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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 624/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 28.10.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , in persona del suo Segretario Generale, Parte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Gramsci n. 4 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Pt_1
IA EA IM, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), già in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 procuratore speciale, con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5 e quivi elettivamente domiciliata al Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio in primo grado appellata e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3 P.IVA_3
Roma alla Via Savoia nn. 43/47 e quivi elettivamente domiciliata alla Via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio in primo grado altra appellata ed appellante incidentale
Oggetto: contratto di factoring per la cessione di crediti, appello avverso la sentenza n. 15/2023 in data 12/14.01.2023 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15/2023 in data 12/14.01.2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
, con l'intervento di quale terza chiamata, al fine di sentir condannare la
[...] CP_3 Parte_1 convenuta al pagamento della somma di €.27.159,58 per sorte capitale ed €.19.274,81 a titolo di interessi di mora maturati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 per l'inadempimento di due contratti di cessione di credito pro-soluto stipulati tra la cedente e la banca cessionaria stipulati CP_3 nell'ambito di un articolato rapporto di factoring, protocollati rispettivamente in data 19.02.2016 e in data 18.04.2016, aventi ad oggetto il corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate dalla cedente in favore della e cedute alla banca mediante atto di cessione da questa notificato Parte_1 alla in data 14.04.2016, ritenuto dal giudicante che la disciplina applicabile è quella prevista Parte_1 dalla L. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa la quale, ai fini della sua opponibilità nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di una Pubblica Amministrazione, prevede la sola notifica al debitore ceduto senza ulteriori formalità, riscontrata altresì la regolarità delle fatture emesse e riconosciuto in capo alla banca cessionaria l'obbligo di pagamento degli interessi moratori sulla sorte rimasta impagata, anch'essi oggetto di cessione e scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c., in quanto non oggetto di specifica contestazione gli elementi del calcolo degli interessi di cui alle note di debito, rigettata la pretesa della di da parte di Parte_1 Parte_2 [...] in favore della banca delle somme relative alle fatture azionate, erroneamente pagate dalla CP_3
a avendo la banca imputato i pagamenti parziali dapprima agli interessi, né Parte_1 CP_3 essendosi verificato l'approfittamento ex art. 1188, co. 2, c.c. idoneo a determinare la liberazione del debitore ceduto, ha condannato la al pagamento in favore della banca di Parte_1 complessivi €.27.159,58 per sorte capitale, €.19.274,81 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, €.40 a titolo di importo forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per ciascuna fattura insoluta, per un totale di €.120 (n. 3 fatture per sorte capitale) e di €.1.040 (n. 27 fatture per interessi moratori) ed ha condannato entrambe le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la , chiedendone la riforma Parte_1 per avere il primo giudice ritenuto l'applicabilità della L. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, in quanto il debitore ceduto è una Pubblica amministrazione, il cessionario è una banca e il cedente un imprenditore, senza tuttavia considerare che nel caso di specie non si verte in materia di lavori pubblici, ma di contratto di fornitura di energia elettrica, nonché per avere la sentenza omesso ogni valutazione del contratto di factoring stipulato tra la banca cessionaria e la società cedente e che la banca aveva già incassato l'intero importo di ciascuna delle n. 30 fatture per effetto della contabile Cont in data 7.08.2019 avente ad oggetto “Corresponsione a degli errati pagamenti effettuati in favore di dai debitori ceduti”, pertanto la domanda è stata erroneamente accolta nonostante CP_3
l'avvenuta restituzione da in favore della banca, di tutti gli importi relativi alle complessive n. CP_3
30 fatture cedute, né la banca ha provato le operazioni di factoring intercorse con da cui CP_3 sarebbero originati i crediti nei suoi confronti e neppure ne ha dichiarato l'ammontare, pertanto la mancata richiesta della sorte capitale di cui alle n. 27 fatture induce a ritenere la non debenza della sorte capitale di cui alle n. 3 fatture controverse con annessi interessi moratori ed anatocistici, oltre a doversi ritenere l'erronea applicazione dell'art. 1194 c.c. in violazione ed in luogo dell'art. 14 del contratto di factoring, che disciplina in modo differente il caso in cui il debitore abbia pagato il fornitore anziché il factor;
la sentenza non ha valutato il comportamento illegittimo della cedente, che ha trattenuto l'importo complessivamente pagato dalla , anziché riversarlo senza ritardo alla Parte_1 banca ex art. 14 del contratto di factoring, ovvero restituirlo alla stessa , peraltro mai Parte_1 informata da di avere effettuato degli errati pagamenti;
il Tribunale nemmeno ha tenuto CP_3 in considerazione le eccezioni sollevate in subordine dalla in ordine al quantum richiesto Parte_1 dalla banca richiesti, interessi moratori ed anatocistici ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per i quali l'importo di €.40 avrebbe dovuto essere conteggiato una sola volta, risultando errata la decisione di condannare l'appellante al pagamento di €.120 più €1.080 e dovendo computarsi gli interessi domandati a vario titolo nella misura legale ex art. 1284 c.c., con richiesta di restituzione della somma complessiva di
