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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13320151460000135003 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320130019419682000 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016265130000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto Nominativo_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13320151460000135003, relativamente alle sottese cartelle n. 13320130019419682000, 13320150016265130000.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle presupposte, con conseguente prescrizione dei relativi crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Il giudizio veniva dapprima sospeso a seguito della proposizione di querela di falso in relazione ad una delle notifiche, quindi, nel corso dell'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che nessuna delle cartelle sottese all'atto impugnato era stata regolarmente notificata allo stesso:
a) In relazione alla cartella n. 11320130019419682000, il Tribunale di Crotone ha affermato la falsità della sottoscrizione apposta sulla relazione di notificazione con sentenza n. 654, depositata il 07/10/2024, che risulta essere passata in giudicato;
b) Relativamente alla cartella n. 13320150016265130000, viceversa, dalla stessa produzione del concessionario della riscossione risulta un “avviso di mancata consegna”, dunque un'attestazione di mancata notifica dell'atto.
Ne discende l'illegittimità dell'atto impugnato perché fondato su atti non notificati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con riferimento alle cartelle di pagamento n.
13320130019419682000 e 13320150016265130000;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 13.01.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13320151460000135003 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320130019419682000 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320150016265130000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto Nominativo_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13320151460000135003, relativamente alle sottese cartelle n. 13320130019419682000, 13320150016265130000.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle presupposte, con conseguente prescrizione dei relativi crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Il giudizio veniva dapprima sospeso a seguito della proposizione di querela di falso in relazione ad una delle notifiche, quindi, nel corso dell'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che nessuna delle cartelle sottese all'atto impugnato era stata regolarmente notificata allo stesso:
a) In relazione alla cartella n. 11320130019419682000, il Tribunale di Crotone ha affermato la falsità della sottoscrizione apposta sulla relazione di notificazione con sentenza n. 654, depositata il 07/10/2024, che risulta essere passata in giudicato;
b) Relativamente alla cartella n. 13320150016265130000, viceversa, dalla stessa produzione del concessionario della riscossione risulta un “avviso di mancata consegna”, dunque un'attestazione di mancata notifica dell'atto.
Ne discende l'illegittimità dell'atto impugnato perché fondato su atti non notificati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con riferimento alle cartelle di pagamento n.
13320130019419682000 e 13320150016265130000;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 13.01.2026