Art. 18. 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
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24 marzo 1996
24 marzo 1996
Commentario • 1
- 1. Illegittimo protesto: il danno risarcibile e l’onere della provaAccesso limitatoLuca D'Apollo · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2007 · 2.5083547
Giurisprudenza • 4
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