Articolo 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 149
Articolo 1
Versione
24 maggio 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 24 maggio 1974