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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1209/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caltanissetta - Via Grezar, 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 515/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210030795342 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1689/2025 depositato il
07/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. con cui ha impugnato la cartella di pagamento n. 29220210030795342 mediante la quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 2.854,58 avendo la pretesa fiscale ad oggetto tassa automobilistica anno 2018, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 515/02/2023 - pubblicata in data 8 agosto 2023, ha rigettato il ricorso e in parte dichiarandolo inammissibile, ritenute infondate le doglianze formulate.
Il ricorrente formulava i sotto elencato motivi:
Motivi a sostegno dell'illegittimità del ruolo esattoriale quale atto prodromico, non notificato.
1) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente degli atti prodromici. Inesistenza giuridica dei titoli esecutivi impugnati.
Motivi a sostegno dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento.
3) nvalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 228/2012, artt. 4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L.
221/2012 e art. 26, comma 2, DPR 602/73. Notificazione pec effettuata da indirizzo non risultante da pubblici registri.
4) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
5) Prescrizione pretesa creditoria ex ante e ex post l'asserita notificazione e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
6) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
7) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
8) Insussistenza pretesa creditoria.
9) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
10) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati.
Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73.
11) noperatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c. dei contestati vizi di notifica.
L'Agente della SI non si costitutiva in giudizio.
In data 03/03/2023, veniva depositata memoria illustrativa, con i seguenti rilievi: 1) Giurisprudenza di accoglimento della CTA di Agrigento di analoghe impugnazioni.
2) Insussistenza pretesa creditoria. Mancanza presupposto impositivo soggettivo. Omessa prova contraria.
Violazione art. 2697 c.c. Difetto onere probatorio. Omessa costituzione Ente riscossore. Omessa prova ragioni costitutive pretesa creditoria. Abuso del processo. Responsabilità processuale aggravata in assenza di ragioni giuridiche.
3) Tardività del termine ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92. Inutilizzabilità produzione documentale.
Violazione art. 153 c.p.c. Violazione art. 2697 c.c. Violazione art. 115 c.p.c. Violazione2art. 101 c.p.c.
Violazione art. 24 Cost. Richiesta applicazione ex art. 101 c.p.c. Condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. in assenza di ragioni giuridiche.
4) Inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato. Difetto dell'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. Vizio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In data 31/03/2023, veniva depositata nota a verbale.
In data 22/05/2023, veniva depositata memoria illustrativa, con i seguenti rilievi:
1) Violazione o falsa applicazione art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992 e art. 2697 c.c. Omessa prova violazioni contestate con atto impugnato.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza la società originaria ricorrente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e infondatezza gravata sentenza. Violazione art. 36 D.Lgs. 546/1992, art. 132, comma 2, n.
4 cod. proc. civ. e art. 111 disp. att. c.p.c. Difetto d motivazione della sentenza.
2) Punto risolutivo della controversia. Violazione art. 39 D.Lgs. n. 112/1999. Omessa prova della sussistenza e formazione del titolo esecutivo pure esso impugnato. Impossibilità chiamata in causa dell'Ente Impositore nel secondo giudizio. Cartella di pagamento impugnata priva del titolo sottostante. Violazione art. 2697 c.c.
e art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992.
3) Violazione art. 112 c.p.c. Violazione art. 2697 c.c. Difetto onere probatorio. Violazione at, 7, comma 5 bis,
L. 130/2022. Omessa produzione probatoria ragioni costitutive pretesa creditoria. Violazione art. 36 D.Lgs.
n. 546/92. Violazione artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000. Violazione artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.
c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
4) Ammissibilità dell'appello. Riproposizione specifiche domande ed eccezioni del primo giudizio ex art. 56
D.Lgs. 546/92, art. 346 c.p.c. e art. 366, comma 1, c.p.c. n.
6. Chiarezza e sinteticità ex artt. 121 e 132 c.p.
c. e art. 3, comma 2, c.p.a. Sussistenza.
L'appellante ha concluso con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.- Si è costituito nel presente grado di giudizio l'AdER, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
4.- Successivamente, l'appellante ha depositato in diversi momenti alcune meorie illustrative, con le quali ha, da un lato, insistito su alcuni profili di doglianza ritualmente prospettati con il proprio atto di appello, dall'altro lato ha proposto nuove doglianze, da ritenere inammissibili, in quanto non ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo n. 546/1992.
