Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11969 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.E.R.P. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso l'avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 551/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Mirigliani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 23 aprile 1993, condannava l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Crotone a corrispondere a EP IA a titolo di risarcimento del danno per l'avvenuta occupazione acquisitiva di un terreno di sua proprietà ubicato in località Artino del comune di RO AR (in catasto all'art. 1985, fg. 22, mapp. 31) onde realizzare alcuni alloggi popolari l'indennizzo di L. 355.340.000; e determinava l'indennità dovutagli per l'occupazione temporanea dell'immobile disposta con decreto 8 settembre 1975 del Presidente della Giunta regionale della Calabria per il quinquennio successivo nella misura di L.31.500.000.
In parziale accoglimento dell'impugnazione dell'ATERP della provincia di Crotone, subentrata all'IACP, la Corte di appello di Catanzaro ha ridotto l'importo del risarcimento del danno a L.237.775.390 e l'indennizzo per l'occupazione temporanea a L.15.811.800, osservando:
a) che l'IACP, delegata alla costruzione degli edifici popolari ed alle relative espropriazioni in nome e per conto del comune era responsabile per non essersi attivata onde conseguire il decreto di esproprio prima della scadenza del periodo di occupazione temporanea dell'immobile; b) che detto bene era compreso in una zona residenziale di espansione, con indice di fabbricabilità di 5 mc/mq., confinava con zone di notevole sviluppo edilizio;
ed aveva alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima (1980) un valore di L.30.000 mq.; sicché applicando il criterio introdotto dall'art. 3 comma 65 della legge 662 del 1996, l'indennizzo per l'occupazione acquisitiva dell'immobile a tale data risultava di L.69.565.650.
Per la cassazione della sentenza l'ATERP ha proposto ricorso per 4 motivi. Il IA non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo profilo del primo motivo del ricorso, l'AT denunciando violazione dell'art. 2043 cod. civ. censura la sentenza impugnata per averne ritenuto la legittimazione passiva in ordine alle obbligazioni derivanti dall'espropriazione senza considerare che la stessa era stata svolta in nome e per conto del comune, nell'ambito di un semplice affidamento di attività privo di rilevanza esterna;
per cui la relativa responsabilità patrimoniale ricadeva sul comune rappresentato, comunque tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea per essere l'ente beneficiario dell'occupazione e dell'acquisizione dell'immobile. Il motivo va accolto nei limiti appresso precisati.
La sentenza impugnata ha accertato, e l'AT ha ribadito, che con deliberazione del 28 novembre 1972, il comune di RO AR aveva delegato l'IACP di procedere non solo alla realizzazione di alcuni alloggi popolari, ma anche a svolgere le relative espropriazioni delle aree interessate "in nome e per conto" della stessa amministrazione comunale;
ed in tale qualità aveva autorizzato l'istituto a provvedere all'occupazione di urgenza del fondo IA protrattasi dal 18 settembre 1975 al 18 settembre 1980. Ora, questa Corte ha ripetutamente enunciato al riguardo il principio che l'individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento delle relative indennità, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima sia dell'indennità di espropriazione, che di quella di occupazione temporanea, promosso dall'espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto ablatorio, in base alla persona in cui favore esso risulta adottato. Pertanto, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore e pronunziato il decreto di espropriazione o di occupazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione dell'opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l'espropriando, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro, aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta di esso beneficiario, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 25 luglio 1997 n. 6959; 28 maggio 1991 n. 6029; 13 gennaio 1988 n. 176).
Solo in questi ultimi casi, infatti, si verifica una situazione in cui legittimato a compiere l'attività con competenza propria sia un ente diverso da quello cui l'opera spetta, ovvero in cui un'attività sia compiuta nell'ambito di una competenza altrui, senza che il soggetto che la compia assuma la titolarità della posizione corrispondente;
e si determina di conseguenza una scissione non tra la responsabilità e l'attività, bensì tra quest'ultima e la titolarità della posizione: il che ricorre appunto nell'ipotesi di provvedimento di delegazione amministrativa intersoggettiva (e simili) o concessione di un'opera pubblica mediante delega dei relativi poteri con cui viene attuato il trasferimento di funzioni e potestà proprie dell'espropriante all'ente delegato o al concessionario. Il quale agisce perciò in nome proprio quale organo indiretto dell'amministrazione, e, pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica e restando sottoposto ai poteri di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione delegante o concedente, diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto espropriativo, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano ed il solo legittimato passivo nell'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione delle corrispondenti indennità.
Nel caso, invece, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza di queste figure, rilevando che anche il provvedimento di occupazione temporanea doveva essere conseguito dall'IACP in nome e per conto del comune di RO;
che era dunque intestatario e beneficiario dell'occupazione e del relativo procedimento ablativo e, proprio per tale ragione, il solo soggetto responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa: a nulla rilevando che l'occupazione era prodromica all'espropriazione dell'immobile e che la stessa si sia protratta pur dopo la data di scadenza indicata nel decreto autorizzativo, posto che siffatta circostanza spiega influenza esclusivamente per il periodo successivo in cui la detenzione del bene è divenuta illegittima e se ne è verificata la cd. occupazione acquisitiva.
In ordine a tale vicenda, infatti, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che è stato l'IACP ad attuarne l'irreversibile trasformazione senza aver preventivamente conseguito il decreto di espropriazione o quanto meno curato che il provvedimento intervenisse prima della scadenza del periodo di occupazione temporanea. Sicché il fatto che l'opera sia stata ultimata durante questo periodo non esonera l'ente delegato da responsabilità per non aver armonizzato attività materiale ed attività amministrativa e provocato l'espropriazione del bene fuori dalla fisiologica cornice di legittimità; per cui, atteso il carattere personale della stessa, l'obbligazione di corrispondere il relativo indennizzo, avente questa volta natura risarcitoria, grava anzitutto sull'ente delegato, a prescindere da eventuali corresponsabilità del comune delegante (che in questa sede non rilevano).
Con il secondo profilo del primo motivo, deducendo altra violazione dell'art. 2043 cod. civ., si duole che il momento di riferimento per la valutazione del danno sia stato fissato in coincidenza dello spirare del quinquennio per cui era stata disposta l'occupazione, senza considerare che l'art. 5 della legge 385 del 1980 l'aveva prorogato di altro anno, che perciò scadeva l'8 settembre 1981. La doglianza è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'interesse all'impugnazione ancorché di carattere strettamente processuale, non può considerarsi avulso dall'esigenza di provocare o di far mantenere una decisione attinente al riconoscimento o al disconoscimento di un bene della vita a favore di un determinato soggetto;
e che detto interesse va perciò apprezzato in relazione alla utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
È, pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande od eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di pronunzia priva di rilevanza pratica.
E tanto è accaduto nel caso concreto in cui il ricorrente, pur deducendo che il decreto di occupazione temporanea del 1975 non era scaduto nel 1980, ma l'anno successivo in forza della proroga introdotta dall'art. 5 della legge 385 del 1980, non ha indicato quale vantaggio intendesse trarre dalla correzione di tale asserito errore, per quanto detto non denunciabile soltanto al fine di ottenere che la decisione risulti conforme a diritto;
e che avrebbe comportato quale automatica conseguenza l'accertamento dell'eventuale maggior valore del terreno espropriato alla nuova data.
Con l'ultimo profilo del primo motivo, deducendo ancora violazione dell'art. 2043, si duole che la Corte di appello abbia accertato il valore sudetto recependo la stima del c.t.u. che si era avvalso del sistema cd. comparativo, senza tener conto delle varie caratteristiche del bene, ma solo della sua vicinanza ad altre aree e dei coefficienti decurtativi all'indicato indice di fabbricabilità che pur derivavano da vincoli conformativi. Anche questa censura è inammissibile.
Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate o gli errori commessi dal consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso - se necessario anche mediante la trascrizione integrale - le parti della consulenza contestate, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - alla quale è precluso, salva la denunzia di "error in procedendo", l'esame diretto dei fatti di causa - di delibarne la dedotta erroneità o incompletezza: con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso che si limita, come è avvenuto nella fattispecie a denunciare gli errori in cui sarebbe incorso il consulente prima, e la Corte di appello, poi, senza peraltro prospettare neppure le circostanze che detto giudice avrebbe dovuto tener presenti e che erano idonee ad influire sul prezzo dell'immobile; e soprattutto la situazione urbanistica vigente all'epoca dell'espropriazione e non applicata dalla sentenza nella determinazione degli indici di edificabilità influenti sul valore del bene.
Con il secondo motivo, l'AT, deducendo violazione degli art. 2697 cod. civ. e 116, 117, 210 e 213 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver omesso di detrarre dall'indennizzo risarcitorio la somma di L.130.080.000 già corrisposta alla controparte, affermando che tale circostanza non era stata documentata, senza considerare che già nel procedimento di primo grado il procuratore dell'IACP aveva dichiarato che il pagamento era stato effettuato in data 3 marzo 1988; e che la controparte non l'aveva contestata neppure nel giudizio di appello in cui non si era difesa esclusivamente sul mezzo di gravame dell'Istituto al riguardo:
perciò dovendosi il pagamento in questione considerare fatto del tutto pacifico e non abbisognevole di prova.
Questo motivo è fondato.
Dall'entrata in vigore del codice civile dottrina e giurisprudenza hanno sempre interpretato il disposto dell'art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell'onere della prova nel senso che detto onere incombe in generale a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche favorevoli, imponendo a chi faccia valere in giudizio un proprio diritto, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere la sua pretesa e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita della stessa. E che questa regola non opera nell'ipotesi di fatti pacifici che non hanno bisogno di essere provati, ancorché costituiscano il presupposto della pronuncia che il giudice è chiamato ad emettere, salvo che la legge richieda un atto scritto ad substantiam o ad probationem.
Questa Corte poi è fermissima nel ritenere che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici soltanto quando sono stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o, quando, quest'ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. 9 giugno 1999 n. 5699; 16 ottobre 1998 n. 10247; 18 luglio 1997 n. 6623). A tali principi non si è (invece, attenuta la sentenza impugnata con riguardo al pagamento della somma di L.130.080.000 che l'AT assume corrisposta alla controparte fin dal 1988, essendosi limitata a dedurre che di esso l'azienda non aveva fornito la prova, senza neppure chiedersi preventivamente se trattavasi di un fatto pacifico, del quale, dunque, la prova non abbisognava, una volta che la stessa Corte territoriale ha ricordato che tale circostanza era stata formalmente dichiarata dall'IACP nel corso dell'udienza collegiale nel giudizio di primo grado;
e che dunque il primo compito del giudice di appello, pregiudiziale a quello di verificare se la stessa avesse trovato un riscontro documentale, era di accertare non solo se fosse stata ammessa da controparte, ma anche se non fosse stata contestata e contemporaneamente il IA in ordine ad essa avesse tenuto anche nel giudizio di appello, un comportamento del tutto incompatibile con il suo disconoscimento. La sentenza impugnata che ha omesso siffatto accertamento va pertanto. cassata anche in relazione a questo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, accoglie altresì il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003