settimane alterne.
In ultima analisi le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla rappresentante legale all'udienza del 17.10.2023 secondo cui “il premio ad personam che è riportato nelle buste paga allegate al ricorso è una voce retributiva che va a remunerare la reperibilità degli autisti. Tutti gli autisti ricevono tale premio nella busta paga” corroborano quanto dichiarato dalla teste risultando in ogni caso convincente ed anche ragionevole Tes_1
l'imputazione di tale voce di retribuzione alla reperibilità degli autisti, in difetto di ogni e diversa e più ragionevole ricostruzione ad opera del ricorrente.
7. Così ricostruiti i fatti occorre volgere l'attenzione alle disposizioni pattizie.
Il CCNL Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche all'art. 55 disciplina l'istituto della reperibilità e prevede:
“1. La reperibilità è un istituto completare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti 2. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale (…omissis…)
13. le reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di sei gg continuativi.
14. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento;
i predetti compensi non sono tra loro cumulabili. Il compenso non può essere inferiore ai seguenti valori espressi in euro…” secondo la tabella
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro retributiva annessa che, per il 3° livello come era il ricorrente, prevede un compenso settimanale pari ad €29,80 comprensivo del giorno festivo o un compenso settimanale pari ad €32,05 comprensivo del giorno festivo e di un giorno libero (cfr. ccnl all.to alla memoria di parte resistente).
Il ccnl precisa, inoltre, al comma 16 che “il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa della chiamata da parte dell'azienda”, mentre al successivo comma 17 specifica che “dal momento della chiamata e per il tempo necessario
a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari al 70% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni”
8. In definitiva, ritiene il Tribunale che rispetto alla reperibilità a settimane alterne
Part disimpegnata dal sig. per il periodo in esame senza alcuna distinzione tra reperibilità attiva e passiva (di cui lo si ripete parte ricorrente non si è peritato di offrire alcuna allegazione né in fatto né in diritto), la retribuzione corrisposta in suo favore debba ritenersi adeguata e proporzionata nel senso richiesto dall'art. 36 Cost., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 55 del Ccnl Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e quanto indicato nelle buste paga in atti alla voce “premio ad personam”; risultando invero che, a rigore, questi abbia percepito anche il compenso per gli interventi di soccorso effettivamente svolti
(di cui tuttavia non è stato allegato alcunchè)
Non vi è pertanto questione in merito all'accertamento del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo avendo parte ricorrente erroneamente fondato il ricorso su altro ccnl calcolando la reperibilità come fosse orario straordinario. Tanto è vero che il Ruo in ricorso determina la predetta reperibilità “calcolando 5 ore di lavoro straordinario notturno nelle due settimane di reperibilità completa svolte nell'arco di ogni mese”. Tanto assorbe la domanda volta al pagamento del TFR evidentemente calcolato sul maggior orario svolto quale reperibilità.
9. È del tutto evidente quindi l'errore di fondo che inficia totalmente ed irrimediabilmente la domanda attorea, anche in relazione alle ulteriori voci rivendicate a titolo di retribuzione ordinaria, di 13° e 14° mensilità, di premio ad personam e di superminimo assorbibile risultando tutte voci rivendicate sulla base di altro ccnll ed in ogni caso richieste sic et sempliciter senza indicare alcuna ragione giuridica per la quale esse risulterebbero dovute
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in favore del lavoratore.
9.1 Per le medesime ragioni non possono essere riconosciute le somme rivendicate a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti.
Sul punto occorre in ogni caso osservare che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, che deve da questi essere provato, è individuabile nella loro mancata fruizione e, più precisamente, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass.
n.12311/2003; Cass. n.7445/2000).
Invero, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.) di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso (cfr. ex multis anche Cass. n.
22751/2004; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Sul punto, parte ricorrente nemmeno ha chiesto ammettersi la prova testimoniale su tale circostanza.
10. Alla luce di quanto fin qui esposto ed accertato il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite tra parte ricorrente e la società convenuta – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa (€26.001/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi -avuto riguardo all'impegno professionale profuso e alla diversità delle parti - seguono la soccombenza e vanno posti a carico di parte ricorrente.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' stante la chiamata in causa ad opera del CP_2
Giudice.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore della società convenuta le spese di lite
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro che si liquidano in complessivi €4629,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva
e Cpa come per legge.
