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Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1992, n. 160
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Legge 6 febbraio 1992, n. 160
Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1992, n. 160
Versione
27 febbraio 1992
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992
Vedi fonte istituzionale
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