TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1801 / 2023 promosso da:
1. nata a [...]- Controparte_1 de/Minas Gerais (Brasile) il 02.05.1961;
2. Controparte_2
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
12.09.1988;
3. Controparte_3
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
09.02.1990, per sé e – unitamente al coniuge CP_4
nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
22.03.1991 – quale esercente la potestà genitoriale sulla fi- glia minore:
4. nata a [...]- Controparte_5 rizonte/Minas Gerais (Brasile) il 05.03.2019;
5. , Controparte_6 nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
26.10.1996;
6. , nata João Monle- Parte_1 vade/Minas Gerais (Brasile) il 28.08.1997; tutti assistiti, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamen- te, dagli Avv.ti Emiliano Nitti e Mattea Carretta e dall'Avv. stabi- lito Marina Sant'Anna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7, giuste pro- cure in atti;
-parti ricorrenti-
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Controparte_7
Ministro p.t. -parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra R_
, nata a [...], il 03.10.1894, la quale emigra-
[...] va in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, de- positato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma-
Pag. 3 di 9 dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro antenata era nata in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda ammi- nistrativa¸ difatti, in base alla legislazione vigente ratione tempo- ris, la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricor- renti, la cittadina italiana per nascita , mai Persona_1 naturalizzatasi brasiliana, il 26.04.1913 si era coniugata con il cit-
Pag. 4 di 9 brasiliano dando poi alla Per_2 Persona_3 luce la sig.ra nata il [...]. Persona_4
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituziona- le. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della na- tura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È citta- dino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono igno- ti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, po- nendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito del- lo status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Pag. 5 di 9 Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022 che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradi- zione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fatti- specie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'ava degli odierni ricorrenti, abbia mai rinunciato alla cittadinanza ita- liana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradot- ta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto dall'ava cittadina italiana con il sig.
[...]
cittadino brasiliano, il 26 aprile 1913, Persona_5 ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Ita- liana, e la nascita, in Brasile, della figlia Persona_6 il 05.05.1932, eventi tutti verificatasi in data precedente alla
[...] vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della citta- dinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo pe- raltro previsto che << la donna cittadina che si marita a uno stra-
Pag. 6 di 9 niero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >>
(art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disu- guaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la don- na in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non an- che in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella da- ta, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegitti- ma disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da citta- dina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e do- po l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni
Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che: “
La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
Pag. 7 di 9 dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino stra- niero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, do- po la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contra- sta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuri- dica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissio- ne a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. L'interpretazione del Supremo Col- legio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incon- dizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo im- pedimento legislativo ed in considerazione della natura permanen- te ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinan- za (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero, non è valso a privare la prima della cittadinanza italia- na, status che è stato trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono citta- dini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_7
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]- Controparte_1 de/Minas Gerais (Brasile) il 02.05.1961;
2. Controparte_2
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
12.09.1988;
3. Controparte_3
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
09.02.1990;
4. nata a [...]- Controparte_5 rizonte/Minas Gerais (Brasile) il 05.03.2019;
5. , Controparte_6 nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
26.10.1996;
6. , nata João Monle- Parte_1 vade/Minas Gerais (Brasile) il 28.08.1997; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Uf- Controparte_7 ficiale dello stato civile del Comune di Rivello (PZ), ovvero ogni al- tro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota- zioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1801 / 2023 promosso da:
1. nata a [...]- Controparte_1 de/Minas Gerais (Brasile) il 02.05.1961;
2. Controparte_2
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
12.09.1988;
3. Controparte_3
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
09.02.1990, per sé e – unitamente al coniuge CP_4
nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
22.03.1991 – quale esercente la potestà genitoriale sulla fi- glia minore:
4. nata a [...]- Controparte_5 rizonte/Minas Gerais (Brasile) il 05.03.2019;
5. , Controparte_6 nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
26.10.1996;
6. , nata João Monle- Parte_1 vade/Minas Gerais (Brasile) il 28.08.1997; tutti assistiti, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamen- te, dagli Avv.ti Emiliano Nitti e Mattea Carretta e dall'Avv. stabi- lito Marina Sant'Anna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7, giuste pro- cure in atti;
-parti ricorrenti-
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Controparte_7
Ministro p.t. -parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra R_
, nata a [...], il 03.10.1894, la quale emigra-
[...] va in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, de- positato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma-
Pag. 3 di 9 dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro antenata era nata in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda ammi- nistrativa¸ difatti, in base alla legislazione vigente ratione tempo- ris, la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricor- renti, la cittadina italiana per nascita , mai Persona_1 naturalizzatasi brasiliana, il 26.04.1913 si era coniugata con il cit-
Pag. 4 di 9 brasiliano dando poi alla Per_2 Persona_3 luce la sig.ra nata il [...]. Persona_4
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituziona- le. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della na- tura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È citta- dino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono igno- ti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, po- nendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito del- lo status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Pag. 5 di 9 Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022 che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradi- zione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fatti- specie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'ava degli odierni ricorrenti, abbia mai rinunciato alla cittadinanza ita- liana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradot- ta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto dall'ava cittadina italiana con il sig.
[...]
cittadino brasiliano, il 26 aprile 1913, Persona_5 ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Ita- liana, e la nascita, in Brasile, della figlia Persona_6 il 05.05.1932, eventi tutti verificatasi in data precedente alla
[...] vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della citta- dinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo pe- raltro previsto che << la donna cittadina che si marita a uno stra-
Pag. 6 di 9 niero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >>
(art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disu- guaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la don- na in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non an- che in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella da- ta, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegitti- ma disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da citta- dina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e do- po l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni
Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che: “
La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
Pag. 7 di 9 dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino stra- niero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, do- po la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contra- sta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuri- dica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissio- ne a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. L'interpretazione del Supremo Col- legio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incon- dizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo im- pedimento legislativo ed in considerazione della natura permanen- te ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinan- za (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero, non è valso a privare la prima della cittadinanza italia- na, status che è stato trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono citta- dini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_7
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]- Controparte_1 de/Minas Gerais (Brasile) il 02.05.1961;
2. Controparte_2
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
12.09.1988;
3. Controparte_3
nato a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
[...]
09.02.1990;
4. nata a [...]- Controparte_5 rizonte/Minas Gerais (Brasile) il 05.03.2019;
5. , Controparte_6 nata a [...]/Minas Gerais (Brasile) il
26.10.1996;
6. , nata João Monle- Parte_1 vade/Minas Gerais (Brasile) il 28.08.1997; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Uf- Controparte_7 ficiale dello stato civile del Comune di Rivello (PZ), ovvero ogni al- tro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota- zioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9