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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1254/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1254/2017
R.Gen.Aff.Cont, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Cristina Maria De Vivo, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla via San Leonardo n. 10 elettivamente domicilia;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore a seguito della riassunzione del giudizio interrotto depositata telematicamente in data 13.01.2020, dall'Avv.to Elisabetta Pelliccia, unitamente al quale domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 45
- APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
E
CP_2
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Marigliano n. 4310/2016
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. In data 8.07.2010, alle ore 13.00 circa, in San Vitaliano (NA), mentre Parte_1 attraversava sulle strisce pedonali via Siani, fu investito dall'autocarro Fiat Iveco targato CP193XH,
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di proprietà di ed assicurato con la che usciva in CP_2 Controparte_1
manovra di retromarcia da una posizione di sosta.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il evocò in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Marigliano, la proprietaria e la compagnia di assicurazione del veicolo investitore al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni fisiche da lui patite in conseguenza del sinistro.
1.2. Nella contumacia di e nella resistenza della CP_2 Controparte_3 istruita la causa a mezzo dell'ascolto dei testi ammessi e di una CTU medica, con sentenza n.
430/2016, il Giudice di pace di Marigliano – declinata la proponibilità della domanda e ritenute sussistenti la legittimatio ad causam delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - affermò la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro de quo e condannò e la compagnia in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8.305,43, oltre interessi e spese di lite e di CTU, con clausola di distrazione.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello censurando la sentenza di Parte_1
primo grado unicamente nella parte in cui nella quantificazione del danno riconosciuto in favore dell'attore non aveva tenuto conto delle spese odontoiatriche sostenute e quantificate dal nominato
CTU in euro 4.800,00, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra l'investimento e le lesioni patire dall'attore.
2.1. Si è costituita in giudizio, la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e reiterando le eccezioni sollevate in primo grado di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda, oltre che di infondatezza nel merito della stessa e di contestazione del quantum debeatur.
Ha poi resistito all'unico motivo di gravame sollevato dall'appellante e ha spiegato appello incidentale al fine di ottenere la integrale riforma della sentenza impugnata per essere la stessa viziata: 1) da carente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra il fatto storico e le lesioni riscontrate e alla effettiva valutabilità delle stesse in assenza di esami strumentali idonei, oltre che sull'applicabilità o meno della novella legislativa di cui alla l. 27/2012; 2) da violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per omessa pronuncia sulla declaratoria di responsabilità; 3) da violazione degli artt. 113, 114, 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di valutazione delle prove;
4) da violazione degli artt. 101 e
195 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 90 e 91 disp. att. c.c. e 24, comma 2, cost. per omessa pronuncia in ordine alla eccepita nullità della espletata CTU. Ha, quindi, concluso, per la riforma totale della pronuncia di prime cure o, in via subordinata, per il rigetto dell'appello principale e, in
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via ulteriormente gradava, per la limitazione del quantum della somma domandata dal Parte_1 con condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.2. Nessuno si è costituito in giudizio per CP_2
2.3. A seguito di molteplici rinvii (senza buon esito) disposti per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 25 giugno 2019, il giudizio è stato dichiarato interrotto per la morte dell'unico procuratore costituito di parte appellata.
3. Con ricorso tempestivamente depositato in data 24 luglio 2019, ha riassunto Parte_1
il giudizio insistendo in tutte le conclusioni già rassegnate in atti.
3.1. Anche nel giudizio di riassunzione, si è costituita la compagnia di assicurazione, riportandosi a tutte le difese formulate dal precedente difensore, mentre è rimasta nuovamente contumace CP_2
[...]
3.2. All'udienza di prosecuzione del 30 gennaio 2020, la causa ha subito un ulteriore rinvio per tentare ancora una volta l'acquisizione del fascicolo di primo grado o, in subordine, la ricostruzione dello stesso a cura delle parti. È stata, quindi, spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 maggio 2021, poi differita al 22 marzo 2022, allorquando è stata trattenuta una prima volta in decisione con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
3.3. Con ordinanza del 21 giugno 2022, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alle parti il deposito del verbale di udienza del giudizio di primo grado nel quale è riportata la trascrizione delle dichiarazioni dell'unico teste ivi escusso, e di procedere alla rinnovazione della CTU medica espletata in primo grado, nominando a tal fine il dott. , poi sostituito Persona_1
con la dott.ssa . Persona_2
3.4. Indi, espletata CTU e disposta una integrazione della perizia tecnica ai sensi dell'art. 195 c.p.c., all'udienza del 12 settembre 2024, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi CP_2 in giudizio, a dispetto della ritualità della notifica dell'originario atto di appello nei suoi confronti, perfezionatasi a mani proprie il 1 marzo 2017.
Correttamente poi non è stato notificato nei confronti della detta parte contumace il ricorso in riassunzione a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte del difensore della compagnia di
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assicurazione appellata.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha messo in evidenza come l'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace;
infatti, il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione (v. Cass. nn. 9193/2020, 13015/2018 e
1381/2011).
2. Sempre in via pregiudiziale, va dato atto che, nonostante la cancelleria abbia effettuato diverse richieste di acquisizione del fascicolo di primo grado al Giudice di Pace di Marigliano ancora oggi esso non è presente agli atti di causa.
A fronte dell'impossibilità dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, verosimilmente smarrito, il giudice precedente ha onerato le parti alla sua ricostruzione, che hanno dato seguito al predetto incombente depositando nel fascicolo telematico gli atti ed i verbali di primo grado utili e necessari ai fini della decisione.
3. Ancora in via preliminare, preme osservare che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative alla proponibilità della domanda risarcitoria, alla legittimazione processuale delle parti ed implicitamente al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto non oggetto di specifica censura.
Bisogna, in proposito, rammentare che nell'ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente dal primo giudice, è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione delle stesse questioni (cfr. tra le tante Cass. n.
7940/2019).
E siccome, nel caso concreto, la compagnia di assicurazione appellata ha proposto appello incidentale unicamente al fine di mettere in discussione il merito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, della domanda risarcitoria avanzata dal (v. pag. 9 e seguenti della comparsa di Parte_1
costituzione), limitandosi a riproporre le eccezioni sollevate in primo grado con riferimento alla proponibilità della domanda, alla sussistenza della legittimazione processuale in capo alle parti coinvolte in lite e all'eccezione di nullità dell'originario libello introduttivo, le relative statuizioni esplicite ed implicite contenute nella sentenza impugnata devono considerarsi definitive ed insuperabili.
4. Ciò posto, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato
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introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che tanto l'appello principale quanto quello incidentale superano il vaglio di ammissibilità essendo gli stessi atti conformi ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera assolutamente chiara che oggetto di censura è unicamente il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice delle spese odontoiatriche sopportate dal danneggiato;
specularmente, balza evidente che l'appello incidentale sia volto al rigetto nel merito della domanda risarcitoria formulata da Parte_1
o in subordine alla riduzione del suo ammontare.
[...]
5. Nel merito, giova anteporre allo scrutinio dell'atto di appello principale, l'esame dell'appello incidentale, in quanto dotato di portata potenzialmente definitoria del giudizio.
5.1. I motivi di appello incidentali a mezzo dei quali la si duole dell'insussistente CP_1
motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà della propria assicurata e alla erronea valutazione delle prove raccolte sono infondati.
Non sussiste, anzitutto, il dedotto vizio di motivazione.
Ed invero, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. Cass. n. 10583/2019, n. 28308/2017 d n. 7653/2012). L'omessa
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pronuncia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto.
Nella specie, il giudice di Pace non è incorso nel denunciato vizio, posto che ha espressamente, seppur succintamente, motivato in ordine alla configurabilità della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro nell'investimento per cui è causa, ritenendo confermata dall'unico teste escusso la dinamica dell'incidente prospettata in citazione (vedi pag. 2, cpv 4 della sentenza impugnata).
Tale statuizione si rileva corretta anche alla luce di una rivalutazione delle emergenze probatorie in atti.