5. Anche l'AdER ha depositato memoria illustrativa.
6.- All'udienza camerale del 6 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- Quanto sopra premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8.- Va, in primo luogo, osservato che, nel caso di specie, l'odierna appellante con il presente gravame ha riproposto un motivo nuovo, concernente l'asserita violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.L.vo n. 546/92, motivo introdotto nella precedente fase solo con le memorie illustrative e già dichiarato inammissibile nell'impugnata sentenza.
Per come correttamente statuito dai primi giudici “nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art 32 del D.Lgs 546/92, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impugnato dedotti con il ricorso introduttivo”.
9.- Del pari inammissibile, inoltre, è quanto dedotto dall'appellante con il primo motivo di ricorso, denominato
“Illegittimità ed infondatezza della sentenza per violazione dell'art 36 del D.Lgs 546/92 – Difetto di motivazione”, atteso che, con il detto motivo, l'appellante nulla dice in merito all'asserita violazione dell'art
36 del D.Lgs 546/92, censurando, invece, la sentenza per violazione dell'art 7, comma 5 bis, del D.Lgs
546/92, motivo, si ribadisce, già dichiarato inammissibile nella gravata sentenza.
Del tutto prive di pregio e dunque infondate, inoltre, appaiono le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno delle proprie tesi laddove afferma che “l'omessa costituzione di parte resistente comporta la mancata prova delle ragioni costitutive fatte valere dall'Agenzia delle Entrate SI con l'adozione dell'atto impugnato”, sol che si consideri che la cartella, versata in atti dalla stessa ricorrente, evidenzia chiaramente le ragioni debitorie dell'opponente e che dalla sua motivazione è facilmente ricavabile sia il presupposto di fatto che le ragioni giuridiche dell'imposizione, riportando la detta cartella il tipo di tributo,
l'anno di riferimento, gli importi iscritti a ruolo, le modalità di calcolo e la tipologia degli interessi e le targhe dei veicoli per i quali è richiesto il tributo e come tale è adeguatamente motivata o, quantomeno, motivata per relationem.
10.- In ordine alla lamentata inesistenza della pretesa tributaria, si osserva che la materia delle tasse automobilistiche, per la Regione Sicilia, è disciplinata dalla legge 11/08/2015 n. 16 che, al comma 2-bis inserito dall'art. 19 della L.R. 5/12/2016 n. 24, stabilisce: «2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori della legge regionale . . e così modificato dall'art. 109 della legge regionale 15/04/2021 n. 9 (Art. 109. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni sono soppresse le parole per il triennio 2017-2019...”
La Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 2018, investita del giudizio di costituzionalità della norma da ultimo citata, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale della norma affermando che “... 15.2.- Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del
1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA.
15.3.- Né, ancora, assume rilievo al fine l'ingiunzione di pagamento (comma 7, sempre del citato art. 2 della
L. n. 29 del 1978) che l'amministrazione, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione (previsto dal comma 1) e del protratto inadempimento del contribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso (comma 6).
L'ingiunzione concretava, in quel modulo, l'inizio della fase di esecuzione, secondo modalità di azione definitivamente superate dal riferimento alla riscossione a mezzo ruolo a far data dalla vigenza dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988: si rivela, dunque, oggi ininfluente perché nulla dice in ordine alle iniziative che, venuto meno l'accertamento (su strada) originariamente previsto, una volta completata la fase interna di verifica amministrativa, dovrebbero precedere l'iscrizione a ruolo.
15.4.- Non va trascurato, infine, che la disciplina regionale censurata attiene alle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposizione relative alla tassa automobilistica demandate dallo Stato alle Regioni ordinarie con la già richiamata L. n. 449 del 1997. Con riguardo alla Regione Siciliana, va poi ribadito che la riscossione risulta ascritta ai profili di sua esclusiva pertinenza (ex art. 8 delle norme di attuazione del 1965), mentre l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta oggi definitivamente avocata alle competenze della Regione Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della
L.R. Siciliana n. 16 del 2015.
In questa cornice di riferimento, la previsione regionale relativa al procedimento impositivo deve ritenersi coerente con lo spazio riconosciuto alla Regione Siciliana relativamente all'azione amministrativa che porta alla attuazione della pretesa tributaria in oggetto. E ciò a maggior ragione alla luce delle considerazioni di principio già svolte nel rimarcare la stretta analogia che corre tra la disciplina oggetto di scrutinio ed altre fattispecie di attuazione dell'imposizione fiscale previste dal sistema nazionale, rispetto alle quali, come nel caso in esame, la partecipazione del contribuente alla fase di formazione della pretesa impositiva si rivela non determinante sul corretto incedere della relativa azione amministrativa.
Non a caso, del resto, siffatto modulo risulta già adottato da altre Regioni, anche a statuto ordinario, con riferimento al tributo in esame. Rilevano, in via esemplificativa, in tal senso l'art. 61, comma 2-bis, della L.
R. autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008-2010); gli artt. 85 e 86 della L.R. Lazio 13 agosto
2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013); l'art. 4 della L.R.
Emilia-Romagna 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali). Disposizioni, queste, mai impugnate da parte dello Stato...”; da ciò deriva che, in riferimento alla tassa auto per il 2018, non doveva essere emesso alcun atto prodromico prima della iscrizione a ruolo”.
Va dunque ribadito che il presupposto per l'applicazione della tassa è costituito dalla titolarità e/o intestazione
(o possesso) del mezzo così come risultante dal pubblico registro automobilistico, titolarità che fa sorgere, comunque, una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze e sul relativo obbligo di corrispondere il tributo, obbligo che cessa solo con la cancellazione del veicolo dai detto registro. La normativa sulla tassa automobilistica collega, infatti, l'applicazione dell'imposta direttamente in capo al soggetto che risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico, soggetto che, per essere esonerato dall'obbligo del pagamento della detta tassa, deve necessariamente provare il venir meno della disponibilità o del possesso del mezzo iscritto al PRA.
Legittimamente, pertanto, l'ente impositore, rilevato dal pubblico registro automobilistico il presupposto dell'imposizione e cioè la titolarità dei veicoli in capo alla ricorrente società, ha richiesto il pagamento della relativa tassa, con diretta iscrizione a ruolo, non sussistendo l'obbligo di predisporre (e notificare) atti prodromici all'iscrizione a ruolo medesima.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento riporta le targhe dei veicoli intestati alla società risultanti dal
PRA e, pertanto, contiene gli elementi che consentono di ritenere che la ricorrente fosse titolare sui detti veicoli di una posizione giuridica che gli imponesse il pagamento dei tributi dovuti per la disponibilità di quei mezzi.
Non può ragionevolmente negarsi, pertanto, la fondatezza della pretesa azionata con la cartella contestata e la sussistenza della relativa prova, collegando la normativa in materia la titolarità passiva dell'imposizione direttamente al proprietario così come risultante dal PRA.
Gravava, invece, sulla società ricorrente, l'onere di provare l'inesistenza del presupposto giuridico dell'imposizione, onere che non è stato assolto, essendosi la ricorrente limitata ad asserire solo l'inesistenza del presupposto dell'imposizione, senza, però, offrire alcuna prova contraria o produrre alcuna documentazione, attestante l'asserita perdita della titolarità sui detti veicoli.
11.- In ordine all'asserita inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento impugnata, si osserva, preliminarmente che, in tema di notificazione della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo.
Per come sancito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 11837 del 12 aprile 2022 “L'inesistenza è configurabile solo nel caso in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione. Ogni altro vizio ricade nella categoria della nullità sanabile
“ex tunc” Nel caso, poi, di notifica della cartella a mezzo pec, per come correttamente affermato nell'impugnata sentenza e per come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Orbene, nel caso de quo, è pacifico che la notifica ha raggiunto il suo scopo, avendo la ricorrente non solo opposto l'atto ma, per come statuito in sentenza, fornito la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella.
Tanto premesso, si richiamano le principali disposizioni normative che regolano la materia della notifica a mezzo pec della cartella esattoriale ed, in particolare, quanto prescritto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 che così dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Il citato articolo 60, al comma 7, introdotto dall'art 7 quater del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, sancisce che “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi …..”
Dalle richiamate disposizioni emerge chiaramente che la normativa prevista dal DPR n. 68/2005 è una normativa speciale disposta dal legislatore per disciplinare la procedura di notificazione della cartella a mezzo pec, con la conseguenza che non possono essere applicate norme diverse e, soprattutto che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, ciò che rileva ai fini di una valida e corretta notifica è
l'indirizzo pec del destinatario e non del mittente.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023 ha precisato che “qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.”, precisando, inoltre, che “la notifica utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed infine, con sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022 la Suprema Corte ha affermato che “La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Tanto basta per ritenere del tutto errate ed infondate le argomentazioni addotte dalla ricorrente e odierna appellante a sostegno delle proprie tesi, sol che si consideri che, nel caso di specie, nessuna violazione della normativa vigente in materia può essere utilmente e legittimamente eccepita, infatti, è incontestabilmente provato che la notifica dell'opposta cartella di pagamento è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo pec del destinatario in data 26.05.2022, per come certificato dalla ricevuta di consegna della pec versata in atti, attestante l'avvenuta regolare notifica della detta cartella, redatta in conformità al modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed atto inequivocabilmente riferibile al
Concessionario per la riscossione.
