Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1964, n. 2296
CASS
Sentenza 10 agosto 1964

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L'enfiteuta, il quale ha il diritto di godere della cosa nella maniera piu assoluta come proprietario, e legittimato a costituire servitu sul fondo enfiteutico, con la limitazione che la sorte della servitu rimane subordinata a quella dell'enfiteusi, cessando essa, a norma dell'art.1077 cod.civ., con la Estinzione dell'enfiteusi. Di conseguenza, le servitu, che l'enfiteuta puo costituire sul fondo enfiteutico, non possono essere se non quelle volontarie. Le servitu coattive, invece, le quali, in attuazione del fine per cui vengono imposte, devono durare per tutto il tempo in cui permane la situazione della loro necessita, indipendentemente dalla durata o dall'Estinzione dell'enfiteusi, non possono venire costituite se non nei confronti del proprietario del fondo.*

Il diritto dell'enfiteuta al pieno godimento del fondo enfiteutico non puo in alcun modo essere ostacolato, in costanza del contratto di enfiteusi, dalla imposizione di una servitu passiva da parte del direttario.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1964, n. 2296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2296
    Data del deposito : 10 agosto 1964

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