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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VIZIO RICCARDO Parte_1 P.IVA_1 ERNESTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAROCCI Controparte_1 C.F._1 AURELIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lucera avverso il verbale di Controparte_1 contestazione n. 494/V/2020 della Polizia Municipale di , con il quale gli è stata contestata la Pt_1 violazione dell'art. 142 co. 9 c.d.s. commessa in data 23.05.2020 sulla SS16 Km 619+800. In particolare l'opponente ha dedotto: la nullità della relata di notifica del verbale di contestazione;
la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità; l'omessa contestazione immediata della violazione;
la non adeguata segnalazione della postazione autovelox in violazione della legge n. 160/07; l'illegittimità dell'accertamento eseguito per il tramite di un apparecchio autovelox installato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella da lui percorsa al momento della rilevazione.
Il si è costituito in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione rilevando in via assorbente la mancata produzione del decreto prefettizio autorizzativo dell'installazione dell'apparecchiatura autovelox sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'automobilista sanzionato.
Il ha proposto il presente appello lamentando la contraddittorietà ed illogicità della Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado e l'omesso esame dei documenti prodotti. In particolare, ha pagina 1 di 3 dedotto: la mancata valutazione del Decreto del Prefetto di Foggia n. 0024869/AREA III del 12/06/2018 (con la relativa integrazione di cui al Prot. 46763 del 10.09.2019), ritualmente prodotto in primo grado, che autorizza l'installazione di apparecchiatura autovelox sulla S.S. 16 senza specificazione del senso di marcia e senza alcun limite alla rilevazione automatica della velocità; la regolarità del verbale di accertamento redatto col sistema meccanizzato e della relativa notifica;
la mancata prova dello stato di necessità; la visibilità e adeguata presegnalazione della postazione autovelox;
la non necessità della contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art. 201 commi 1 bis e ter c.d.s..
Il ha chiesto il rigetto dell'appello reiterando i motivi di opposizione già dedotti in primo CP_1 grado.
Orbene, pur dando atto della produzione del decreto prefettizio n. 0024869/AREA III del 12/06/2018 (con la relativa integrazione di cui al Prot. 46763 del 10.09.2019), non esaminato e valutato dal giudice di prime cure, ritiene questo giudicante che il verbale di contestazione impugnato sia affetto da illegittimità derivata per la mancata installazione della postazione autovelox sulla corsia di marcia percorsa dall'automobilista sanzionato.
Infatti, è incontroverso che la contestazione della violazione del limite di velocità è stata formulata dalla Polizia Municipale in base alla rilevazione effettuata per il tramite di un apparecchio autovelox installato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal . CP_1
Ora, è vero che il decreto prefettizio del 12.6.2018 non specifica il senso di marcia della SS 16 oggetto dell'autorizzazione, tuttavia ciò non significa affatto che la rilevazione della velocità possa essere legittimamente effettuata mediante un apparecchio autovelox posto sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal soggetto sanzionato.
In tal senso vanno richiamate le argomentazioni in fatto e diritto esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 22/11/2018 n. 30323 in relazione ad una fattispecie analoga, laddove il giudice di legittimità nel rigettare il ricorso del ha tra l'altro osservato: “….pur riconoscendo la Pt_1 possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perchè lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l'esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia. Senza dire che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario. Il
, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato Parte_2 considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta…”.
La considerazione appena esposta, che questo giudicante condivide e fa propria, assume rilievo assorbente ai fini del rigetto dell'impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VIZIO RICCARDO Parte_1 P.IVA_1 ERNESTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAROCCI Controparte_1 C.F._1 AURELIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lucera avverso il verbale di Controparte_1 contestazione n. 494/V/2020 della Polizia Municipale di , con il quale gli è stata contestata la Pt_1 violazione dell'art. 142 co. 9 c.d.s. commessa in data 23.05.2020 sulla SS16 Km 619+800. In particolare l'opponente ha dedotto: la nullità della relata di notifica del verbale di contestazione;
la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità; l'omessa contestazione immediata della violazione;
la non adeguata segnalazione della postazione autovelox in violazione della legge n. 160/07; l'illegittimità dell'accertamento eseguito per il tramite di un apparecchio autovelox installato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella da lui percorsa al momento della rilevazione.
Il si è costituito in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione rilevando in via assorbente la mancata produzione del decreto prefettizio autorizzativo dell'installazione dell'apparecchiatura autovelox sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dall'automobilista sanzionato.
Il ha proposto il presente appello lamentando la contraddittorietà ed illogicità della Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado e l'omesso esame dei documenti prodotti. In particolare, ha pagina 1 di 3 dedotto: la mancata valutazione del Decreto del Prefetto di Foggia n. 0024869/AREA III del 12/06/2018 (con la relativa integrazione di cui al Prot. 46763 del 10.09.2019), ritualmente prodotto in primo grado, che autorizza l'installazione di apparecchiatura autovelox sulla S.S. 16 senza specificazione del senso di marcia e senza alcun limite alla rilevazione automatica della velocità; la regolarità del verbale di accertamento redatto col sistema meccanizzato e della relativa notifica;
la mancata prova dello stato di necessità; la visibilità e adeguata presegnalazione della postazione autovelox;
la non necessità della contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art. 201 commi 1 bis e ter c.d.s..
Il ha chiesto il rigetto dell'appello reiterando i motivi di opposizione già dedotti in primo CP_1 grado.
Orbene, pur dando atto della produzione del decreto prefettizio n. 0024869/AREA III del 12/06/2018 (con la relativa integrazione di cui al Prot. 46763 del 10.09.2019), non esaminato e valutato dal giudice di prime cure, ritiene questo giudicante che il verbale di contestazione impugnato sia affetto da illegittimità derivata per la mancata installazione della postazione autovelox sulla corsia di marcia percorsa dall'automobilista sanzionato.
Infatti, è incontroverso che la contestazione della violazione del limite di velocità è stata formulata dalla Polizia Municipale in base alla rilevazione effettuata per il tramite di un apparecchio autovelox installato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal . CP_1
Ora, è vero che il decreto prefettizio del 12.6.2018 non specifica il senso di marcia della SS 16 oggetto dell'autorizzazione, tuttavia ciò non significa affatto che la rilevazione della velocità possa essere legittimamente effettuata mediante un apparecchio autovelox posto sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal soggetto sanzionato.
In tal senso vanno richiamate le argomentazioni in fatto e diritto esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 22/11/2018 n. 30323 in relazione ad una fattispecie analoga, laddove il giudice di legittimità nel rigettare il ricorso del ha tra l'altro osservato: “….pur riconoscendo la Pt_1 possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perchè lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l'esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia. Senza dire che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario. Il
, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato Parte_2 considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta…”.
La considerazione appena esposta, che questo giudicante condivide e fa propria, assume rilievo assorbente ai fini del rigetto dell'impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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