In ordine alle doglianze mosse dalla ricorrente sull'attestazione di conformità, l'ADER ha – condivisibilmente
- rilevato che, per come precisato dalla Cassazione con Ordinanza n. 21328 del 5.10.2022 ”non è necessaria l'attestazione di conformità per quanto disposto dall'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – ovvero « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso specifico, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione, in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ( «nativo») e come tale viene trasmessa via pec” . Dal menzionato quadro normativo e giurisprudenziale, pertanto, nessun dubbio può sussistere sulla validità
e regolarità della procedura di notificazione della cartella de qua, atteso che nessuna ipotesi di inesistenza e/o nullità può essere legittimamente prospettata dall'appellante, sol che si consideri che non vi è stata violazione delle norme che disciplinano la notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo pec da parte dell'Agente della riscossione, né appare esistere alcuna lesione del diritto di difesa o denunciato uno specifico pregiudizio da sottoporre all'esame dell'autorità giudiziaria adita.
12.- In ordine alla sollevata eccezione di prescrizione delle pretese de quibus, rilevato che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l'intero credito diventa esigibile e detta prescrizione viene interrotta per effetto della notifica della cartella di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento e di ogni successivo atto portato a conoscenza del contribuente, si osserva che, nel caso di specie, per come provato dalla documentazione in atti, il termine prescrizionale triennale delle somme intimate non risulta ad oggi essere decorso, essendo stato il detto termine interrotto dalla notifica della cartella di pagamento opposta.
A ciò è da aggiungere che il periodo emergenziale ha determinato la sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e, successivamente, sino alla data del 31 dicembre, per come disposto dall'art 68, comma 4 bis del D.L. 18/2020 che così dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono prorogati a) di dodicei mesi, il termine di cui all'art.19, comma 2 lett.a del decreto legislativo 13 aprile 1999
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio2020 n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La detta disposizione, inoltre, è stata completata con il richiamo all'art.12 del D.lgs 159/15 per il quale le disposizioni in materia di sospensione dei termini in occasione di eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
Ed ancora, “ i termini di decadenza e di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i ruoli da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata, sono stati consegnati all'Agente della SI in data 25 febbraio 2021 e 10 marzo 2021, cosicché l'attività riscossiva rientra pienamente nella disciplina dettata per il periodo emergenziale COVID-19.
13.- In ordine alla lamentata inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER, la relativa eccezione è da ritenere inammissibile, in quanto prospettata con semplice memoria illustrativa, in violazione dell'art. 24 del D.L.vo n. 546/92.
Ad ogni modo, il Collegio rileva come del tutto errate ed infondate appaiono le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi laddove deduce l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione avvenuta per il tramite di un avvocato del libero foro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai costantemente affermato che l'Agenzia delle Entrate–
SI (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria Cass. 16/06/2025 n. 16040, (Cass.
01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
La documentazione prodotta dall'appellata AdER, inoltre, è da ritenere senz'altro congrua in ordine alla valida sussistenza dello jus postulandi del difensore dell'AdER medesima.
Del pari errato è quanto sostenuto dall'appellante, laddove ritiene che la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio ne impedisca la partecipazione nel successivo grado.
E' jus receptum, infatti, che la costituzione in giudizio dell'appellato contumace è sempre consentita, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il giudizio
Legittima e valida, pertanto, è la costituzione dell'Ader nel presente grado di giudizio, atteso che la parte non costituitasi nel primo grado ha piena facoltà di resistere in appello.
Dalle superiori argomentazioni consegue, inoltre, che alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado non è preclusa la produzione di nuovi documenti in appello.
Per unanime orientamento giurisprudenziale, infatti “alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese” (Cass. 21059/2007, 12088/2011,
Cass. 32213/2023).
Infine, in ordine all'inammissibilità delle controdeduzioni per asserita violazione dell'art. 57 del D.Lgs 546/92, va rilevato che le depositate controdeduzioni contengono delle mere difese oppositive, non introducono motivi nuovi e si limitano soltanto a replicare e a difendere la legittimità dell'operato posto in essere dall'agente della riscossione, rientrando nel thema decidendum già formato.
14- Per tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
15.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in euro 991,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 06.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1209/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caltanissetta - Via Grezar, 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 515/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210030795342 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1689/2025 depositato il
07/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. con cui ha impugnato la cartella di pagamento n. 29220210030795342 mediante la quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 2.854,58 avendo la pretesa fiscale ad oggetto tassa automobilistica anno 2018, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 515/02/2023 - pubblicata in data 8 agosto 2023, ha rigettato il ricorso e in parte dichiarandolo inammissibile, ritenute infondate le doglianze formulate.
Il ricorrente formulava i sotto elencato motivi:
Motivi a sostegno dell'illegittimità del ruolo esattoriale quale atto prodromico, non notificato.
1) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente degli atti prodromici. Inesistenza giuridica dei titoli esecutivi impugnati.
Motivi a sostegno dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento.
3) nvalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 228/2012, artt. 4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L.
221/2012 e art. 26, comma 2, DPR 602/73. Notificazione pec effettuata da indirizzo non risultante da pubblici registri.
4) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
5) Prescrizione pretesa creditoria ex ante e ex post l'asserita notificazione e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
6) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
7) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
8) Insussistenza pretesa creditoria.
9) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
10) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati.
Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73.
11) noperatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c. dei contestati vizi di notifica.
L'Agente della SI non si costitutiva in giudizio.
In data 03/03/2023, veniva depositata memoria illustrativa, con i seguenti rilievi: 1) Giurisprudenza di accoglimento della CTA di Agrigento di analoghe impugnazioni.
2) Insussistenza pretesa creditoria. Mancanza presupposto impositivo soggettivo. Omessa prova contraria.
Violazione art. 2697 c.c. Difetto onere probatorio. Omessa costituzione Ente riscossore. Omessa prova ragioni costitutive pretesa creditoria. Abuso del processo. Responsabilità processuale aggravata in assenza di ragioni giuridiche.
3) Tardività del termine ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92. Inutilizzabilità produzione documentale.
Violazione art. 153 c.p.c. Violazione art. 2697 c.c. Violazione art. 115 c.p.c. Violazione2art. 101 c.p.c.
Violazione art. 24 Cost. Richiesta applicazione ex art. 101 c.p.c. Condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. in assenza di ragioni giuridiche.
4) Inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato. Difetto dell'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. Vizio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In data 31/03/2023, veniva depositata nota a verbale.
In data 22/05/2023, veniva depositata memoria illustrativa, con i seguenti rilievi:
1) Violazione o falsa applicazione art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992 e art. 2697 c.c. Omessa prova violazioni contestate con atto impugnato.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza la società originaria ricorrente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e infondatezza gravata sentenza. Violazione art. 36 D.Lgs. 546/1992, art. 132, comma 2, n.
4 cod. proc. civ. e art. 111 disp. att. c.p.c. Difetto d motivazione della sentenza.
2) Punto risolutivo della controversia. Violazione art. 39 D.Lgs. n. 112/1999. Omessa prova della sussistenza e formazione del titolo esecutivo pure esso impugnato. Impossibilità chiamata in causa dell'Ente Impositore nel secondo giudizio. Cartella di pagamento impugnata priva del titolo sottostante. Violazione art. 2697 c.c.
e art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992.
3) Violazione art. 112 c.p.c. Violazione art. 2697 c.c. Difetto onere probatorio. Violazione at, 7, comma 5 bis,
L. 130/2022. Omessa produzione probatoria ragioni costitutive pretesa creditoria. Violazione art. 36 D.Lgs.
n. 546/92. Violazione artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000. Violazione artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.
c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
4) Ammissibilità dell'appello. Riproposizione specifiche domande ed eccezioni del primo giudizio ex art. 56
D.Lgs. 546/92, art. 346 c.p.c. e art. 366, comma 1, c.p.c. n.
6. Chiarezza e sinteticità ex artt. 121 e 132 c.p.
c. e art. 3, comma 2, c.p.a. Sussistenza.
L'appellante ha concluso con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.- Si è costituito nel presente grado di giudizio l'AdER, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
4.- Successivamente, l'appellante ha depositato in diversi momenti alcune meorie illustrative, con le quali ha, da un lato, insistito su alcuni profili di doglianza ritualmente prospettati con il proprio atto di appello, dall'altro lato ha proposto nuove doglianze, da ritenere inammissibili, in quanto non ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo n. 546/1992.
5. Anche l'AdER ha depositato memoria illustrativa.
6.- All'udienza camerale del 6 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- Quanto sopra premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8.- Va, in primo luogo, osservato che, nel caso di specie, l'odierna appellante con il presente gravame ha riproposto un motivo nuovo, concernente l'asserita violazione dell'art. 7, comma 5 bis, del D.L.vo n. 546/92, motivo introdotto nella precedente fase solo con le memorie illustrative e già dichiarato inammissibile nell'impugnata sentenza.
Per come correttamente statuito dai primi giudici “nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art 32 del D.Lgs 546/92, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impugnato dedotti con il ricorso introduttivo”.
9.- Del pari inammissibile, inoltre, è quanto dedotto dall'appellante con il primo motivo di ricorso, denominato
“Illegittimità ed infondatezza della sentenza per violazione dell'art 36 del D.Lgs 546/92 – Difetto di motivazione”, atteso che, con il detto motivo, l'appellante nulla dice in merito all'asserita violazione dell'art
36 del D.Lgs 546/92, censurando, invece, la sentenza per violazione dell'art 7, comma 5 bis, del D.Lgs
546/92, motivo, si ribadisce, già dichiarato inammissibile nella gravata sentenza.
Del tutto prive di pregio e dunque infondate, inoltre, appaiono le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno delle proprie tesi laddove afferma che “l'omessa costituzione di parte resistente comporta la mancata prova delle ragioni costitutive fatte valere dall'Agenzia delle Entrate SI con l'adozione dell'atto impugnato”, sol che si consideri che la cartella, versata in atti dalla stessa ricorrente, evidenzia chiaramente le ragioni debitorie dell'opponente e che dalla sua motivazione è facilmente ricavabile sia il presupposto di fatto che le ragioni giuridiche dell'imposizione, riportando la detta cartella il tipo di tributo,
l'anno di riferimento, gli importi iscritti a ruolo, le modalità di calcolo e la tipologia degli interessi e le targhe dei veicoli per i quali è richiesto il tributo e come tale è adeguatamente motivata o, quantomeno, motivata per relationem.
10.- In ordine alla lamentata inesistenza della pretesa tributaria, si osserva che la materia delle tasse automobilistiche, per la Regione Sicilia, è disciplinata dalla legge 11/08/2015 n. 16 che, al comma 2-bis inserito dall'art. 19 della L.R. 5/12/2016 n. 24, stabilisce: «2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori della legge regionale . . e così modificato dall'art. 109 della legge regionale 15/04/2021 n. 9 (Art. 109. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni sono soppresse le parole per il triennio 2017-2019...”
La Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 2018, investita del giudizio di costituzionalità della norma da ultimo citata, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale della norma affermando che “... 15.2.- Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del
1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA.
15.3.- Né, ancora, assume rilievo al fine l'ingiunzione di pagamento (comma 7, sempre del citato art. 2 della
L. n. 29 del 1978) che l'amministrazione, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione (previsto dal comma 1) e del protratto inadempimento del contribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso (comma 6).
L'ingiunzione concretava, in quel modulo, l'inizio della fase di esecuzione, secondo modalità di azione definitivamente superate dal riferimento alla riscossione a mezzo ruolo a far data dalla vigenza dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988: si rivela, dunque, oggi ininfluente perché nulla dice in ordine alle iniziative che, venuto meno l'accertamento (su strada) originariamente previsto, una volta completata la fase interna di verifica amministrativa, dovrebbero precedere l'iscrizione a ruolo.
15.4.- Non va trascurato, infine, che la disciplina regionale censurata attiene alle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposizione relative alla tassa automobilistica demandate dallo Stato alle Regioni ordinarie con la già richiamata L. n. 449 del 1997. Con riguardo alla Regione Siciliana, va poi ribadito che la riscossione risulta ascritta ai profili di sua esclusiva pertinenza (ex art. 8 delle norme di attuazione del 1965), mentre l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta oggi definitivamente avocata alle competenze della Regione Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della
L.R. Siciliana n. 16 del 2015.
In questa cornice di riferimento, la previsione regionale relativa al procedimento impositivo deve ritenersi coerente con lo spazio riconosciuto alla Regione Siciliana relativamente all'azione amministrativa che porta alla attuazione della pretesa tributaria in oggetto. E ciò a maggior ragione alla luce delle considerazioni di principio già svolte nel rimarcare la stretta analogia che corre tra la disciplina oggetto di scrutinio ed altre fattispecie di attuazione dell'imposizione fiscale previste dal sistema nazionale, rispetto alle quali, come nel caso in esame, la partecipazione del contribuente alla fase di formazione della pretesa impositiva si rivela non determinante sul corretto incedere della relativa azione amministrativa.
