TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4224 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bettona, rappresentata e difesa gusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Maria Antonietta
Belluccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni
80/A, pec: Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Bettona (PG), Via Perugia n. 10, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Baglioni n. 10 presso lo studio dell'Avv. Fernanda De Scrilli (pec: Email_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da considerarsi stesa in calce alla memoria di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la “Determinare: Pt_1 nella somma non inferiore ad €1.000,00 l'assegno divorzile che il sig verserà alla Parte_2 signora mensilmente, quale contributo al suo mantenimento;
Pt_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice adito ritenga di giustizia la somma già erogata alla sig.ra confermare quanto già stabilito in sentenza Pt_1
1 di separazione ovvero un assegno di mantenimento dell'importo di €600,00 e già confermato dal Presidente del Tribunale in seguito alla comparizione parti,
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive occorrende tenuto conto del comportamento processuale del sig che ha escluso ogni accordo transattivo”; Parte_2 per il “1) sancire la nullità dell'avversa memoria integrativa di costituzione del 29 CP_1 aprile 2023 per inesistenza della procura speciale ivi indicata ed utilizzata e, per l'effetto, di tutti i successivi atti di controparte;
2) in subordine (rispetto alla nullità derivata), sancire la tardività della III memoria istruttoria di controparte poiché depositata dopo la scadenza del termine finale e, in ulteriore subordine, sancire la tardività dei relativi allegati giacché l'esigenza della loro produzione non è sorta in conseguenza della II memoria istruttoria di questa difesa;
3) in subordine (rispetto alla nullità derivata), sancire la tardività dell'avversa produzione documentale del 20.2.2024, non avendo controparte provato di aver ricevuto il relativo documento - peraltro datato 30.1.2024 e risultante non inviato per raccomandata - successivamente al 30.1.2024;
4) in subordine (rispetto alla nullità derivata) sancire la tardività delle 'asserzioni dirette' di cui all'avversa II memoria, tra l'altro non avendo controparte depositato la prima;
di tutte le asserzioni di cui all'avversa seconda memoria
5) in subordine rispetto alle superiori eccezioni sancire la non attendibilità (ex multis per difetto di attestazione sulla provenienza formale da parte degli Enti di riferimento, per difetto di tutte le dichiarazioni dei redditi e delle ricevute telematiche/comunicazione di avvenuto ricevimento di quella 2023, ecc.) e, in subordine (pure con riferimento a quanto di séguito richiesto sub 7) l'incompletezza (pure con riguardo all'ordinanza Collegiale di rimessione in istruttoria) della generica e promiscua documentazione ex adverso depositata il 30.1.2024 nonché in ogni caso la non leggibilità delle pagine 44 e 46 (in subordine si contesta ogni singola operazione della medesima);
6) in ogni caso, come già chiesto nelle note autorizzate, disporre la cancellazione ex art. 89
c.p.c. della locuzione utilizzata da controparte a pag. 4 del ricorso introduttivo “chiaramente allo scopo di evitare le più che legittime rivendicazioni della sig.ra […]”; Pt_1
7) in ogni caso, previa declaratoria di nullità e comunque revoca dell'ordinanza Collegiale di rimessione in istruttoria del 30.11.2023/15.12.2023, poiché pronunciata con pregiudizio senza che l'On.le G.I. e per l'effetto l'On.le Collegio (presumibilmente per un disguido) avesse contezza delle note per la disposta trattazione scritta depositate da questa difesa in data
2 15.11.2023 (prima dell'udienza) nonché per la nullità dell'avversa memoria integrativa, per violazione del principio di non contestazione, del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche alla luce del fatto che il giudizio de quo era ante Cartabia, pronunciare anche con sentenza definitiva (ferma la correzione della sentenza N.D. nei termini richiesti da questa difesa con apposita istanza) ex art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26.4.1987 fra
i signori e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Bettona al n. 4 parte II serie A, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione dell'emananda sentenza;
8) in ogni caso, contrariis reiectis, disporre e/o sancire in via principale che alla sig.ra Pt_1 non spetta alcun assegno di divorzio (in subordine nessun altro tipo di assegno, fermo che non si presta il consenso ad indebiti ampliamenti del thema decidendum) per difetto dei presupposti di diritto e/o di fatto (in subordine per mancanza di prova); in via meramente subordinata (e salvo gravame) sancire che alla spetta un assegno di divorzio non Pt_1 superiore ad €. 600,00 mensili;
9) in ogni caso col favore di tutte delle spese di lite (compenso, rimb. forf., accessori di legge), anche con specifico riferimento alla fase della sentenza non definitiva sullo status, al riguardo valorizzandosi il dato che nel corso dell'istruttoria controparte – per un determinato lasso temporale - ha smesso di richiedere tale petitum ciò contribuendo a far sì che la predetta pronuncia parziale sia stata emessa solo all'esito dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.
