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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 188/2025 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 2941 del 3.10.2024 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro pubblico in grado d'appello, iscritta al n. 188.2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Tommasi, Parte_1
domiciliatario
APPELLANTE contro
; Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI contumaci
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.3.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti del , e CP_2 [...]
, si era ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (adeguamento stipendiale CP_2
con liquidazione di €11.839,38), con declaratoria di cessazione dalla materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio. Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali.
Le parti evocate, pur in presenza di rituale notifica del ricorso introduttivo, non si sono costituite in giudizio
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che il abbia provveduto a liquidare il dovuto nel settembre 2023 (il ricorso introduttivo del giudizio è del 10.10.2022)
Effettivamente nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'istituto previdenziale non ha dato conto - se non con formula di stile e generica (“….la amministrazione ha tempestivamente proceduto all'adeguamento della fascia stipendiale sin da epoca precedente la presentazione del ricorso…”) delle ragioni a base dell'operata compensazione.
Tali ragioni non hanno considerato che l'azione introdotta era di condanna, e che una delle ragioni di causa petendi andava individuata nel già avvenuto riconoscimento dell'adeguamento stipendiale;
in buona sostanza “il bene della vita” è stato ottenuto solo dopo la proposizione dell'azione giudiziaria.
In applicazione del principio della soccombenza il è dunque tenuto al CP_1
rimborso delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale
L'entità delle spese da liquidare va rapportata non al valore di causa (€ 11.839)
La somma va quantificata in € 2.109 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.
Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente e si liquidano tenuto CP_4
conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 2.109) in € 962, oltre accessori.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 26.3.2025 da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del 3.10.2024 n. 2941 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.109, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Antonio Tommasi condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Antonio Tommasi
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 25.6.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 2941 del 3.10.2024 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro pubblico in grado d'appello, iscritta al n. 188.2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Tommasi, Parte_1
domiciliatario
APPELLANTE contro
; Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI contumaci
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.3.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti del , e CP_2 [...]
, si era ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (adeguamento stipendiale CP_2
con liquidazione di €11.839,38), con declaratoria di cessazione dalla materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio. Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali.
Le parti evocate, pur in presenza di rituale notifica del ricorso introduttivo, non si sono costituite in giudizio
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che il abbia provveduto a liquidare il dovuto nel settembre 2023 (il ricorso introduttivo del giudizio è del 10.10.2022)
Effettivamente nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'istituto previdenziale non ha dato conto - se non con formula di stile e generica (“….la amministrazione ha tempestivamente proceduto all'adeguamento della fascia stipendiale sin da epoca precedente la presentazione del ricorso…”) delle ragioni a base dell'operata compensazione.
Tali ragioni non hanno considerato che l'azione introdotta era di condanna, e che una delle ragioni di causa petendi andava individuata nel già avvenuto riconoscimento dell'adeguamento stipendiale;
in buona sostanza “il bene della vita” è stato ottenuto solo dopo la proposizione dell'azione giudiziaria.
In applicazione del principio della soccombenza il è dunque tenuto al CP_1
rimborso delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale
L'entità delle spese da liquidare va rapportata non al valore di causa (€ 11.839)
La somma va quantificata in € 2.109 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.
Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente e si liquidano tenuto CP_4
conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 2.109) in € 962, oltre accessori.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 26.3.2025 da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del 3.10.2024 n. 2941 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.109, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Antonio Tommasi condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Antonio Tommasi
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 25.6.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI