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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1520/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Giunta;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fulvio Vasta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1533, pubblicata il 26 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, volta ad ottenere la restituzione della somma di € 13.000,00, dalla convenuta
[...] prelevata dal conto corrente intestato all'attore, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “È pacifico che la sig.ra
[...]
, in data 3 ottobre 2016, ha prelevato dal conto corrente n. 000300260711, CP_1 acceso dal sig. presso l'Istituto di Credito Unicredit - Agenzia di Lentini, la somma Pt_1 di €. 13.000,00 mediante assegno circolare n. 013602033. Parte convenuta ha dichiarato di avere proceduto al prelievo in forza di una delega generale concessa dal marito ad operare sul predetto conto corrente ....... Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta in maniera inequivoca che la sig.ra potesse operare sul conto corrente intestato CP_1 al marito in forza di delega;
e risulta in maniera chiara che tale delega è stata revocata dal
soltanto in data 11 ottobre 2026, quindi, in epoca successiva alla data del prelievo. Pt_1
Né risultano limiti al contenuto della delega concessa dal AP alla Vasta;
o perlomeno, parte attrice ne ha provato l'esistenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, il prelievo in questione effettuato dalla sig.ra deve ritenersi legittimo”. CP_1
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 16 novembre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, deduce il difetto di motivazione e Parte_1 censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto legittima l'appropriazione da parte di , della somma prelevata dal conto corrente intestato al . Controparte_1 Pt_1
Sostiene che il tribunale di Siracusa non ha preso in esame le argomentazioni poste alla base della domanda attorea, laddove è stata chiesta la restituzione della somma di €.
13.000,00 in quanto, pur in presenza di delega bancaria, la non era stata in alcun CP_1 modo autorizzata ad appropriarsi della somma prelevata;
che non sono stati forniti dalla elementi a sostegno della tesi della donazione indiretta da parte del marito in suo CP_1 favore;
che il tribunale di Siracusa ha omesso di prendere in esame i numerosi documenti prodotti che dimostrano inconfutabilmente l'appropriazione indebita da parte della CP_1 della somma prelevata dal conto corrente intestato esclusivamente al . Pt_1 Col secondo motivo dell'appello, censura la sentenza del Parte_1 tribunale di Siracusa nella parte in cui non è stata data rilevanza alcuna alla documentazione probatoria allegata da parte attorea e all'assenza di prove fornite dalla . CP_1
Sostiene che con la documentazione versata in atti è stato incontrovertibilmente dimostrato che non rispondeva al vero che il conto corrente del fosse stato posto Pt_1 al servizio dei bisogni della famiglia;
che l'esposto presentato il 20.10.2016 dal Pt_1 dimostra che la ha abbandonato, senza alcuna spiegazione, la casa coniugale il CP_1
03.10.2016, ossia il medesimo giorno in cui ha prelevato dal conto corrente del la Pt_1 somma di €. 13.000,00 e fatto notificare ricorso per separazione giudiziale.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Non è, invero, condivisibile il percorso motivazionale del primo giudice, culminato con la declaratoria di infondatezza della domanda restitutoria proposta da Parte_1 nei confronti di . Controparte_1
Sul piano fattuale, è pacifico che in data 3 ottobre 2016 ha Controparte_1 prelevato presso l'istituto bancario Unicredit, Agenzia di Lentini, attraverso l'emissione di assegno circolare alla stessa intestato, la somma di €. 13.000,00 dal conto corrente n.
000300260711, intestato a , all'epoca suo coniuge, in virtù di una delega Parte_1 bancaria al tempo rilasciata dal marito e da questi revocata in data 11 ottobre 2016.
Non è poi contestato l'assunto dell'attore secondo cui la non svolgeva attività CP_1 lavorativa e che il conto corrente da cui è stato effettuato il prelievo era alimentato esclusivamente da introiti dei proventi dell'attività di imprenditore nel settore dell'edilizia, già svolta da . Parte_1
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la Parte_1 restituzione della somma prelevata da sul rilievo che la provvista di cui al Controparte_1 conto corrente n. 000300260711 era di sua esclusiva proprietà e che questi alcun consenso aveva prestato all'appropriazione del denaro da parte di . Controparte_1
Costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea Controparte_1 sostenendo che “Nel caso de quo agitur avendo prelevato la sig.ra le somme su CP_1 richiesta del marito per restaurare l'immobile per abitarci, trattasi di donazione indiretta e pertanto le somme non vanno assolutamente distribuite ....”.
Ciò posto, ad avviso della Corte, colgono nel segno le doglianze mosse dal Pt_1 alle argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della statuizione di rigetto della domanda attorea, dovendosi condividere l'assunto dell'appellante secondo cui “Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale si è arrestato sulla legittimità del prelievo eseguito dalla sig.ra , omettendo del tutto il passaggio relativo all'appropriazione illegittima della CP_1 somma”.
Invero, “L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto
(cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto (Cass. Sentenza n. 13906 del
28/06/2005).
La delega in favore di rilasciata all'istituto di credito presso cui il CP_1 CP_1
intratteneva il conto corrente allo stesso esclusivamente intestato, consentiva alla Pt_1
, quindi, unicamente di compiere operazioni sul conto corrente nell'interesse esclusivo CP_1 di quest'ultimo, tra cui prelevare le somme ivi depositate, entro questi limiti operando il rapporto tra il delegante e la banca delegataria. Riguardo, invece, ai rapporti tra delegante e delegato spettava alla Vasta dimostrare l'esistenza dell'animus donandi in capo al
, che a suo dire, avrebbe legittimato l'appropriazione della somma. Pt_1
Ebbene, alcun elemento di prova è stato fornito dalla circa l'esistenza di una CP_1 donazione indiretta in suo favore da parte del che avrebbe prestato il consenso al Pt_1 prelievo della somma per consentire alla stessa di ristrutturare un immobile per abitarci ed
è noto che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. Ordinanza n. 9379 del
21/05/2020).
Va, pertanto, riconosciuto il diritto in capo a alla restituzione, da Parte_1 parte di , della somma prelevata dal conto corrente intestato a Controparte_1 Parte_1
, sicchè, in riforma della sentenza gravata, devesi condannare
[...] Controparte_1 al pagamento della somma di € 13.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data
(20/11/2019) di ricezione della relativa diffida sino al soddisfo.
Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni formulata dal , siccome Pt_1 inammissibile essendo stata tardivamente proposta solo con la memoria ex art. 183 comma
6 cpc n. 1 e, comunque, infondata, poiché del tutto generica e non provata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Dette spese si liquidano in favore dell'Erario, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1533, pubblicata il 26 giugno 2024, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di € 13.000,00, oltre interessi legali maturati dalla data (20/11/2019) di ricezione della relativa diffida sino al soddisfo;
condanna a rifondere, in favore di , le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in favore dell'Erario: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi
€ 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, €
1680,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro