Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
L'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16 comma quinto del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura amministrativa ma è emessa a seguito di procedimento giurisdizionale e contro di essa è previsto il solo rimedio dell'opposizione, non potendo, invece, disporsi la sua disapplicazione nell'ambito di altri procedimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che nell'ambito del procedimento per il delitto di cui all'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. n. 286 del 1998 potesse essere disposta la disapplicazione dell'espulsione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 48160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48160 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1489
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 19099/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UD DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26 febbraio 2013 della Corte di appello di Milano nel proc. n. 6589/2012. Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 24 settembre 2012, con la quale UD DI era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 bis, perché, accompagnato coattivamente alla frontiera in data 20/12/2010, in esecuzione del decreto di espulsione dallo Stato emesso ex art. 16, T.U. imm. in data 21/06/2010 dal Magistrato di sorveglianza di Varese, nell'ambito di procedimento penale n. 2009/864, faceva rientro in Italia, senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, come accertato in Saronno, il 20 agosto 2012. Ha osservato la Corte che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza applicativo della espulsione come misura alternativa alla detenzione non poteva essere "disatteso" o altrimenti "rivisto", secondo le testuali richieste dell'appellante, essendo un provvedimento giurisdizionale e non un atto amministrativo;
che il medesimo provvedimento era stato oggetto di opposizione da parte del difensore dell'interessato con esito negativo, giusta provvedimento del 14 ottobre 2010 acquisito al fascicolo processuale;
che, conseguentemente, il UD avrebbe dovuto ottemperare al decreto di espulsione e al divieto di fare rientro in Italia prima della scadenza dei termini di legge.
Ha precisato la Corte che la fattispecie di reato per la quale era intervenuta condanna era già stata ritenuta dalla Corte di legittimità compatibile con la direttiva n. 2008/115/CE del Consiglio e Parlamento europeo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UD tramite il difensore, avvocato Alberto Talamone del foro di Busto Arsizio, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge in relazione alla qualificazione del provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza come provvedimento giurisdizionale, e totale assenza di motivazione sui profili di gravame inerenti ai vizi del provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza. Ripropone a sostegno del gravame le censure già sollevate con l'atto di appello: il provvedimento di espulsione sarebbe illegittimo perché il UD, al momento della sua adozione, il 21 giugno 2010, era titolare di regolare permesso di soggiorno con scadenza 8 agosto 2013; conseguentemente non sussisterebbe il contestato reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, T.U. imm., che presuppone la legittimità del provvedimento di espulsione del Magistrato. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe definito il provvedimento de quo come atto giurisdizionale e non amministrativo, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 226 del 2004 e da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 10752 del 2009, sicché bene avrebbe potuto e dovuto procedere la Corte di merito al controllo della legittimità del provvedimento di espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni di inosservanza di legge e vizio della motivazione per mancata disapplicazione del decreto di espulsione, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, (T.U. imm.), assimilato dal ricorrente ad un atto amministrativo che sarebbe illegittimo, perché emesso in assenza delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, del T.U. imm.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore ad anni due per reati non ostativi, prevista dal cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, ha natura amministrativa e costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). La natura amministrativa di tale espulsione non esclude che giurisdizionale sia l'autorità, magistrato di sorveglianza, cui è riservata la sua applicazione con decreto motivato, ai sensi del comma 6 (primo periodo) dell'art. 16 T.U. Imm., cit., e che giurisdizionale sia il procedimento di impugnazione dell'emesso decreto di espulsione da comunicare allo straniero, il quale può proporre opposizione entro il termine di dieci giorni dinanzi al tribunale di sorveglianza, che decide nel termine di venti giorni (secondo e terzo periodo del medesimo comma 6), salvo il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale, trattandosi di provvedimento incidente sulla libertà personale dello straniero. Nel caso in esame, risulta che il decreto di espulsione emesso il 21 giugno 2010 dal Magistrato di sorveglianza di Varese fu oggetto di opposizione da parte dell'interessato, UD, con esito negativo, come da provvedimento del 14 ottobre 2010 del Tribunale di sorveglianza, acquisito al fascicolo processuale ed espressamente richiamato in entrambe le sentenze di merito.
La natura amministrativa dell'atipica misura alternativa dell'espulsione prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, commi 5 e 6, non postulando la necessaria natura amministrativa anche del procedimento e provvedimento applicativo di essa, rende, dunque, infondata la pretesa del ricorrente di attuale disapplicazione del decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza e già assoggettato, con esito negativo, al previsto rimedio dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza, con la conseguenza che correttamente è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per essere rientrato nel territorio nazionale, come accertato il 20 agosto 2012, in violazione della disposta espulsione eseguita nei suoi confronti meno di due anni prima, il 20 dicembre 2010.
2. Alla luce delle suddette considerazioni, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013