Non a caso, del resto, siffatto modulo risulta già adottato da altre Regioni, anche a statuto ordinario, con riferimento al tributo in esame. Rilevano, in via esemplificativa, in tal senso l'art. 61, comma 2-bis, della L.
R. autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008-2010); gli artt. 85 e 86 della L.R. Lazio 13 agosto
2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013); l'art. 4 della L.R.
Emilia-Romagna 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali). Disposizioni, queste, mai impugnate da parte dello Stato...”; da ciò deriva che, in riferimento alla tassa auto per il 2018, non doveva essere emesso alcun atto prodromico prima della iscrizione a ruolo”.
Va dunque ribadito che il presupposto per l'applicazione della tassa è costituito dalla titolarità e/o intestazione
(o possesso) del mezzo così come risultante dal pubblico registro automobilistico, titolarità che fa sorgere, comunque, una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze e sul relativo obbligo di corrispondere il tributo, obbligo che cessa solo con la cancellazione del veicolo dai detto registro. La normativa sulla tassa automobilistica collega, infatti, l'applicazione dell'imposta direttamente in capo al soggetto che risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico, soggetto che, per essere esonerato dall'obbligo del pagamento della detta tassa, deve necessariamente provare il venir meno della disponibilità o del possesso del mezzo iscritto al PRA.
Legittimamente, pertanto, l'ente impositore, rilevato dal pubblico registro automobilistico il presupposto dell'imposizione e cioè la titolarità dei veicoli in capo alla ricorrente società, ha richiesto il pagamento della relativa tassa, con diretta iscrizione a ruolo, non sussistendo l'obbligo di predisporre (e notificare) atti prodromici all'iscrizione a ruolo medesima.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento riporta le targhe dei veicoli intestati alla società risultanti dal
PRA e, pertanto, contiene gli elementi che consentono di ritenere che la ricorrente fosse titolare sui detti veicoli di una posizione giuridica che gli imponesse il pagamento dei tributi dovuti per la disponibilità di quei mezzi.
Non può ragionevolmente negarsi, pertanto, la fondatezza della pretesa azionata con la cartella contestata e la sussistenza della relativa prova, collegando la normativa in materia la titolarità passiva dell'imposizione direttamente al proprietario così come risultante dal PRA.
Gravava, invece, sulla società ricorrente, l'onere di provare l'inesistenza del presupposto giuridico dell'imposizione, onere che non è stato assolto, essendosi la ricorrente limitata ad asserire solo l'inesistenza del presupposto dell'imposizione, senza, però, offrire alcuna prova contraria o produrre alcuna documentazione, attestante l'asserita perdita della titolarità sui detti veicoli.
11.- In ordine all'asserita inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento impugnata, si osserva, preliminarmente che, in tema di notificazione della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo.
Per come sancito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 11837 del 12 aprile 2022 “L'inesistenza è configurabile solo nel caso in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione. Ogni altro vizio ricade nella categoria della nullità sanabile
“ex tunc” Nel caso, poi, di notifica della cartella a mezzo pec, per come correttamente affermato nell'impugnata sentenza e per come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Orbene, nel caso de quo, è pacifico che la notifica ha raggiunto il suo scopo, avendo la ricorrente non solo opposto l'atto ma, per come statuito in sentenza, fornito la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella.
Tanto premesso, si richiamano le principali disposizioni normative che regolano la materia della notifica a mezzo pec della cartella esattoriale ed, in particolare, quanto prescritto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 che così dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Il citato articolo 60, al comma 7, introdotto dall'art 7 quater del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, sancisce che “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi …..”
Dalle richiamate disposizioni emerge chiaramente che la normativa prevista dal DPR n. 68/2005 è una normativa speciale disposta dal legislatore per disciplinare la procedura di notificazione della cartella a mezzo pec, con la conseguenza che non possono essere applicate norme diverse e, soprattutto che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, ciò che rileva ai fini di una valida e corretta notifica è
l'indirizzo pec del destinatario e non del mittente.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023 ha precisato che “qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.”, precisando, inoltre, che “la notifica utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed infine, con sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022 la Suprema Corte ha affermato che “La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Tanto basta per ritenere del tutto errate ed infondate le argomentazioni addotte dalla ricorrente e odierna appellante a sostegno delle proprie tesi, sol che si consideri che, nel caso di specie, nessuna violazione della normativa vigente in materia può essere utilmente e legittimamente eccepita, infatti, è incontestabilmente provato che la notifica dell'opposta cartella di pagamento è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo pec del destinatario in data 26.05.2022, per come certificato dalla ricevuta di consegna della pec versata in atti, attestante l'avvenuta regolare notifica della detta cartella, redatta in conformità al modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed atto inequivocabilmente riferibile al
Concessionario per la riscossione.
In ordine alle doglianze mosse dalla ricorrente sull'attestazione di conformità, l'ADER ha – condivisibilmente
- rilevato che, per come precisato dalla Cassazione con Ordinanza n. 21328 del 5.10.2022 ”non è necessaria l'attestazione di conformità per quanto disposto dall'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – ovvero « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Nel caso specifico, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione, in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico ( «nativo») e come tale viene trasmessa via pec” . Dal menzionato quadro normativo e giurisprudenziale, pertanto, nessun dubbio può sussistere sulla validità
e regolarità della procedura di notificazione della cartella de qua, atteso che nessuna ipotesi di inesistenza e/o nullità può essere legittimamente prospettata dall'appellante, sol che si consideri che non vi è stata violazione delle norme che disciplinano la notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo pec da parte dell'Agente della riscossione, né appare esistere alcuna lesione del diritto di difesa o denunciato uno specifico pregiudizio da sottoporre all'esame dell'autorità giudiziaria adita.
12.- In ordine alla sollevata eccezione di prescrizione delle pretese de quibus, rilevato che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l'intero credito diventa esigibile e detta prescrizione viene interrotta per effetto della notifica della cartella di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento e di ogni successivo atto portato a conoscenza del contribuente, si osserva che, nel caso di specie, per come provato dalla documentazione in atti, il termine prescrizionale triennale delle somme intimate non risulta ad oggi essere decorso, essendo stato il detto termine interrotto dalla notifica della cartella di pagamento opposta.
A ciò è da aggiungere che il periodo emergenziale ha determinato la sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e, successivamente, sino alla data del 31 dicembre, per come disposto dall'art 68, comma 4 bis del D.L. 18/2020 che così dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono prorogati a) di dodicei mesi, il termine di cui all'art.19, comma 2 lett.a del decreto legislativo 13 aprile 1999
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio2020 n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La detta disposizione, inoltre, è stata completata con il richiamo all'art.12 del D.lgs 159/15 per il quale le disposizioni in materia di sospensione dei termini in occasione di eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.
Ed ancora, “ i termini di decadenza e di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i ruoli da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata, sono stati consegnati all'Agente della SI in data 25 febbraio 2021 e 10 marzo 2021, cosicché l'attività riscossiva rientra pienamente nella disciplina dettata per il periodo emergenziale COVID-19.
13.- In ordine alla lamentata inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER, la relativa eccezione è da ritenere inammissibile, in quanto prospettata con semplice memoria illustrativa, in violazione dell'art. 24 del D.L.vo n. 546/92.
Ad ogni modo, il Collegio rileva come del tutto errate ed infondate appaiono le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi laddove deduce l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione avvenuta per il tramite di un avvocato del libero foro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai costantemente affermato che l'Agenzia delle Entrate–
SI (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria Cass. 16/06/2025 n. 16040, (Cass.
01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
La documentazione prodotta dall'appellata AdER, inoltre, è da ritenere senz'altro congrua in ordine alla valida sussistenza dello jus postulandi del difensore dell'AdER medesima.
Del pari errato è quanto sostenuto dall'appellante, laddove ritiene che la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio ne impedisca la partecipazione nel successivo grado.
E' jus receptum, infatti, che la costituzione in giudizio dell'appellato contumace è sempre consentita, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il giudizio
Legittima e valida, pertanto, è la costituzione dell'Ader nel presente grado di giudizio, atteso che la parte non costituitasi nel primo grado ha piena facoltà di resistere in appello.
Dalle superiori argomentazioni consegue, inoltre, che alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado non è preclusa la produzione di nuovi documenti in appello.
Per unanime orientamento giurisprudenziale, infatti “alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese” (Cass. 21059/2007, 12088/2011,
Cass. 32213/2023).
Infine, in ordine all'inammissibilità delle controdeduzioni per asserita violazione dell'art. 57 del D.Lgs 546/92, va rilevato che le depositate controdeduzioni contengono delle mere difese oppositive, non introducono motivi nuovi e si limitano soltanto a replicare e a difendere la legittimità dell'operato posto in essere dall'agente della riscossione, rientrando nel thema decidendum già formato.
14- Per tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.
15.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in euro 991,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 06.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì