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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5293/2025, promossa da:
, nato a [...] l'[...], Parte_1 con il curatore speciale, Avv. LAZZARONI ELISABETTA RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PEDERSOLI BATTISTA
, nata in [...] l'[...], Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. , nato a [...] l'[...], veniva riconosciuto alla nascita dalla madre, Parte_1 [...]
e da (atto di nascita n. 20 parte II serie B). CP_2 CP_1
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia avviava tuttavia un procedimento per l'adottabilità del minore (n. 885/24). A seguito di una c.t.u. genetica, risultava che il resistente non fosse il padre del bambino (doc. 2 ric.). Il Pubblico Ministero adiva quindi questo Tribunale impugnando il riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. (n.r.g. 1732/25); con provvedimento del 10.3.25, il giudice rilevava però il difetto di legittimazione attiva e nominava l'Avv. Elisabetta Lazzaroni curatore speciale per la proposizione della domanda.
2. Con atto di citazione datato 6.5.25, il curatore speciale introduceva dunque il presente giudizio. Con decreto dell'11.6.25, il giudice convertiva il rito in quello previsto dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c., fissando la prima udienza. Ricorso e decreto sono stati notificati alla madre ex art. 143 c.p.c.; ella non si è costituita in giudizio. ha depositato una comparsa il 17.10.25, aderendo alla domanda. CP_1
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Le parti sono comparse all'udienza del 2.12.25 e il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«In via principale e nel merito - accertare che non risponde al vero, per i motivi sopra esposti, il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio effettuato dal convenuto sig. nei confronti del minore - ordinare CP_1 Parte_1 che il minore assuma il cognome materno in luogo di quello attribuitogli alla nascita;
- ordinare Parte_1 CP_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del minore come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000; - condannare il sig. a rifondere le Parte_1 Pt_1 spese di causa».
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«- accertato e dichiarato tutto quanto esposto in narrativa;
- accertata l'assoluta buona fede con cui il sig. CP_3 ha provveduto al riconoscimento del minore - accertato altresì che, come si evince dall'espletata CTU Parte_1 genetica svolta in sede di procedimento minorile, il cui referto è già agli atti, il minore non è figlio biologico del signor;
- dichiarare che il minore NON è figlio del sig. e per l'effetto - ordinare che CP_3 Persona_1 CP_3 lo stesso assuma il cognome materno in luogo di quello attribuitogli alla nascita. Ordinare all'Ufficiale dello CP_2
Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore - spese di lite interamente compensate tra le parti». In udienza, tuttavia, il resistente ha Parte_1 dichiarato che vorrebbe conservare il riconoscimento, pur sapendo di non essere il padre biologico;
la difesa si è quindi rimessa sull'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.6.25, non ha formulato osservazioni.
4. Il piccolo è nato in [...], che hanno portato il Tribunale per i Minorenni a Pt_1 collocarlo in una famiglia di pronto intervento. Entrambi i resistenti presentano infatti gravi fragilità: la madre per problemi psichici;
per l'abuso di sostanze stupefacenti. Il riconoscimento di CP_1 cui si discute va dunque situato in questo quadro complessivo. La consulenza tecnica genetica della dott.ssa (datata 11.9.24) ha attestato con certezza scientifica la mancanza del legame Persona_2 di paternità. Considerate la tenerissima età del minore (che non ha avuto modo di affezionarsi al presunto padre) e i dubbi sull'adeguatezza del resistente a prendersene cura, la verità biologica deve senz'altro prevalere. Va pertanto accolta la domanda per la caducazione del riconoscimento, con la conseguenza che il minore prenderà il cognome soltanto della madre.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, perché nonostante quanto dichiarato in udienza dal resistente non si ravvisa soccombenza in senso stretto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva: dichiara la nullità dell'atto di riconoscimento per non essere nato a [...] l'[...], Parte_1 figlio di nato in [...] il [...]; dispone che il minore assuma il cognome CP_1 materno, chiamandosi quindi;
Persona_3 compensa per intero le spese di lite;
manda la sentenza alla Cancelleria anche per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di Brescia, ordinandogli l'annotazione sull'atto di nascita.
Brescia, 22/12/2025 Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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