Latina, 3/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2389/2020 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIORI CORRADO e SANETTI Parte_1
SIMONA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
VULPIANI GIANLUCA e dall'Avv. ANDREA BARBESIN, giusta procura in atti
-resistente-
NONCHÉ CONTRO
nella persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna Paola
Ciarelli, giusta procura in atti
-convenuto-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2020, il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
Società resistente presso la quale ha lavorato Controparte_3 formalmente dal 7.12.2017 sino al 30.11.2019, per l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto lavorativo continuativo subordinato con orario a tempo pieno per il periodo dal 18.07.2016 al 30.09.2017 e la condanna della società alla corresponsione della somma complessiva di € 57.518,22 a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno e notturno, straordinario festivo diurno e notturno, festività, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, superminimo assorbibile, premio ad personam, ferie e permessi non goduti, oltre il TFR, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Il ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:
-di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con la mansione di “Autista di ZI” inquadrato nel 3° livello C.C.N.L., Metalmeccanica-Noleggio-Autorimesse;
- che, quale conducente di carroattrezzi adibito all'assistenza stradale, al recupero di veicolo sinistrati e/o in panne su strada, nonché allo spostamento dei veicoli presso il deposito giudiziario, egli eseguiva la sua prestazione a settimane alterne con una disponibilità estesa su tutta la giornata, fornendo una reperibilità 24/24 h della giornata;
-che egli era tenuto ad osservare su settimane alterne, il seguente orario di lavoro: la I° settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 mentre la II° settimana dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00 con disponibilità per l'intera giornata (h24) in attesa di chiamate di soccorso;
-che, oltre a non ricevere la retribuzione straordinaria, diurna e notturna, spettante in base alla prestazione effettivamente svolta nella settimana di reperibilità h 24 (determinata calcolando 5 ore di lavoro straordinario notturno nelle due settimane di reperibilità completa svolte nell'arco di ogni mese), sia in giornate feriale che festive, egli, nell'anno
2018 usufruiva solamente di 1 settimana di ferie mentre nell'anno 2019 di n. 2 settimane di ferie;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che pertanto, ai sensi dell'art. 36 Cost e 1099 c.c., e avuto riguardo ai parametri normativi forniti dall'invocato egli non aveva Controparte_4
ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente all'attività lavorativa svolta.
La società, nel costituirsi in giudizio con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto ed evidenziando, in particolare, l'erroneità del ccnl invocato dal ricorrente, trovando invece applicazione al rapporto di lavoro dedotto in causa, il CCNL Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) settore
Metalmeccanica.
A seguito dell'ordinanza del 2.12.2021, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio CP_ nei confronti dell' ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che si è costituita in data 29.09.2022
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Occorre preliminarmente prendere atto che, come specificato dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 17.10.2023, l'accertamento devoluto con la domanda attorea è riferito al periodo formalizzato dal 7.12.2017 al 30.11.2019 e non come erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso a pag. 17, al periodo dal 18.7.2016 al 30.09.2017 (cfr. verbale di udienza). Ne discende che il Tribunale non è chiamato a svolgere alcuna delibazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e a tempo pieno intercorso tra le parti, risultando esso pacificamente formalizzato in detti termini dalle parti in causa.
Inoltre, non vi è dubbio che al rapporto di lavoro in esame trovi applicazione il ccnl Piccole
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e Medie Imprese (P.M.I.) settore Metalmeccanica -come del resto evincibile dalla lettera di assunzione dimessa in atti - e non il come Controparte_4
dedotto dal ricorrente.
Risulta inoltre pacifico ed emerge documentalmente agli atti che il ricorrente sia stato assunto il 7.12.2017 con contratto a tempo determinato e pieno via via prorogato sino al
30.11.2019 con inquadramento nel 3° livello del ccnl cit. con mansioni di autista ZI (cfr. lettere assunzione e buste paga in atti).
4. Tanto premesso, e ponendo in disparte la confusionarietà con cui il ricorso introduttivo è stato confezionato e facendo uno sforzo interpretativo delle richieste ivi rivendicate, è possibile ritenere che la domanda attorea si fondi sulla erronea retribuzione corrisposta al
Part Sig. per la reperibilità h 24 che egli avrebbe prestato, a settimane alterne, in favore della società, computandola come lavoro straordinario.
Il ricorrente, in sostanza, a fronte della reperibilità garantita in favore della società datrice di lavoro deduce di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ai sensi dell'art. 36 Cost..