€.82.851,49 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio già Controparte_1 Controparte_2 evidenziando la correttezza della sentenza che ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991, avendo la cedente e la cessionaria la qualifica di imprenditori commerciali e trattandosi di crediti inerenti all'esercizio della loro attività di impresa, con conseguente esclusione della disciplina in materia di appalti pubblici, difettando inoltre i presupposti perché possa ritenersi necessaria l'adesione dell'Amministrazione alle cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto, non avendo l'appellante, quale soggetto onerato, né allegato, né dimostrato che fosse ancora in corso con il sottostante contratto CP_3 di somministrazione, quale contratto di durata;
è inammissibile, in quanto tardiva per essere stata sollevata con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., oltre che infondata, l'eccepita violazione dell'art. 14 del contratto di factoring sottoscritto dalla banca e da a seguito di erroneo CP_3 pagamento di somme dalla a anziché in favore della banca, non potendo essere Parte_1 CP_3 imputate alla sorte capitale, ma agli interessi moratori e anatocistici, né risultando provato il lamentato approfittamento della banca a seguito del pagamento di CP_3
Si è, inoltre, regolarmente costituita in giudizio terza chiamata, insistendo per il rigetto CP_3 dell'appello proposto e aderendo in parte alle difese dell'appellante attinenti alle doglianze del capo della sentenza che ha omesso di considerare il rimborso già ottenuto dalla banca per effetto del pagamento eseguito sia pure tardivamente dalla stessa chiedendo altresì che sia rigettata CP_3 la domanda di indebito proposta dalla avente ad oggetto le somme già incamerate dalla Parte_1 banca a seguito dell'erroneo versamento della debitrice, nonché che sia dichiarata l'insussistenza della sua condotta contraria agli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., consistita nell'aver trattenuto per un lungo lasso temporale le somme senza riversarle tempestivamente alla banca ai sensi dell'art. 14 del contratto di factoring;
in via subordinata, in caso di accoglimento della suddetta domanda di ripetizione, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto a al fine di poter eseguire il rimborso in favore Controparte_2 della Provincia richiedente;
ha chiesto, infine, la condanna alla responsabilità aggravata della banca, con riferimento al tentativo di recuperare un credito già corrisposto dalla stessa CP_3
Con appello incidentale ha evidenziato il ricorrere dei presupposti di buona fede non tenuti in considerazione dal primo giudice in sede di regolamento delle spese di lite che, anziché costituire oggetto di condanna in solido, avrebbero dovuto essere interamente poste a carico dell'appellante.
A seguito di ordinanza del 28.10.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la L. n. 52/1991 esclusivamente in ragione della qualità dei soggetti coinvolti (un'impresa, una P.A. e una banca), omettendo tuttavia di considerare che l'art. 117, co. 1, d.lgs. n. 163/2006 (a tenore del quale la cessione di credito è opponibile alla P.A. che non l'abbia rifiutata entro 45 giorni dalla notifica) limita l'applicazione della L. n. 52/1991 alle ipotesi di contratti di servizi, forniture e lavori di cui al Codice degli appalti stesso e ne esclude l'applicazione agli appalti per la fornitura di energia ex art. 25, co. 1, lett. b) in favore della normativa speciale di cui all'art. 9 L. n. 2248/1865, All. E, nonché degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, sostenendo che la cessione dei crediti vantati dall'impresa fornitrice di energia elettrica in favore della banca appellata non sarebbe soggetta alla disciplina della legge n. 52/1991, bensì a quella della contabilità generale dello Stato, con la conseguenza che la cessione non avrebbe potuto produrre effetti nei confronti della in mancanza di formale accettazione da parte dell'Ente debitore. Parte_1
La censura non coglie nel segno.
L'art. 1, co. 1, della L. 21 febbraio 1991, n. 52 dispone espressamente che “le disposizioni della presente legge si applicano alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese, anche nei confronti della pubblica amministrazione”, innovando rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 2248/1865, All. E e agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 in materia di cessione dei crediti d'impresa, al fine di favorire la circolazione dei crediti commerciali e il loro utilizzo a fini di finanziamento, anche nei rapporti con la P.A.
Ne consegue che le citate disposizioni del 1865 e del 1923, richiamate dall'appellante, possono trovare applicazione solo nei casi in cui la cessione riguardi crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici o da altri rapporti riconducibili alla contabilità pubblica in senso stretto, nei quali l'esigenza di tutela della regolarità contabile giustifica la necessità di una formale accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che i crediti oggetto di cessione derivino dal contratto di fornitura di energia elettrica concluso dall'impresa fornitrice/cedente con la appellante, Parte_1 qualificabile come contratto di somministrazione previsto e disciplinato dagli artt. 1559 s.s. del c.c. e non come appalto di lavori pubblici o servizi, derivando dalla natura privatistica di tale rapporto che la relativa obbligazione di pagamento gravi sulla quale soggetto di diritto privato e che la Parte_1 cessione del credito sia sottoposta alla disciplina delle norme privatistiche e, in particolare, dalla L.
n. 52/1991.
L'enunciato assunto è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la legge n.
52/1991 “si applica alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese anche nei confronti della pubblica amministrazione, salvo che non si tratti di crediti derivanti da appalti di lavori pubblici”
(Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2017, n. 16312; Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2020, n. 16894), con la conseguenza che nei rapporti di fornitura o somministrazione di beni e servizi la cessione produce effetti nei confronti dell'Ente pubblico dal momento della notificazione o dell'accettazione della cessione, senza che sia richiesta una formale autorizzazione amministrativa ai sensi delle citate disposizioni del 1865 o del 1923.
