TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2975
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento ANAC per mancata previsione dell'iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc

    L'iscrizione è prevista dalla legge e registra una preclusione legale conseguente al provvedimento di sospensione. L'annotazione è necessaria per dare atto che alla ricorrente era preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di sospensione.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi partecipativi e del contraddittorio infraprocedimentale

    L'annotazione nel Casellario informatico è un atto vincolato e meramente consequenziale all'emissione del decreto interdittivo, privo di contenuto discrezionale. Non trova applicazione l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento né l'obbligo di instaurare un contraddittorio procedimentale. L'annotazione ha una funzione meramente informativa.

  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento per mancata previsione del previo contraddittorio, valutazione istruttoria e motivata decisione finale

    L'annotazione nel Casellario informatico è un atto vincolato e meramente consequenziale all'emissione del decreto interdittivo, privo di contenuto discrezionale. Non trova applicazione l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento né l'obbligo di instaurare un contraddittorio procedimentale. L'annotazione ha una funzione meramente informativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2975
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2975
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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