5. Orbene, sul piano normativo, l'istituto della reperibilità è collegato alla disciplina legale sull'orario di lavoro di cui al d.lgs. n. 66/2003 la quale, a sua volta, recepisce le Direttive n.
93/104/CE e n. 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 66/2003 prevede, in materia di diritto al riposo giornaliero del lavoratore, che le attività caratterizzate da regimi di reperibilità, così come quelle caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, costituiscono un'eccezione all'obbligo di fruizione “in modo consecutivo” del riposo giornaliero.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mera reperibilità fuori dall'orario di lavoro, non dovesse ritenersi rientrante nel perimetro dell'orario normale di lavoro, considerando tale attività quale “prestazione di carattere strumentale ed accessorio che differisce qualitativamente dalla prestazione di lavoro” fosse idonea solo a limitare, senza escludere del tutto, il godimento del riposo previsto dalla legge. (Cass. Civ., sez. lav., 7 giugno 1995,
n. 6400).
Più recentemente, la Cassazione ha affermato che: “Va tuttavia considerato che, con specifico riferimento al servizio di reperibilità previsto dalla disciplina collettiva questa
Corte ha affermato che esso si configura come una prestazione strumentale ed accessoria
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. In tale prospettiva si è allora ritenuto che ove il servizio sia svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, esso limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale
(per usura psico fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava
l'onere della specifica deduzione e della prova” (Cass 27.10.2021 n. 30301).
Occorre ancora evidenziare che la reperibilità costituisce un'obbligazione di attesa della eventuale chiamata del datore di lavoro con la conseguenza che essa, come noto, si distingue in reperibilità passiva che si esaurisce nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio e in reperibilità attiva ove a fronte della effettiva chiamata, il dipendente raggiunge il posto di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa.
Ne discende che il turno di reperibilità è ricompreso all'interno dell'orario lavorativo solo allorquando il lavoratore sia effettivamente chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa
(id est nell'ipotesi innanzi enucleata di reperibilità attiva;
ex multis Cass. Cav. Sent. n.
27477/2008). In tale ipotesi sorge il diritto del lavoratore alla percezione della “indennità di reperibilità”, il cui ammontare è determinato dal CCNL ovvero da accordi aziendali.
Diversamente, se il lavoratore non viene chiamato a rendere l'attività lavorativa, il turno di reperibilità non viene considerato orario di lavoro ma viene qualificato come “periodo di riposo” ed al prestatore di lavoro non spetta alcun emolumento ultroneo (Cass. Civ. Sent. n.
11727/2013).
Tiene ancora il Tribunale ad osservare che alla luce degli interventi della Corte di Giustizia
Europea, si sono delineate, nel panorama giuslavorisitco ipotesi fattuali intermedie di c.d prontezza (ovvero ipotesi non sussumibili nel concetto astratto di “reperibilità passiva” né in quello di “reperibilità attiva”) cui sono collegati quei casi in cui, pur non essendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro intervenuta l'effettiva chiamata del datore di lavoro, la reperibilità abbia compresso - in misura apprezzabile - la libertà del lavoratore di dedicarsi ai propri interessi, limitandolo nella gestione del tempo di attesa.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (grande sezione 9 marzo 2021, in causa C-344/2019; 9 marzo 2021, in causa C-107/2019; sezione V, 11 novembre 2022 in causa C-214/2020) si espressa evidenziando che rientrano nell'orario di lavoro, in ossequio alla direttiva 2003/88, anche quei servizi di reperibilità che vincolano eccessivamente il lavoratore, con un'intensità tale da incidere significativamente ed oggettivamente sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo.
Da ultimo quindi la Corte di Cassazione, uniformandosi ai cennati principi eurounitari, con l'ordinanza n. 16582 23 maggio 2022, mutando il tradizionale orientamento sopra riportato, ha chiarito che “qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un'intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come “orario di lavoro” ai sensi della direttiva
2003/88”.
Nondimeno la suddetta interpretazione euro-unitaria e nazionale dell'istituto della reperibilità deve calarsi – sul piano concreto e fattuale – nell'ambito della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva applicabile.
