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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:15, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BOIRIVANT UGO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 5 LIVORNO presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 28.12.2024 l' adiva il Giudice del Pt_1 lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dichiarare illegittimo l'avverso atto di precetto;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava l' CP_2 odierno ricorrente, essenzialmente, di essere stato raggiunto da un atto di precetto illegittimo poiché lo stesso era stato notificato assieme alla sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Livorno senza, dunque, che fossero trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge rispetto alla notifica del titolo esecutivo.
Si costituiva evidenziando che, con sentenza di accoglimento del 10.4.2024, Controparte_1
l' odierno opponente era stato condannato al pagamento in favore di esso convenuto CP_3 dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di marzo 2022, oltre interessi di legge, mentre l' aveva provveduto al pagamento, esclusivamente, del capitale di cui alla sentenza, Pt_1 sottolineando che a fronte dell'inattività dell lo stesso aveva messo in mora l'Istituto, lo Pt_1 sollecitava al pagamento dell'ulteriore importo a mezzo PEC il 16.10.2024 per poi notificare, il
16.12.2024 atto di precetto. Il dava comunque atto che, nelle more l' pagava a CP_1 Pt_1 titolo di interessi la somma pari ad euro 814,92.
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che l'intervenuto pagamento aveva comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'intervenuto pagamento per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna (in uno con la rinuncia all'atto di precetto) elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso: pagina 2 di 3 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:15, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BOIRIVANT UGO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 5 LIVORNO presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 28.12.2024 l' adiva il Giudice del Pt_1 lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dichiarare illegittimo l'avverso atto di precetto;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava l' CP_2 odierno ricorrente, essenzialmente, di essere stato raggiunto da un atto di precetto illegittimo poiché lo stesso era stato notificato assieme alla sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Livorno senza, dunque, che fossero trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge rispetto alla notifica del titolo esecutivo.
Si costituiva evidenziando che, con sentenza di accoglimento del 10.4.2024, Controparte_1
l' odierno opponente era stato condannato al pagamento in favore di esso convenuto CP_3 dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di marzo 2022, oltre interessi di legge, mentre l' aveva provveduto al pagamento, esclusivamente, del capitale di cui alla sentenza, Pt_1 sottolineando che a fronte dell'inattività dell lo stesso aveva messo in mora l'Istituto, lo Pt_1 sollecitava al pagamento dell'ulteriore importo a mezzo PEC il 16.10.2024 per poi notificare, il
16.12.2024 atto di precetto. Il dava comunque atto che, nelle more l' pagava a CP_1 Pt_1 titolo di interessi la somma pari ad euro 814,92.
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che l'intervenuto pagamento aveva comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie,
l'intervenuto pagamento per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna (in uno con la rinuncia all'atto di precetto) elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso: pagina 2 di 3 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3