Ove la causa sia ritenuta matura per la decisione si chiedono i termini difensivi finali ex art.
190 c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali adottati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.22 la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.4.1987 con , Controparte_1 esponendo al fine: che con la sentenza n. 1160/16, pubblicata il 30.5.16, è stata pronunciata dall'intestato Tribunale la separazione personale tra i coniugi, prevedendo in capo al CP_1
l'obbligo di versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma di euro 600,00 mensili;
che da allora non è più ripresa la convivenza, essendo ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che i beni comuni sono stati nelle more divisi, in esito all'instaurazione di un procedimento giudiziale conclusosi con transazione.
La ricorrente ha chiesto prevedersi in proprio favore un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, ed ha al fine allegato: che durante la convivenza matrimoniale il marito, dal carattere
3 dispotico e geloso, la aveva costretta ad abbandonare la propria occupazione e le aveva impedito di cercare un'attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche;
di avere sacrificato ogni velleità economica e professionale per lavorare, anche otto ore al giorno, nell'azienda agricola di famiglia, senza mai ricevere retribuzione e senza contratto;
che solo nel 1997 detta attività lavorativa svolta presso l'azienda del marito era stata regolarizzata sotto il profilo contributivo.
La ha dedotto essere sopraggiunto, dopo la separazione, un peggioramento delle Pt_1 proprie condizioni economiche, derivato innanzitutto dalla morte della propria madre, con la quale aveva vissuto dopo la separazione e che, con la sua pensione, le forniva un discreto aiuto economico consentendole di avere una sopravvivenza dignitosa che il solo assegno di mantenimento erogato dal marito non le avrebbe consentito. Ha poi aggiunto di essere affetta da problemi di salute (patologia osteoarticolare alle ginocchia) che, anche tenendo conto dell'età e della mancanza di professionalità, le impedivano di reperire lavoro. Il CP_1 invece, pur avendo formalmente ceduto già al tempo della separazione la propria attività ai familiari, continuava a gestirla a tutti gli effetti e aveva dato prova di notevole disponibilità economica quando la aveva liquidata per i beni ricadenti in comunione legale.