Non sussiste, infatti, nel racconto testimoniale reso dall'unico teste escusso la contraddittorietà e lacunosità evidenziata dalla difesa della compagnia di assicurazione.
In particolare, il teste , indifferente, nel riferire la dinamica del sinistro, Testimone_1
ha raccontato in maniera lineare che all'inizio del mese di luglio dell'anno 2010, verso le ore 13:00 si trovava a piedi a San Vitaliano alla via Siano, allorquando assistette all'incidente. Nello specifico il teste ha affermato che mentre un ragazzo e una ragazza di circa 25-30 stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, l'autocarro Fiat Iveco, nell'effettuare una manovra di retromarcia al fine di uscire da una posizione di sosta, investì i due pedoni quando questi avevano quasi concluso l'attraversamento. Ha, inoltre, precisato che: - si trovava a poca distanza dal camion;
- i due pedoni stavano camminando in fila indiana;
- l'urto avvenne tra la parte posteriore dell'autocarro ed il lato destro dei due ragazzi, che, conseguentemente rovinarono al suolo sul lato opposto;
- al ragazzo fuoriusciva sangue dalla bocca;
- che l'autista si fermò a prestare soccorso, riconoscendo la propria responsabilità.
Milita poi nel senso dell'effettivo verificarsi dell'investimento nelle descritte condizioni di tempo e di luogo il referto del pronto soccorso rilasciato dal Presidio Ospedialiero S. Anna & SS Madonna della Neve, rilasciato lo stesso giorno dell'incidente, dal quale risulta un orario di accesso (14:25), compatibile con quello indicato in citazione tenuto conto della distanza tra il presidio ospedaliero ed il luogo teatro dell'incidente e la dichiarazione di aver riportato le lesioni lamentate a seguito di un incidente stradale.
Ciò posto, giova ricordare in diritto che la giurisprudenza di legittimità rammenta che si debba tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità anche della condotta tenuta dal pedone, è necessario però verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione.
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In sostanza è necessario che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751; Cassazione civile
29/9/2006 n. 21249).
Non è, dunque, il pedone “a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone
è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (Cass. sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014, in motivazione), prova che nella specie non è stata offerta dalla compagnia appellata.
Può ritenersi, dunque, accertato l'investimento dell'attore in qualità di pedone ad opera del conducente alla guida dell'autocarro di proprietà della . CP_2
5.2. Le doglianze mosse dalla appellante incidentale sotto il profilo della ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'investimento e i danni di cui il ha chiesto il ristoro e alla Parte_1
quantificazione degli stessi, si incentrano sostanzialmente sulla critica sotto più profili della CTU medico-legale espletata in primo grado, per non avere rispettato i termini fissati dal giudice per l'espletamento delle varie fasi dell'accertamento tecnico (invio della bozza, delle note critiche e risposta alle stesse), con grave pregiudizio del diritto di difesa e per essere la stessa fondata su esami specialistici non validi.
Tali doglianze possono considerarsi superate dalla rinnovazione della CTU disposta nel presente grado del giudizio, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare piena adesione in quanto immuni da vizi logici e scientifici e congruamente motivate anche in specifica risposta alle controdeduzioni formulate dal consulente tecnico di parte appellata, che si traducono soltanto in una contestazione della percentuale del danno biologico riconosciuto, alle quali il consulente ha dato puntuale riscontro.
Le stesse sono complessivamente infondate.
Ed infatti, nell'elaborato peritale viene anzitutto riconosciuta la certa sussistenza del nesso eziologico tra l'investimento per cui è causa e le lesioni subite dall'odierno appellante/attore in primo grado come riscontrate dal referto di pronto soccorso dell'8 luglio 2010 (trauma contusivo distorsivo di spalla e ginocchio destro), mentre viene esclusa con riferimento alla lesione meniscale.
Avendo escluso tale ultima lesione dal novero di quelle riconducibili al sinistro in esame, correttamente lo stesso consulente ha ritenuto di non sottoporre il periziando ad indagini strumentali più aggiornate, così mettendo a tacere la specifica critica formulata dalla compagnia di assicurazione.
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Pur escludendo la contestata lesione meniscale tra quelle eziologicamente riconducibili all'investimento in oggetto, la nuova CTU giunge ad una quantificazione dei danni sostanzialmente riconducibile a quella operata dall'ausiliario dell'ufficio in primo grado, avendo riconosciuto 10 giorni di invalidità permanente totale, 15 giorni di invalidità temporanea al 50%, 15 giorni di invalidità temporanea al 25% e un danno biologico permanente nella misura del 4,75%.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età (31 anni), condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: euro 1.173,85 per danno biologico temporaneo;
euro 5.871,25 per danno biologico permanente nel grado del 4,75 %, per un soggetto di anni 31 al momento del sinistro.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità ad euro 7.045,10, maggiore rispetto a quella riconosciuta nella sentenza impugnata.
E tuttavia, per il divieto di reformatio in peius che consegue, alle norme, dettate dagli artt. 329 e
342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, la decisione del Giudice di appello non può essere più sfavorevole all'appellante (in questo caso incidentale) e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata.
Donde, il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente deve essere limitato alla misura riconosciuta nella sentenza di primo grado pari ad euro 6.229,23, cui va aggiunto il danno morale riconosciuto nella sentenza impugnata in euro 2.076,00 senza che tale voce di danno sia stata oggetto di specifica censura di appello incidentale, così per un ammontare di euro 8.305,43.
A tale somma deve essere poi aggiunto, in accoglimento dell'unico motivo di appello principale,
l'importo di euro 4.800,00 per le spese odontoiatriche sostenute da così come Parte_1 accertato dalla rinnovata consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta della documentazione in atti e inopinatamente escluse dall'ausiliario dell'ufficio nominato nel precedente grado del giudizio.
In definitiva, dunque, e in parziale riforma della Controparte_1 CP_2
pronuncia impugnata, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di
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del complessivo importo di euro 13.105,43 (di cui euro 8.305,43 per danno Parte_1
biologico temporaneo e permanente ed euro 4.800,00 a titolo di spese mediche). Su tale somma non
è dovuta la rivalutazione, espressamente esclusa dal giudice a quo sul rilievo della liquidazione del danno all'attualità e non censurata dall'appellante, ma solo gli interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo così come statuito dal primo giudice con affermazione non censurata a mezzo dello spiegato appello incidentale.
5. La soccombenza della compagnia di assicurazione governa le spese di lite (art.91) e giustifica la conferma della condanna della in solido con alla Controparte_1 CP_2 rifusione nei confronti dell'appellante tanto delle spese del primo grado di giudizio nella misura liquidata nella sentenza impugnata ed ivi comprese quelle di CTU, quanto di quelle del presente giudizio di appello, liquidate in applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal succ. D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
5.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Cristina Maria De Vivo, la quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5.2. Per il principio della causalità vanno poi poste a carico della sola compagnia assicuratrice quelle della CTU espletata nel presente giudizio, essendosi dato corso alla stessa in ragione dei motivi di appello incidentale dalla stessa formulati, nella misura liquidata con separato decreto che contestualmente si emette.
5.3. Il rigetto dell'appello incidentale e la sua introduzione in epoca successiva al 30 gennaio 2013 costituiscono i presupposti per dare atto della sussistenza– ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 4310/2016 così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la predetta società di assicurazione, in persona del legale rappresentante p.t., e in solido tra CP_2
loro, al pagamento
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in favore di della maggior somma (rispetto a quella prevista dalla sentenza di Parte_1
primo grado) di euro 13.105,43, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
b) conferma il capo relativo alla statuizione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ivi incluse quelle di CTU;
c) condanna le appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore del difensore antistatario della parte appellante, avv. Cristina Maria De Vivo delle spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 195,88 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio a carico della come liquidate con separato decreto che contestualmente si Controparte_1
emette, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato;
e) dà atto della sussistenza– ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Nola, il 21.01.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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