TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1458
TAR
Decreto cautelare 28 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione e inattualità del provvedimento

    La Corte ritiene che l'onere di allegare e documentare fatti nuovi e sopravvenuti idonei a determinare il superamento dell'originaria prognosi di rischio non sia stato assolto. Le circostanze addotte non elidono il compendio indiziario e non introducono indici di decisiva recisione dei legami con ambienti della criminalità organizzata. La persistenza della composizione familiare della compagine sociale e la sostanziale invarianza della titolarità del capitale sociale a ristretta compagine familiare giustificano il richiamo a precedenti pronunce.

  • Rigettato
    Irrilevanza degli elementi addotti e neutralizzazione del rischio

    La Corte ritiene che le circostanze addotte non elidono il compendio indiziario e non introducono indici di decisiva recisione dei legami con ambienti della criminalità organizzata. La persistenza della composizione familiare della compagine sociale e la sostanziale invarianza della titolarità del capitale sociale a ristretta compagine familiare giustificano il richiamo a precedenti pronunce.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    La Corte ritiene che non sussista il presupposto dell'agevolazione occasionale, dato il carattere continuativo del legame tra la società e le consorterie criminali, la persistenza nell'assetto societario di soggetti legati da vincoli di parentela a soggetti controindicati, e la stabilità dei contatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1458
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1458
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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