6. Così individuate le coordinate normative e giurisprudenziali dai cui poter tracciare la mappatura del peculiare istituto della reperibilità, occorre osservare come, nel caso di specie, parte ricorrente senza distinguere tra reperibilità attiva o passiva, non ha allegato né chiesto di provare le specifiche modalità con cui era prevista e regolata la sua disponibilità, limitandosi a qualificare tale tempo – sic et sempliciter -come lavoro straordinario (peraltro sulla base di un ccnl non applicabile al rapporto di lavoro di cui in ogni caso non sono stati richiamate nemmeno le norme ritenute applicabili) per il quale avrebbe avuto diritto alla corresponsione di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost.
6.1 Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, appare chiaro allora come la prospettazione attorea appaia, già in premessa, piuttosto laconica oltre che assai confusionaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In ogni caso dall'attività istruttoria prudenzialmente ammessa dal Tribunale è emerso che la Part reperibilità richiesta dalla società al sig. si delineava come disponibilità non sul luogo di lavoro, dovendo il lavoratore -una volta cessato il proprio turno giornaliero alle 17.00- attendere la eventuale chiamata di soccorso stradale presso la propria abitazione;
che non vi era alcuna obbligatorietà nella risposta, posto che se non rispondeva il primo autista in reperibilità veniva chiamato il secondo;
che i turni di reperibilità erano previsti a settimane alterne;
che, per tale disponibilità la società corrispondeva un premio ad personam.
6.2 Dalla documentazione in atti è infatti emerso che la reperibilità prestata dal ricorrente, veniva retribuita in busta paga sotto la voce “premio ad personam”: a titolo esemplificativo nelle buste paga di 07/2019 il premio è di €400, in quella di 08/2019 il premio è di €401; nella busta paga di 09/2019 il premio è di €344, in quella di 10/2019 il premio è di €402; mentre nel periodo precedente, il premio corrisposto al ricorrente e che si evince dall'esame delle buste paga è all'incirca di €200,00 ogni mese (cfr. doc n. 5 all.to al ricorso).
In relazione al tale voce “premio ad personam” indicata nelle buste paga, il ricorrente, sentito liberamente all'udienza del 17.10.2023, ha riferito di non aver “mai fatto caso a questa voce di retribuzione nella busta paga”. Tale dichiarazione appare di sé sufficiente a smentire anche la ricostruzione ex post offerta dalla difesa attorea con le note conclusionali del 20.01.2025 secondo cui tale voce di retribuzione “premio ad personam” doveva intendersi quale “integrazione individuale concordata tra le parti, vista l'esperienza lavorativa del ricorrente”.
6.3 Anche l'escussione testimoniale ha confermato che, in effetti, la reperibilità prestata dal ricorrente, veniva retribuita proprio sotto la voce “premio ad personam”.
La teste di parte resistente, la sig. , ha affermato che: “Le settimane Testimone_1
di reperibilità dei due operatori erano sempre alterne e mai consecutive;
con la conseguenza che ciascun autista aveva due settimane di reperibilità al mese. Preciso che non vi era una obbligatorietà contrattuale di risposta da parte degli operatori in reperibilità. È infatti accaduto che il primo, così come il secondo operatore, non avessero risposto alle chiamate e il soccorso veniva effettuato dal sig. e nella Persona_1 stessa sera è capitato anche che partisse anche il sig. , titolare della Controparte_1
società, perché i due operatori in reperibilità non avevano risposto. Preciso ancora che la mancata risposta dell'operatore al soccorso stradale non ha mai comportato da parte della società l'apertura di un procedimento disciplinare né alcun richiamo scritto, tuttavia se ne chiedeva la motivazione. (…) Per la reperibilità la società riconosce agli autisti un fisso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro indicato in busta paga, indipendentemente che escano a fare soccorsi o meno”.
Sulla medesima circostanza, invece, il primo teste di parte ricorrente non ha riferito alcunché, non essendo a conoscenza nemmeno delle modalità e degli orari di lavoro
Part effettivamente svolti dal (cfr. verbale di udienza del 17.10.2023)
D'altro canto, la seconda testimone di parte ricorrente, (ex coniuge del Testimone_2
ricorrente), è risultata inattendibile, avendo dichiarato in udienza di aver letto tutti gli atti processuali ed in particolare le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza precedente. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalla predetta teste sono risultate in netto contrasto con la Part ricostruzione fattuale delineata in ricorso, avendo affermato che il sig. fosse reperibile tutti i giorni anche nei weekend con esclusione di due weekend al mese e non a settimane alterne.
