Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9824 del 2025, proposto da
LI RI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
1) dell’annotazione/iscrizione del provvedimento REG. Decreti R. 0001247 del 10 luglio 2025 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, effettuata dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 luglio 2025 nell’Area B del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2) per quanto di ragione, del Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici adottato/revisionato con la delibera ANAC n. 225/2025, ove inteso ed interpretato nel senso di prevedere l’iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc come quello di cui sub 1); nonché ad ogni modo nelle parti in cui, in caso di iscrizione di provvedimenti privi di efficacia interdittiva ex nunc come quello di cui sub 1), non vengono previsti: il previo contraddittorio nonché la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione e/o di inserimento della notizia nel casellario;
3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente;
nonché, ad ogni buon conto, per l’emissione dell’ordine all’ANAC ,
di emendare detto Regolamento dai vizi di cui sub 2) e specificati nei motivi di ricorso, con ogni altra statuizione e/o provvedimento del caso o di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna, con il presente ricorso, l’annotazione del 16 luglio 2025 effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC del decreto del 10 luglio 2025 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’interdizione della ricorrente a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti (decreto oggetto di separato gravame), nonché il Regolamento ANAC n. 225/2025 per i vizi menzionati in epigrafe.
2. L’interdizione, in particolare, era stata disposta con efficacia limitata al periodo compreso tra il 12 marzo 2025 ed il 14 marzo 2025, durante il quale la società era formalmente destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008, disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza a seguito di ispezione avvenuta in data 12 marzo 2025.
3. Successivamente all’emissione e comunicazione del provvedimento di interdizione (10 luglio 2026), ANAC ha proceduto in data 16 luglio 2025 alla relativa annotazione oggi impugnata.
4. Avverso tale provvedimento ed il nominato Regolamento ANAC n. 225/2025 la società ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili così complessivamente sintetizzabili: 1) il Regolamento ANAC non contemplerebbe l’iscrizione di provvedimenti come quelli del MIT, privi di efficacia interdittiva ex nunc ; 2) l’annotazione avrebbe dovuto essere preceduta dal previo contraddittorio con l'operatore economico interessato in applicazione degli istituti partecipativi ex artt. 7, 8 e 10- bis L. 241/1990; 3) il Regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui non prescrive il previo contraddittorio con l’operatore economico, la valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione e/o di inserimento della notizia nel casellario.
5. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
6. All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata rinviata per essere trattata contestualmente al ricorso avente ad oggetto il decreto di interdizione emanato dal MIT in data 10 luglio 2025; indi all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
8. Nel caso in esame, va premesso che la sospensione è stata disposta e ha prodotto effetti per il periodo compreso tra il 12 ed il 14 marzo 2025. In tale periodo, parte ricorrente è risultata effettivamente sospesa dall’esercizio dell’attività in ragione delle riscontrate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente necessità, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 (che prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione “ al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo ”), di cristallizzare l’effetto interdittivo, sia pure per il solo periodo in cui la sospensione era in vigore. Una volta adottato il provvedimento interdittivo da parte del MIT in data 10 luglio 2025, tale provvedimento è stato comunicato contestualmente all’ANAC che ha provveduto, in data 16 luglio 2025, alla relativa annotazione senza poter operare per parte sua, come in tesi sostenuto dalla ricorrente, ad una autonoma valutazione dei presupposti per procedere a tale adempimento.
9. Con la prima censura proposta avverso il Regolamento impugnato, la ricorrente sostiene che il Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico ANAC adottato con Delibera n. 225 del 14/05/2025 non contemplerebbe l’iscrizione del provvedimento interdittivo di competenza del Ministero, in quanto lo stesso sarebbe “ privo di efficacia interdittiva ex nunc ”: il Regolamento circoscriverebbe la sua applicazione alle misure interdittive con efficacia “ da questo momento in poi” e non ai provvedimenti – come quello qui in esame – improduttivi di effetti interdittivi in quest’ultimo senso (come espressamente precisato nel dispositivo), bensì con effetti relegati al passato e solo per i due giorni già richiamati in fatto (dal 12.03.2025 al 14.03.2025) ” (cfr. ricorso pag. 5).
10. La censura è priva di fondamento.
10.1 Difatti, l’iscrizione del provvedimento interdittivo nel casellario ANAC è prevista espressamente dalla legge (cfr. art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/2023) e registra una preclusione anch’essa prevista dalla legge come conseguenza dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ed in relazione alla durata di esso, al cospetto del quale dalla lettura del ricorso non emerge, peraltro, alcuna specifica contestazione quanto alla relativa fondatezza (cfr. TAR Lazio-Roma, n. 15503 dell’11/08/2025).
10.2. E, nel caso di specie, si è in presenza di una violazione delle norme a tutela del lavoro e di un provvedimento che accerta il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni sancito direttamente dal legislatore quale indefettibile conseguenza della violazione medesima, sicché, oltre a essere il provvedimento del MIT assolutamente vincolato, è anche pacifica e indiscutibile l’utilità dell’iscrizione, in quanto, per il periodo in cui la sospensione ha prodotto effetti, alla ricorrente era senz’altro preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e di tale circostanza era necessario dare atto nel casellario dell’ANAC.
10.3 Né a diversa conclusione potrebbe giungersi, come vorrebbe la ricorrente, attraverso il richiamo all’art. 8, comma 2, lett. b e c del citato Regolamento. Difatti, nel prevedere le informazioni accessibili nel c.d.“ Livello di accesso riservato di sola consultazione’ ’, la norma in commento indica, alla lett. b: “ i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021 ”; alla successiva lett. c: “ le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti comprese quelle di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ”, senza indicare alcuna limitazione espressa – nemmeno ricavabile in via interpretativa – in ordine alla efficacia dei provvedimenti ivi indicati quale requisito preclusivo della relativa iscrizione nel Casellario. Ma la ragione è evidente, se solo si considera come sopra detto, che le esigenze di iscrizione sono collegate a ragioni di trasparenza e pubblicità funzionali a fornire agli operatori interessati (prima di tutti stazioni appaltanti, enti concedenti e S.O.A. nominati al primo comma del medesimo articolo) un quadro completo circa le vicende rilevanti che hanno interessato gli operatori economici – anche per un periodo limitato nel passato - che si affacciano alla pubblica competizione (cfr. in proposito artt. 94, ss. d.lgs. n. 36/2023, ai fini dell’accertamento della sussistenza di cause di esclusione automatica e non dalla gara).
10.4 Da quanto rilevato, alla luce del dato normativo di riferimento, consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.
11. Parimenti infondate sono le residue censure di illegittimità mosse dalla ricorrente sia al Regolamento sia all’annotazione ANAC qui impugnati per violazione degli obblighi partecipativi e del contraddittorio infraprocediemantale.
11.1 Invero si osserva specificamente in proposito che, secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa sezione in molteplici pronunce, l’annotazione nel Casellario informatico costituisce un atto vincolato e meramente consequenziale dell’emissione del decreto interdittivo, privo, pertanto, di contenuto discrezionale e non autonomamente lesivo (TAR Lazio-Roma n. 15503/2025 cit.; TAR Lazio- Roma, n. 16079/2025).
L’art. 20 del nuovo Regolamento impone infatti all’Autorità – nella persona del Dirigente - l’obbligo di procedere all’annotazione, inter alia , dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, senza alcuna valutazione di merito o opportunità. E ciò in applicazione dell’obbligo di legge posto dal sopra menzionato art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 81/2008 (come modificato dal decreto-legge 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021), va senza dubbio iscritto ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D.lgs. 36/2023, attesa la portata preclusiva e l’indubbia importanza che la notizia riveste per la corretta selezione dell’aggiudicatario e, quindi, per la piena tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina dei contratti. In proposito anche la giurisprudenza più volte menzionata ha chiarito che, “ l’iscrizione del provvedimento interdittivo nel casellario ANAC è prevista direttamente dalla legge (cfr. art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/2023) … A fronte di ciò, la dedotta violazione delle prerogative partecipative si risolve in una contestazione meramente formale, in quanto non si comprende quale tipo di contributo istruttorio la ricorrente avrebbe potuto fornire onde evitare l’iscrizione (se non le infondate contestazioni sollevate nel primo motivo di ricorso) ” (TAR Lazio, n. 15503/2025 cit.).
11.2 Trattandosi di attività vincolata, non trova allora applicazione né l’obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento, né l’obbligo di instaurare un contraddittorio procedimentale, e l’annotazione non determina di per sé effetti escludenti, ma ha una funzione meramente informativa nell’ambito del sistema di qualificazione e vigilanza degli operatori economici.
12. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | EL AN |
IL SEGRETARIO