La tesi dell'appellante, volta a sostenere la perdurante applicabilità delle disposizioni di contabilità pubblica a qualsiasi cessione di credito nei confronti di una P.A., non può essere condivisa, poiché condurrebbe a disconoscere la ratio e la portata della legge n. 52/1991, che ha espressamente incluso le pubbliche amministrazioni tra i debitori ceduti ai quali la disciplina si estende. In definitiva, poiché nel caso di specie la cessione dei crediti in favore della banca appellata concerne rapporti di diritto privato, e non appalti di lavori pubblici, correttamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la legge n. 52/1991, con conseguente opponibilità della cessione alla dal Parte_1 momento della sua notificazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la difesa appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto del pagamento effettuato dalla in favore di Parte_1 CP_3 in data 18.04.2016, quindi successivamente alla notifica della cessione avvenuta il 14.04.2016, sostenendo tuttavia che tale pagamento fosse inopponibile e che avrebbe, comunque, avuto efficacia liberatoria anche nei confronti della banca, in quanto – ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs.
12.04.2006 n. 163 – il debitore ceduto dispone del termine dilatorio di 45 giorni di tempo per accettare o rifiutare la cessione. Ne deriverebbe che i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto in favore del cedente entro tale periodo di 45 giorni conserverebbero, in ogni caso, efficacia liberatoria.
L'assunto non è condivisibile.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 117, co. 3, d.lgs. n. 163/2006 la facoltà riconosciuta all'amministrazione debitrice di accettare o rifiutare la cessione del credito nel termine di 45 giorni dalla notificazione non incide in alcun modo sugli effetti tipici della notifica della cessione, la quale rende immediatamente l'atto opponibile al debitore ceduto, conseguendone che, dal momento della notifica, il debitore non può considerarsi legittimato ad effettuare pagamenti in favore del cedente con efficacia liberatoria, essendo invero tenuto a rivolgersi al cessionario, a meno che la cessione risulti ex se invalida o inefficace, ma tale situazione non ricorre tuttavia nel caso di specie, tanto più in mancanza di un espresso rifiuto allo spirare del termine predetto.
La giurisprudenza di legittimità in materia è, infatti, costante nel ritenere che il pagamento eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente dopo la notifica della cessione è privo di efficacia liberatoria.
La Suprema Corte ha, a tal riguardo, affermato che “il pagamento effettuato dal debitore al cedente successivamente alla notificazione della cessione non libera il debitore medesimo e non preclude al cessionario di pretendere il pagamento del proprio credito” (Cass., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4319; conformi: Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16882; Cass., sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26051), con l'ulteriore precisazione che la notifica della cessione “comporta l'obbligo del debitore ceduto di adempiere nei confronti del cessionario, restando irrilevanti eventuali pagamenti effettuati in favore del cedente successivamente alla notifica” (Cass., sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).
Alla luce di tali autorevoli principi, deve escludersi che il termine di 45 giorni previsto dal predetto art. 117, co. 3 possa essere interpretato, come pretende l'appellante, quale periodo entro il quale il debitore ceduto sarebbe autorizzato ad effettuare pagamenti al cedente con effetti liberatori: una siffatta interpretazione, oltre a non trovare alcun riscontro nel dato normativo, si pone in contrasto con la ratio della disciplina della cessione dei crediti nell'ambito dei contratti pubblici, volta a tutelare la circolazione del credito e a garantire certezza nei rapporti obbligatori.
Ne discende che il pagamento eseguito dalla in favore del cedente in data successiva alla Parte_1 notifica della cessione è inefficace nei confronti del cessionario e non è idoneo ad estinguere l'obbligazione, con conseguente debenza delle somme dovute anche a titolo di interessi moratori e anatocistici prodotti ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/02 e successivo d.lgs. n. 192/12, oggetto di doglianza del quarto motivo di appello.
Con il terzo motivo viene criticata la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'appellante e volta a sostenere il pagamento da parte di in favore CP_3 della banca, delle somme comprendenti anche gli importi delle tre fatture controverse erroneamente pagate dalla a anziché in favore della banca, nel presupposto che nell'ambito Parte_1 CP_3 delle operazioni di factoring intercorse tra le odierne parti appellate, alla data del 6.08.2019 (data di esecuzione del bonifico da in favore della banca delle somme erroneamente pagate dalla CP_3
a , la banca aveva maturato svariati crediti nei confronti di sia a Parte_1 CP_3 CP_3 titolo di sorte capitale che di interessi.
In particolare, l'appellante si duole della violazione dell'art. 14 del contratto di factoring stipulato tra la banca e la società cedente a tenore del quale il capitale relativo a crediti oggetto di CP_3 cessione erroneamente pagato dai debitori ceduti al fornitore cedente dev'essere da quest'ultimo accreditato entro 30 giorni alla banca dandogliene notizia e, decorso infruttuosamente tale termine, devono essere corrisposti anche gli interessi calcolati al tasso BCE + 400 bps, fino al soddisfo;
tuttavia, in assenza di alcun riferimento all'imputazione del pagamento (se dapprima agli interessi e poi al capitale), sempre secondo la tesi appellante il pagamento della cedente deve ritenersi eseguito in conto capitale, essendosi essa limitata a trasferire alla banca, sia pure in ritardo, le somme pagate dai debitori ceduti a titolo di erronei pagamenti (cfr. pag. 17-18 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura combinata della documentazione in atti si evince la correttezza della sentenza impugnata in linea con il disposto dell'art. 1194 c.c., che riconosce il diritto del creditore ad imputare i pagamenti ricevuti dal debitore dapprima agli interessi e alle spese e, avendo la banca imputato i pagamenti Cont ricevuti “dapprima ai crediti a titolo di interessi da essa maturati nei confronti di , non ha CP_3 ricevuto il pagamento delle somme relative alle fatture azionate. Di conseguenza, non si è verificato quell'approfittamento ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c. idoneo a determinare la liberazione del debitore ceduto e, pertanto, non si è neppure verificata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della nei confronti della che, dunque, risulta tutt'ora creditrice delle somme oggetto Parte_1 CP_2 del presente giudizio” (cfr. pag. 9 sent.).
Nelle premesse dell'atto di cessione di credito le parti si danno atto che “a mezzo di corrispondenza la cedente e la cessionaria hanno convenuto le condizioni che disciplinano il loro rapporto di factoring”, nell'ambito del quale è avvenuta la cessione pro-soluto dei crediti ivi descritti, disciplinato dal cit. art. 14 che disciplina gli incassi da parte del fornitore, pertanto, in considerazione del collegamento negoziale tra cessione dei crediti e contratto di factoring, non è affatto condivisibile la tesi appellante secondo cui le parti avrebbero dovuto regolare e definire le reciproche partite creditorie nei loro rapporti interni senza coinvolgere i debitori ceduti e la dovrebbe ritenersi estranea Parte_1
a tutte le domande formulate dalla banca, ad alcun titolo, neppure ex art. 6, co. 2, L. n. 231/2002, come lamentato nell'ultimo motivo di gravame, con il quale la difesa della sostiene che la Parte_1 banca, avendo comunque ricevuto dall'impresa cedente il prezzo della cessione, sia pure tardivamente, non avrebbe maturato alcun diritto a pretendere interessi moratori, né anatocistici.
La censura è fondata solo quanto alla richiesta degli interessi moratori.
L'eccezione riguarda, infatti, esclusivamente un rapporto interno tra cedente e cessionario e non incide minimamente sulla posizione della . La giurisprudenza in materia di interessi Parte_1 moratori ex d.lgs. 231/2002 è consolidata: “Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali con la P.A. decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora” (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2019, n. 9318); “L'obbligo della P.A. di corrispondere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è inderogabile e sorge per il solo decorso del termine legale
o pattizio di pagamento” (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2017, n. 6587).
Da tali autorevoli principi deriva che il diritto agli interessi moratori attiene al rapporto tra Parte_1
e fornitore e si trasferisce integralmente alla banca a prescindere da eventuali inadempimenti dell'impresa cedente verso il cessionario, con la conseguenza che il ritardo nel pagamento non incide sul diritto della banca a richiedere gli interessi moratori verso la . Parte_1
Erronea, invero, è da ritenersi la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della banca alla richiesta applicazione di interessi anatocistici in forza dell'avvenuta fatturazione della banca mediante la “Nota Debito” pagata da atteso che l'anatocismo è ammesso solo se espressamente CP_3 pattuito e in conformità alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. (Cass., Sez. Unite, 2 dicembre
2010, n. 24418) e non può essere imposto alla P.A. in base a clausole stipulate tra banca e impresa cedente in mancanza di pattuizione espressa;
va, inoltre, considerato che il d.lgs. n. 231/2002 non prevede l'anatocismo, ma solo gli interessi moratori semplici e la circostanza che la banca abbia fatturato gli interessi anatocistici all'impresa cedente e che quest'ultima li abbia pagati, riguarda solo il rapporto tra esse cedente/cessionario, non potendo aggravare la posizione del debitore ceduto, se questi come nel caso di specie non le ha accettate, con la conseguenza che la non è obbligata Parte_1
a rimborsare alla banca le somme anatocistiche e ha diritto alla restituzione di quanto pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte accoglie, inoltre, la domanda di indebito formulata dalla nei confronti di Parte_1 [...] chiamata in manleva e riguardante le somme già incamerate dalla banca a titolo di rimborso CP_3 ricevuto da a cui le aveva erroneamente versate la Provincia debitrice, atteso che la loro CP_3 tardiva restituzione, peraltro avvenuta in violazione dell'art. 14 del contratto di factoring, ha comportato la difficoltà della banca nell'individuare tra i rimborsi dei vari debitori le somme imputabili alla fornitura della;
per il suddetto motivo, rigetta l'appello incidentale di Parte_1 richiesta di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La Corte accoglie, infine, la domanda in via subordinata proposta da al fine di accertare e CP_3 dichiarare il diritto alla ripetizione della somma già corrisposta a in quanto Controparte_1 destinataria di un doppio pagamento per lo stesso titolo, affinché sia rimborsata alla Provincia richiedente.
Pertanto la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di Controparte_1 limitatamente al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale (paragrafo 4 dell'atto di citazione del 23.10.2020), confermando la sentenza nel resto.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra tutte le parti nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 15/2023 Parte_1 resa in data 12/14.01.2023 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda di Controparte_1 limitatamente al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, con diritto della Provincia di alla restituzione di quanto pagato a tale Parte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Accoglie la domanda di indebito proposta dalla nei confronti della terza Parte_1 chiamata e la condanna a tenere indenne l'Ente chiamante per ogni esborso dipendente CP_3 dal presente titolo;
- Accoglie la domanda subordinata proposta da e condanna alla CP_3 Controparte_1 restituzione della somma già da questa corrisposta in suo favore in data 7.08.2019, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- Conferma nel resto;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3 - Compensa tra tutte le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante e l'appellante incidentale al pagamento, in via Parte_1 CP_3 solidale, dei restanti 2/3 in favore di Controparte_1
- Conferma in complessivi €.13.430 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 19.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 624/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 28.10.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , in persona del suo Segretario Generale, Parte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Gramsci n. 4 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Pt_1
IA EA IM, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), già in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 procuratore speciale, con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5 e quivi elettivamente domiciliata al Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio in primo grado appellata e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3 P.IVA_3
Roma alla Via Savoia nn. 43/47 e quivi elettivamente domiciliata alla Via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio in primo grado altra appellata ed appellante incidentale
Oggetto: contratto di factoring per la cessione di crediti, appello avverso la sentenza n. 15/2023 in data 12/14.01.2023 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15/2023 in data 12/14.01.2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
, con l'intervento di quale terza chiamata, al fine di sentir condannare la
[...] CP_3 Parte_1 convenuta al pagamento della somma di €.27.159,58 per sorte capitale ed €.19.274,81 a titolo di interessi di mora maturati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 per l'inadempimento di due contratti di cessione di credito pro-soluto stipulati tra la cedente e la banca cessionaria stipulati CP_3 nell'ambito di un articolato rapporto di factoring, protocollati rispettivamente in data 19.02.2016 e in data 18.04.2016, aventi ad oggetto il corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate dalla cedente in favore della e cedute alla banca mediante atto di cessione da questa notificato Parte_1 alla in data 14.04.2016, ritenuto dal giudicante che la disciplina applicabile è quella prevista Parte_1 dalla L. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa la quale, ai fini della sua opponibilità nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di una Pubblica Amministrazione, prevede la sola notifica al debitore ceduto senza ulteriori formalità, riscontrata altresì la regolarità delle fatture emesse e riconosciuto in capo alla banca cessionaria l'obbligo di pagamento degli interessi moratori sulla sorte rimasta impagata, anch'essi oggetto di cessione e scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c., in quanto non oggetto di specifica contestazione gli elementi del calcolo degli interessi di cui alle note di debito, rigettata la pretesa della di da parte di Parte_1 Parte_2 [...] in favore della banca delle somme relative alle fatture azionate, erroneamente pagate dalla CP_3
a avendo la banca imputato i pagamenti parziali dapprima agli interessi, né Parte_1 CP_3 essendosi verificato l'approfittamento ex art. 1188, co. 2, c.c. idoneo a determinare la liberazione del debitore ceduto, ha condannato la al pagamento in favore della banca di Parte_1 complessivi €.27.159,58 per sorte capitale, €.19.274,81 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, €.40 a titolo di importo forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per ciascuna fattura insoluta, per un totale di €.120 (n. 3 fatture per sorte capitale) e di €.1.040 (n. 27 fatture per interessi moratori) ed ha condannato entrambe le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la , chiedendone la riforma Parte_1 per avere il primo giudice ritenuto l'applicabilità della L. n. 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, in quanto il debitore ceduto è una Pubblica amministrazione, il cessionario è una banca e il cedente un imprenditore, senza tuttavia considerare che nel caso di specie non si verte in materia di lavori pubblici, ma di contratto di fornitura di energia elettrica, nonché per avere la sentenza omesso ogni valutazione del contratto di factoring stipulato tra la banca cessionaria e la società cedente e che la banca aveva già incassato l'intero importo di ciascuna delle n. 30 fatture per effetto della contabile Cont in data 7.08.2019 avente ad oggetto “Corresponsione a degli errati pagamenti effettuati in favore di dai debitori ceduti”, pertanto la domanda è stata erroneamente accolta nonostante CP_3
l'avvenuta restituzione da in favore della banca, di tutti gli importi relativi alle complessive n. CP_3
30 fatture cedute, né la banca ha provato le operazioni di factoring intercorse con da cui CP_3 sarebbero originati i crediti nei suoi confronti e neppure ne ha dichiarato l'ammontare, pertanto la mancata richiesta della sorte capitale di cui alle n. 27 fatture induce a ritenere la non debenza della sorte capitale di cui alle n. 3 fatture controverse con annessi interessi moratori ed anatocistici, oltre a doversi ritenere l'erronea applicazione dell'art. 1194 c.c. in violazione ed in luogo dell'art. 14 del contratto di factoring, che disciplina in modo differente il caso in cui il debitore abbia pagato il fornitore anziché il factor;
la sentenza non ha valutato il comportamento illegittimo della cedente, che ha trattenuto l'importo complessivamente pagato dalla , anziché riversarlo senza ritardo alla Parte_1 banca ex art. 14 del contratto di factoring, ovvero restituirlo alla stessa , peraltro mai Parte_1 informata da di avere effettuato degli errati pagamenti;
il Tribunale nemmeno ha tenuto CP_3 in considerazione le eccezioni sollevate in subordine dalla in ordine al quantum richiesto Parte_1 dalla banca richiesti, interessi moratori ed anatocistici ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per i quali l'importo di €.40 avrebbe dovuto essere conteggiato una sola volta, risultando errata la decisione di condannare l'appellante al pagamento di €.120 più €1.080 e dovendo computarsi gli interessi domandati a vario titolo nella misura legale ex art. 1284 c.c., con richiesta di restituzione della somma complessiva di
€.82.851,49 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è regolarmente costituita in giudizio già Controparte_1 Controparte_2 evidenziando la correttezza della sentenza che ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991, avendo la cedente e la cessionaria la qualifica di imprenditori commerciali e trattandosi di crediti inerenti all'esercizio della loro attività di impresa, con conseguente esclusione della disciplina in materia di appalti pubblici, difettando inoltre i presupposti perché possa ritenersi necessaria l'adesione dell'Amministrazione alle cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto, non avendo l'appellante, quale soggetto onerato, né allegato, né dimostrato che fosse ancora in corso con il sottostante contratto CP_3 di somministrazione, quale contratto di durata;
è inammissibile, in quanto tardiva per essere stata sollevata con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., oltre che infondata, l'eccepita violazione dell'art. 14 del contratto di factoring sottoscritto dalla banca e da a seguito di erroneo CP_3 pagamento di somme dalla a anziché in favore della banca, non potendo essere Parte_1 CP_3 imputate alla sorte capitale, ma agli interessi moratori e anatocistici, né risultando provato il lamentato approfittamento della banca a seguito del pagamento di CP_3
Si è, inoltre, regolarmente costituita in giudizio terza chiamata, insistendo per il rigetto CP_3 dell'appello proposto e aderendo in parte alle difese dell'appellante attinenti alle doglianze del capo della sentenza che ha omesso di considerare il rimborso già ottenuto dalla banca per effetto del pagamento eseguito sia pure tardivamente dalla stessa chiedendo altresì che sia rigettata CP_3 la domanda di indebito proposta dalla avente ad oggetto le somme già incamerate dalla Parte_1 banca a seguito dell'erroneo versamento della debitrice, nonché che sia dichiarata l'insussistenza della sua condotta contraria agli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., consistita nell'aver trattenuto per un lungo lasso temporale le somme senza riversarle tempestivamente alla banca ai sensi dell'art. 14 del contratto di factoring;
in via subordinata, in caso di accoglimento della suddetta domanda di ripetizione, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto a al fine di poter eseguire il rimborso in favore Controparte_2 della Provincia richiedente;
ha chiesto, infine, la condanna alla responsabilità aggravata della banca, con riferimento al tentativo di recuperare un credito già corrisposto dalla stessa CP_3
Con appello incidentale ha evidenziato il ricorrere dei presupposti di buona fede non tenuti in considerazione dal primo giudice in sede di regolamento delle spese di lite che, anziché costituire oggetto di condanna in solido, avrebbero dovuto essere interamente poste a carico dell'appellante.
A seguito di ordinanza del 28.10.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la L. n. 52/1991 esclusivamente in ragione della qualità dei soggetti coinvolti (un'impresa, una P.A. e una banca), omettendo tuttavia di considerare che l'art. 117, co. 1, d.lgs. n. 163/2006 (a tenore del quale la cessione di credito è opponibile alla P.A. che non l'abbia rifiutata entro 45 giorni dalla notifica) limita l'applicazione della L. n. 52/1991 alle ipotesi di contratti di servizi, forniture e lavori di cui al Codice degli appalti stesso e ne esclude l'applicazione agli appalti per la fornitura di energia ex art. 25, co. 1, lett. b) in favore della normativa speciale di cui all'art. 9 L. n. 2248/1865, All. E, nonché degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, sostenendo che la cessione dei crediti vantati dall'impresa fornitrice di energia elettrica in favore della banca appellata non sarebbe soggetta alla disciplina della legge n. 52/1991, bensì a quella della contabilità generale dello Stato, con la conseguenza che la cessione non avrebbe potuto produrre effetti nei confronti della in mancanza di formale accettazione da parte dell'Ente debitore. Parte_1
La censura non coglie nel segno.
L'art. 1, co. 1, della L. 21 febbraio 1991, n. 52 dispone espressamente che “le disposizioni della presente legge si applicano alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese, anche nei confronti della pubblica amministrazione”, innovando rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 2248/1865, All. E e agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 in materia di cessione dei crediti d'impresa, al fine di favorire la circolazione dei crediti commerciali e il loro utilizzo a fini di finanziamento, anche nei rapporti con la P.A.
Ne consegue che le citate disposizioni del 1865 e del 1923, richiamate dall'appellante, possono trovare applicazione solo nei casi in cui la cessione riguardi crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici o da altri rapporti riconducibili alla contabilità pubblica in senso stretto, nei quali l'esigenza di tutela della regolarità contabile giustifica la necessità di una formale accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che i crediti oggetto di cessione derivino dal contratto di fornitura di energia elettrica concluso dall'impresa fornitrice/cedente con la appellante, Parte_1 qualificabile come contratto di somministrazione previsto e disciplinato dagli artt. 1559 s.s. del c.c. e non come appalto di lavori pubblici o servizi, derivando dalla natura privatistica di tale rapporto che la relativa obbligazione di pagamento gravi sulla quale soggetto di diritto privato e che la Parte_1 cessione del credito sia sottoposta alla disciplina delle norme privatistiche e, in particolare, dalla L.
n. 52/1991.
L'enunciato assunto è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la legge n.
52/1991 “si applica alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese anche nei confronti della pubblica amministrazione, salvo che non si tratti di crediti derivanti da appalti di lavori pubblici”
(Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2017, n. 16312; Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2020, n. 16894), con la conseguenza che nei rapporti di fornitura o somministrazione di beni e servizi la cessione produce effetti nei confronti dell'Ente pubblico dal momento della notificazione o dell'accettazione della cessione, senza che sia richiesta una formale autorizzazione amministrativa ai sensi delle citate disposizioni del 1865 o del 1923.
