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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 589/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI MI D'PI, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]is
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 6/11/2024 da AR D'IN, rappresentato dall'Avv. Daniele Cirio, con l'ausilio del Dott. Giuseppe Buonocore, Gestore della crisi nominato dall'OCC “La Rinascita degli Onesti” di Villastellone;
letta la memoria integrativa depositata dall'OCC su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della Crisi;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC “La Rinascita degli Onesti” di Villastellone, la quale, in seguito all'integrazione depositata in data 20/12/2024, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo, dalla moglie e da un figlio;
- che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 1.850;
- che la moglie del ricorrente può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile medio pari ad € 800, mentre il figlio, “pur essendo maggiorenne, non produce alcun reddito in quanto risulterebbe non lavorare” (cfr. memoria integrativa depositata dall'OCC, p. 6);
- che nel ricorso le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.800;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che i redditi medi mensili percepiti dal ricorrente incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari al 70%;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.260 mensili, rimanendo a carico della moglie del ricorrente il restante contributo al mantenimento familiare;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dall'OCC si attesta che “è possibile acquisire attivo tale da coprire le spese in prededuzione e da distribuire ai creditori” (cfr. pag.6); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore il dott. Giuseppe Buonocore;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MI D'PI, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]is; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Giuseppe Buonocore;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.260; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 16/1/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 589/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI MI D'PI, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]is
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 6/11/2024 da AR D'IN, rappresentato dall'Avv. Daniele Cirio, con l'ausilio del Dott. Giuseppe Buonocore, Gestore della crisi nominato dall'OCC “La Rinascita degli Onesti” di Villastellone;
letta la memoria integrativa depositata dall'OCC su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della Crisi;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC “La Rinascita degli Onesti” di Villastellone, la quale, in seguito all'integrazione depositata in data 20/12/2024, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo, dalla moglie e da un figlio;
- che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio di € 1.850;
- che la moglie del ricorrente può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile medio pari ad € 800, mentre il figlio, “pur essendo maggiorenne, non produce alcun reddito in quanto risulterebbe non lavorare” (cfr. memoria integrativa depositata dall'OCC, p. 6);
- che nel ricorso le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.800;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che i redditi medi mensili percepiti dal ricorrente incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari al 70%;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.260 mensili, rimanendo a carico della moglie del ricorrente il restante contributo al mantenimento familiare;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dall'OCC si attesta che “è possibile acquisire attivo tale da coprire le spese in prededuzione e da distribuire ai creditori” (cfr. pag.6); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore il dott. Giuseppe Buonocore;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MI D'PI, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]is; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Giuseppe Buonocore;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.260; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 16/1/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)