Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DR CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Asaro e Sara Palagiano, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Campiani 21 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Brescia via Armando Diaz n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Comitato Promotore Del Parco Regionale Delle Colline, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Apicella, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Malta n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio Corte dei Campiani, rappresentato e difeso dall'avvocata Emanuela Verzeletti, con domicilio fisico presso nello studio della stessa in Brescia, via Moretto 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A) Quanto al ricorso introduttivo:
per l'annullamento per previa concessione di misura cautelare:
- dell’atto prot. n. 413130/2024 del 12 dicembre 2024 del Comune di Brescia, a mezzo del quale a riscontro dell’istanza/petizione svolta dalla Sig.ra CA come prima firmataria, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, pur senza aver effettuato alcun accesso alla proprietà interessata, che “ da un sommario esame visivo a distanza, le piante, pur non escludendo che possano avere circonferenza misurata ad 1,3 metri da terra superiore al valore minimo di 250 cm necessario per poter inoltrare richiesta di attribuzione di monumentalità per il criterio dimensionale, non sembrano presentare carattere di monumentalità in relazione al contesto ambientale e paesaggistico in cui insistono ”;
- del permesso di costruire oneroso prot. 389655 del 25 novembre 2024 e relativa rettifica, ostesi alla ricorrente da parte del Comune di Brescia, a seguito di istanza di accesso agli atti, evasa in data 16 dicembre 2024;
- per quanto occorra, del verbale della commissione paesaggio, non fornito con la pratica relativa al PdC da parte dell’Amministrazione, e, quindi, conosciuto dalla ricorrente solo a seguito di ulteriore accesso agli atti, formulato in data 16 dicembre 024 e riscontrato in data 13 gennaio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto;
B) Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12 agosto 2025 :
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 183287/2025 del 26 maggio 2025, del Comune di Brescia, avente ad oggetto “ istanza per il riconoscimento del carattere di monumentalità di alberi siti nel terreno tra via Campiani e via zuccari identificato catastalmente al Fg. 26 part. 325 e 327. Ricorso al TAR in data 28.01.2025 della sig.ra DR CA e Atto di intervento ad adiuvandum in data 13.02.2025, del Comitato promotore del Parco regionale delle colline e dell’agro-fluviale di Brescia e Atto di intervento ad adiuvandum in data 14.02.2025 del Condominio Corte dei Campiani. Diniego censimento e trasmissione fascicolo ”;
- della relazione redatta nell’interesse del Comune di Brescia in data 5 marzo 2025, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2025;
- della presupposta scheda redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia, n. 9/B157/BS/03, datata 21 marzo 2025;
- del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 152878/2025 del 5 maggio 2025 emesso dal Comune di Brescia (doc.G);
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brescia e di Campiani 21 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa RA O' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso introduttivo
1. Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2025 e depositato in pari data la ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare di un condominio sito in via Campiani in Brescia, impugna il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata in data 25 novembre 2024 per la realizzazione di un complesso condominiale.
Il condominio in cui si trova l’immobile della ricorrente è confinante con il compendio immobiliare di proprietà della controinteressata ed entrambi sono contigui alla linea del PLIS che delimita il Parco delle Colline.
2. La ricorrente impugna, altresì, il provvedimento del 12 dicembre 2024 con cui il Comune di Brescia ha rigettato la petizione, di cui la ricorrente era la prima firmataria, con la quale veniva richiesto che fosse riconosciuta la natura monumentale di cinque esemplari di SO ( Morus alba ) aventi un’età di circa duecento anni e disposti in filare.
3. I gelsi in questione costituirebbero parte integrante dell’antico viale che dalla residenza padronale, denominata villa FR, situata nel nucleo storico di Urago Mella, portava sino ai campi e ai vigneti posti ai piedi del monte Picastello.
4. Il filare in questione, partendo dall’area interessata dall’intervento edilizio, si svilupperebbe sino all’interno del PLIS Parco delle Colline, e costituirebbe una testimonianza della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e dei costumi di quella parte della città.
A tal proposito, viene evidenziato che queste alberature avevano normalmente lo scopo di segnalare i confini di proprietà, ed erano utilizzate nella bachicoltura.
5. La petizione relativa ai cinque gelsi, che la ricorrente aveva sottoscritto unitamente ad altri, chiedeva in particolare che fosse evitato l’abbattimento dei due gelsi posti all’interno del lotto interessato dall’intervento edilizio della controinteressata.
Il loro abbattimento, infatti, avrebbe compromesso l’antico filare di cui fanno parte, interrompendone la continuità.
6. Il Comune, violando secondo la ricorrente la procedura di cui all’art. 54 dello Statuto, si è invece rifiutato di procedere nel riconoscimento del carattere di monumentalità.
Con provvedimento del 12 dicembre 2024 il responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale, pur affermando di non aver potuto accedere alla proprietà, aveva infatti ritenuto che ad un sommario esame i gelsi comunque non presentassero i caratteri della monumentalità.
7. A questo proposito la ricorrente replicava nuovamente come tali gelsi siano parte di un filare storico, tutt’ora inserito in un contesto paesistico ambientale di altissimo rilievo e fragilità, che si sviluppa nel lotto interessato dall’intervento edilizio contiguo alla linea del PLIS.
Doveva ritenersi, pertanto, che l’affermazione dell’assenza del carattere della monumentalità fosse affetta da difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei fatti.
8. Quanto al permesso di costruire la ricorrente evidenziava come dall’esame della planimetria degli scarichi, allegata alla pratica edilizia, risultasse la collocazione dei relativi pozzi proprio sotto i cinque gelsi di cui alla petizione, con conseguente futuro abbattimento dei cinque alberi.
Dall’esame del progetto risultavano anche il mancato rispetto delle distanze inderogabili tra le nuove costruzioni e gli ambiti non urbanizzati quale il PLIS delle colline.
9. In ogni caso, risulterebbero numerose violazioni procedurali, istruttorie e di merito.
A questo proposito, la ricorrente evidenziava di essere stata costretta ad effettuare plurimi accessi, in quanto il Comune di Brescia avrebbe effettuato un vero e proprio “ spacchettamento ” della pratica edilizia.
Al momento della notifica del ricorso introduttivo non era stata ancora fornita la documentazione necessaria per il rilascio del PDC.
10. Pur riservandosi eventuali motivi aggiunti, la ricorrente evidenziava che la Commissione Paesaggio aveva ritenuto l’intervento ammissibile con minime prescrizioni, nonostante avesse ammesso che la nuova costruzione creava un impatto rilevante sul paesaggio.
La Commissione non aveva neppure chiesto alcuna integrazione istruttoria, nonostante la planimetria rappresentante il verde fosse palesemente carente.
11. La ricorrente formula, pertanto, una serie di censure riguardanti, da una parte, il mancato riscontro alla petizione finalizzata alla dichiarazione di monumentalità dei gelsi, dall’altra, il PDC impugnato.
Le stesse possono essere così sintetizzate:
A) con riferimento alla petizione
a.1) la risposta del Comune alla petizione violerebbe il Regolamento comunale, là dove prevede che le istanze e le petizioni presentate al Sindaco siano trasmesse alla Commissione consiliare competente, che deve sottoporre il relativo contenuto al Consiglio.
Il responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale si sarebbe, invece, limitato a liquidare la petizione senza fare nulla di quanto prescritto;
a.2) il requisito della monumentalità dei gelsi sarebbe stato escluso senza alcuna istruttoria, avendo ammesso la stessa Amministrazione di non aver posto in essere alcun accesso all’area ove si trovano i gelsi.
In realtà, per valutare la monumentalità dei gelsi non sarebbe stato affatto necessario entrare nell’area dove questi ultimi si trovano, poiché la mole dei gelsi risulterebbe perfettamente misurabile e rilevabile, come ha fatto l’agronomo incaricato dalla ricorrente, che, effettuando i rilievi a distanza, ha potuto constatare le dimensioni dei due gelsi.
Nella relazione, peraltro, non verrebbe esclusa la sussistenza dei requisiti dimensionali per l’attribuzione del carattere della monumentalità, ma ciò nonostante nella stessa si afferma che gli stessi non sembrerebbero presentare tale caratteristica in relazione al contesto ambientale e paesistico in cui si trovano. La conclusione cui è giunta l’Amministrazione sarebbe quindi caratterizzata da intrinseca contraddittorietà, oltre ad aver ammesso essa stessa una carenza di istruttoria;
B) con riferimento al permesso di costruire
b.1) la tipologia architettonica dell’intervento avrebbe un carattere estremamente impattante sul contesto.
Vi sarebbe anche una rappresentazione del verde molto sommaria, nella quale i gelsi sarebbero riportati in modo non corretto, senza indicazione del fatto che gli stessi farebbero parte di un filare storico e dovrebbero essere abbattuti, con pregiudizio per l’intero filare.
Nessuno degli aspetti sopra richiamati sarebbe stato preso in considerazione dalla Commissione Paesaggio. Quest’ultima avrebbe prima ammesso che il complesso da realizzare impatterebbe in modo rilevante sul contesto, ma poi avrebbe dato solo minime prescrizioni relativamente alle essenze arboree da porre a dimora nei giardini pertinenziali;
b.2) il complesso da realizzare, composto da plurimi immobili, caratterizzati da linee geometriche particolarmente moderne, sarebbe in violazione delle previsioni del PGT che impongono che le nuove edificazioni limitrofe ai nuclei storici siano realizzate in continuità con i caratteri dei medesimi.
Le pareti cieche dell’edificio, rivolte proprio verso il Nucleo Storico, per stessa ammissione della Commissione Paesaggio, creerebbero un impatto rilevante dal punto di vista paesaggistico.
In definitiva, verrebbe assentito un intervento contrastante con il contesto nel quale l’edificio è destinato ad inserirsi. Non sarebbe stata prescritta alcuna soluzione mitigativa concreta né sarebbe stato richiesto di presentare una soluzione progettuale compatibile con le caratteristiche del vicino nucleo antico. L’Amministrazione si sarebbe appiattita sulla soluzione progettuale del privato, senza neppure rendersi conto dell’irrimediabile pregiudizio che, secondo la ricorrente, deriverà al filare dei gelsi storici a causa dell’eliminazione di una parte dello stesso;
b.3) il complesso di cui al PDC impugnato non rispetterebbe neppure le distanze dal PLIS stabilite per le nuove costruzioni.
Le aree interessate dal PLIS rientrerebbero pacificamente nelle zone urbanisticamente classificate come “ Ambito non Urbanizzato ”.
In virtù dell’art. 16 delle NTA per le nuove costruzioni deve essere mantenuta una distanza dai confini pari ad almeno 5 mt. rispetto alle aree esterne al perimetro del lotto. Tale distanza deve essere mantenuta anche nel caso di interventi realizzati nel TUC (Tessuto Urbano Consolidato, in cui rientrano gli Ambiti Rap – Tessuto a prevalente destinazione residenziale in ambiti di elevato valore paesistico ambientale di cui all’art. 81 delle NTA) rispetto alle aree comprese nell’ambito non urbanizzato.
Questo nel caso di specie sarebbe rappresentato dal PLIS.
L’intervento assentito con il PDC impugnato sarebbe a ridosso del confine del PLIS, aderendovi addirittura in più punti e, pertanto, non rispetterebbe tale distanza inderogabile.
12. In data 14 febbraio 2025 il Comitato Promotore del Parco Regionale delle Colline e dell’Agro fluviale di Brescia depositava intervento ad adiuvandum , nel quale sostanzialmente richiamava le censure del ricorso introduttivo evidenziandone ed esplicandone diffusamente la ritenuta fondatezza.
13. In pari data anche il Condominio “Corte dei Campiani” depositava intervento ad adiuvandum .
Anche in quest’ultimo venivano richiamate le censure di cui al ricorso introduttivo e ne veniva ribadita la ritenuta fondatezza.
14. Il Comune di Brescia, in data 14 febbraio 2025, depositava memoria e documenti.
Nella memoria, con specifico riferimento alla petizione diretta al riconoscimento della monumentalità dei gelsi di cui al ricorso, il Comune rilevava l’inammissibilità dei relativi motivi in quanto la nota del 12 dicembre 2024 doveva ritenersi un atto meramente endoprocedimentale ed anche estraneo al procedimento di rilascio del titolo edilizio impugnato.
In particolare veniva evidenziato come la ricorrente, unitamente ad altri residenti di Urago Mella, avesse presentato una prima petizione, priva però dei requisiti formali di cui all’art. 2 comma 2 del Regolamento per il funzionamento degli istituti per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino.
Tale petizione, pertanto, era stata dichiarata improcedibile con nota del 4 dicembre 2024.
Ciò nonostante il vice Segretario Generale del Comune, sempre nella nota del 4 dicembre 2024, aveva dato atto di aver comunque inoltrato l’istanza all’assessorato competente affinché ne prendesse in esame il contenuto.
Tale istanza era stata, pertanto, trasmessa al Settore Verde Urbano e Territoriale, il cui responsabile aveva informato la ricorrente di essersi attivato per eseguire il dovuto sopralluogo. Aveva, altresì, rilevato che ad un esame sommario, pur non escludendo che alcuni esemplari potessero presentare requisiti dimensionali sufficienti, non sembrava vi fossero i caratteri di monumentalità richiesti dalla normativa in relazione al contesto ambientale e paesaggistico.
Il carattere meramente interlocutorio della nota del 12 dicembre 2024 sembrava essere stato ben compreso dalla ricorrente nella sua risposta alla stessa. Ciò nonostante era intervenuto il ricorso, ma il Dirigente del Settore non aveva ravvisato ragioni per sospendere il procedimento avviato, notiziando la ricorrente che, in data 10 febbraio 2025, si sarebbe tenuto un sopralluogo, nel contraddittorio delle parti.
Tale sopralluogo si era effettivamente svolto in tale data.
Oltre alla petizione del 4 dicembre 2024, era stata presentata una successiva petizione in data 6 dicembre 2024, questa volta con tutti i requisiti richiesti, e per la stessa stava proseguendo l’iter previsto dal Regolamento comunale.
15. Con specifico riferimento ai motivi di ricorso relativi al PDC impugnato, il Comune ricordava come il Comune avesse espressamente richiesto alla controinteressata una relazione paesaggistica a fini istruttori, oltre alla documentazione già prodotta con l’istanza di PDC.
Nella relazione in oggetto erano presi in considerazione tutti gli aspetti relativi all’inquadramento urbanistico e di contesto dell’area ove l’intervento doveva essere realizzato.
La relazione prendeva anche in considerazione le alberature esistenti e i filari, proponendo anche il mantenimento di alcuni gelsi.
La relazione inquadrava l’intervento edilizio anche in riferimento al contesto territoriale. Quest’ultimo era caratterizzato anche dalla presenza di una zona ove si trovavano condomini multipiano tipici degli anni 70 e 80 del secolo scorso.
Il parere della Commissione Paesaggio aveva sollecitato una mitigazione dell’impatto visivo delle pareti cieche e il rispetto delle specie arboree prescritte per il Parco delle Colline, benché la porzione edificata si trovasse all’esterno dello stesso.
Il procedimento di rilascio, secondo il Comune, non poteva dirsi, in alcun modo, carente di istruttoria rispetto all’inserimento paesaggistico e di contesto dell’intervento. Anche il motivo relativo al mancato rispetto delle distanze delle nuove costruzioni dal PLIS dovrebbe ritenersi infondato.
16. La controinteressata, a propria volta, depositava memoria e documenti, anch’essa in data 14 febbraio 2025.
17. In via preliminare, la controinteressata eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La ricorrente non avrebbe provato la sussistenza di alcun effettivo pregiudizio alla propria sfera giuridica, avendo invocato interessi riconducibili al novero dei c.d. interessi diffusi, con conseguente assenza del carattere della personalità in ordine all’interesse fatto valere.
La ricorrente aveva invocato la qualifica di proprietaria di immobile confinante, ma il mero criterio della vicinitas non poteva ritenersi sufficiente.
Sarebbe inammissibile anche l’intervento ad adiuvandum dispiegato dal Comitato.
In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato nel merito. Il PDC impugnato era stato infatti rilasciato all’esito di un’articolata e approfondita istruttoria, con varie richieste di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione.
Rilevava, poi, la controinteressata come l’antico viale che conduceva al palazzo FR fosse da tempo venuto meno, e la presenza dello stesso non fosse stata riscontrata né fosse riscontrabile in alcuna cartografia comunale.
La stessa relazione paesaggistica prodotta dalla controinteressata attestava quanto sopra, e dalla cartografia di piano presente nella stessa veniva individuato un unico filare di gelsi che nulla aveva a che vedere con l’area edificabile, poiché era collocato nella parte sottoposta a vincolo paesistico. Nella parte edificabile vi era solo la presenza di un prato.
In ogni caso, secondo la controinteressata non sussisterebbe il carattere monumentale dei gelsi di cui alla petizione della ricorrente, e dovrebbero ritenersi infondati anche i motivi con i quali è stato impugnato il PDC.
18. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 la ricorrente dichiarava la propria disponibilità a rinunciare all’istanza cautelare a fronte dell’impegno della controinteressata a non edificare fino alla decisione di merito.
La controinteressata si impegnava in tal senso.
Preso atto di quanto sopra, veniva fissata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
Il ricorso per motivi aggiunti
19. In data 12 agosto 2025 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti.
Con quest’ultimo veniva impugnato il provvedimento del 26 maggio 2025 che aveva escluso la sussistenza dei criteri di monumentalità e aveva negato il “ censimento degli alberi oggetto di segnalazione ”.
Unitamente al provvedimento sopra richiamato venivano impugnati la relazione di data 5 marzo 2025, redatta a seguito del sopralluogo del 10 febbraio 2025, la scheda del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia di data 21 marzo 2025, e il preavviso di diniego del 5 maggio 2025.
20. In particolare, nel ricorso per motivi aggiunti viene evidenziato come, all’esito del sopralluogo del 10 febbraio 2025, non eseguito in contraddittorio, i tecnici incaricati dal Comune avessero ritenuto di “ propendere per archiviare la richiesta di attribuzione del carattere di monumentalità ”.
I Carabinieri del Gruppo Forestale avevano parimenti escluso l’assenza del requisito della monumentalità. Anche il sopralluogo svolto dai Carabinieri era però avvenuto senza il contraddittorio delle parti.
21. In seguito al preavviso di rigetto la ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis L. 241 del 1990.
22. All’esito il Comune aveva, comunque, assunto il provvedimento impugnato.
23. Le censure formulate nei motivi aggiunti possono essere così sintetizzate:
a) il provvedimento si sarebbe basato esclusivamente su quanto ritenuto da tecnici del Comune e dai Carabinieri dopo i sopralluoghi sopra richiamati.
La relazione dei tecnici del Comune sarebbe però affetta da un palese difetto di istruttoria, in quanto esclude l’esistenza di un filare nel tratto qui rilevante, nonostante lo stesso sia sussistente e ben riconoscibile nei suoi aspetti essenziali.
I tecnici avrebbero valutato solo alcuni aspetti del paesaggio, trascurandone altri quali la continuità paesaggistica tra PA FR e la collina risultante dalla documentazione fotografica. Tale continuità sarebbe rappresentata proprio dal viale dei gelsi di cui viene chiesta la tutela, e che, composto da 70 esemplari, costituirebbe un raro esempio di architettura arborea.
Sarebbe stato, poi, del tutto pretermesso anche il contesto storico e culturale. Nella relazione sono citati dei casi simili, che però simili non sarebbero, considerato che i due esemplari per i quali la richiesta di monumentalità era stata rigettata dalla Regione erano piante isolate, non inserite in alcun contesto storico – culturale e ambientale.
L’integrità di un viale, secondo la ricorrente, non verrebbe meno per il solo fatto che la proprietà sia frammentata tra più soggetti.
La relazione dei Carabinieri del Gruppo Forestale, invece, ha dato correttamente atto della presenza di un filare, ma avrebbe errato nell’escludere il carattere della monumentalità. Tale conclusione, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto illogica e contraddittoria, anche in relazione al dato dimensionale evidenziato nella scheda di valutazione;
b) la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inoltre carente nella parte in cui non ha adeguatamente considerato gli aspetti segnalati dalla ricorrente nelle proprie osservazioni, dai quali risulterebbe il carattere della monumentalità dei gelsi.
In altri termini, il Comune non si sarebbe misurato con alcuno degli argomenti posti dalla ricorrente nelle osservazioni, dai quali emergerebbe la monumentalità dei gelsi, limitandosi ad escluderne solo implicitamente la rilevanza.
La motivazione sarebbe anche contraddittoria, là dove riconosce che all’interno del perimetro del Parco delle Colline vi sono dei filari di gelsi, ritenendo però che gli alberi presenti nell’area oggetto del sopralluogo non facciano parte di tale filare.
La ricorrente ha depositato, altresì, una relazione tecnica che, come la relazione già prodotta in precedenza, sostiene che i gelsi di cui al ricorso abbiano i requisiti richiesti per essere sottoposti alla domanda di monumentalità da parte del Comune. Sul punto, la ricorrente ha formulato richiesta di verificazione.
24. Il Comitato promotore del Parco Regionale delle Colline e dell’Agro fluviale di Brescia, in data 25 settembre 2025, ha depositato intervento ad adiuvandum, nel quale vengono, sostanzialmente, riprese le censure articolate nel ricorso per motivi aggiunti, compresa la richiesta di verificazione.
25. In vista dell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il Comune di Brescia e la controinteressata depositavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la ricorrente e il Comitato interveniente depositavano memorie di replica.
26. Il Comune di Brescia, nella propria memoria, eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti, nella parte in cui non avevano impugnato la valutazione tecnica dei Carabinieri del Gruppo Forestale, quale atto autonomo. Il ricorso, inoltre, doveva ritenersi infondato anche nel merito, non potendo ritenersi sussistente né un difetto di istruttoria né un travisamento dei fatti, né il lamentato difetto di motivazione.
Sempre nella memoria il Comune ha eccepito che il contraddittorio non era stato esteso anche alla Regione quale ente competente circa l’attribuzione del carattere della monumentalità e l’inserimento negli elenchi regionali degli alberi monumentali. Il mero censimento comunale non era sufficiente allo scopo ultimo che la ricorrente si proponeva, quale la dichiarazione di monumentalità. Pertanto, l’esito del giudizio non avrebbe potuto garantire il bene della vita cui la ricorrente aspirava, con evidenti conseguenze in termini di interesse concreto ed attuale al ricorso.
In ogni caso, il Comune si opponeva alla richiesta di verificazione.
27. La controinteressata, nella propria memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ribadiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo ed eccepiva l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del Condominio Corte dei Campiani.
Anche la controinteressata insisteva per l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti e del secondo intervento ad adiuvandum del Comitato, evidenziando inoltre come le censure avanzate nei confronti delle valutazioni che avevano escluso la monumentalità dovessero ritenersi inammissibili.
Queste ultime, per la controinteressata, in realtà chiedevano che fosse svolto un sindacato di merito sulle valutazioni del Comune.
28. La ricorrente, nella propria memoria di replica, rilevava come i Carabinieri fossero stati chiamati a svolgere una mera attività di supporto, con conseguente carattere meramente endoprocedimentale del relativo atto, comunque impugnato.
Ribadiva la fondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e contestava l’eccezione di inammissibilità dispiegata dalla controinteressata in relazione ad entrambi.
Insisteva nella richiesta di verificazione.
29. Infine, il Comitato promotore del Parco Regionale delle Colline e dell’Agro fluviale di Brescia, nella propria memoria di replica, ribadiva l’ammissibilità degli interventi ad adiuvandum dispiegati dal Comitato stesso e la fondatezza delle censure di cui al ricorso per motivi aggiunti, insistendo sull’utilità di una verificazione.
30. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo
Improcedibilità del ricorso con riguardo alla nota del 12 dicembre 2024 e c onseguente improcedibilità in parte qua degli interventi ad adiuvandum
31. In via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui impugna la nota del responsabile del Settore Verde e Parchi del 12 dicembre 2024.
Con riferimento a tale nota è venuto meno nel corso del giudizio ogni interesse ad una pronuncia di merito, in quanto è stata integralmente sostituita dal provvedimento del 26 maggio 2025, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
All’improcedibilità del ricorso introduttivo, con specifico riferimento alla parte in cui con lo stesso viene impugnata la nota sopra richiamata, non può che far seguito la corrispondente improcedibilità degli interventi ad adiuvandum .
L’improcedibilità del ricorso introduttivo e degli interventi ad adiuvandum , in parte qua , rende superflua ogni considerazione su un possibile profilo di inammissibilità derivante dalla natura meramente endoprocedimentale della nota del 12 dicembre 2024 impugnata.
Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla controinteressata
32. Deve invece essere, comunque, scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo avanzata dalla controinteressata.
Tale eccezione, infatti, concerne il ricorso nella sua interezza, pertanto anche la parte non coinvolta dalla pronuncia di improcedibilità, attenendo alla configurabilità della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Secondo la controinteressata, quest’ultima non avrebbe provato la sussistenza di alcun pregiudizio effettivo alla propria sfera giuridica, ma avrebbe piuttosto invocato interessi riconducibili al novero degli interessi diffusi.
33. La stessa, ritiene il Collegio, deve essere disattesa.
34. A questo proposito, può ricordarsi come l’Adunanza Plenaria 9 dicembre 2021 n. 22 abbia chiarito che “ nella realtà dei fatti e nella dinamica dei giudizi la riflessione sulla legittimazione proceda non disgiunta da quella sull’interesse, e siano entrambe fortemente condizionate dalla situazione concreta allegata dalle parti e ricavabile dagli atti di causa………. Il codice del processo amministrativo fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere: all’art. 35, primo comma, lett. b) e c), all’art. 34, comma 3, all’art. 13, comma 4-bis e, in modo più sfumato, all’art. 31, primo comma, sembrando confermare, con l’accentuazione della dimensione sostanziale dell’interesse legittimo e l’arricchimento delle tecniche di tutela, la necessità di una verifica delle condizioni dell’azione (più) rigorosa. Verifica tuttavia da condurre pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite.
Con specifico riferimento alla vicinitas, in ambito edilizio-urbanistico, dove la “qualificazione” dell’interesse del terzo può farsi discendere in ultimo dall’art. 872 c.c., dopo l’abrogazione dell’art. 31 della legge urbanistica ad opera dell’art. 136, comma 1, lett. a) del d.p.r. 380/2001, il discorso va ora ricondotto entro gli schemi generali ricavabili dal c.p.a..
Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, riprendendo quanto in precedenza accennato al punto 2, a fronte di un intervento edilizio contra legem è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si può discutere se tali beni siano il risultato della scomposizione di un unico interesse per così dire riassuntivo, quello alla qualità dell’insediamento abitativo (espressione presente già nella ricordata sentenza 523/1970), o se debbano essere considerati per forza atomisticamente, sull’assunto che non sarebbe dato un interesse inerente all’insediamento abitativo come tale.
Il riferimento al godimento dell’immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (v., ancora da ultimo, Cons. St., IV, n. 6130/2021).
Un’indagine naturalmente strettamente legata – va detto una volta di più – al tipo di provvedimento contestato e all’entità e alla destinazione dell’immobile edificando o edificato ”.
35. Nel caso di specie, pertanto, non è certamente sufficiente il solo criterio della mera vicinitas .
Tuttavia, l’interesse della ricorrente, proprietaria di un immobile situato nel mappale adiacente a quello dell’intervento contestato, va oltre quest’ultimo aspetto, come chiarito anche nel corso del giudizio. Ciò che preoccupa la stessa, fondatamente o meno, è il possibile degrado del contesto in cui il proprio immobile è inserito.
Secondo la prospettazione della ricorrente, si tratterebbe di un contesto di particolare valore paesistico, nel nucleo storico di Urago Mella, che verrebbe ad essere sostanzialmente degradato da quello che viene definito un intervento “ estremamente impattante ”, anche in termini di sovraffollamento, aumento del traffico, diminuzione di aria, luce, visuale e panorama.
Devono ritenersi, pertanto, certamente sussistenti sia la legittimazione ad agire sia la correlata situazione di interesse in capo alla ricorrente.
Sulle eccezioni di inammissibilità degli interventi ad adiuvandum del Comitato e del Condominio
La posizione del Comitato
36. Anche tale eccezione non è meritevole di favorevole considerazione per ciò che riguarda la posizione del Comitato.
37. Con specifico riferimento alle associazioni rappresentative di interessi esponenziali, l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 ha chiarito che “ La legittimazione attiva (e, dunque, all’intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce alle stringenti regole di seguito precisate… E’ necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n.6050). E’, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150) ”.
38. Per ciò che riguarda, invece, in generale i presupposti legittimanti l’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo, va ricordato il consolidato orientamento secondo il quale “ nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum, ossia spiegato a sostegno delle ragioni della parte ricorrente, è ammissibile nei limiti in cui l’interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso, di talché la posizione giuridica dell’interveniente ad adiuvandum non è autonoma, bensì meramente dipendente rispetto a quella del ricorrente, in quanto ad essa accessoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2025, n. 1401; Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2023, n. 9628; Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5539; id. 29 novembre 2017, n. 5596; Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5268; id., 26 ottobre, n. 4487; Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1) ” (cfr. in termini ex multis TAR Lazio, Sez. II Quater, 9 gennaio 2026 n. 359).
39. Il Comitato, costituito sin dal 2021, nel proprio Statuto (cfr. doc. 1 interveniente) indica quale proprie ragioni fondanti “ la consapevolezza del ruolo fondamentale della salvaguardia e protezione delle matrici ambientali e della biodiversità residua che possiedono la tutela e la valorizzazione della porzione di ambiente non antropizzato a cominciare dalla cintura di aree che………mantengono le caratteristiche necessarie ad essere considerate allo stesso tempo il suo polmone e la sua cortina di protezione: i PLIS Parco delle Colline …..”.
40. Risulta quindi evidente come l’intervento dispiegato rientri ampiamente nelle finalità statutarie del Comitato. Non vi è motivo di ritenere che attraverso l’intervento siano tutelate solo le ragioni di una parte dei componenti in conflitto con le aspettative degli altri.
41. E’ altrettanto evidente come sia ben diverso l’interesse che sorregge l’intervento del Comitato rispetto a quello riconducibile alla ricorrente, pur nell’identità dello scopo perseguito.
Nel caso della ricorrente il vantaggio è quello tipicamente patrimoniale di preservare un proprio bene dal temuto degrado conseguente all’edificazione della controinteressata. Nel caso del Comitato, invece, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un vantaggio non patrimoniale, di natura culturale, consistente nella protezione esterna del Parco delle Colline, nella cui prossimità l’intervento edilizio va a collocarsi.
La posizione del Condominio Corte dei Campiani
42. A diverse conclusioni deve giungersi per ciò che concerne il Condominio.
Quest’ultimo, infatti, più che titolare di “ un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso” risulta, per sua stessa ammissione, titolare di un interesse in virtù del quale “ potrà conseguire in via diretta un vantaggio…alla propria situazione giuridica ”.
La posizione del Condominio, pertanto, è sovrapponibile a quella della ricorrente, in quanto la presenza in giudizio è finalizzata a difendere un bene della vita direttamente inciso dal permesso di costruire impugnato.
Ne consegue l’inammissibilità del relativo intervento, in quanto dispiegato “ da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale ” (cfr. in termini ex multis C. Stato, Sez. II, 4 novembre 2024, n. 8756). Di qui l’estromissione del Condominio dal presente giudizio.
Il merito del ricorso introduttivo
43. Può, a questo punto, passarsi a trattare il merito del ricorso introduttivo pur limitatamente alla parte per la quale non si è verificata alcuna causa di improcedibilità.
44. Con riferimento alla stessa il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.
45. In questa parte del ricorso la ricorrente contesta il permesso di costruire in virtù del quale è stato assentito l’intervento edilizio della controinteressata.
Con riferimento allo stesso verrebbe a configurarsi un difetto di istruttoria e conseguente travisamento dei fatti soprattutto per ciò che concerne l’operato della Commissione Paesaggio, che non avrebbe adeguatamente considerato le disposizioni delle NTA applicabili.
In primo luogo, verrebbe in considerazione l’art. 81 NTA, là dove disciplina il Rap ovvero il “ Tessuto a prevalente destinazione residenziale in ambito di elevato valore paesistico - ambientale ”. Questa disposizione stabilisce che “ in tali tessuti non sono consentite nuove costruzioni ”, oltre ad imporre che gli spazi pertinenziali agli edifici siano salvaguardati, e non possano essere assentiti interventi che ne stravolgano la natura e il disegno o ne compromettano le coperture vegetazionali e le essenze arboree esistenti.
A fronte di NTA così chiare non sarebbe possibile comprendere come la Commissione Paesaggio abbia potuto ritenere l’ammissibilità dell’intervento dal punto di vista paesaggistico, oltretutto con una rappresentazione del verde del tutto sommaria da parte della controinteressata.
46. L’intervento assentito sarebbe, altresì, estremamente impattante e in violazione delle previsioni di piano che richiedono che le nuove edificazioni limitrofe ai nuclei storici siano realizzate in continuità coni medesimi.
Infine, l’intervento edilizio assentito violerebbe le distanze inderogabili di cinque metri dal confine dal PLIS.
47. Questi argomenti non sono condivisibili. Innanzitutto, occorre rilevare come l’area in cui l’intervento è destinato ad inserirsi non sia soggetta a specifici vincoli paesaggistico-ambientali ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004, pur essendo posta a ridosso di aree vincolate e del Nucleo Storico Minore del quartiere Urago Mella.
48. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 15 e doc. 18 Comune) il lotto oggetto dell’intervento si trova in parte in ambito R, ovvero Tessuto a prevalente destinazione residenziale e in parte in ambito R ap , Tessuto a prevalente destinazione residenziale in ambito di elevato valore paesistico ambientale .
E’ in quest’ultimo, ovvero nell’ambito R ap che non sono consentite nuove costruzioni. Al contrario, l’edificazione è consentita nell’ambito R.
49. Va, altresì, considerato che nella tavola del PGT relativa agli elementi e componenti del paesaggio (cfr. doc. 16 Comune pag. 6) il lotto dell’intervento si configura quale “ frangia urbana destrutturata ”. Le frange urbane sono aree di transizione tra il TUC e le zone rurali e naturali.
Come evidenziato dalla relazione paesaggistica allegata alla richiesta di PDC (doc. 16 Comune), l’area in cui è destinato a collocarsi l’intervento edilizio non è solo nelle vicinanze del Nucleo Storico Minore di Urago Mella, ma anche di una zona caratterizzata dalla presenza di condomini pluripiano. Si tratta, quest’ultimo, di un elemento di non trascurabile rilevanza che meglio identifica il contesto in cui va a porsi l’intervento.
Il difetto di istruttoria
50. Così precisata la disciplina urbanistica, appare evidente che il PDC impugnato non è il frutto di un’istruttoria incompleta o del fraintendimento delle indicazioni desumibili dalla zonizzazione,
La relazione paesaggistica allegata all’istanza di rilascio del titolo edilizio considera in maniera esaustiva le caratteristiche dell’area in cui l’intervento deve essere realizzato.
La porzione dedicata all’intervento edilizio è un’area già urbanizzata, e al proprio interno molto variegata (edifici storici e zona di espansione anni 70 e 80). La porzione non dedicata all’intervento edilizio (ossia “ le parti del lotto inserite nel Rap ”) non subirà invece modifiche e non verrà recintata, ma verrà interessata solo dall’impianto di piccoli arbusti scelti tra le specie autoctone.
In tal modo risulta rispettato il disposto che vieta in ambito R ap la realizzazione di nuove costruzioni. Queste ultime, infatti, sono destinate ad essere realizzate esclusivamente nell’ambito R ovvero nel Tessuto a prevalente destinazione residenziale .
È stato inoltre approfondito anche il profilo delle modalità di costruzione. In particolare è stata affrontata la questione dei materiali utilizzati, tra cui la pietra a vista, “ in modo da richiamare le strutture in pietra a sasso delle cascine esistenti ”, e parimenti è stata affrontata la questione della non visibilità del fronte ovest dell’intervento dai percorsi pubblici “ ma solo dai cortili e dai passaggi privati dei lotti dal confine ”. Nella relazione paesaggistica viene, poi, evidenziato che “ gli immobili in progetto non sono molto percepibili dai percorsi pubblici all’interno del quartiere, se non per una minima parte dalla via Zuccari ”.
Un altro profilo adeguatamente valutato è costituito dagli “ Interventi su elementi arborei e vegetazione ”. In proposito, la relazione paesaggistica chiarisce che “ i giardini prevedono di mantenere la parte ad est a prato con l’inserimento di alcuni piccoli arbusti autoctoni ”. È previsto anche il mantenimento di alcuni gelsi presenti sul lotto. Per quanto riguarda il filare di gelsi oggetto del presente ricorso, la relazione evidenzia che nel lotto di intervento sono certamente presenti alberi da frutta e gelsi, ma precisa che “ le alberature che compongono i filari in salvaguardia sono esterne alla parte edificabile ”.
51. Nel complesso, non solo deve essere esclusa la lamentata carenza di istruttoria, come già ricordato, ma emerge la precisa intenzione di inserire l’edificio in modo armonico all’interno di un contesto dalle molte sfaccettature. Nel progetto, infatti, si tiene conto sia del Nucleo Storico Minore costituito dal quartiere di Urago Mella, in relazione con il Parco delle Colline, sia della vicinanza di condomini pluripiano.
In particolare, viene perseguito l’obiettivo di offrire “ una vista unitaria dai percorsi nel bosco che rimargina la parte urbana ”, compattando “ l’immagine della frangia destrutturata ” con un’edificazione di qualità ben diversa dai “ condomini in linea costituiti da tre/quattro piani realizzati con materiali contemporanei ”, nel tentativo di “ rimandare ai materiali naturali e tradizionali ”.
52. Questa impostazione, che risulta di per sé orientata al miglioramento del contesto edificato, sia pure con aumento del peso insediativo, è stata rafforzata dal parere della Commissione Paesaggio che ha chiesto un intervento sulle pareti non finestrate al fine di ridurne l’impatto visivo, e il rispetto delle specie arboree prescritte per il Parco delle Colline.
Il mancato rispetto delle distanze
53 Anche la censura relativa al mancato rispetto delle distanze inderogabili che devono essere rispettate tra le nuove costruzioni e il PLIS non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.
54. In primo luogo, dall’art.16 delle NTA risulta che il rispetto delle distanze riguarda gli interventi realizzati nel TUC e le aree comprese nell’ambito non urbanizzato.
Pertanto, la disposizione ricollega le distanze inderogabili non tanto al PLIS delle Colline, che non è una vera e propria destinazione urbanistica di piano ma un parco di interesse sovracomunale (cfr. sul punto il Regolamento del Parco), ma al rapporto tra le nuove costruzioni e gli ambiti non urbanizzati.
In altri termini, è tra le nuove costruzioni e questi ambiti che vi deve essere una distanza non inferiore a cinque metri.
Gli ambiti non urbanizzati, ai sensi dell’art. 71 delle NTA, sono le aree agricole di cintura, le aree agricole pedecollinari, le aree rurali periurbane, di salvaguardia ambientale e di salvaguardia e mitigazione ambientale, ma non le aree facenti parte del TUC.
55. Occorre, a questo punto, chiarire che il PLIS delle colline, pur corrispondendo normalmente ad aree agricole pedecollinari, di cintura e rurali periurbane, include anche aree con destinazione residenziale all’interno del TUC e le c.d. frange urbane, ovvero quelle aree di transizione tra il TUC e le zone rurali, caratterizzate da quella che il Comune definisce “ mescolanza di usi del suolo ”.
Si tratta di aree che subiscono una conformazione, proprio perché facenti parte del PLIS, ma rimangono comunque esterne e distinte rispetto agli ambiti non urbanizzati veri e propri.
56. Un gruppo di aree facenti parte del PLIS, ma ciò nonostante caratterizzate da destinazione residenziale, sono le aree R ap, ovvero aree incluse nel TUC ma sottoposte ad una particolare disciplina che vieta la realizzazione di nuove costruzioni.
Si tratta di aree che, pur incluse nel TUC come sopra ricordato, sono considerate di elevato valore paesistico e ambientale.
57. Venendo al caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. 15 Comune), tra il lotto scelto per l’intervento e l’ambito non urbanizzato, ovvero le aree agricole pedecollinari, vi è proprio un’ampia zona inclusa nel R ap.
In questa, come più volte ricordato, non possono essere realizzate nuove costruzioni.
Poiché è l’ambito non urbanizzato, e non il PLIS, a costituire il parametro di riferimento, e poiché tra il lotto scelto per l’intervento e l’ambito non urbanizzato si colloca una porzione di area R ap di ampiezza ben maggiore rispetto ai cinque metri richiesti dall’art. 16 delle NTA, il requisito della distanza minima appare rispettato.
Il ricorso per motivi aggiunti
Le questioni preliminari
58. Prima di poter passare a scrutinare nel merito il ricorso per motivi aggiunti è necessario affrontare le eccezioni di inammissibilità dello stesso per mancata notifica ai Carabinieri del Corpo Forestale e alla Regione.
59. Entrambe le eccezioni sono, però, infondate.
60. Per quanto concerne l’eccezione relativa alla mancata notifica ai Carabinieri del Corpo Forestale, è sufficiente richiamare il dettato dell’art. 11 del DM 23 ottobre 2014, ovvero la disposizione in base alla quale i Carabinieri hanno prestato la loro attività nella vicenda in esame.
La suddetta disposizione prevede che “ a supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali ”.
Si tratta, pertanto, di un’attività di supporto all’attività di censimento di competenza del Comune, il quale rimane il soggetto competente ad assumere il provvedimento finale.
Se positivo, il provvedimento comunale viene trasmesso alla Regione quale ente competente alla decisione finale di attribuzione del carattere di monumentalità e di inserimento negli elenchi regionali degli alberi monumentali (ma su questo punto si v. anche infra ).
61. Proprio perché quella dei Carabinieri del Corpo Forestale si configura quale attività di supporto che il Comune è semplicemente facoltizzato a richiedere, la stessa non può che sfociare in un atto endoprocedimentale, la cui impugnazione non è necessaria.
62. Il Comune di Brescia lamenta anche la mancata estensione del contraddittorio processuale alla Regione.
Tale mancata estensione, poiché il mero censimento comunale non sarebbe di per sé sufficiente a garantire alla ricorrente il bene della vita cui aspira, ovvero la dichiarazione di monumentalità, farebbe cadere l’interesse al ricorso.
63. In realtà, se è vero che spetta alla Regione assumere la decisione finale in ordine all’attribuzione del carattere di monumentalità, questo non significa che la Regione vada convenuta anche quando il Comune decida di non attivare la seconda parte del procedimento, e respinga ancora nella fase comunale la richiesta di censimento ai fini della dichiarazione di monumentalità.
64. L’ iter procedimentale è chiaramente descritto nell’art. 7 del DM 23 ottobre 2014.
Quest’ultimo, al comma 1, dispone che, effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla Regione di appartenenza i relativi risultati, esposti sotto forma di elenco, affinché la stessa si pronunci circa l’attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito.
La Regione, pertanto, è destinata ad essere coinvolta solo nel momento in cui l’attività del Comune sul punto dia esito positivo e, in tal caso, dovrà svolgere la relativa istruttoria, previa ricezione dell’elenco comunale contenente le proposte di monumentalità.
Nel caso di esito negativo la Regione non deve necessariamente essere coinvolta, né pronunciarsi.
65. Con specifico riferimento al presente giudizio, il bene della vita cui la ricorrente aspira è l’esito positivo dell’attività di censimento.
Questo è il momento prodromico alla successiva attività istruttoria e decisoria della Regione, che potrà dispiegarsi solo a fronte di un esito positivo del censimento in sede comunale.
66. In questo quadro di competenze, è evidente che quelli della Regione si configurano quali veri e propri poteri ancora non esercitati.
67. Pertanto, non vi sarebbe alcuna possibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi sugli stessi, stante il divieto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a.
68. Pertanto, un’eventuale estensione del contraddittorio alla Regione sarebbe stata del tutto inutile e ogni domanda della ricorrente sul punto sarebbe sfociata in una pronuncia di inammissibilità.
Il merito
69. Può a questo punto passarsi a scrutinare il merito del ricorso per motivi aggiunti.
Anche quest’ultimo, però, non può essere ritenuto meritevole di favorevole considerazione e deve essere, conseguentemente, rigettato. Parimenti, non si ravvisano i presupposti per disporre la verificazione richiesta.
70. Occorre premettere che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici “ deve svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì sulla scorta della verifica diretta dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza e correttezza, quanto al criterio tecnico utilizzato ed al procedimento applicativo. Non si tratta, dunque, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097).
In ogni caso in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096) ” (cfr. ex multis in termini C. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2025 n. 508).
71. Nel caso di specie, siamo di fronte a due accertamenti che convergono entrambi verso lo stesso risultato, ovvero l’esclusione dei caratteri richiesti per la dichiarazione di monumentalità.
72. Dalla relazione dei tecnici comunali risulta come delle sei piante indagate due siano ridotte al solo “ tronco capitozzato con pochi ricacci ”, con “ numerosi tumori, cavità e ferite di vario genere ”.
Solo per alcune piante può parlarsi di una circonferenza conforme ai parametri per la dichiarazione di monumentalità.
73. I Carabinieri, parlano di un filare anziché di piante singole, come invece fanno i tecnici comunali, ma probabilmente si riferiscono al fatto che le piante “ paiono essere residui di un doppio filare oggi scomparso nel tratto in esame ma riconoscibile appena a monte ” (cfr. doc. E di parte ricorrente). In ogni caso, il riferimento al filare storico nella relazione dei Carabinieri appare secondario, in quanto viene messo in rilievo che le “ condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie dell’insieme omogeneo ” hanno carattere “ MEDIO – SCARSO- DEPERENTE ”.
74. In definitiva, entrambe le relazioni, all’esito di sopralluoghi che hanno valutato sia il contesto in cui le piante sono collocate sia le relative caratteristiche, escludono che possano ravvisarsi i caratteri della monumentalità.
75. La qualificazione dei gelsi residui come piante singole appare metodologicamente corretta. Dalle fotografie in atti sembra infatti potersi escludere la presenza di un vero e proprio filare, che è, invece, collocato più ad est, (cfr. doc. E di parte ricorrente foto 6 e 7).
I parametri di monumentalità indicati nel ricorso per motivi aggiunti (raro esempio di architettura arborea; valore storico-culturale) presuppongono comunque una realtà materiale che nello specifico non è stata rilevata dai tecnici incaricati di effettuare i rilievi in concreto. Non è possibile tutelare un filare che probabilmente è esistito in passato ma non è più riconoscibile come tale nel presente. Il valore storico-culturale può essere salvaguardato se è ancora percepibile, non quando sia ormai venuto meno. La disciplina urbanistica potrebbe eventualmente prevedere la realizzazione di una replica del filare originario, e a tale fine potrebbe imporre un vincolo anche sulle poche piante residue, con forme di indennizzo per i proprietari delle aree, ma al di fuori di questa speciale ipotesi l’attività edificatoria può essere bloccata solo in presenza di piante che abbiano attualmente i requisiti della monumentalità.
76. Non può quindi condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui i tecnici comunali avrebbero indicato, a sostegno delle loro conclusioni, casi simili che in realtà simili non erano.
In realtà, la valutazione dei tecnici comunali (confermata dai Carabinieri del Corpo Forestale) è avvenuta all’esito di un’istruttoria correttamente incentrata sulla situazione dei luoghi.
77. E’ evidente, pertanto, alla luce delle sopra illustrate considerazioni, che non vi sono spazi per la verificazione richiesta dalla ricorrente.
78. Infine, per ciò che concerne la contestata carenza motivazionale in ordine agli apporti partecipativi, è sufficiente ricordare come “ per costante giurisprudenza il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto stesso; la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente inevitabilmente della natura degli stessi, nel senso che l’onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è molto attenuato allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento (in tal senso, fra le altre, Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2024, n. 8591) (Cons. Stato, sez. IV, n. 3019/2025)” (cfr. ex multis in termini TAR Lazio, Sez. III Ter, 28 gennaio 2026 n. 1646).
Conclusioni
79. Conclusivamente, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere ritenuti infondati e conseguentemente rigettati.
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum dispiegato dal Condominio Corte dei Campiani, con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio.
Le spese del grado
80. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la particolare complessità e peculiarità della vicenda ne giustifica la compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti;
b) dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Condominio Corte dei Campiani;
c) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA O', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA O' | MA DR |
IL SEGRETARIO