TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 368
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Rigetto della petizione per riconoscimento monumentalità alberi

    La nota del 12 dicembre 2024 è stata integralmente sostituita dal provvedimento del 26 maggio 2025, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, rendendo improcedibile il ricorso introduttivo su questo punto.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Commissione Paesaggio)

    L'area è classificata in parte come R (Tessuto a prevalente destinazione residenziale) e in parte come RAP. L'edificazione è consentita nell'ambito R. La relazione paesaggistica ha considerato le caratteristiche dell'area, la sua variegata natura (edifici storici e zona di espansione anni '70-'80), e ha proposto soluzioni per inserire l'edificio in modo armonico, tenendo conto del Nucleo Storico Minore e dei condomini pluripiano. La Commissione Paesaggio ha richiesto interventi per mitigare l'impatto visivo.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle distanze inderogabili dal PLIS

    L'art. 16 delle NTA collega le distanze inderogabili al rapporto tra nuove costruzioni e ambiti non urbanizzati, non direttamente al PLIS. Tra il lotto di intervento e l'ambito non urbanizzato si colloca un'ampia area classificata R ap, che supera i cinque metri richiesti, rispettando quindi il requisito della distanza minima.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e carenza motivazionale nella valutazione della monumentalità degli alberi

    Le relazioni tecniche dei comuni e dei Carabinieri Forestali, pur con metodologie leggermente diverse, convergono nell'escludere i caratteri della monumentalità a causa delle condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie delle piante. La qualificazione dei gelsi residui come piante singole è ritenuta metodologicamente corretta, e non è possibile tutelare un filare che non è più riconoscibile come tale. La motivazione è sufficiente a confutare le osservazioni della ricorrente.

  • Improcedibile
    Natura endoprocedimentale dell'atto

    La relazione è un atto endoprocedimentale e la sua contestazione è assorbita dall'impugnazione del provvedimento finale del 26 maggio 2025.

  • Improcedibile
    Natura endoprocedimentale dell'atto

    La scheda è un atto endoprocedimentale e la sua contestazione è assorbita dall'impugnazione del provvedimento finale del 26 maggio 2025.

  • Improcedibile
    Natura endoprocedimentale dell'atto

    Il preavviso di diniego è un atto endoprocedimentale e la sua contestazione è assorbita dall'impugnazione del provvedimento finale del 26 maggio 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 368
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 368
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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