In ultima analisi le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla rappresentante legale all'udienza del 17.10.2023 secondo cui “il premio ad personam che è riportato nelle buste paga allegate al ricorso è una voce retributiva che va a remunerare la reperibilità degli autisti. Tutti gli autisti ricevono tale premio nella busta paga” corroborano quanto dichiarato dalla teste risultando in ogni caso convincente ed anche ragionevole Tes_1
l'imputazione di tale voce di retribuzione alla reperibilità degli autisti, in difetto di ogni e diversa e più ragionevole ricostruzione ad opera del ricorrente.
7. Così ricostruiti i fatti occorre volgere l'attenzione alle disposizioni pattizie.
Il CCNL Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche all'art. 55 disciplina l'istituto della reperibilità e prevede:
“1. La reperibilità è un istituto completare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti 2. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale (…omissis…)
13. le reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di sei gg continuativi.
14. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento;
i predetti compensi non sono tra loro cumulabili. Il compenso non può essere inferiore ai seguenti valori espressi in euro…” secondo la tabella
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro retributiva annessa che, per il 3° livello come era il ricorrente, prevede un compenso settimanale pari ad €29,80 comprensivo del giorno festivo o un compenso settimanale pari ad €32,05 comprensivo del giorno festivo e di un giorno libero (cfr. ccnl all.to alla memoria di parte resistente).
Il ccnl precisa, inoltre, al comma 16 che “il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa della chiamata da parte dell'azienda”, mentre al successivo comma 17 specifica che “dal momento della chiamata e per il tempo necessario
a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari al 70% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni”
8. In definitiva, ritiene il Tribunale che rispetto alla reperibilità a settimane alterne
Part disimpegnata dal sig. per il periodo in esame senza alcuna distinzione tra reperibilità attiva e passiva (di cui lo si ripete parte ricorrente non si è peritato di offrire alcuna allegazione né in fatto né in diritto), la retribuzione corrisposta in suo favore debba ritenersi adeguata e proporzionata nel senso richiesto dall'art. 36 Cost., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 55 del Ccnl Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e quanto indicato nelle buste paga in atti alla voce “premio ad personam”; risultando invero che, a rigore, questi abbia percepito anche il compenso per gli interventi di soccorso effettivamente svolti
(di cui tuttavia non è stato allegato alcunchè)
Non vi è pertanto questione in merito all'accertamento del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo avendo parte ricorrente erroneamente fondato il ricorso su altro ccnl calcolando la reperibilità come fosse orario straordinario. Tanto è vero che il Ruo in ricorso determina la predetta reperibilità “calcolando 5 ore di lavoro straordinario notturno nelle due settimane di reperibilità completa svolte nell'arco di ogni mese”. Tanto assorbe la domanda volta al pagamento del TFR evidentemente calcolato sul maggior orario svolto quale reperibilità.
9. È del tutto evidente quindi l'errore di fondo che inficia totalmente ed irrimediabilmente la domanda attorea, anche in relazione alle ulteriori voci rivendicate a titolo di retribuzione ordinaria, di 13° e 14° mensilità, di premio ad personam e di superminimo assorbibile risultando tutte voci rivendicate sulla base di altro ccnll ed in ogni caso richieste sic et sempliciter senza indicare alcuna ragione giuridica per la quale esse risulterebbero dovute
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in favore del lavoratore.
9.1 Per le medesime ragioni non possono essere riconosciute le somme rivendicate a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti.
Sul punto occorre in ogni caso osservare che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, che deve da questi essere provato, è individuabile nella loro mancata fruizione e, più precisamente, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass.
n.12311/2003; Cass. n.7445/2000).
Invero, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.) di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso (cfr. ex multis anche Cass. n.
22751/2004; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Sul punto, parte ricorrente nemmeno ha chiesto ammettersi la prova testimoniale su tale circostanza.
10. Alla luce di quanto fin qui esposto ed accertato il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite tra parte ricorrente e la società convenuta – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa (€26.001/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi -avuto riguardo all'impegno professionale profuso e alla diversità delle parti - seguono la soccombenza e vanno posti a carico di parte ricorrente.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' stante la chiamata in causa ad opera del CP_2
Giudice.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore della società convenuta le spese di lite
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro che si liquidano in complessivi €4629,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva
e Cpa come per legge.
Latina, 3/02/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro