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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 133/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 16.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) in C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 qualità di eredi di (deceduto il 18.07.2016), rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Pierluca Monaco, presso il cui studio in Isernia alla via E.
D'Apollonio n. 85 sono elettivamente domiciliati. ATTORI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._4 atti, dall'Avv. Attilio Piermarino, presso il cui studio in Isernia alla via Occidentale n. 1548 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
Raffaele Mauro, con domicilio elettronico eletto all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CONVENUTA
NONCHÉ
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Gli attori deducevano di aver posseduto in maniera pacifica, incontrastata ed esclusiva, da oltre vent'anni, uti domini, i seguenti beni immobili iscritti nel N.C.E.U. del comune di Vastogirardi
– IS alla contrada Fontevecchia s.c.: fgl. 19 p.lla. 185 subb. 1 (cat. C/6) e 5 (cat. A/3), consistenti in una civile abitazione con annesso garage;
Tali immobili erano stati posseduti, in particolare, a far data dal 1997, allorquando il de cuius stipulò con il costruttore un contratto preliminare di Persona_1 CP_1 compravendita, avente ad oggetto tali beni, ma andato perso.
Deducevano, altresì, di avere accidentalmente appreso che, presso il Tribunale di Isernia, pendeva la procedura espropriativa immobiliare n. 21/2018 r.g.e.i. promossa da Parte_4 in danno di in forza di pignoramento eseguito su una pluralità di beni immobili CP_1 intestati al predetto debitore esecutato, tra cui rientravano appunto gli immobili oggetto del presente giudizio.
Gli istanti, alla luce del possesso ultraventennale dagli stessi esercitato, chiedevano pronunciarsi l'usucapione dei detti cespiti.
Si costituivano e CP_1 CP_2
Non si costituivano e Controparte_3 Controparte_4
Ritenute inammissibili le prove testimoniali richieste da parte attrice (in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, generiche e documentali) e l'interrogatorio formale chiesto da parte convenuta (in quanto vertente su circostanze documentali, non contestate e prive di valore confessorio), la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
[...]
Ciò posto, bisogna adesso acclarare se gli attori abbiano o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c.
Ad avviso del giudicante la risposta è negativa per una serie di ragioni.
Ed invero, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso”
(Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Come noto, ai fini della prova dell'usucapione non sono previste limitazioni quanto alla prova testimoniale;
la stessa, tuttavia, oltre a dover essere valutata con estremo rigore e prudenza, trattandosi, nel caso, di comprimere un diritto costituzionalmente garantito, qual è quello di proprietà, deve essere, prima di tutto, precisa e dettagliata, soprattutto temporalmente.
È necessario, pertanto, che le circostanze sulle quali i testi debbono essere sentiti indichino in modo preciso la data di inizio del possesso e gli atti specifici attraverso i quali si è estrinsecato il potere di fatto sulla cosa, dai quali eventualmente evincere l'animus rem sibi habendi.
Ciò in quanto la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (si veda, in tal senso, Cass. sez. II, n. 1824/00).
Come precisato anche di recente dalla giurisprudenza di merito, “chi agisce per la declaratoria di usucapione ventennale è onerato ad allegare e specificare i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche proprie, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali. Pertanto, ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, è tenuto a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto" , "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni” (così Trib. di Livorno 20.2.17 n. 5).”
Nel caso di specie, i capitoli di prova testimoniale dedotti dagli attori sono manifestamente inammissibili e comunque non concludenti, dal momento che, pur individuando un presunto momento iniziale (su cui ci si soffermerà infra), richiedono al teste di esprimere giudizi anche con l'uso di termini giuridici (“hanno posseduto pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio”), non specificano, al di là dell'uso del termine “possesso”, in quali concrete attività materiali lo stesso si sarebbe estrinsecato;
quanto ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, non specificano alcuna data, ma la circostanza viene collocata in un tempo imprecisato;
quanto alla concessione in locazione degli immobili, ferma restando la genericità del capo di prova, trattasi, come già detto, di circostanza che sarebbe dovuta emergere da apposita documentazione;
ancora, irrilevante sarebbe stato l'inadempimento del rispetto alla stipula di contratti definitivi con altri soggetti non parte in causa. CP_1 Quanto alla stipula del contratto preliminare del 1997 (prodotto dal convenuto , gli attori CP_1 deducono che, da quel momento, sarebbe iniziato il periodo utile ad usucapionem. Tuttavia, non essendo ivi pattuita un'immissione anticipata nel possesso, lo stesso pare più costituire un indice della volontà delle parti di rimandare l'assunzione della qualifica di proprietari ad un momento successivo, ossia alla successiva formalizzazione dell'atto di vendita. Ne discende, pertanto, l'inconferenza della circostanza rispetto alla tesi attorea.
In ordine alla documentazione prodotta dagli attori, poi, giova osservare che il pagamento di servizi essenziali quali la fornitura di energia elettrica o di telefonia o di gas, od ancora il pagamento di tributi o l'acquisto di beni inerenti all'abitazione, è strettamente connesso all'utilizzo del bene e non esclude la proprietà aliena o comunque la comproprietà.
Quanto sopra illustrato, dunque, induce il Tribunale a ritenere come non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte degli attori, con le caratteristiche ut supra evidenziate, con conseguente rigetto della domanda.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della semplicità delle questioni trattate, dell'attività processuale in concreto espletata.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
Per quanto riguarda i convenuti e , invece, nulla va disposto in CP_3 Controparte_4 ordine alle spese, stante la contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
• condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, in CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, in CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Isernia, in data 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 133/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 16.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) in C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 qualità di eredi di (deceduto il 18.07.2016), rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Pierluca Monaco, presso il cui studio in Isernia alla via E.
D'Apollonio n. 85 sono elettivamente domiciliati. ATTORI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._4 atti, dall'Avv. Attilio Piermarino, presso il cui studio in Isernia alla via Occidentale n. 1548 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
Raffaele Mauro, con domicilio elettronico eletto all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CONVENUTA
NONCHÉ
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Gli attori deducevano di aver posseduto in maniera pacifica, incontrastata ed esclusiva, da oltre vent'anni, uti domini, i seguenti beni immobili iscritti nel N.C.E.U. del comune di Vastogirardi
– IS alla contrada Fontevecchia s.c.: fgl. 19 p.lla. 185 subb. 1 (cat. C/6) e 5 (cat. A/3), consistenti in una civile abitazione con annesso garage;
Tali immobili erano stati posseduti, in particolare, a far data dal 1997, allorquando il de cuius stipulò con il costruttore un contratto preliminare di Persona_1 CP_1 compravendita, avente ad oggetto tali beni, ma andato perso.
Deducevano, altresì, di avere accidentalmente appreso che, presso il Tribunale di Isernia, pendeva la procedura espropriativa immobiliare n. 21/2018 r.g.e.i. promossa da Parte_4 in danno di in forza di pignoramento eseguito su una pluralità di beni immobili CP_1 intestati al predetto debitore esecutato, tra cui rientravano appunto gli immobili oggetto del presente giudizio.
Gli istanti, alla luce del possesso ultraventennale dagli stessi esercitato, chiedevano pronunciarsi l'usucapione dei detti cespiti.
Si costituivano e CP_1 CP_2
Non si costituivano e Controparte_3 Controparte_4
Ritenute inammissibili le prove testimoniali richieste da parte attrice (in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, generiche e documentali) e l'interrogatorio formale chiesto da parte convenuta (in quanto vertente su circostanze documentali, non contestate e prive di valore confessorio), la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
[...]
Ciò posto, bisogna adesso acclarare se gli attori abbiano o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c.
Ad avviso del giudicante la risposta è negativa per una serie di ragioni.
Ed invero, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso”
(Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Come noto, ai fini della prova dell'usucapione non sono previste limitazioni quanto alla prova testimoniale;
la stessa, tuttavia, oltre a dover essere valutata con estremo rigore e prudenza, trattandosi, nel caso, di comprimere un diritto costituzionalmente garantito, qual è quello di proprietà, deve essere, prima di tutto, precisa e dettagliata, soprattutto temporalmente.
È necessario, pertanto, che le circostanze sulle quali i testi debbono essere sentiti indichino in modo preciso la data di inizio del possesso e gli atti specifici attraverso i quali si è estrinsecato il potere di fatto sulla cosa, dai quali eventualmente evincere l'animus rem sibi habendi.
Ciò in quanto la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (si veda, in tal senso, Cass. sez. II, n. 1824/00).
Come precisato anche di recente dalla giurisprudenza di merito, “chi agisce per la declaratoria di usucapione ventennale è onerato ad allegare e specificare i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche proprie, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali. Pertanto, ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, è tenuto a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto" , "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni” (così Trib. di Livorno 20.2.17 n. 5).”
Nel caso di specie, i capitoli di prova testimoniale dedotti dagli attori sono manifestamente inammissibili e comunque non concludenti, dal momento che, pur individuando un presunto momento iniziale (su cui ci si soffermerà infra), richiedono al teste di esprimere giudizi anche con l'uso di termini giuridici (“hanno posseduto pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio”), non specificano, al di là dell'uso del termine “possesso”, in quali concrete attività materiali lo stesso si sarebbe estrinsecato;
quanto ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, non specificano alcuna data, ma la circostanza viene collocata in un tempo imprecisato;
quanto alla concessione in locazione degli immobili, ferma restando la genericità del capo di prova, trattasi, come già detto, di circostanza che sarebbe dovuta emergere da apposita documentazione;
ancora, irrilevante sarebbe stato l'inadempimento del rispetto alla stipula di contratti definitivi con altri soggetti non parte in causa. CP_1 Quanto alla stipula del contratto preliminare del 1997 (prodotto dal convenuto , gli attori CP_1 deducono che, da quel momento, sarebbe iniziato il periodo utile ad usucapionem. Tuttavia, non essendo ivi pattuita un'immissione anticipata nel possesso, lo stesso pare più costituire un indice della volontà delle parti di rimandare l'assunzione della qualifica di proprietari ad un momento successivo, ossia alla successiva formalizzazione dell'atto di vendita. Ne discende, pertanto, l'inconferenza della circostanza rispetto alla tesi attorea.
In ordine alla documentazione prodotta dagli attori, poi, giova osservare che il pagamento di servizi essenziali quali la fornitura di energia elettrica o di telefonia o di gas, od ancora il pagamento di tributi o l'acquisto di beni inerenti all'abitazione, è strettamente connesso all'utilizzo del bene e non esclude la proprietà aliena o comunque la comproprietà.
Quanto sopra illustrato, dunque, induce il Tribunale a ritenere come non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte degli attori, con le caratteristiche ut supra evidenziate, con conseguente rigetto della domanda.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della semplicità delle questioni trattate, dell'attività processuale in concreto espletata.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
Per quanto riguarda i convenuti e , invece, nulla va disposto in CP_3 Controparte_4 ordine alle spese, stante la contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
• condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, in CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida, in CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Isernia, in data 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione