Decreto cautelare 28 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) dell’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Caserta Prefettura Caserta - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, in danno della impresa -OMISSIS- recante la sussistenza del pericolo del condizionamento mafioso da parte della criminalità organizzata e tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi aziendali;
B) Del provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta e recante l’avviso di avvio del procedimento propedeutico al rilascio della Interdittiva Antimafia;
C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:
- della Nota della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società -OMISSIS-;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno;
- della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) di cui si ignorano estremi e contenuto;
- delle risultanze e verbale ispettivo effettuato dal GIA presso la sede legale della ricorrente;
D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il d.lg.vo n°159/2011 e la circolare del Ministero dell’interno n.-OMISSIS- Uff.-OMISSIS-;
G) di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti nonché del provvedimento mancato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte nel presente giudizio della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta, che ha attinto la società ricorrente, già colpita, -OMISSIS-, da analogo provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Napoli (n. -OMISSIS-), all’epoca – prima del trasferimento della sede sociale della ricorrente – territorialmente competente.
L’esposizione della società ricorrente, a ‘conduzione familiare’, come emerge dalla composizione della compagine sociale, al rischio di condizionamento da parte di consorterie criminali è motivato, nel provvedimento -OMISSIS-, in considerazione dei gravi elementi di controindicazione emersi sul conto di -OMISSIS-, che ha rivestito la carica di amministratore unico della società sino -OMISSIS-, indagato nel p.p. n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di Napoli O.C.C. -OMISSIS-(‘ -OMISSIS-’ ) per concorso in riciclaggio e auto-riciclaggio, con l’aggravante di cui all'art. 416 bis c. 1, nella declinazione teleologica in favore del ‘-OMISSIS-’ (in relazione ai lavori di realizzazione di opere/infrastrutture dell'Alta Velocità ed al sistema occulto utilizzato per aggiudicare gli appalti -OMISSIS-: reati di cui ai capi 46, 48, 50 e 51; artt. 81 cpv., 110, 648 ter e 648 ter i c.p., 416 bis i c.1 c.p. riguardanti ingerenza del --OMISSIS-) e sottoposto alla misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di tutte le attività inerenti (12 mesi).
Subito dopo l’interdittiva, in -OMISSIS-, il rappresentante legale della società, -OMISSIS-, già amministratore giudiziario nel periodo in cui la medesima è stata sottoposta a sequestro preventivo, inoltrava alla Prefettura di Napoli istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, rappresentando, tra l’altro, che a seguito delle dimissioni di -OMISSIS- era stato nominato amministratore unico. La Prefettura di Napoli rigettava l’istanza con provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS-
Tanto quest’ultimo provvedimento quanto la precedente interdittiva -OMISSIS- hanno formato oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente, la quale ne ha contestato la legittimità innanzi a questo Tribunale con ricorso e successivo atto per motivi aggiunti, entrambi respinti con sentenza della Sezione n. 503 del 20/1/2025.
2. – Ciò posto, la società deduce ora, con il ricorso all’esame, l’illegittimità dell’interdittiva da ultimo emessa, a distanza di un anno, dalla Prefettura di Caserta (n. -OMISSIS-), in tal senso rimarcando, principalmente, la sopravvenienza di consistenti elementi di discontinuità rispetto allo scenario -OMISSIS-, avendo intrapreso, “ ad oltre due anni dalla prima informativa […] un percorso di profondo rinnovamento e di autoregolamentazione, adottando misure di selfcleaning volte a eliminare qualsiasi legame con il passato e a garantire la piena trasparenza e legalità nella gestione ” (memoria dep. il 3/11/2025, p. 1).
2.1. – Lamenta, in relazione a tanto, che l’informativa emessa dalla Prefettura di Caserta costituisce una conferma acritica e inattuale di quelle emesse dalla Prefettura di Napoli allorché la società aveva sede nella relativa provincia; eccepisce, dunque, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe preso in considerazione il notevole cambiamento dell’assetto societario, effetto delle intraprese misure di self-cleaning , che avrebbero determinato il superamento di un generale contesto di controindicazione sul quale poggiavano le informative precedenti.
2.2. – Gli elementi riportati nel provvedimento prefettizio, sostiene la società ricorrente, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini antimafia e, soprattutto, non darebbero contezza effettiva di quali potrebbero essere – attualmente, nel nuovo scenario connotato dal radicale intervento di self-cleaning frettolosamente derubricato a misura ‘ elusiva ’ dalla Prefettura – le supposte “ interferenze ” esterne da parte degli esponenti del -OMISSIS-.
2.3. – Il rischio di permeabilità criminale della società ipotizzato dalla Prefettura sarebbe oggi del tutto neutralizzato, insiste la società ricorrente, in particolare, dalle imponenti e risolutive misure di riassetto aziendale frattanto adottate allo scopo di scongiurare ogni possibile contaminazione, segnatamente quelle rappresentate e poste alla base delle comunicazioni inviate alla Prefettura e acquisite al prot. int. -OMISSIS-.
2.4. – Già all’indomani dell’interdittiva -OMISSIS-, argomenta in tal senso la società ricorrente, -OMISSIS- era stato estromesso dalla società ( recte : aveva donato le sue quote al figlio -OMISSIS-) e la carica di amministratore unico era stata affidata ad un professionista al di sopra di ogni sospetto (il dott. -OMISSIS-, amministratore giudiziario nominato dalla D.D.A. durante il periodo del sequestro preventivo della società).
Inoltre – e ciò che più conta –, successivamente, come emerge dalle citt . comunicazioni -OMISSIS-:
- la società si è trasformata in S.p.a. e ha trasferito la sede in Provincia di Caserta;
- si è proceduto a un “ riassetto ” delle quote societarie e alla nomina di un nuovo ODV con la interruzione delle collaborazioni con tutti precedenti consulenti che potevano considerarsi di fiducia della “ vecchia ” gestione;
- con atto per Notaio -OMISSIS-, registrato a Napoli -OMISSIS-, i soci -OMISSIS- hanno trasferito integralmente le loro quote di partecipazione al capitale sociale al sig. -OMISSIS-
- il Commissario Prefettizio, -OMISSIS- aveva co-gestito la società e gli appalti con il -OMISSIS- senza mai aver subito ingerenze dall’assemblea dei soci o dal sig. -OMISSIS-;
- era passato anche un considerevole lasso di tempo tra la originaria interdittiva, e la gestione dell’amministratore giudiziario e del commissario prefettizio aveva fatto emergere una sostanziale “purezza” della gestione societaria che doveva, almeno guardando al futuro, al sicuro rispetto a possibili ingerenze;
- il -OMISSIS- aveva anche deciso di dimettersi e l’assemblea dei soci aveva nominato un altro professionista, al di sopra di ogni sospetto ed in nessun modo legato alla ricorrente, alla vecchia gestione od alla famiglia -OMISSIS-;
- il licenziamento -OMISSIS- di -OMISSIS- dalla Soc. -OMISSIS-, nella quale una quota di partecipazione complessiva del 50% è detenuta da suoi familiari (-OMISSIS-).
2.5. – Anziché vagliare criticamente la portata di tali misure, la Prefettura di Napoli, assume la ricorrente, nel provvedimento impugnato, da un lato “ si trincera esclusivamente dietro il rapporto parentale” – che però non potrebbe costituire “ tra la vecchia e la nuova gestione un elemento di continuità serio, credibile e razionale ” – omettendo la disamina della posizione dei “soci e [del] l’amministratore che erano gli unici da scrutinare seriamente ”, dall’altro lato, contraddittoriamente, estende indebitamente i controlli e le investigazioni anche al sig. -OMISSIS-, viceversa (ormai) del tutto estraneo alla compagine della società ricorrente.
2.6. – Di qui il denunciato difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento prefettizio, viziato, ad avviso della ricorrente, pure nella parte in cui è richiamata, a presunto sostegno della prognosi infiltrativa, la “ sentenza del TAR [n. 503/2025]”, la quale risulterebbe inconferente siccome riferita a una “ istantanea non più attuale, a fronte di un assetto societario diverso, in quanto a ricoprire la carica di amministratore era ancora il figlio -OMISSIS- ”.
2.7. – In ogni caso – conclude la ricorrente ulteriormente censurando il provvedimento – sussisterebbero i presupposti per disporre l’applicazione, in luogo dell’interdittiva, delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, venendo in rilievo, nella specie, “ un unico appalto, ultimato -OMISSIS-, a fronte di una vita imprenditoriale di circa 40 anni ”, con conseguente occasionalità del rapporto agevolativo, particolarmente ove si consideri l’intervenuta estromissione del soggetto controindicato.
3. – La Prefettura di Caserta, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per l’infondatezza del ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ord. della Sezione n. 862/2025), in appello il Consiglio di Stato (Sez. III, ord. n. 1894/2025) ha sospeso gli atti impugnati “[…] limitatamente agli effetti sui contratti già in essere ”; all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
5.1. – Come da consolidata giurisprudenza di legittimità – in ordine alle valutazioni rimesse alla Prefettura in sede di decisione sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva – l'attenzione del Prefetto deve concentrarsi solo sui fatti nuovi e ulteriori, onde verificarne l'idoneità a far venire meno il pericolo di infiltrazione. Dall'accoglimento di quest'ultimo indirizzo interpretativo consegue che, a carico dell'impresa che chieda l’aggiornamento di un'informativa interdittiva da cui è stata colpita, sussiste un onere di allegare (e documentare) i fatti nuovi e sopravvenuti a suo dire idonei a determinare il superamento dell'originaria prognosi di rischio infiltrativo.
5.2. – Malgrado lo sforzo defensionale profuso, l’avviso del Collegio – in conformità con quanto già ritenuto nella sentenza della Sezione n. 305/2025 resa sulle precedenti informative -OMISSIS- e -OMISSIS- – è, sul punto, che tale onere dimostrativo, nel caso di specie non possa dirsi assolto; le circostanze e i fatti da ultimo esposti dalla società in sede di osservazioni (e di audizione in -OMISSIS-, ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011), sopra richiamati, non elidono né incrinano la complessiva tenuta del compendio indiziario e, ad ogni modo, non introducono indici che consentano di inferire una decisiva recisione dei legami della società con ambienti della criminalità organizzata.
5.3. – Nonostante l’obiettiva modifica dell’assetto gestionale, riveste tuttora rilevanza centrale, ad avviso del Collegio, il dato costituito dalla persistenza e dalla sostanziale continuità della ‘ composizione familiare’ della compagine sociale dell’ente – non incisa, se non in misura marginale, dagli interventi di self cleaning – e, per tale via, la non implausibile esposizione al rischio di condizionamento da parte della consorteria criminale alla quale è collegato il precedente amministratore e socio dell’ente ricorrente.
5.3.1. – Alla data -OMISSIS- l’assetto della proprietà sociale, infatti, è ancora concentrato nelle mani di familiari del precedente amministratore controindicato (-OMISSIS-) e, tra essi, in particolare, il -OMISSIS- è socio di maggioranza e detiene una cospicua parte delle azioni ordinarie (è proprietario, infatti, -OMISSIS- azioni ordinarie, mentre -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-).
5.3.2. – La sostanziale invarianza della titolarità del capitale sociale a ristretta compagine familiare vale a giustificare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il richiamo alla cit. sentenza n. 503/2025 valorizzato nel provvedimento impugnato, venendo in evidenza una pronuncia che, lungi dal risultare inconferente, focalizza l’attenzione su uno scenario indiziario, sul punto, complessivamente sovrapponibile, per valenza segnaletica a fini antimafia, anche in ragione del breve lasso di tempo decorso rispetto all'ultima interdittiva (-OMISSIS-), a quello ora vagliato dalla Prefettura di Caserta, scenario non ‘ superato ’ nella sua portata sintomatico-indiziaria, in altri termini, dalla sopravvenienza di indicatori di discontinuità ‘ sostanziale ’ e ‘ reale ’, idonei, cioè, a dimostrare una rottura netta e irreversibile della società con il (recente) passato.
6. – Né può dirsi, sussistendo cointeressenze economiche (in particolare tra -OMISSIS- e il -OMISSIS-), che vi sia un integrale, illegittimo ‘ appiattimento ’ sul dato parentale della valutazione prognostica esternata dalla Prefettura nel provvedimento. -OMISSIS-, infatti, è altresì socio al 50% di un’altra società denominata -OMISSIS- con sede legale -OMISSIS- ed avente unità locale in -OMISSIS-: di essa è amministratore il -OMISSIS-.
6.1. – Da detta società -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, ha percepito reddito come lavoratore dipendente per un importo complessivo di € -OMISSIS- (allo stato non è più dipendente della società) e nella citata società sono presenti altresì con una quota di partecipazione complessiva del 50% i sopracitati familiari -OMISSIS-.
7. – Non sussiste, dunque, il lamentato deficit motivazionale e istruttorio, avendo la Prefettura, da un lato, partitamente e criticamente vagliato le sopravvenienze e gli elementi informativi sottoposti alla sua attenzione dalla ricorrente e, dall’altro, adeguatamente argomentato la ritenuta persistenza di specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose che, all’attualità, integrano i presupposti per ravvisare il pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente.
7.1. – Il provvedimento impugnato è congruamente motivato, ancora, sul presupposto della ritenuta insussistenza di elementi di novità decisivi in grado di superare il solido quadro indiziario sul quale poggia la prognosi di permeabilità criminale della società ricorrente.
7.2. – Sul punto va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui il sindacato giurisdizionale sulla ampia discrezionalità del Prefetto nella adozione della interdittiva antimafia non può sostituirsi alle valutazioni dell'autorità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 27/06/2024, n. 5687); il giudice deve valutare l'ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario e la prognosi inferenziale dell’autorità amministrativa, senza sostituirsi al giudizio discrezionale sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'informativa sfavorevole in presenza di un pericolo di infiltrazione criminale. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di infiltrazione mafiosa.
8. – Alla luce di ciò, il coacervo di indizi valorizzati dalla Prefettura, che resistono agli argomenti di censura, si rivela sufficiente a supportare l’interdittiva impugnata.
8.1. – Il giudizio prefettizio qui censurato, in conclusione, si innesta, secondo l’avviso del Collegio, su un’adeguata e aggiornata cornice istruttoria e la valutazione svolta sulla permanenza del compendio indiziario è criticamente argomentata e supportata sul piano motivazionale, rivelandosi idonea a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la ravvisata persistenza della concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e, per l’effetto, la conseguente necessità di proseguire nell’azione di interdizione giuridica già posta in essere dall’Autorità prefettizia.
9. – Quanto sopra osservato in ordine alla non decisività delle sopravvenienze vale a dare contezza, altresì, delle ragioni di infondatezza della doglianza con cui è lamentata la violazione dell’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011 e a giustificare, sul punto, il richiamo alle condivise considerazioni spese in motivazione nella cit. sentenza della Sezione n. 503/2025, nella quale si afferma che “ del tutto legittimamente, in relazione al carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura ha valutato non percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell'agevolazione occasionale” non essendo censurabile, in particolare, “ la motivazione del provvedimento interdittivo e di quello di conferma dell'interdittiva, nel punto in cui escludono il requisito dell'agevolazione occasionale, rappresentando che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a elementi di criticità direttamente in capo alla struttura familiare dell'impresa, che si presta alla persistente influenza del -OMISSIS- attraverso i soggetti usciti formalmente dalla compagine societaria ma legati da stretti vincoli familiari a chi nella compagine societaria è rimasto, persistendo anche plurimi rapporti di consolidata contiguità personale, oltre che affaristica, tra l'operatore economico e soggetti controindicati ai fini antimafia. In altri termini, la stabilità dei contatti appare evidente nella permanenza nell'assetto societario di soggetti legati da vincoli di parentela a -OMISSIS-, i cui legami con la criminalità organizzata sono duraturi nel tempo in quanto le contestazioni dei fatti reato a carico del medesimo coprono un arco temporale che va dal -OMISSIS-, e che, dunque, attraverso i figli ed il nipote, possono verosimilmente continuare a condizionare le scelte dell'impresa ”.
La censura, alla luce di quanto sopra, va dunque disattesa.
10. – Ne deriva l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.
11. – Le spese possono essere compensate attesa la delicatezza della materia e la specificità della controversia all’esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AL, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IE NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NO | IN AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.