Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3329/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Tritto;
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Bavasso;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del rigetto dell'istanza di rateazione identificata con il n. 330002 del 28.12.20 emessa dall'
[...] di Bari ed il diritto del Controparte_1 contribuente a regolarizzare il suo debito in forma rateale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 – è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Venendo subito al merito della controversia, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto alla dilazione di pagamento ex art. 19 D.P.R. 602/1973 a seguito di istanza depositata in data 28.12.2020 sicché il testo di riferimento dell'art. 19 citato è quello vigente a partire dal 25.12.2020.
L'art. 19 in argomento recita testualmente:
<
1.L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000
1
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
1-quater.
1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.
2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
3 . In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
2 b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4 . Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore>>.
Orbene, l'importo complessivo del debito (tra cui anche quello contributivo) in relazione a cui la società ricorrente ha chiesto, in data 28.12.2020, di accedere alla dilazione è superiore alla soglia dei 60.000 euro;
in ragione di tanto era onere della medesima ricorrente il documentare, ai sensi del comma 1 suddetto, la propria “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Ciò posto, la società ricorrente ha inteso (anche nella fase pregiudiziale) dimostrare siffatta “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” attraverso il proprio bilancio di esercizio per l'anno 2019 depositato (tardivamente) in data 7.10.2020 mentre l' ha Controparte_1 ritenuto tale documento inidoneo a tale scopo in quanto ha dedotto che tale bilancio, seppure depositato in data 7.10.2020, fa riferimento ad un esercizio, quello dell'anno 2019, chiuso da oltre 6 mesi e quindi prenderebbe in considerazione una situazione economica passata e non indicativa di quella attuale e quindi ha richiesto, al fine dell'ammissione al beneficio di causa, una relazione economico finanziaria riferita ad un periodo contabile non più vecchio di due mesi.
Ciò posto, le deduzioni svolte dall'ente resistente risultano maggiormente condivisibili in quanto è del tutto evidente che
3 al momento della presentazione dell'istanza (28.12.2020) la società ricorrente intendeva avvalersi di dati economici risalenti a ben un anno prima.
Tale ragionamento è avvalorato dalla medesima connotazione di
“temporaneità” della situazione di obiettiva difficoltà legittimante il beneficio della dilazione: è evidente che una situazione di difficoltà temporanea possa mutare nel volgere di un anno.
Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente proprio l'andamento “anomalo” dell'anno 2020 (da fotografare nella relazione economico finanziaria richiesta dall'
[...]
) che, nella stessa prospettazione della Controparte_1 parte attrice, avrebbe indicato la presenza di “mutui, .. ristori, … cassa integrazione, .. cali di fatturato, ecc.” avrebbe maggiormente documentato proprio le difficoltà aziendali temporanee legittimanti il beneficio oggetto di causa.
Il ricorso è quindi integralmente infondato.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della semplicità della controversia – seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− condanna parte ricorrente alla corresponsione delle spese di lite che liquida complessivamente n Euro 3.291,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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