Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13084 del 2025, proposto da:
Heritage Study Tours, Societa’ Cooperativa, Fiavet - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, Relaxing Tour S.r.l., Antesignumtours di DE RE - Impresa Individuale, Co.A.Ci. Viaggi - Soc. Coop., No Stop Viaggi di Fam S.r.l., Turismo 85 S.r.l., Benedetti Viaggi e Crociere S.r.l., Inseparabile Tour S.r.l., Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l., Gaia Viaggi S.r.l., Soft Travel S.r.l., Stippelli Viaggi S.r.l., Fashion Travel S.r.l., Platani Travel di CI EP - Impresa Individuale, Flor To S.r.l., Agenzia Viaggi Caliba Consorzio Vicentino Tours - Consorzio, Cvv di Bolzonella Bertilla - Impresa Individuale, Raduni Sportivi S.r.l., Tapas Viaggi - Impresa Individuale, Viaggitalia S.r.l., Aquila Bianca Sas di Fois Ilario, Damir Viaggi di Piolanti Miria e C. S.a.s., U.T.P.U.L.L. Express S.r.l., Bta Brasini di Brasini Federico - S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B868814BA3, B868815C76, B868816D49, B868817E1C, B868818EEF, B868819FC2, B86881A09A, B86881B16D, B86881C240, B86881D313, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Federico Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO SP, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa domanda cautelare:
- del bando pubblicato nella GUUE in data 29.9.2025, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni sub- lotto ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici – ID 2919”, con riferimento al
punto 2.1.6. in tema di cause di esclusione, in combinato disposto con il paragrafo 6.2. del Capitolato d’Oneri nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria: “fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della procedura di gara pari al valore stimato del sub-lotto di partecipazione”;
- di tutti gli atti ed i documenti allegati ai predetti atti ed integranti la lex specialis, sempre e comunque in quanto riferibili alle disposizioni espressamente impugnate;
- di ogni ulteriore atto, provvedimento, accertamento e/o quant’altro, anche istruttorio, presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente a quelli impugnati, laddove ritenuti anch’essi direttamente lesivi dei diritti delle ricorrenti nel senso sopra indicato, nonché di quelli comunque ignoti con riserva di eventuale impugnazione ex articolo 43 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO SP e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OR OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 28.10.2025 e depositato il 30.10.2025, le ricorrenti hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- del bando pubblicato nella GUUE in data 29.9.2025, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni sub- lotto ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici – ID 2919”, con riferimento al
punto 2.1.6. in tema di cause di esclusione, in combinato disposto con il paragrafo 6.2. del Capitolato d’Oneri nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria: “fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della procedura di gara pari al valore stimato del sub-lotto di partecipazione”;
- di tutti gli atti ed i documenti allegati ai predetti atti ed integranti la lex specialis, sempre e comunque in quanto riferibili alle disposizioni espressamente impugnate;
- di ogni ulteriore atto, provvedimento, accertamento e/o quant’altro, anche istruttorio, presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente a quelli impugnati, laddove ritenuti anch’essi direttamente lesivi dei diritti delle ricorrenti nel senso sopra indicato, nonché di quelli comunque ignoti con riserva di eventuale impugnazione ex articolo 43 c.p.a.;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio di CO SP e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data in data 30.10.2025 e 14.11.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti;
Rilevato che, in ultimo, la parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 27.1.2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, confermata all’udienza del giorno 25.2.2026 dal difensore ivi comparso;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e per l’effetto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le debbano essere compensate, alla luce dell’adesione palesata dai procuratori delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ET IT, Presidente
OR OB, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR OB | ET IT |
IL SEGRETARIO