Il sig. , costituitosi per la fase presidenziale con memoria depositata l'11.3.23, Controparte_1 ha contrastato la richiesta di assegno divorzile evidenziando il difetto di fatti sopravvenuti. In particolare, ha dedotto: che la morte della madre della ricorrente aveva semmai comportato un miglioramento della sua condizione economica, derivato dall'avere ereditato plurimi beni, dei quali non aveva offerto evidenza;
che la già per tutto il giudizio di separazione aveva Pt_1 prospettato di essere affetta da problemi fisici;
che lo stato di disoccupazione, ove confermato, derivava dalla mancanza di volontà di trovare lavoro, e dal fatto che la ricorrente si era adagiata sul contributo economico versatole dal marito, inteso come una rendita a vita. Ha poi aggiunto di avere versato alla moglie, ad aprile 2022, la somma di euro 40.000,00, quale prezzo della vendita dei suoi diritti immobiliari sui beni oggetto di comunione, in esecuzione di un accordo raggiunto nel giudizio di divisione;
tale pagamento le aveva provocato un arricchimento e le aveva consentito di acquistare la casa di cui è esclusiva proprietaria al prezzo di euro 126.500; circostanza, quest'ultima, che paleserebbe notevole disponibilità economica. Ha contestato di avere mai costretto la moglie ad abbandonare l'occupazione che svolgeva prima del matrimonio, di averle mai impedito di trovarsi una occupazione fuori dalle domestiche, di avere mai avuto carattere dispotico o geloso. Godendo la di mezzi adeguati al suo Pt_1 dignitoso sostentamento economico e non avendo la predetta mai apportato alcun contributo alla conduzione della vita familiare, della quale aveva semmai minacciato gli equilibri e la
4 serenità, il resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza disporre assegno divorzile.
In esito all'udienza del 16.3.23, ove le parti sono comparse insistendo nelle rispettive difese, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni della separazione e rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso della successiva fase, con sentenza non definitiva n. 1959/23 depositata il 18.12.23,
è stata dichiarata, su richiesta delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Con ordinanza depositata l'8.10.24 nel procedimento incidentale iscritto al n. 4224-1/22
R.G. è stata rigettata la richiesta del di correzione degli errori materiali da cui CP_1 sarebbe stata affetta la sentenza non definitiva.
La causa è stata istruita documentalmente, invitando le parti ad integrare la documentazione reddituale e patrimoniale depositata. All'udienza del 19.11.24, sulle conclusioni sopra riportate,
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva in ordine allo status, già pronunciata, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie ed in particolare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla Pt_1
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come “omesse”, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni e, segnatamente, quelle sollevate nel corso del giudizio dal resistente. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 24883/08; Cass. ord. n. 11458/18; Cass. n. 26242/14). In
5 proposito, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria
l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (cfr. Cass. ord. n. 2153/20).
Nel merito, valutato il tenore delle difese svolte dalle parti, che hanno dibattuto a lungo della sussistenza o meno di modifiche sopravvenute nelle rispettive situazioni economiche rispetto al momento in cui veniva stabilito l'assegno di mantenimento separativo in favore della Pt_1 non pare superfluo chiarire che l'assegno divorzile è istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento.
L'assegno divorzile trova fondamento nella previsione contenuta nell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, a tenore del quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno di mantenimento è invece previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c., che nei commi 1 e 2 prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”). In altri termini, come emerge dal tenore delle sopra citate previsioni, mentre in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1, c.c.), in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia “mezzi adeguati”, o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. 5, comma 6, L. 898/1970).
Nella presente sede non si tratta dunque di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione al fine di “convalidare” lo stesso
6 importo a titolo di assegno divorzile o reputarne opportuno un aumento, quanto di verificare, primariamente, se sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
La giurisprudenza di legittimità, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, ha chiarito come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 dl 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare come l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione (cfr. C. Cass. S.U. n. 18287/18).
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
7 A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia n. 17601/19, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al
“principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, grava sul coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile (cfr. Cass. n. 23583/22;
Cass. n. 9144/23). Dunque, per assolvere detto onere non è sufficiente allegare l'assenza di redditi, essendo invece necessario che il richiedente alleghi specificamente (e provi in caso di contestazione) le rinunce operate alla propria posizione individuale a vantaggio delle esigenze familiari e le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che la prospettazione in fatto offerta dalla a sostegno della richiesta di assegno divorzile non ha trovato conferma Pt_1
8 alcuna in istruttoria. La ricorrente ha allegato di essere stata costretta dal marito ad abbandonare l'attività lavorativa svolta prima del matrimonio, che il marito le avrebbe impedito di cercarsi un'occupazione fuori dalle mura domestiche e di avere perciò sacrificato ogni velleità professionale ed economica per lavorare nell'azienda agraria di lui.
Nessuna di tali circostanze è stata però provata in giudizio, nel corso del quale la ricorrente non ha nemmeno mai indicato quale tipo di attività lavorativa svolgesse prima del matrimonio, né come e quando cessò detta attività. Risulta prodotto in atti solo un estratto conto previdenziale dal quale si evince che la nel periodo antecedente il matrimonio (contratto Pt_1 nel 1987) svolse, prima con contratto di apprendistato poi con contratto di lavoro dipendente, attività lavorativa presso una ditta per brevi periodi (2 mesi nel 1982 e sei mesi nell'anno 1983).
La ricorrente non ha articolato richieste di prova utili a comprovare che l'eventuale cessazione dell'attività lavorativa svolta prima del matrimonio sia dipesa da imposizione o volontà del marito o da scelta concordemente assunta, né che il marito le abbia impedito di reperire attività lavorativa fuori dal contesto domestico, né di avere dovuto rinunciare a occasioni professionali per lavorare nell'azienda agraria del marito, né di posseder una formazione professionale che le avrebbe consentito, in costanza di matrimonio, di dedicarsi proficuamente ad attività lavorativa esterna al contesto familiare.
A quanto detto fin qui circa l'assenza di prova in ordine a rinunce operate dalla ricorrente a favore di esigenze familiari, si aggiunga che le risultanze processuali non consentono di ritenere comprovata una disparità economica tale da potersi dare accesso a un assegno divorzile con funzione meramente assistenziale. Le dichiarazioni dei redditi in atti, aggiornate all'anno di imposta 2022, evidenziano per il la percezione di redditi annui non CP_1 superiori ad euro 10.000,00 e per la la percezione di reddito annuo di circa euro Pt_1
7.000,00. Né sono stati offerti elementi obiettivi che consentano di ritenere, se non in via di mera supposizione, che in realtà le disponibilità economiche mensili su cui il può CP_1 contare sono maggiori di quelle che emergono dalla documentazione prodotta.
Difetta dunque prova delle ragioni per le quali la ricorrente – che aveva 48 anni al momento della separazione - non abbia reperito stabile occupazione, e del fatto che detta condizione tragga originata da scelte adottate dai coniugi in costanza di matrimonio o imposte dal marito.
La ha anche allegato problemi di salute producendo certificati medici dai quali risulta Pt_1 affetta da patologia osteoarticolare (esiti di intervento di ricostruzione del LCA ginocchio
9 sinistro, gonartrosi sinistra, cervicobrachialgia bilaterale; v. doc. all. n. 9 al ricorso); problemi di salute in ogni caso non ostativi allo svolgimento di attività lavorativa.
Non avendo la ricorrente assolto l'onere della prova su di essa incombente per ottenere l'assegno divorzile non può che concludersi per il rigetto della domanda, chiarendo che la statuizione ha decorrenza dal mese di deposito della presente sentenza.
Il ha chiesto, infine, la cancellazione di talune espressioni utilizzate dalla CP_1 controparte siccome assertivamente offensive, ed in particolare: della locuzione “chiaramente allo scopo di evitare le più che legittime rivendicazioni della sig.ra usata in ricorso e Pt_1 dell'avverbio “subdolamente” utilizzato nella memoria di costituzione nel procedimento incidentale.
Ritiene il collegio che non ricorrano affatto nella specie gli estremi di cui all'art. 89, secondo comma, c.p.c., in quanto le riportate espressioni, nemmeno eccessivamente colorite, appaiono funzionali alle esigenze difensive imposte dalla materia del contendere e non eccedono i limiti della correttezza professionale e della convenienza processuale.
Le spese di lite, considerate la natura della controversia, l'esito della lite e la condotta processuale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta la richiesta di assegno divorzile.
2) Rigetta l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata da . Controparte_1
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
10
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4224 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bettona, rappresentata e difesa gusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Maria Antonietta
Belluccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni
80/A, pec: Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Bettona (PG), Via Perugia n. 10, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Baglioni n. 10 presso lo studio dell'Avv. Fernanda De Scrilli (pec: Email_2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da considerarsi stesa in calce alla memoria di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la “Determinare: Pt_1 nella somma non inferiore ad €1.000,00 l'assegno divorzile che il sig verserà alla Parte_2 signora mensilmente, quale contributo al suo mantenimento;
Pt_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice adito ritenga di giustizia la somma già erogata alla sig.ra confermare quanto già stabilito in sentenza Pt_1
1 di separazione ovvero un assegno di mantenimento dell'importo di €600,00 e già confermato dal Presidente del Tribunale in seguito alla comparizione parti,
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive occorrende tenuto conto del comportamento processuale del sig che ha escluso ogni accordo transattivo”; Parte_2 per il “1) sancire la nullità dell'avversa memoria integrativa di costituzione del 29 CP_1 aprile 2023 per inesistenza della procura speciale ivi indicata ed utilizzata e, per l'effetto, di tutti i successivi atti di controparte;
2) in subordine (rispetto alla nullità derivata), sancire la tardività della III memoria istruttoria di controparte poiché depositata dopo la scadenza del termine finale e, in ulteriore subordine, sancire la tardività dei relativi allegati giacché l'esigenza della loro produzione non è sorta in conseguenza della II memoria istruttoria di questa difesa;
3) in subordine (rispetto alla nullità derivata), sancire la tardività dell'avversa produzione documentale del 20.2.2024, non avendo controparte provato di aver ricevuto il relativo documento - peraltro datato 30.1.2024 e risultante non inviato per raccomandata - successivamente al 30.1.2024;
4) in subordine (rispetto alla nullità derivata) sancire la tardività delle 'asserzioni dirette' di cui all'avversa II memoria, tra l'altro non avendo controparte depositato la prima;
di tutte le asserzioni di cui all'avversa seconda memoria
5) in subordine rispetto alle superiori eccezioni sancire la non attendibilità (ex multis per difetto di attestazione sulla provenienza formale da parte degli Enti di riferimento, per difetto di tutte le dichiarazioni dei redditi e delle ricevute telematiche/comunicazione di avvenuto ricevimento di quella 2023, ecc.) e, in subordine (pure con riferimento a quanto di séguito richiesto sub 7) l'incompletezza (pure con riguardo all'ordinanza Collegiale di rimessione in istruttoria) della generica e promiscua documentazione ex adverso depositata il 30.1.2024 nonché in ogni caso la non leggibilità delle pagine 44 e 46 (in subordine si contesta ogni singola operazione della medesima);
6) in ogni caso, come già chiesto nelle note autorizzate, disporre la cancellazione ex art. 89
c.p.c. della locuzione utilizzata da controparte a pag. 4 del ricorso introduttivo “chiaramente allo scopo di evitare le più che legittime rivendicazioni della sig.ra […]”; Pt_1
7) in ogni caso, previa declaratoria di nullità e comunque revoca dell'ordinanza Collegiale di rimessione in istruttoria del 30.11.2023/15.12.2023, poiché pronunciata con pregiudizio senza che l'On.le G.I. e per l'effetto l'On.le Collegio (presumibilmente per un disguido) avesse contezza delle note per la disposta trattazione scritta depositate da questa difesa in data
2 15.11.2023 (prima dell'udienza) nonché per la nullità dell'avversa memoria integrativa, per violazione del principio di non contestazione, del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche alla luce del fatto che il giudizio de quo era ante Cartabia, pronunciare anche con sentenza definitiva (ferma la correzione della sentenza N.D. nei termini richiesti da questa difesa con apposita istanza) ex art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26.4.1987 fra
i signori e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Bettona al n. 4 parte II serie A, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione dell'emananda sentenza;
8) in ogni caso, contrariis reiectis, disporre e/o sancire in via principale che alla sig.ra Pt_1 non spetta alcun assegno di divorzio (in subordine nessun altro tipo di assegno, fermo che non si presta il consenso ad indebiti ampliamenti del thema decidendum) per difetto dei presupposti di diritto e/o di fatto (in subordine per mancanza di prova); in via meramente subordinata (e salvo gravame) sancire che alla spetta un assegno di divorzio non Pt_1 superiore ad €. 600,00 mensili;
9) in ogni caso col favore di tutte delle spese di lite (compenso, rimb. forf., accessori di legge), anche con specifico riferimento alla fase della sentenza non definitiva sullo status, al riguardo valorizzandosi il dato che nel corso dell'istruttoria controparte – per un determinato lasso temporale - ha smesso di richiedere tale petitum ciò contribuendo a far sì che la predetta pronuncia parziale sia stata emessa solo all'esito dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.
Ove la causa sia ritenuta matura per la decisione si chiedono i termini difensivi finali ex art.
190 c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali adottati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.22 la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.4.1987 con , Controparte_1 esponendo al fine: che con la sentenza n. 1160/16, pubblicata il 30.5.16, è stata pronunciata dall'intestato Tribunale la separazione personale tra i coniugi, prevedendo in capo al CP_1
l'obbligo di versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma di euro 600,00 mensili;
che da allora non è più ripresa la convivenza, essendo ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che i beni comuni sono stati nelle more divisi, in esito all'instaurazione di un procedimento giudiziale conclusosi con transazione.
La ricorrente ha chiesto prevedersi in proprio favore un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, ed ha al fine allegato: che durante la convivenza matrimoniale il marito, dal carattere
3 dispotico e geloso, la aveva costretta ad abbandonare la propria occupazione e le aveva impedito di cercare un'attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche;
di avere sacrificato ogni velleità economica e professionale per lavorare, anche otto ore al giorno, nell'azienda agricola di famiglia, senza mai ricevere retribuzione e senza contratto;
che solo nel 1997 detta attività lavorativa svolta presso l'azienda del marito era stata regolarizzata sotto il profilo contributivo.
La ha dedotto essere sopraggiunto, dopo la separazione, un peggioramento delle Pt_1 proprie condizioni economiche, derivato innanzitutto dalla morte della propria madre, con la quale aveva vissuto dopo la separazione e che, con la sua pensione, le forniva un discreto aiuto economico consentendole di avere una sopravvivenza dignitosa che il solo assegno di mantenimento erogato dal marito non le avrebbe consentito. Ha poi aggiunto di essere affetta da problemi di salute (patologia osteoarticolare alle ginocchia) che, anche tenendo conto dell'età e della mancanza di professionalità, le impedivano di reperire lavoro. Il CP_1 invece, pur avendo formalmente ceduto già al tempo della separazione la propria attività ai familiari, continuava a gestirla a tutti gli effetti e aveva dato prova di notevole disponibilità economica quando la aveva liquidata per i beni ricadenti in comunione legale.
Il sig. , costituitosi per la fase presidenziale con memoria depositata l'11.3.23, Controparte_1 ha contrastato la richiesta di assegno divorzile evidenziando il difetto di fatti sopravvenuti. In particolare, ha dedotto: che la morte della madre della ricorrente aveva semmai comportato un miglioramento della sua condizione economica, derivato dall'avere ereditato plurimi beni, dei quali non aveva offerto evidenza;
che la già per tutto il giudizio di separazione aveva Pt_1 prospettato di essere affetta da problemi fisici;
che lo stato di disoccupazione, ove confermato, derivava dalla mancanza di volontà di trovare lavoro, e dal fatto che la ricorrente si era adagiata sul contributo economico versatole dal marito, inteso come una rendita a vita. Ha poi aggiunto di avere versato alla moglie, ad aprile 2022, la somma di euro 40.000,00, quale prezzo della vendita dei suoi diritti immobiliari sui beni oggetto di comunione, in esecuzione di un accordo raggiunto nel giudizio di divisione;
tale pagamento le aveva provocato un arricchimento e le aveva consentito di acquistare la casa di cui è esclusiva proprietaria al prezzo di euro 126.500; circostanza, quest'ultima, che paleserebbe notevole disponibilità economica. Ha contestato di avere mai costretto la moglie ad abbandonare l'occupazione che svolgeva prima del matrimonio, di averle mai impedito di trovarsi una occupazione fuori dalle domestiche, di avere mai avuto carattere dispotico o geloso. Godendo la di mezzi adeguati al suo Pt_1 dignitoso sostentamento economico e non avendo la predetta mai apportato alcun contributo alla conduzione della vita familiare, della quale aveva semmai minacciato gli equilibri e la
4 serenità, il resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza disporre assegno divorzile.
In esito all'udienza del 16.3.23, ove le parti sono comparse insistendo nelle rispettive difese, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni della separazione e rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso della successiva fase, con sentenza non definitiva n. 1959/23 depositata il 18.12.23,
è stata dichiarata, su richiesta delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Con ordinanza depositata l'8.10.24 nel procedimento incidentale iscritto al n. 4224-1/22
R.G. è stata rigettata la richiesta del di correzione degli errori materiali da cui CP_1 sarebbe stata affetta la sentenza non definitiva.
La causa è stata istruita documentalmente, invitando le parti ad integrare la documentazione reddituale e patrimoniale depositata. All'udienza del 19.11.24, sulle conclusioni sopra riportate,
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva in ordine allo status, già pronunciata, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie ed in particolare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla Pt_1
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come “omesse”, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni e, segnatamente, quelle sollevate nel corso del giudizio dal resistente. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 24883/08; Cass. ord. n. 11458/18; Cass. n. 26242/14). In
5 proposito, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria
l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (cfr. Cass. ord. n. 2153/20).
Nel merito, valutato il tenore delle difese svolte dalle parti, che hanno dibattuto a lungo della sussistenza o meno di modifiche sopravvenute nelle rispettive situazioni economiche rispetto al momento in cui veniva stabilito l'assegno di mantenimento separativo in favore della Pt_1 non pare superfluo chiarire che l'assegno divorzile è istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento.
L'assegno divorzile trova fondamento nella previsione contenuta nell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, a tenore del quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno di mantenimento è invece previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c., che nei commi 1 e 2 prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”). In altri termini, come emerge dal tenore delle sopra citate previsioni, mentre in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1, c.c.), in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia “mezzi adeguati”, o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. 5, comma 6, L. 898/1970).
Nella presente sede non si tratta dunque di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione al fine di “convalidare” lo stesso
6 importo a titolo di assegno divorzile o reputarne opportuno un aumento, quanto di verificare, primariamente, se sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
La giurisprudenza di legittimità, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, ha chiarito come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 dl 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare come l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione (cfr. C. Cass. S.U. n. 18287/18).
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
7 A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia n. 17601/19, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al
“principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, grava sul coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile (cfr. Cass. n. 23583/22;
Cass. n. 9144/23). Dunque, per assolvere detto onere non è sufficiente allegare l'assenza di redditi, essendo invece necessario che il richiedente alleghi specificamente (e provi in caso di contestazione) le rinunce operate alla propria posizione individuale a vantaggio delle esigenze familiari e le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che la prospettazione in fatto offerta dalla a sostegno della richiesta di assegno divorzile non ha trovato conferma Pt_1
8 alcuna in istruttoria. La ricorrente ha allegato di essere stata costretta dal marito ad abbandonare l'attività lavorativa svolta prima del matrimonio, che il marito le avrebbe impedito di cercarsi un'occupazione fuori dalle mura domestiche e di avere perciò sacrificato ogni velleità professionale ed economica per lavorare nell'azienda agraria di lui.
Nessuna di tali circostanze è stata però provata in giudizio, nel corso del quale la ricorrente non ha nemmeno mai indicato quale tipo di attività lavorativa svolgesse prima del matrimonio, né come e quando cessò detta attività. Risulta prodotto in atti solo un estratto conto previdenziale dal quale si evince che la nel periodo antecedente il matrimonio (contratto Pt_1 nel 1987) svolse, prima con contratto di apprendistato poi con contratto di lavoro dipendente, attività lavorativa presso una ditta per brevi periodi (2 mesi nel 1982 e sei mesi nell'anno 1983).
La ricorrente non ha articolato richieste di prova utili a comprovare che l'eventuale cessazione dell'attività lavorativa svolta prima del matrimonio sia dipesa da imposizione o volontà del marito o da scelta concordemente assunta, né che il marito le abbia impedito di reperire attività lavorativa fuori dal contesto domestico, né di avere dovuto rinunciare a occasioni professionali per lavorare nell'azienda agraria del marito, né di posseder una formazione professionale che le avrebbe consentito, in costanza di matrimonio, di dedicarsi proficuamente ad attività lavorativa esterna al contesto familiare.
A quanto detto fin qui circa l'assenza di prova in ordine a rinunce operate dalla ricorrente a favore di esigenze familiari, si aggiunga che le risultanze processuali non consentono di ritenere comprovata una disparità economica tale da potersi dare accesso a un assegno divorzile con funzione meramente assistenziale. Le dichiarazioni dei redditi in atti, aggiornate all'anno di imposta 2022, evidenziano per il la percezione di redditi annui non CP_1 superiori ad euro 10.000,00 e per la la percezione di reddito annuo di circa euro Pt_1
7.000,00. Né sono stati offerti elementi obiettivi che consentano di ritenere, se non in via di mera supposizione, che in realtà le disponibilità economiche mensili su cui il può CP_1 contare sono maggiori di quelle che emergono dalla documentazione prodotta.
Difetta dunque prova delle ragioni per le quali la ricorrente – che aveva 48 anni al momento della separazione - non abbia reperito stabile occupazione, e del fatto che detta condizione tragga originata da scelte adottate dai coniugi in costanza di matrimonio o imposte dal marito.
La ha anche allegato problemi di salute producendo certificati medici dai quali risulta Pt_1 affetta da patologia osteoarticolare (esiti di intervento di ricostruzione del LCA ginocchio
9 sinistro, gonartrosi sinistra, cervicobrachialgia bilaterale; v. doc. all. n. 9 al ricorso); problemi di salute in ogni caso non ostativi allo svolgimento di attività lavorativa.
Non avendo la ricorrente assolto l'onere della prova su di essa incombente per ottenere l'assegno divorzile non può che concludersi per il rigetto della domanda, chiarendo che la statuizione ha decorrenza dal mese di deposito della presente sentenza.
Il ha chiesto, infine, la cancellazione di talune espressioni utilizzate dalla CP_1 controparte siccome assertivamente offensive, ed in particolare: della locuzione “chiaramente allo scopo di evitare le più che legittime rivendicazioni della sig.ra usata in ricorso e Pt_1 dell'avverbio “subdolamente” utilizzato nella memoria di costituzione nel procedimento incidentale.
Ritiene il collegio che non ricorrano affatto nella specie gli estremi di cui all'art. 89, secondo comma, c.p.c., in quanto le riportate espressioni, nemmeno eccessivamente colorite, appaiono funzionali alle esigenze difensive imposte dalla materia del contendere e non eccedono i limiti della correttezza professionale e della convenienza processuale.
Le spese di lite, considerate la natura della controversia, l'esito della lite e la condotta processuale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta la richiesta di assegno divorzile.
2) Rigetta l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata da . Controparte_1
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
10