Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, non integra il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la falsa attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R., di non essere proprietario di beni mobili registrati, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati,
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello Stato, non ogni falsità è reato (Cass. 20836/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2007, n. 41306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41306 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 10/10/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1482
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 11248/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro;
avverso la sentenza pronunciata in data 29 novembre 2005 dalla Corte di appello di Catanzaro;
nel procedimento
contro
:
CU CO, nato a [...] il [...];
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
Sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. VISCOMI Gregorio di Catanzaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CO CU, accusato del reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, per avere, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 28 aprile 2003, dichiarato la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, specificando, contrariamente al vero, che ne' lui ne' la moglie convivente erano proprietari beni mobili registrati ed avevano percepito redditi. Osservava la Corte che la proprietà di beni mobili registrati (due autovetture ed un motociclo) è "estranea all'ambito dell'obbligo dichiarativo" e che il reddito di L. 400.000, era stato percepito dalla moglie dello CU nel 2001, quindi in anno diverso da quello (il 2002) preso in considerazione nella domanda di ammissione. Concludeva affermando che si era in presenza di "falso innocuo, stante l'assoluta impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso a cagione dell'inidoneità della condanna".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, chiedendone l'annullamento e denunciando la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 78 e 95.
Il ricorrente contestava, in particolare, l'affermata innocuità delle rilevate falsità.
3. Il difensore dell'imputato ha, infine, depositato nella cancelleria della Corte una memoria con la quale illustra le ragioni che imporrebbero il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente contesta le determinazioni dei giudici del merito per avere i medesimi affermato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.p., comma 2, la concreta inoffensività delle rilevate falsità.
Nel concentrarsi su dette affermazioni, peraltro, il ricorrente non solo dimentica i principi giurisprudenziali già formatisi in relazione al reato in esame (si veda, in particolare, Cass. 5, 13 aprile 2006, P.G. in c. Bevilacqua, RV 234124 secondo cui il reato è integrato "non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia"; concetti analoghi sono stati poi ribaditi da Cass. 5, 11 maggio 2006, Selvaggio, RV 234207 e da Cass. 5, 22 gennaio 2007, Martorana, RV 236143), ma, soprattutto, non si avvede che le considerazioni in fatto svolte nella sentenza impugnata avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per l'insussistenza dei fatti ipotizzati.
Come si è detto, si era contestato all'imputato:
Di non avere dichiarato nella domanda, contrariamente al vero, che lui e la moglie erano proprietari di beni mobili registrati;
Di avere dichiarato, contrariamente al vero, che la moglie non aveva percepito redditi.
Quanto al primo profilo dell'addebito, è sufficiente osservare, per quanto interessa in questa sede:
Che il citato articolo 95 punisce le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c);
Che detta dichiarazione sostitutiva concerne esclusivamente i redditi (da determinarsi secondo le modalità indicate nell'art. 76), non anche i beni facenti parte del patrimonio degli interessati;
Che, in particolare, la L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5, comma 2, che imponeva che, all'istanza, fosse allegata apposita dichiarazione indicante, tra l'altro, i beni immobili e mobili registrati oggetto di diritto reale di titolarità dell'interessato, era stato abrogato della L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 5);
che, in altre parole, l'imputato non era tenuto, al momento della presentazione della domanda (28 aprile 2003), a dichiarare che lui e la moglie convivente erano proprietari di beni mobili registrati. In relazione al secondo profilo della contestazione, deve invece osservarsi che l'imputato ha dichiarato che la moglie non aveva prodotto redditi nel 2002.
E detta dichiarazione non è falsa, dato che il reddito di L. 400.000, era stato dalla donna percepito nell'anno 2001.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007