CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 40760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40760 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40760 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato il reclamo proposto nell'interesse di CI NE avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di permesso premio da fruire, con i familiari, presso la casa di accoglienza II NO sita in Parma. Secondo il Tribunale, infatti, la totale assenza delle allegazioni richieste dalla Corte costituzionale per l'ammissibilità dell'istanza proveniente da detenuti per reati ostativi non collaboranti, come NE, imponeva il rigetto del reclamo. 1.1. Con sentenza n. 37637/2023 del 20 aprile 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio la predetta ordinanza. Secondo il Collegio di legittimità, infatti, non era stata effettuata la verifica in concreto dell'attualità dei collegamenti e del pericolo di un loro ripristino, ritenuti non più necessari dal Collegio pur a fronte di rinvio del procedimento volto ad acquisire i relativi elementi. In ogni caso, doveva tenersi conto della modifica dell'art.
4-bis Ord. pen. ad opera del d.l. n. 162 del 2022, costituente ius superveniens applicabile al procedimento in questione. 1.2. Con ordinanza n. 125/2024 pronunciata in data 14 dicembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, quale giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo. Dopo avere premesso che l'ammissibilità dell'impugnazione doveva essere valutata alla luce della nuova disciplina, il Collegio ha rilevato la carenza dei relativi presupposti, non risultando indicazioni sufficienti né rispetto agli oneri di allegazione, né agli oneri dimostrativi previsti dall'art.
4-bis Ord. pen., non avendo il detenuto aggiornato la richiesta rispetto alle condizioni di attuale ammissibilità, non potendosi ritenere sufficiente il deposito, in udienza, della copia di un'ordinanza di remissione del debito, non sufficiente a integrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento a fronte della pena in esecuzione. Per tale ragione, il Collegio ha rilevato l'inammissibilità sopravvenuta della domanda per mutamento del dato normativo, ritenendo i profili di merito dedotti nel reclamo assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, gli elementi veicolati attraverso la memoria difensiva del 7 luglio 2021 sono stati ritenuti inammissibili in quanto proposti oltre i termini per la proposizione del reclamo, risultando la notifica dello stesso avvenuta in data 11 giugno 2021, mentre l'impugnazione era stata presentata in data 15 giugno 2021. 2. NE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leopoldo Perone, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti 2 strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
4-bis Ord. pen. e 623 e 627 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di permesso premio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'inammissibilità degli elementi di fatto veicolati attraverso la memoria difensiva per intempestività del deposito non abbia tenuto conto del fatto che al giudice di rinvio è precluso il rilievo di nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, atteso che l'annullamento travolge gli accertamenti già operati autorizzando il giudice di rinvio a un nuovo esame dei fatti, ma non anche a dichiarare cause di inammissibilità all'epoca non rilevate, arrestandosi la piena autonomia del giudice del rinvio alla ricostruzione del fatto, alla individuazione e valutazione dei dati, nonché nel potere di desumere, anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando i vuoti motivazionali accertati dal Giudice di legittimità, fermo restando, quanto al resto, l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno. Quanto, poi, all'osservazione secondo cui l'istanza avanzata da NE, doveva considerarsi «evidentemente carente» alla luce della nuova disciplina, l'accoglimento della prima questione consentirebbe di riverberare i propri effetti anche sul tema in rilievo. Inoltre, il ricorso lamenta una violazione di legge nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto di applicare, all'istanza avanzata da NE nel 2020, le condizioni di ammissibilità prescritte dalla legge n. 199 del 2022, sul rilievo del principio del tempus regit actum, il quale, in relazione alle condizioni di ammissibilità dell'istanza, imporrebbe di fare riferimento al momento di proposizione della domanda. Costruire una fattispecie di inammissibilità sulla base di un modello legale non previsto al momento di presentazione della richiesta vorrebbe dire sanzionare ex post carenze strutturali del tutto irrilevanti al momento di proposizione della stessa. Secondo i principi enunciati dalla sentenza Sez. 1, n. 33743 del 2021, Marazzotta, ratione temporis applicabili quale diritto vivente, con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale aveva inteso subordinare l'esito favorevole della domanda di permesso premio alla «acquisizione» di elementi in grado di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino, nel senso che l'onere dell'istante doveva considerarsi adempiuto con la prospettazione di elementi muniti di una efficacia «indicativa», anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova;
sicché, solo in ciò si sarebbero dovuti rinvenire presupposti condizionanti l'ammissibilità dell'istanza proposta da NE. Al momento di proposizione dell'istanza, l'onere di allegazione imposto al richiedente doveva rapportarsi ai due temi di prova prima evocati, con la conseguenza che la 3 prospettazione di elementi fattuali dalla portata «antagonista» sul piano logico rispetto alla presunzione relativa di pericolosità, l'istanza non sarebbe potuta incorrere nella sanzione dell'inammissibilità per carenza dei presupposti. 3. In data 11 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con la sentenza rescindente la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva demandato al Giudice del rinvio un duplice accertamento: da un lato, in relazione all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino;
e, dall'altro lato, in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta stabilite dal decreto legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella legge n. 199 del. 2022, che ha modificato la disciplina prevista dall'art.
4 -bis, Ord. pen., con particolare riguardo «al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il reato fu commesso, al profilo criminale del detenuto, alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione», nonché alle «condizioni reddituali e patrimoniali», alle attività economiche e «alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone a lui collegate». Tali disposizioni, aveva infatti osservato la pronuncia rescindente, sono immediatamente applicabili al caso di specie, stante la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali i permessi premio, affermata dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale. 3. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo proposto dalla difesa di NE, confermando il giudizio di inammissibilità dell'istanza di concessione del permesso premio in ragione del fatto che il detenuto non abbia adempiuto agli oneri di allegazione o agli oneri dimostrativi richiesti. Tale valutazione deve essere condivisa alla luce della pronuncia rescindente, ovviamente vincolante per il giudice del rinvio, nella parte in cui, come detto, era stato demandato al Tribunale proprio l'accertamento delle condizioni di ammissibilità previste dalla nuova disciplina, di cui era stata affermata l'immediata 4 Il P esidente applicabilità. Sul punto, invero, appare dirimente la circostanza che NE non abbia provveduto a integrare la domanda dopo l'annullamento con rinvio e nonostante che, appunto, la pronuncia emessa in sede di legittimità avesse chiesto di procedere alla «completa valutazione dell'istanza del ricorrente anche alla luce dello ius superveniens», sollecitandosi uno specifico approfondimento proprio in relazione alle necessarie allegazioni, nella specie ritenute non esaustive, essendosi la difesa limitata al mero deposito di una copia di un'ordinanza di remissione del debito. Dunque, pur dinnanzi alla possibilità, connessa al riavvio della fase di merito, di introdurre i temi sopra indicati, divenuti ora necessari a seguito della novella legislativa, la difesa del ricorrente, evidentemente;
non ha adempiuto al relativo onere, donde la condivisibile pronuncia reiettiva. 3.1. In ultimo va evidenziato che nemmeno potrebbe valorizzarsi, nel caso qui esaminato, il passaggio nel quale la sentenza rescindente ha ribadito il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, pur dinnanzi all'affermazione della immediata applicabilità della disciplina di nuovo conio, «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio», posto che, in tal caso, si configurerebbe un contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). Infatti, affinché detto principio possa essere efficacemente richiamato (come avvenuto, ad esempio, in Sez. 5, n. 34505 del 14/06/2024, Perrone, non massimata), occorre quantomeno che la persona detenuta deduca di essersi trovata, al momento dell'entrata in vigore della novella, nella condizione di accedere al beneficio anche sul piano del raggiungimento di un adeguato grado di rieducazione, consentendo una valutazione di ordine prognostico che, in assenza di qualunque allegazione di merito, del tutto mancante nell'odierno ricorso, non può in alcun modo essere articolata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40760 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato il reclamo proposto nell'interesse di CI NE avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di permesso premio da fruire, con i familiari, presso la casa di accoglienza II NO sita in Parma. Secondo il Tribunale, infatti, la totale assenza delle allegazioni richieste dalla Corte costituzionale per l'ammissibilità dell'istanza proveniente da detenuti per reati ostativi non collaboranti, come NE, imponeva il rigetto del reclamo. 1.1. Con sentenza n. 37637/2023 del 20 aprile 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio la predetta ordinanza. Secondo il Collegio di legittimità, infatti, non era stata effettuata la verifica in concreto dell'attualità dei collegamenti e del pericolo di un loro ripristino, ritenuti non più necessari dal Collegio pur a fronte di rinvio del procedimento volto ad acquisire i relativi elementi. In ogni caso, doveva tenersi conto della modifica dell'art.
4-bis Ord. pen. ad opera del d.l. n. 162 del 2022, costituente ius superveniens applicabile al procedimento in questione. 1.2. Con ordinanza n. 125/2024 pronunciata in data 14 dicembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, quale giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo. Dopo avere premesso che l'ammissibilità dell'impugnazione doveva essere valutata alla luce della nuova disciplina, il Collegio ha rilevato la carenza dei relativi presupposti, non risultando indicazioni sufficienti né rispetto agli oneri di allegazione, né agli oneri dimostrativi previsti dall'art.
4-bis Ord. pen., non avendo il detenuto aggiornato la richiesta rispetto alle condizioni di attuale ammissibilità, non potendosi ritenere sufficiente il deposito, in udienza, della copia di un'ordinanza di remissione del debito, non sufficiente a integrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento a fronte della pena in esecuzione. Per tale ragione, il Collegio ha rilevato l'inammissibilità sopravvenuta della domanda per mutamento del dato normativo, ritenendo i profili di merito dedotti nel reclamo assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, gli elementi veicolati attraverso la memoria difensiva del 7 luglio 2021 sono stati ritenuti inammissibili in quanto proposti oltre i termini per la proposizione del reclamo, risultando la notifica dello stesso avvenuta in data 11 giugno 2021, mentre l'impugnazione era stata presentata in data 15 giugno 2021. 2. NE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leopoldo Perone, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti 2 strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
4-bis Ord. pen. e 623 e 627 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di permesso premio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'inammissibilità degli elementi di fatto veicolati attraverso la memoria difensiva per intempestività del deposito non abbia tenuto conto del fatto che al giudice di rinvio è precluso il rilievo di nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, atteso che l'annullamento travolge gli accertamenti già operati autorizzando il giudice di rinvio a un nuovo esame dei fatti, ma non anche a dichiarare cause di inammissibilità all'epoca non rilevate, arrestandosi la piena autonomia del giudice del rinvio alla ricostruzione del fatto, alla individuazione e valutazione dei dati, nonché nel potere di desumere, anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando i vuoti motivazionali accertati dal Giudice di legittimità, fermo restando, quanto al resto, l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno. Quanto, poi, all'osservazione secondo cui l'istanza avanzata da NE, doveva considerarsi «evidentemente carente» alla luce della nuova disciplina, l'accoglimento della prima questione consentirebbe di riverberare i propri effetti anche sul tema in rilievo. Inoltre, il ricorso lamenta una violazione di legge nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto di applicare, all'istanza avanzata da NE nel 2020, le condizioni di ammissibilità prescritte dalla legge n. 199 del 2022, sul rilievo del principio del tempus regit actum, il quale, in relazione alle condizioni di ammissibilità dell'istanza, imporrebbe di fare riferimento al momento di proposizione della domanda. Costruire una fattispecie di inammissibilità sulla base di un modello legale non previsto al momento di presentazione della richiesta vorrebbe dire sanzionare ex post carenze strutturali del tutto irrilevanti al momento di proposizione della stessa. Secondo i principi enunciati dalla sentenza Sez. 1, n. 33743 del 2021, Marazzotta, ratione temporis applicabili quale diritto vivente, con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale aveva inteso subordinare l'esito favorevole della domanda di permesso premio alla «acquisizione» di elementi in grado di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino, nel senso che l'onere dell'istante doveva considerarsi adempiuto con la prospettazione di elementi muniti di una efficacia «indicativa», anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova;
sicché, solo in ciò si sarebbero dovuti rinvenire presupposti condizionanti l'ammissibilità dell'istanza proposta da NE. Al momento di proposizione dell'istanza, l'onere di allegazione imposto al richiedente doveva rapportarsi ai due temi di prova prima evocati, con la conseguenza che la 3 prospettazione di elementi fattuali dalla portata «antagonista» sul piano logico rispetto alla presunzione relativa di pericolosità, l'istanza non sarebbe potuta incorrere nella sanzione dell'inammissibilità per carenza dei presupposti. 3. In data 11 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con la sentenza rescindente la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva demandato al Giudice del rinvio un duplice accertamento: da un lato, in relazione all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino;
e, dall'altro lato, in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta stabilite dal decreto legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella legge n. 199 del. 2022, che ha modificato la disciplina prevista dall'art.
4 -bis, Ord. pen., con particolare riguardo «al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il reato fu commesso, al profilo criminale del detenuto, alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione», nonché alle «condizioni reddituali e patrimoniali», alle attività economiche e «alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone a lui collegate». Tali disposizioni, aveva infatti osservato la pronuncia rescindente, sono immediatamente applicabili al caso di specie, stante la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali i permessi premio, affermata dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale. 3. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo proposto dalla difesa di NE, confermando il giudizio di inammissibilità dell'istanza di concessione del permesso premio in ragione del fatto che il detenuto non abbia adempiuto agli oneri di allegazione o agli oneri dimostrativi richiesti. Tale valutazione deve essere condivisa alla luce della pronuncia rescindente, ovviamente vincolante per il giudice del rinvio, nella parte in cui, come detto, era stato demandato al Tribunale proprio l'accertamento delle condizioni di ammissibilità previste dalla nuova disciplina, di cui era stata affermata l'immediata 4 Il P esidente applicabilità. Sul punto, invero, appare dirimente la circostanza che NE non abbia provveduto a integrare la domanda dopo l'annullamento con rinvio e nonostante che, appunto, la pronuncia emessa in sede di legittimità avesse chiesto di procedere alla «completa valutazione dell'istanza del ricorrente anche alla luce dello ius superveniens», sollecitandosi uno specifico approfondimento proprio in relazione alle necessarie allegazioni, nella specie ritenute non esaustive, essendosi la difesa limitata al mero deposito di una copia di un'ordinanza di remissione del debito. Dunque, pur dinnanzi alla possibilità, connessa al riavvio della fase di merito, di introdurre i temi sopra indicati, divenuti ora necessari a seguito della novella legislativa, la difesa del ricorrente, evidentemente;
non ha adempiuto al relativo onere, donde la condivisibile pronuncia reiettiva. 3.1. In ultimo va evidenziato che nemmeno potrebbe valorizzarsi, nel caso qui esaminato, il passaggio nel quale la sentenza rescindente ha ribadito il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, pur dinnanzi all'affermazione della immediata applicabilità della disciplina di nuovo conio, «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio», posto che, in tal caso, si configurerebbe un contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). Infatti, affinché detto principio possa essere efficacemente richiamato (come avvenuto, ad esempio, in Sez. 5, n. 34505 del 14/06/2024, Perrone, non massimata), occorre quantomeno che la persona detenuta deduca di essersi trovata, al momento dell'entrata in vigore della novella, nella condizione di accedere al beneficio anche sul piano del raggiungimento di un adeguato grado di rieducazione, consentendo una valutazione di ordine prognostico che, in assenza di qualunque allegazione di merito, del tutto mancante nell'odierno ricorso, non può in alcun modo essere articolata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore