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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Petino e CP_1 Controparte_2
Marco Cuttone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta in data 02.09.2018 dai sig.ri e CP_1 [...]
titolari della Ditta GL Diffusione, con sede in Acicatena, via Oliva San Controparte_2
Mauro 4, avente per oggetto l'attività di agenzia di commercio per la promozione e la vendita di articoli di arredamento, complementi di arredo, articoli per il bricolage, articoli natalizi;
di avere svolto le seguenti mansioni: contattare on line i clienti, indicati in un elenco predisposto dai datori di lavoro, con riferimento a tutte le aziende trattate dagli stessi, sviluppare i preventivi attraverso una apposita applicazione presente sul tablet aziendale a lei affidato, accompagnare il sig. nelle visite effettuate ai clienti, effettuare l'assistenza CP_1 post-vendita ai clienti, ricevendo le telefonate con eventuali reclami e lamentele, oppure fornendo consigli e notizie sul riassortimento della merce, recarsi insieme alla sig.ra presso la Fiera Homi di Milano permanendo per circa 4/5 giorni presso Controparte_2 lo stand della , di cui i resistenti sono agenti;
che l'orario di lavoro era dalle 9 Parte_2
alle 14, dal lunedì al venerdì; che, in un primo periodo, ella si recava giornalmente presso la sede aziendale di Acicatena, ove era dotata di una propria postazione e di personal computer e tablet aziendale;
che dal marzo 2019, invece, ella ha continuato a svolgere le medesime mansioni sopra descritte in c.d. smart working, dalla propria abitazione, utilizzando un notebook ed un ipad aziendali, e continuando a svolgere comunque le attività esterne all'ufficio; che per comunicare con i clienti veniva utilizzato, sia da lesi stessa che dai convenuti un account di posta elettronica aziendale (GLDiffusione), cui tutti e tre avevano accesso;
che era la sig.ra che leggeva tutti i messaggi e li smistava a chi di CP_2 interesse, a seconda dell'oggetto; di avere percepito una retribuzione fissa di euro 500,00 mensili;
che non le è mai stata corrisposta la tredicesima mensilità; di avere goduto di ferie dal 10 al 20 agosto di ogni anno, e nel periodo natalizio dal 24 dicembre al 6 gennaio;
di essere stata verbalmente licenziata il 13.10.2020, “avendo i convenuti dichiarato di voler far prendere il suo posto ad altre persone loro legate da relazioni sentimentali.”; di avere prestato la sua attività lavorativa sotto il “potere direttivo e disciplinare dei datori di lavoro, che impartivano direttive, sia verbalmente che tramite email e chat whatsapp, in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative della prestazione, ai clienti da contattare, e verificavano che l'attività lavorativa … venisse effettuata secondo le modalità stabilite.”
Ciò premesso ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali previsti per i lavoratori inquadrati nel 4° livello retributivo del C.C.N.L. Terziario e servizi, la ricorrente ha domandato al giudice adito di: dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, o, in subordine di collaborazione coordinata e continuativa etero-diretta, dal 02.09.2018 al 12.10.2020, con la qualifica di segretaria;
condannare le parti resistenti al pagamento in suo favore della somma di euro 37.754,52 (dei quali euro 33.466,42 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, comprensiva di 13° e 14° mensilità, euro 1.058,41 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso ed euro 3.229,69 a titolo di T.F.R.) o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si sono tempestivamente costituite in giudizio, contestando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e rappresentando a tale scopo che: non sussiste alcuna ditta “GL Diffusione” avente sede in Acicatena, via Oliva
San Mauro n. 4., atteso che il sig. e la sig.ra esercitano ciascuno CP_1 CP_2
autonomamente la propria attività di agente di commercio, con titolarità di autonoma e sperata partita iva;
la ricorrente ha svolto la sua attività quale “collaboratrice autonoma” della sig.ra e del sig. , affinchè, “senza alcun vincolo di direzione e CP_2 CP_1 coordinamento, supportasse l'attività di telemarketing mediante contatti mail e telefonici al fine di incentivare gli ordini.”; che fu concordato che il compenso sarebbe consistito in provvigioni, in base all'attività effettivamente svolta e ai risultati conseguiti;
fu stabilito di corrispondere un pagamento di euro 500,00 (previa produzione di estratto conto di controparte) al fine di riconoscerle un anticipo sulle provvigioni che poi le sarebbero state dovute;
è stata la stessa sig.ra a dimostrarsi “riottosa all'emissione di qualunque Pt_1
documento contabile di fatturazione degli importi ricevuti dichiarando … che ciò avrebbe determinato dei problemi posto che avrebbe perduto alcuni benefici anche connessi allo status di inoccupazione”; nello svolgimento dell'attività di collaborazione autonoma intercorsa, la ricorrente “era libera di determinare l'orario di inizio e l'orario di fine della prestazione non avendo neanche alcun vincolo di luogo ove svolgere l'attività”; la sig.ra
“non ha mai dovuto giustificare alcun ritardo o rifiuto, giacché lavoratrice Pt_1 autonoma scevra da vincoli gerarchici nei confronti della società”; la ricorrente “ha avuto in suo capo il rischio professionale derivante dallo svolgimento della sua attività, pagando di persona ove se ne fossero verificate le condizioni”.
I convenuti, poi, hanno contestato i conteggi delle differenze retributive pretese dall'attrice ed hanno evidenziato che, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel V livello del C.C.N.L. di settore.
Espletata attività istruttoria orale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia. Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e negata dalle resistenti.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass.
Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n.
7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass.
Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003,
n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav.,
8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di essere stata “assunta” dalla sig.ra CP_2
e dal sig. (senza neppure sbilanciarsi a dire di avere lavorato “alle dipendenze” delle CP_1 parti resistenti) e di essere stata sottoposta al “potere direttivo e disciplinare dei datori di lavoro, che impartivano direttive, sia verbalmente che tramite email e chat whatsapp, in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative della prestazione, ai clienti da contattare, e verificavano che l'attività lavorativa … venisse effettuata secondo le modalità stabilite.”.
Nulla è stato dedotto in ordine al concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo da parte degli asseriti datori di lavoro e al contenuto e alle modalità di esplicazione degli eventuali ordini specifici e reiterati da loro impartiti alla ricorrente in merito all'attività lavorativa da svolgere quotidianamente.
Piuttosto, è la stessa natura dell'opera prestata dall'attrice, consistente nel procacciare
(prevalentemente, per telefono o via mail) clienti e nel curare, con analoghe modalità, i rapporti con gli stessi, il tutto (per stessa ammissione della ricorrente) permanendo, per la gran parte della durata del rapporto, nella propria abitazione in modalità che la medesima ha definito smart working, denota che quella prestata dalla sig.ra era effettivamente una Pt_1
collaborazione riconducibile al tipo del lavoro autonomo.
Gli stessi messaggi wathsapp scambiati tra le parti e citati nella memoria di costituzione, soprattutto per quanto concerne il compenso mediante provvigione e la mancanza dell'obbligo di osservare un orario di lavoro fisso e predeterminato, sono sintomatici dell'assenza di un rapporto inquadrabile nell'ambito della subordinazione.
A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed invero, il teste ex compagno della ricorrente, ha riferito Testimone_1 semplicemente di avere appreso de relato actoris che la sig.ra “lavorava con i Pt_1 resistenti”, senza nulla precisare in ordine all'elemento qualificante dell'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte degli asseriti datori di lavoro, se non nella parte in cui ha laconicamente affermato di essere stato presente in talune occasioni nelle quali la sua ex compagna era al telefono con la sig.ra e di avere appreso che quest'ultima, in tali CP_2 occasioni, aveva dato “indicazioni” alla ricorrente su “come eseguire le telefonate o cercare nuovi clienti”, il che appare perfettamente compatibile con un rapporto di collaborazione autonoma intercorrente tra le due donne.
La teste ex compagna di , ha dichiarato che la sig.ra Testimone_2 CP_1 Pt_1 aveva chiesto alla sua amica di fare un'esperienza nel settore Controparte_2 dell'arredamento, per cui chiese ed ottenne di operare in “affiancamento”, anche al fine di farsi conoscere dalle aziende ed eventualmente crearsi un proprio pacchetto clienti, aggiungendo che, però, non aveva mai assistito a scene nelle quali i resistenti impartissero
“direttive” alla sig.ra o la rimproverassero. Pt_1
Ed ancora, la teste , conoscente della sig.ra ed Testimone_3 Pt_1
ex collaboratrice domestica della di lei madre, ha semplicemente e assai poco significativamente asserito di avere visto la sig.ra che, mentre si trovava nella sua Pt_1
stanza, era intenta a lavorare al computer.
Infine, il teste , amministratore della società Centro Brico s.r.l., ha dichiarato Testimone_4
che, in una occasione, la sig.ra , su proposta del sig. , aveva allestito un Pt_1 CP_1 banco/scaffali all'interno del suo negozio e che, in altra occasione, aveva visto la medesima ricorrente, insieme alle parti resistenti, presso uno stand all'interno di una fiera del settore, aggiungendo di non avere mai sentito le medesime resistenti impartire direttive alla ricorrente.
Tutte le suddette deposizioni testimoniali, quindi, devono ritenersi inidonee a comprovare il costante assoggettamento della ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali. In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini, attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra la ricorrente e le presunte parti datoriali.
In pratica, le testimonianze non hanno dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente con le parti convenute e non hanno consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove, si ribadisce, costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale.
Pertanto, stante lo scarno quadro assertivo e probatorio emerso, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Come anticipato, la ricorrente ha domandato, in via subordinata, l'inquadramento del rapporto, pacificamente intercorso con le parti resistenti, nell'ambito dei “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, collaborazioni alle quali, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” e che può essere “ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti
a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa” (Cass. Sez. lav. 24.01.2020, n. 1663).
Ebbene, pur essendo ricorrenti nella specie i requisiti della personalità e della continuità della prestazione, non può reputarsi integrato anche l'elemento della etero-organizzazione dell'attività del collaboratore da parte del committente: invero, dalle prove testimoniali assunte si desume che la collaborazione autonoma prestata dalla ricorrente, oltre ad essere essenzialmente libera quanto al luogo e ai tempi della prestazione, era anche determinata dalle parti resistenti soltanto nelle sue grandi linee e in via approssimativa, non essendo stato provato e, in realtà, neppure dedotto, se non in maniera parziale ed imprecisa, se i convenuti fornissero alla collaboratrice un elenco di potenziali clienti da contattare e la istruissero su come comportarsi per procacciare la clientela, sugli ordinativi da acquisire e sui prodotti da commercializzare.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali si ritiene di doverle interamente compensare, tenuto conto della posizione soggettiva delle parti e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Petino e CP_1 Controparte_2
Marco Cuttone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta in data 02.09.2018 dai sig.ri e CP_1 [...]
titolari della Ditta GL Diffusione, con sede in Acicatena, via Oliva San Controparte_2
Mauro 4, avente per oggetto l'attività di agenzia di commercio per la promozione e la vendita di articoli di arredamento, complementi di arredo, articoli per il bricolage, articoli natalizi;
di avere svolto le seguenti mansioni: contattare on line i clienti, indicati in un elenco predisposto dai datori di lavoro, con riferimento a tutte le aziende trattate dagli stessi, sviluppare i preventivi attraverso una apposita applicazione presente sul tablet aziendale a lei affidato, accompagnare il sig. nelle visite effettuate ai clienti, effettuare l'assistenza CP_1 post-vendita ai clienti, ricevendo le telefonate con eventuali reclami e lamentele, oppure fornendo consigli e notizie sul riassortimento della merce, recarsi insieme alla sig.ra presso la Fiera Homi di Milano permanendo per circa 4/5 giorni presso Controparte_2 lo stand della , di cui i resistenti sono agenti;
che l'orario di lavoro era dalle 9 Parte_2
alle 14, dal lunedì al venerdì; che, in un primo periodo, ella si recava giornalmente presso la sede aziendale di Acicatena, ove era dotata di una propria postazione e di personal computer e tablet aziendale;
che dal marzo 2019, invece, ella ha continuato a svolgere le medesime mansioni sopra descritte in c.d. smart working, dalla propria abitazione, utilizzando un notebook ed un ipad aziendali, e continuando a svolgere comunque le attività esterne all'ufficio; che per comunicare con i clienti veniva utilizzato, sia da lesi stessa che dai convenuti un account di posta elettronica aziendale (GLDiffusione), cui tutti e tre avevano accesso;
che era la sig.ra che leggeva tutti i messaggi e li smistava a chi di CP_2 interesse, a seconda dell'oggetto; di avere percepito una retribuzione fissa di euro 500,00 mensili;
che non le è mai stata corrisposta la tredicesima mensilità; di avere goduto di ferie dal 10 al 20 agosto di ogni anno, e nel periodo natalizio dal 24 dicembre al 6 gennaio;
di essere stata verbalmente licenziata il 13.10.2020, “avendo i convenuti dichiarato di voler far prendere il suo posto ad altre persone loro legate da relazioni sentimentali.”; di avere prestato la sua attività lavorativa sotto il “potere direttivo e disciplinare dei datori di lavoro, che impartivano direttive, sia verbalmente che tramite email e chat whatsapp, in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative della prestazione, ai clienti da contattare, e verificavano che l'attività lavorativa … venisse effettuata secondo le modalità stabilite.”
Ciò premesso ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali previsti per i lavoratori inquadrati nel 4° livello retributivo del C.C.N.L. Terziario e servizi, la ricorrente ha domandato al giudice adito di: dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, o, in subordine di collaborazione coordinata e continuativa etero-diretta, dal 02.09.2018 al 12.10.2020, con la qualifica di segretaria;
condannare le parti resistenti al pagamento in suo favore della somma di euro 37.754,52 (dei quali euro 33.466,42 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, comprensiva di 13° e 14° mensilità, euro 1.058,41 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso ed euro 3.229,69 a titolo di T.F.R.) o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si sono tempestivamente costituite in giudizio, contestando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e rappresentando a tale scopo che: non sussiste alcuna ditta “GL Diffusione” avente sede in Acicatena, via Oliva
San Mauro n. 4., atteso che il sig. e la sig.ra esercitano ciascuno CP_1 CP_2
autonomamente la propria attività di agente di commercio, con titolarità di autonoma e sperata partita iva;
la ricorrente ha svolto la sua attività quale “collaboratrice autonoma” della sig.ra e del sig. , affinchè, “senza alcun vincolo di direzione e CP_2 CP_1 coordinamento, supportasse l'attività di telemarketing mediante contatti mail e telefonici al fine di incentivare gli ordini.”; che fu concordato che il compenso sarebbe consistito in provvigioni, in base all'attività effettivamente svolta e ai risultati conseguiti;
fu stabilito di corrispondere un pagamento di euro 500,00 (previa produzione di estratto conto di controparte) al fine di riconoscerle un anticipo sulle provvigioni che poi le sarebbero state dovute;
è stata la stessa sig.ra a dimostrarsi “riottosa all'emissione di qualunque Pt_1
documento contabile di fatturazione degli importi ricevuti dichiarando … che ciò avrebbe determinato dei problemi posto che avrebbe perduto alcuni benefici anche connessi allo status di inoccupazione”; nello svolgimento dell'attività di collaborazione autonoma intercorsa, la ricorrente “era libera di determinare l'orario di inizio e l'orario di fine della prestazione non avendo neanche alcun vincolo di luogo ove svolgere l'attività”; la sig.ra
“non ha mai dovuto giustificare alcun ritardo o rifiuto, giacché lavoratrice Pt_1 autonoma scevra da vincoli gerarchici nei confronti della società”; la ricorrente “ha avuto in suo capo il rischio professionale derivante dallo svolgimento della sua attività, pagando di persona ove se ne fossero verificate le condizioni”.
I convenuti, poi, hanno contestato i conteggi delle differenze retributive pretese dall'attrice ed hanno evidenziato che, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel V livello del C.C.N.L. di settore.
Espletata attività istruttoria orale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia. Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e negata dalle resistenti.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass.
Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n.
7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass.
Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003,
n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav.,
8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di essere stata “assunta” dalla sig.ra CP_2
e dal sig. (senza neppure sbilanciarsi a dire di avere lavorato “alle dipendenze” delle CP_1 parti resistenti) e di essere stata sottoposta al “potere direttivo e disciplinare dei datori di lavoro, che impartivano direttive, sia verbalmente che tramite email e chat whatsapp, in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative della prestazione, ai clienti da contattare, e verificavano che l'attività lavorativa … venisse effettuata secondo le modalità stabilite.”.
Nulla è stato dedotto in ordine al concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo da parte degli asseriti datori di lavoro e al contenuto e alle modalità di esplicazione degli eventuali ordini specifici e reiterati da loro impartiti alla ricorrente in merito all'attività lavorativa da svolgere quotidianamente.
Piuttosto, è la stessa natura dell'opera prestata dall'attrice, consistente nel procacciare
(prevalentemente, per telefono o via mail) clienti e nel curare, con analoghe modalità, i rapporti con gli stessi, il tutto (per stessa ammissione della ricorrente) permanendo, per la gran parte della durata del rapporto, nella propria abitazione in modalità che la medesima ha definito smart working, denota che quella prestata dalla sig.ra era effettivamente una Pt_1
collaborazione riconducibile al tipo del lavoro autonomo.
Gli stessi messaggi wathsapp scambiati tra le parti e citati nella memoria di costituzione, soprattutto per quanto concerne il compenso mediante provvigione e la mancanza dell'obbligo di osservare un orario di lavoro fisso e predeterminato, sono sintomatici dell'assenza di un rapporto inquadrabile nell'ambito della subordinazione.
A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed invero, il teste ex compagno della ricorrente, ha riferito Testimone_1 semplicemente di avere appreso de relato actoris che la sig.ra “lavorava con i Pt_1 resistenti”, senza nulla precisare in ordine all'elemento qualificante dell'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte degli asseriti datori di lavoro, se non nella parte in cui ha laconicamente affermato di essere stato presente in talune occasioni nelle quali la sua ex compagna era al telefono con la sig.ra e di avere appreso che quest'ultima, in tali CP_2 occasioni, aveva dato “indicazioni” alla ricorrente su “come eseguire le telefonate o cercare nuovi clienti”, il che appare perfettamente compatibile con un rapporto di collaborazione autonoma intercorrente tra le due donne.
La teste ex compagna di , ha dichiarato che la sig.ra Testimone_2 CP_1 Pt_1 aveva chiesto alla sua amica di fare un'esperienza nel settore Controparte_2 dell'arredamento, per cui chiese ed ottenne di operare in “affiancamento”, anche al fine di farsi conoscere dalle aziende ed eventualmente crearsi un proprio pacchetto clienti, aggiungendo che, però, non aveva mai assistito a scene nelle quali i resistenti impartissero
“direttive” alla sig.ra o la rimproverassero. Pt_1
Ed ancora, la teste , conoscente della sig.ra ed Testimone_3 Pt_1
ex collaboratrice domestica della di lei madre, ha semplicemente e assai poco significativamente asserito di avere visto la sig.ra che, mentre si trovava nella sua Pt_1
stanza, era intenta a lavorare al computer.
Infine, il teste , amministratore della società Centro Brico s.r.l., ha dichiarato Testimone_4
che, in una occasione, la sig.ra , su proposta del sig. , aveva allestito un Pt_1 CP_1 banco/scaffali all'interno del suo negozio e che, in altra occasione, aveva visto la medesima ricorrente, insieme alle parti resistenti, presso uno stand all'interno di una fiera del settore, aggiungendo di non avere mai sentito le medesime resistenti impartire direttive alla ricorrente.
Tutte le suddette deposizioni testimoniali, quindi, devono ritenersi inidonee a comprovare il costante assoggettamento della ricorrente ai penetranti vincoli direttivi e disciplinari del datore di lavoro, siccome voluto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Esse sono, invero, prive di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali. In altri termini, la carente individuazione di circostanze di fatto che siano espressione dell'esercizio dei poteri che caratterizzano il rapporto di lavoro di tipo subordinato (ragione, codesta, di per sé sufficiente a un rigetto nel merito, non potendo, in principio, le prove sopperire ad una carenza di allegazione), non è stata neppure sopperita dall'indicazione, da parte dei testimoni, di circostanze volte, anche in via esemplificativa, a chiarire in che termini, attraverso quali fatti e con quale frequenza fosse in atto un rapporto subordinato tra la ricorrente e le presunte parti datoriali.
In pratica, le testimonianze non hanno dato conto dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente con le parti convenute e non hanno consentito di individuare alcuna circostanza di fatto nella quale si sarebbe concretata la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove, si ribadisce, costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Quanto ulteriormente riferito dai testi escussi, peraltro, non evidenzia affatto neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione,
a condizione però che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale.
Pertanto, stante lo scarno quadro assertivo e probatorio emerso, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Come anticipato, la ricorrente ha domandato, in via subordinata, l'inquadramento del rapporto, pacificamente intercorso con le parti resistenti, nell'ambito dei “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, collaborazioni alle quali, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” e che può essere “ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti
a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa” (Cass. Sez. lav. 24.01.2020, n. 1663).
Ebbene, pur essendo ricorrenti nella specie i requisiti della personalità e della continuità della prestazione, non può reputarsi integrato anche l'elemento della etero-organizzazione dell'attività del collaboratore da parte del committente: invero, dalle prove testimoniali assunte si desume che la collaborazione autonoma prestata dalla ricorrente, oltre ad essere essenzialmente libera quanto al luogo e ai tempi della prestazione, era anche determinata dalle parti resistenti soltanto nelle sue grandi linee e in via approssimativa, non essendo stato provato e, in realtà, neppure dedotto, se non in maniera parziale ed imprecisa, se i convenuti fornissero alla collaboratrice un elenco di potenziali clienti da contattare e la istruissero su come comportarsi per procacciare la clientela, sugli ordinativi da acquisire e sui prodotti da commercializzare.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali si ritiene di doverle interamente compensare, tenuto conto della posizione soggettiva delle parti e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1530/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi