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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11416 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29887/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valdinievole, 11, presso Parte_1
lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente Persona_1
domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Metropolitana dell'Istituto;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31.7.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva che a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, aveva depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato nella procedura relativa all'a.t.p., con specifiche considerazioni (contenute nell'atto introduttivo del giudizio), rilevando che erroneamente il CTU nominato non aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge
222/1984, all' art. 5, legge n. 407/1990 per fruire dell'esenzione parziale ticket, di cui all'art. 12 L. 118/1971 ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità e, infine, di quello al congedo per cure.
Ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento delle prestazioni sopra indicate dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio contestando la domanda e concludendo per il CP_1
suo rigetto. A seguito dello svolgimento di una nuova c.t.u. la causa era decisa all'udienza odierna con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo in parte fondata.
Nel merito, il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che determinano una permanente inabilità lavorativa valutata nella misura del 75% con decorrenza dal mese di maggio 2025.
La percentuale di invalidità riconosciuta, quindi, determina anche l'accoglimento della domanda relativa all'assegno ordinario di invalidità, all'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e quella relativa al congedo per cure. Nella medesima relazione, il CTU ha inoltre affermato che non sussistono i requisiti previsti per il riconoscimento pensione di cui all'articolo 12 della legge 118/1971. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di consumabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti. Va pertanto negato il diritto della ricorrente ai benefici sopra indicati.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della decorrenza successiva delle prestazioni sopra indicate rispetto all'epoca della domanda amministrativa. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
accoglie in parte la domanda e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dal mese di maggio 2025, dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità, l'esenzione parziale dalla partecipazione della spesa sanitaria e del congedo per cure;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma, 11 novembre 2025
IL GIUDICE
AO CR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29887/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valdinievole, 11, presso Parte_1
lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente Persona_1
domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Metropolitana dell'Istituto;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31.7.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva che a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, aveva depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato nella procedura relativa all'a.t.p., con specifiche considerazioni (contenute nell'atto introduttivo del giudizio), rilevando che erroneamente il CTU nominato non aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge
222/1984, all' art. 5, legge n. 407/1990 per fruire dell'esenzione parziale ticket, di cui all'art. 12 L. 118/1971 ai fini del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità e, infine, di quello al congedo per cure.
Ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento delle prestazioni sopra indicate dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio contestando la domanda e concludendo per il CP_1
suo rigetto. A seguito dello svolgimento di una nuova c.t.u. la causa era decisa all'udienza odierna con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è solo in parte fondata.
Nel merito, il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che determinano una permanente inabilità lavorativa valutata nella misura del 75% con decorrenza dal mese di maggio 2025.
La percentuale di invalidità riconosciuta, quindi, determina anche l'accoglimento della domanda relativa all'assegno ordinario di invalidità, all'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e quella relativa al congedo per cure. Nella medesima relazione, il CTU ha inoltre affermato che non sussistono i requisiti previsti per il riconoscimento pensione di cui all'articolo 12 della legge 118/1971. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di consumabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti. Va pertanto negato il diritto della ricorrente ai benefici sopra indicati.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della decorrenza successiva delle prestazioni sopra indicate rispetto all'epoca della domanda amministrativa. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
accoglie in parte la domanda e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dal mese di maggio 2025, dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità, l'esenzione parziale dalla partecipazione della spesa sanitaria e del congedo per cure;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma, 11 novembre 2025
IL GIUDICE
AO CR