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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
IS GI, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019195168000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020046801506000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, dell'importo di € 50.222,97, accessori inclusi, notificata il 25.09.2023, relativa a IRPEF 1996.
A fondamento del ricorso eccepiva:
- la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento;
- l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
- prescrizione dei crediti intimati negli atti impugnati;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, non si costituiva.
Il procedimento è stato trattato all'udienza del 09.02.2026 come da verbale in atti e, all'esito, posto in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Ufficio per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
E invero, l'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione –
Agente della riscossione per la Provincia di Catania, con sede in Catania, Indirizzo_1.
Ciò posto, la competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria è determinata, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 546/1990, in ragione della sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o della sede dell'ente ovvero della sede del concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso di specie, come detto, l'atto impugnato è una intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione per la Provincia di Catania, avente sede a Catania.
Ne discende che la competenza territoriale in relazione all'impugnazione della intimazione di pagamento indicata in intestazione spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Irrilevante, invece, è la sede dell'Ufficio che ha provveduto all'iscrizione.
Al riguardo, infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, vale il seguente principio:
“Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto dagli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass. civ., Sez. V, 1° ottobre 2014, n. 20671).
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ad Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Palermo. Non vi è invece da provvedere sulle spese quanto ad Agenzia delle Entrate
Riscossione, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 3.000,00. Nulla per le spese quanto ad
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
IS GI, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019195168000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020046801506000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, dell'importo di € 50.222,97, accessori inclusi, notificata il 25.09.2023, relativa a IRPEF 1996.
A fondamento del ricorso eccepiva:
- la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento;
- l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
- prescrizione dei crediti intimati negli atti impugnati;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, non si costituiva.
Il procedimento è stato trattato all'udienza del 09.02.2026 come da verbale in atti e, all'esito, posto in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Ufficio per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
E invero, l'intimazione di pagamento impugnata risulta emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione –
Agente della riscossione per la Provincia di Catania, con sede in Catania, Indirizzo_1.
Ciò posto, la competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria è determinata, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 546/1990, in ragione della sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o della sede dell'ente ovvero della sede del concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso di specie, come detto, l'atto impugnato è una intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione per la Provincia di Catania, avente sede a Catania.
Ne discende che la competenza territoriale in relazione all'impugnazione della intimazione di pagamento indicata in intestazione spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Irrilevante, invece, è la sede dell'Ufficio che ha provveduto all'iscrizione.
Al riguardo, infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, vale il seguente principio:
“Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto dagli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass. civ., Sez. V, 1° ottobre 2014, n. 20671).
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ad Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Palermo. Non vi è invece da provvedere sulle spese quanto ad Agenzia delle Entrate
Riscossione, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 3.000,00. Nulla per le spese quanto ad
Agenzia delle Entrate Riscossione.