La tesi dell'appellante, volta a sostenere la perdurante applicabilità delle disposizioni di contabilità pubblica a qualsiasi cessione di credito nei confronti di una P.A., non può essere condivisa, poiché condurrebbe a disconoscere la ratio e la portata della legge n. 52/1991, che ha espressamente incluso le pubbliche amministrazioni tra i debitori ceduti ai quali la disciplina si estende. In definitiva, poiché nel caso di specie la cessione dei crediti in favore della banca appellata concerne rapporti di diritto privato, e non appalti di lavori pubblici, correttamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la legge n. 52/1991, con conseguente opponibilità della cessione alla dal Parte_1 momento della sua notificazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la difesa appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto del pagamento effettuato dalla in favore di Parte_1 CP_3 in data 18.04.2016, quindi successivamente alla notifica della cessione avvenuta il 14.04.2016, sostenendo tuttavia che tale pagamento fosse inopponibile e che avrebbe, comunque, avuto efficacia liberatoria anche nei confronti della banca, in quanto – ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs.
12.04.2006 n. 163 – il debitore ceduto dispone del termine dilatorio di 45 giorni di tempo per accettare o rifiutare la cessione. Ne deriverebbe che i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto in favore del cedente entro tale periodo di 45 giorni conserverebbero, in ogni caso, efficacia liberatoria.
L'assunto non è condivisibile.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 117, co. 3, d.lgs. n. 163/2006 la facoltà riconosciuta all'amministrazione debitrice di accettare o rifiutare la cessione del credito nel termine di 45 giorni dalla notificazione non incide in alcun modo sugli effetti tipici della notifica della cessione, la quale rende immediatamente l'atto opponibile al debitore ceduto, conseguendone che, dal momento della notifica, il debitore non può considerarsi legittimato ad effettuare pagamenti in favore del cedente con efficacia liberatoria, essendo invero tenuto a rivolgersi al cessionario, a meno che la cessione risulti ex se invalida o inefficace, ma tale situazione non ricorre tuttavia nel caso di specie, tanto più in mancanza di un espresso rifiuto allo spirare del termine predetto.
La giurisprudenza di legittimità in materia è, infatti, costante nel ritenere che il pagamento eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente dopo la notifica della cessione è privo di efficacia liberatoria.
La Suprema Corte ha, a tal riguardo, affermato che “il pagamento effettuato dal debitore al cedente successivamente alla notificazione della cessione non libera il debitore medesimo e non preclude al cessionario di pretendere il pagamento del proprio credito” (Cass., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4319; conformi: Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16882; Cass., sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26051), con l'ulteriore precisazione che la notifica della cessione “comporta l'obbligo del debitore ceduto di adempiere nei confronti del cessionario, restando irrilevanti eventuali pagamenti effettuati in favore del cedente successivamente alla notifica” (Cass., sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).
Alla luce di tali autorevoli principi, deve escludersi che il termine di 45 giorni previsto dal predetto art. 117, co. 3 possa essere interpretato, come pretende l'appellante, quale periodo entro il quale il debitore ceduto sarebbe autorizzato ad effettuare pagamenti al cedente con effetti liberatori: una siffatta interpretazione, oltre a non trovare alcun riscontro nel dato normativo, si pone in contrasto con la ratio della disciplina della cessione dei crediti nell'ambito dei contratti pubblici, volta a tutelare la circolazione del credito e a garantire certezza nei rapporti obbligatori.
Ne discende che il pagamento eseguito dalla in favore del cedente in data successiva alla Parte_1 notifica della cessione è inefficace nei confronti del cessionario e non è idoneo ad estinguere l'obbligazione, con conseguente debenza delle somme dovute anche a titolo di interessi moratori e anatocistici prodotti ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/02 e successivo d.lgs. n. 192/12, oggetto di doglianza del quarto motivo di appello.
Con il terzo motivo viene criticata la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'appellante e volta a sostenere il pagamento da parte di in favore CP_3 della banca, delle somme comprendenti anche gli importi delle tre fatture controverse erroneamente pagate dalla a anziché in favore della banca, nel presupposto che nell'ambito Parte_1 CP_3 delle operazioni di factoring intercorse tra le odierne parti appellate, alla data del 6.08.2019 (data di esecuzione del bonifico da in favore della banca delle somme erroneamente pagate dalla CP_3
a , la banca aveva maturato svariati crediti nei confronti di sia a Parte_1 CP_3 CP_3 titolo di sorte capitale che di interessi.
In particolare, l'appellante si duole della violazione dell'art. 14 del contratto di factoring stipulato tra la banca e la società cedente a tenore del quale il capitale relativo a crediti oggetto di CP_3 cessione erroneamente pagato dai debitori ceduti al fornitore cedente dev'essere da quest'ultimo accreditato entro 30 giorni alla banca dandogliene notizia e, decorso infruttuosamente tale termine, devono essere corrisposti anche gli interessi calcolati al tasso BCE + 400 bps, fino al soddisfo;
tuttavia, in assenza di alcun riferimento all'imputazione del pagamento (se dapprima agli interessi e poi al capitale), sempre secondo la tesi appellante il pagamento della cedente deve ritenersi eseguito in conto capitale, essendosi essa limitata a trasferire alla banca, sia pure in ritardo, le somme pagate dai debitori ceduti a titolo di erronei pagamenti (cfr. pag. 17-18 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura combinata della documentazione in atti si evince la correttezza della sentenza impugnata in linea con il disposto dell'art. 1194 c.c., che riconosce il diritto del creditore ad imputare i pagamenti ricevuti dal debitore dapprima agli interessi e alle spese e, avendo la banca imputato i pagamenti Cont ricevuti “dapprima ai crediti a titolo di interessi da essa maturati nei confronti di , non ha CP_3 ricevuto il pagamento delle somme relative alle fatture azionate. Di conseguenza, non si è verificato quell'approfittamento ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c. idoneo a determinare la liberazione del debitore ceduto e, pertanto, non si è neppure verificata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della nei confronti della che, dunque, risulta tutt'ora creditrice delle somme oggetto Parte_1 CP_2 del presente giudizio” (cfr. pag. 9 sent.).
Nelle premesse dell'atto di cessione di credito le parti si danno atto che “a mezzo di corrispondenza la cedente e la cessionaria hanno convenuto le condizioni che disciplinano il loro rapporto di factoring”, nell'ambito del quale è avvenuta la cessione pro-soluto dei crediti ivi descritti, disciplinato dal cit. art. 14 che disciplina gli incassi da parte del fornitore, pertanto, in considerazione del collegamento negoziale tra cessione dei crediti e contratto di factoring, non è affatto condivisibile la tesi appellante secondo cui le parti avrebbero dovuto regolare e definire le reciproche partite creditorie nei loro rapporti interni senza coinvolgere i debitori ceduti e la dovrebbe ritenersi estranea Parte_1
a tutte le domande formulate dalla banca, ad alcun titolo, neppure ex art. 6, co. 2, L. n. 231/2002, come lamentato nell'ultimo motivo di gravame, con il quale la difesa della sostiene che la Parte_1 banca, avendo comunque ricevuto dall'impresa cedente il prezzo della cessione, sia pure tardivamente, non avrebbe maturato alcun diritto a pretendere interessi moratori, né anatocistici.
La censura è fondata solo quanto alla richiesta degli interessi moratori.
L'eccezione riguarda, infatti, esclusivamente un rapporto interno tra cedente e cessionario e non incide minimamente sulla posizione della . La giurisprudenza in materia di interessi Parte_1 moratori ex d.lgs. 231/2002 è consolidata: “Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali con la P.A. decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora” (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2019, n. 9318); “L'obbligo della P.A. di corrispondere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è inderogabile e sorge per il solo decorso del termine legale
o pattizio di pagamento” (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2017, n. 6587).
Da tali autorevoli principi deriva che il diritto agli interessi moratori attiene al rapporto tra Parte_1
e fornitore e si trasferisce integralmente alla banca a prescindere da eventuali inadempimenti dell'impresa cedente verso il cessionario, con la conseguenza che il ritardo nel pagamento non incide sul diritto della banca a richiedere gli interessi moratori verso la . Parte_1
Erronea, invero, è da ritenersi la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della banca alla richiesta applicazione di interessi anatocistici in forza dell'avvenuta fatturazione della banca mediante la “Nota Debito” pagata da atteso che l'anatocismo è ammesso solo se espressamente CP_3 pattuito e in conformità alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. (Cass., Sez. Unite, 2 dicembre
2010, n. 24418) e non può essere imposto alla P.A. in base a clausole stipulate tra banca e impresa cedente in mancanza di pattuizione espressa;
va, inoltre, considerato che il d.lgs. n. 231/2002 non prevede l'anatocismo, ma solo gli interessi moratori semplici e la circostanza che la banca abbia fatturato gli interessi anatocistici all'impresa cedente e che quest'ultima li abbia pagati, riguarda solo il rapporto tra esse cedente/cessionario, non potendo aggravare la posizione del debitore ceduto, se questi come nel caso di specie non le ha accettate, con la conseguenza che la non è obbligata Parte_1
a rimborsare alla banca le somme anatocistiche e ha diritto alla restituzione di quanto pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte accoglie, inoltre, la domanda di indebito formulata dalla nei confronti di Parte_1 [...] chiamata in manleva e riguardante le somme già incamerate dalla banca a titolo di rimborso CP_3 ricevuto da a cui le aveva erroneamente versate la Provincia debitrice, atteso che la loro CP_3 tardiva restituzione, peraltro avvenuta in violazione dell'art. 14 del contratto di factoring, ha comportato la difficoltà della banca nell'individuare tra i rimborsi dei vari debitori le somme imputabili alla fornitura della;
per il suddetto motivo, rigetta l'appello incidentale di Parte_1 richiesta di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La Corte accoglie, infine, la domanda in via subordinata proposta da al fine di accertare e CP_3 dichiarare il diritto alla ripetizione della somma già corrisposta a in quanto Controparte_1 destinataria di un doppio pagamento per lo stesso titolo, affinché sia rimborsata alla Provincia richiedente.
Pertanto la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di Controparte_1 limitatamente al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale (paragrafo 4 dell'atto di citazione del 23.10.2020), confermando la sentenza nel resto.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra tutte le parti nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 15/2023 Parte_1 resa in data 12/14.01.2023 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda di Controparte_1 limitatamente al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, con diritto della Provincia di alla restituzione di quanto pagato a tale Parte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Accoglie la domanda di indebito proposta dalla nei confronti della terza Parte_1 chiamata e la condanna a tenere indenne l'Ente chiamante per ogni esborso dipendente CP_3 dal presente titolo;
- Accoglie la domanda subordinata proposta da e condanna alla CP_3 Controparte_1 restituzione della somma già da questa corrisposta in suo favore in data 7.08.2019, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- Conferma nel resto;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3 - Compensa tra tutte le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante e l'appellante incidentale al pagamento, in via Parte_1 CP_3 solidale, dei restanti 2/3 in favore di Controparte_1
- Conferma in complessivi €.13.430 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 19.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani