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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
COCCHI FEDERICO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1282/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 001 SC 000020394 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, depositato in data 16-10-2020,
Resistente_1 S.p.A. in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2019/001/SC/000020394/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 13-01-2020, chiedendone l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Con il suddetto Avviso di Liquidazione, l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva chiesto il pagamento dell'Imposta di Registro ed accessori, liquidati a seguito della Sentenza del Tribunale di Bologna N°
20394/2019.
Con tale sentenza il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da Resistente_1 S.p.A. nei confronti di Nominativo_2, ex Agente della medesima compagnia assicurativa, poiché da una verifica amministrativa svolta, era emersa la mancata rimessa alla Compagnia Assicurativa, di premi assicurativi incassati dall'Agente.
Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da Resistente_1 S.p.A., condannando il convenuto Nominativo_2 al pagamento della somma di 803.164,37 Euro, oltre rivalutazione ed interessi.
L' Agenzia delle Entrate di Bologna aveva ritenuto che la somma in questione, dovesse assoggettata alla tassazione nella misura proporzionale del 3%, anziché in quella fissa, come operato da
Resistente_1 S.p.A. in sede di registrazione della sentenza.
Nel ricorso introduttivo del giudizio Tributario, la compagnia assicurativa ha allegato che l'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Bologna, era costituito da premi assicurativi e come tali soggetti all'imposta IVA, ma esenti ex art. 10 DPR N°633/72, con la conseguenza che la somma in questione doveva essere assoggettata all'imposta fissa e non a quella proporzionale del 3%.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna, costituendosi nel Giudizio Tributario, ha eccepito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra Resistente_1 spa e Nominativo_2, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma
1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso proposto da Resistente_1 spa.
Con sentenza N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna ha accolto il ricorso ed annullato l'Avviso di Liquidazione impugnato, compensando le spese del giudizio.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna depositato in data 30-09-2022, l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°
209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022 e ne ha chiesto la riforma per i motivi indicati in atto di appello.
Il tutto con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Ha dedotto quali motivi di appello le ragioni già indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
In particolare ha dedotto la violazione dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 in relazione all'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR, precisando che le somme oggetto della condanna da parte del
Tribunale di Bologna, non erano riconducibili all'ambito di applicazione dell'Iva, richiamando il contenuto della sentenza del Tribunale di Bologna.
Si è costituita nel giudizio di appello Resistente_1 spa, chiedendo la reiezione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ha ribadito a sua volta le ragioni in fatto e diritto già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.
In particolare ha ribadito che dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della sentenza del Tribunale di Bologna N°20394/2019, emergeva con chiarezza che l'importo liquidato nella sentenza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 in relazione all'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Ha ribadito poi l'illegittimità della pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Ha chiesto pertanto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Il processo si è svolto all'udienza del 11-12-2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna è infondato sotto doversi profili, e deve essere respinto.
In primo luogo, dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della Sentenza del Tribunale di Bologna N°20394/2019, è emerso con chiarezza che l'importo liquidato nella sentenza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla
Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Ne consegue, come già rilevato dal Giudice del primo grado del giudizio, l'applicabilità dell'art. 40 del D.P.
R. N°131 /86 che espressamente ricomprende tra le operazioni soggette ad IVA anche quelle di cui all'art. 21 c. 6 del DPR N°633/72, tra le quali si annoverano anche le operazioni esenti ex art. 10 del medesimo
DPR, tra cui le operazioni di assicurazioni.
Per il principio di alternatività tra l'imposta di registro e IVA, non si applica il Registro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, come nel caso di specie.
In secondo luogo, la pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, è illegittima anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'Agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Pertanto deve essere respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data
28-04-2022.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro
2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bologna N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a favore di Resistente_1 spa, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
Bologna 11-12-2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
COCCHI FEDERICO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1282/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 001 SC 000020394 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, depositato in data 16-10-2020,
Resistente_1 S.p.A. in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2019/001/SC/000020394/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 13-01-2020, chiedendone l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Con il suddetto Avviso di Liquidazione, l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva chiesto il pagamento dell'Imposta di Registro ed accessori, liquidati a seguito della Sentenza del Tribunale di Bologna N°
20394/2019.
Con tale sentenza il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da Resistente_1 S.p.A. nei confronti di Nominativo_2, ex Agente della medesima compagnia assicurativa, poiché da una verifica amministrativa svolta, era emersa la mancata rimessa alla Compagnia Assicurativa, di premi assicurativi incassati dall'Agente.
Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da Resistente_1 S.p.A., condannando il convenuto Nominativo_2 al pagamento della somma di 803.164,37 Euro, oltre rivalutazione ed interessi.
L' Agenzia delle Entrate di Bologna aveva ritenuto che la somma in questione, dovesse assoggettata alla tassazione nella misura proporzionale del 3%, anziché in quella fissa, come operato da
Resistente_1 S.p.A. in sede di registrazione della sentenza.
Nel ricorso introduttivo del giudizio Tributario, la compagnia assicurativa ha allegato che l'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Bologna, era costituito da premi assicurativi e come tali soggetti all'imposta IVA, ma esenti ex art. 10 DPR N°633/72, con la conseguenza che la somma in questione doveva essere assoggettata all'imposta fissa e non a quella proporzionale del 3%.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna, costituendosi nel Giudizio Tributario, ha eccepito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra Resistente_1 spa e Nominativo_2, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma
1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso proposto da Resistente_1 spa.
Con sentenza N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna ha accolto il ricorso ed annullato l'Avviso di Liquidazione impugnato, compensando le spese del giudizio.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna depositato in data 30-09-2022, l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°
209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022 e ne ha chiesto la riforma per i motivi indicati in atto di appello.
Il tutto con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Ha dedotto quali motivi di appello le ragioni già indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
In particolare ha dedotto la violazione dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 in relazione all'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR, precisando che le somme oggetto della condanna da parte del
Tribunale di Bologna, non erano riconducibili all'ambito di applicazione dell'Iva, richiamando il contenuto della sentenza del Tribunale di Bologna.
Si è costituita nel giudizio di appello Resistente_1 spa, chiedendo la reiezione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ha ribadito a sua volta le ragioni in fatto e diritto già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.
In particolare ha ribadito che dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della sentenza del Tribunale di Bologna N°20394/2019, emergeva con chiarezza che l'importo liquidato nella sentenza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 in relazione all'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Ha ribadito poi l'illegittimità della pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Ha chiesto pertanto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Il processo si è svolto all'udienza del 11-12-2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna è infondato sotto doversi profili, e deve essere respinto.
In primo luogo, dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della Sentenza del Tribunale di Bologna N°20394/2019, è emerso con chiarezza che l'importo liquidato nella sentenza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla
Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Ne consegue, come già rilevato dal Giudice del primo grado del giudizio, l'applicabilità dell'art. 40 del D.P.
R. N°131 /86 che espressamente ricomprende tra le operazioni soggette ad IVA anche quelle di cui all'art. 21 c. 6 del DPR N°633/72, tra le quali si annoverano anche le operazioni esenti ex art. 10 del medesimo
DPR, tra cui le operazioni di assicurazioni.
Per il principio di alternatività tra l'imposta di registro e IVA, non si applica il Registro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, come nel caso di specie.
In secondo luogo, la pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, è illegittima anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'Agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Pertanto deve essere respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data
28-04-2022.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro
2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Bologna contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Bologna N°209/3/2022 del 29-09-2021 depositata in data 28-04-2022.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a favore di Resistente_1 spa, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
Bologna 11-12-2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini