Articolo 5 della Legge 30 ottobre 1981, n. 615
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 novembre 1981
Art. 5.
Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257 , e' considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attivita' di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Entrata in vigore il 18 novembre 1981