Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 29
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Natura dei premi assicurativi e applicabilità IVA

    La Corte ha ritenuto che l'importo liquidato si riferisse a premi incassati dall'agente e non riversati alla compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 DPR N°131/86 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR. Per il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, non si applica il registro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, anche se esente.

  • Accolto
    Premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni

    La pretesa erariale è illegittima anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'Agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.

  • Rigettato
    Violazione art. 40 Dpr N°131/1986 in relazione all'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando l'applicabilità dell'art. 40 DPR N°131/86 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR, per le ragioni esposte nella motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 29
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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