Sentenza 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/12/2022, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 02069/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lelio Palazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario Straord.Per Gli Interventi Urgenti di Bonifica,Ambientaliz..,E Riqualificaz.Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Comune di Taranto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Arpa IA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente, Direzione Generale e Scientifica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Provincia di Taranto, IX settore, Ecologia ed Ambiente – Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Protezione Civile – Approvvigionamento Idrico – Edilizia sismica prot 0019696 del 15 giugno 2017, recante la conclusione del procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della Discarica “Mater Gratiae – ILVA RPN”, trasmesso alla ricorrente in pari data;
- della nota di RP IA acquisita al prot. prov. n. 47941/A del 6 dicembre 2016, recante evidenza di evento di superamento delle CSC per le acque di falda nell'area Mater Gratiae;
- della nota della Provincia di Taranto, prot. prov. n. 1901 del 24 gennaio 2017, recante la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della discarica “Mater Gratiae -ILVA RPN”;
- della nota della Provincia di Taranto prot. 2663 del 31 gennaio 2017;
- del verbale del tavolo tecnico del 13 febbraio 2017;
- della nota RP IA prot. 7791 del 9 marzo 2017;
- del verbale del tavolo tecnico del 19 aprile 2017, in uno con la nota provinciale di convocazione, prot. 10987 del 31 marzo 2017;
- per quanto possa occorrere, del silenzio serbato dalla Provincia di Taranto in relazione alla richiesta di revoca e annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, formulata da ILVA con nota del 20 giugno 2017;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA il 5\10\2017 :
- del provvedimento della Provincia di Taranto, IX settore, Ecologia ed Ambiente – Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Protezione Civile – Approvvigionamento Idrico – Edilizia sismica prot 0025094 del 3 agosto 2017, recante ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d. lgs. 152/2006 a carico della soc. ILVA s.p.a.;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
nel giudizio già incardinato avverso
- il provvedimento della Provincia di Taranto, IX settore, Ecologia ed Ambiente – Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Protezione Civile – Approvvigionamento Idrico – Edilizia sismica prot 0019696 del 15 giugno 2017, recante la conclusione del procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della Discarica “Mater Gratiae – ILVA RPN”, trasmesso alla ricorrente in pari data;
- la nota di RP IA acquisita al prot. prov. n. 47941/A del 6 dicembre 2016, recante evidenza di evento di superamento delle CSC per le acque di falda nell'area Mater Gratiae;
- la nota della Provincia di Taranto, prot. prov. n. 1901 del 24 gennaio 2017, recante la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della discarica “Mater Gratiae -ILVA RPN”;
- la nota della Provincia di Taranto prot. 2663 del 31 gennaio 2017;
- il verbale del tavolo tecnico del 13 febbraio 2017;
- la nota RP IA prot. 7791 del 9 marzo 2017;
- il verbale del tavolo tecnico del 19 aprile 2017, in uno con la nota provinciale di convocazione, prot. 10987 del 31 marzo 2017;
- per quanto possa occorrere, il silenzio serbato dalla Provincia di Taranto in relazione alla richiesta di revoca e annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, formulata da ILVA con nota del 20 giugno 2017;
- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA il 23\1\2018 :
- della nota di RP IA (DAP Taranto) prot. 0068547 del 9 novembre 2017, recante “Discarica Mater Gratiae – ILVA RNP autorizzata con d.l. 1/2015 convertito con L. n. 20/2015 del 4/3/2015. Procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda. Monitoraggiodelle acque di falda in esecuzione della Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 244 co. 2 D.Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Taranto prot. n. 25094 del 3/8/2017 a carico della società ILVA s.p.a. – Procedura di monitoraggio acque di falda”, in uno con l'allegato documento recante la “Procedura per il monitoraggio” del 6 novembre 2017, entrambi trasmessi alla ricorrente a mezzo pec in data 9 novembre 2017;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti nel giudizio già incardinato avverso:
- il provvedimento della Provincia di Taranto, IX settore, Ecologia ed Ambiente – Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
– Protezione Civile – Approvvigionamento Idrico – Edilizia sismica prot. 0025094 del 3 agosto 2017, recante ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d. lgs. 152/2006 a carico della soc. ILVA s.p.a.;
- il provvedimento della Provincia di Taranto, IX settore, Ecologia ed Ambiente – Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
– Protezione Civile – Approvvigionamento Idrico – Edilizia sismica prot. 0019696 del 15 giugno 2017, recante la conclusione del procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della Discarica “Mater Gratiae – ILVA RPN”, trasmesso alla ricorrente in pari data;
- la nota di RP IA acquisita al prot. prov. n. 47941/A del 6 dicembre 2016, recante evidenza di evento di superamento delle CSC per le acque di falda nell'area Mater Gratiae;
- la nota della Provincia di Taranto, prot. prov. n. 1901 del 24 gennaio 2017, recante la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della discarica “Mater Gratiae -ILVA RPN”;
- la nota della Provincia di Taranto prot. 2663 del 31 gennaio 2017;
- il verbale del tavolo tecnico del 13 febbraio 2017;
- la nota RP IA prot. 7791 del 9 marzo 2017;
- il verbale del tavolo tecnico del 19 aprile 2017, in uno con la nota provinciale di convocazione, prot. 10987 del 31 marzo 2017;
- per quanto possa occorrere, il silenzio serbato dalla Provincia di Taranto in relazione alla richiesta di revoca e annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, formulata da ILVA con nota del 20 giugno 2017;
- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Comune di Statte e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Commissario Straord. Per Gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientaliz. e Riqualificaz.Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, nonché con i ricorsi per motivi aggiunti del 5 ottobre 2017 e del 23 gennaio 2018, ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria ha impugnato i provvedimenti ivi indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Taranto, il Comune di Statte, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso, nonché il Ministero dell’Ambiente che ha chiesto dichiararsi la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
All’udienza del 24 novembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Occorre premettere in fatto che con provvedimento della Provincia di Taranto del 15.6.2017 l’Amministrazione ha accertato la responsabilità della ricorrente relativa all’evento di superamento delle CSC in area Mater Gratiae, in particolare con riferimento al superamento della soglia di contaminazione per il parametro nichel.
A seguito di indagini e verifiche condotte sul territorio in relazione sulla vicenda relativa al rinvenimento di diossina nel latte, il Comune di Statte ha ritenuto il sito potenzialmente contaminato, cui ha fatto seguito la redazione di un piano di bonifica e di caratterizzazione dell’area di riferimento.
Dopo la procedura di analisi del rischio sanitario ambientale del sito specifico, con individuazione delle soglie di rischio, si è tenuta Conferenza di Servizi in data 28.5.2017, cui ha fatto seguito la determina dirigenziale della Regione IA n. 124/2017 di approvazione.
L’individuazione delle soglie di rischio risultava tuttavia effettuata sul presupposto della destinazione agricola delle aree interessate.
Sul ricorso proposto dalla ricorrente ILVA SPA in A.S., il Consiglio di Stato, infine, con ordinanza 2879/2017, ha viceversa riconosciuto la destinazione industriale delle aree medesime.
Sulla base di tale provvedimento giurisdizionale, ancorché interinale, il Comune di Statte ha provveduto ad una rielaborazione dei dati relativi alle soglie minime.
Il relativo procedimento avviato anche dalla Provincia di Taranto per l’individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 del D. lgs. 152/2006 non è stato tuttavia ancora definito dalla Regione IA.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, una volta venuta meno la lesività del piano di analisi del rischio sanitario ambientale per effetto di pronuncia giurisdizionale (TAR Lecce n. 1590/2022), appare evidente il sopravvenuto difetto di interesse in capo alla ricorrente in ordine alla decisione del presente ricorso integrato dai motivi aggiunti , tutti afferenti l’impugnazione di atti relativi alla fase esecutiva del piano di analisi del rischio annullato, come evidenziato nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso depositata in atti dalla Società ricorrente in data 19.10.2022.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO