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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1401/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato EX ART. 281 SEXIES CO. 3 C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1401/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARGINELLI LUCA e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO 210 47521 47521 CESENA ITALIA presso il difensore avv. ARGINELLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZI TE LE e dell'avv. ZI STEFANIA ( ) CORSO PP MAZZINI 71 48018 FAENZA;
C.F._3 CP_2
( ) VIA ROMA 6/8 16121 GENOVA;
elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in Corso Mazzini, 71 null 48018 Faenza presso il difensore avv. ZI TE LE
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza dell'
8.10.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
1. Con atto di citazione , in proprio e quale erede Parte_1 di , ha convenuto in giudizio al fine Controparte_3 CP_1 di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertare e dichiarare che non CP_1 ha dato esecuzione alle espresse volontà di che Controparte_3 chiedeva di modificare i beneficiari delle polizze n 01209788 e n
01209850 in essere con inserendo Controparte_4 come unico beneficiario il figlio , e pertanto voglia Parte_1 condannarla, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (art 2043 c.c.), al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 162.041,72, pari a 2/3 del valore delle predette polizze al momento del decesso di , o quella Controparte_3 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
1.1 Ha dedotto in particolare che:
- di essere figlio ed erede di deceduta in data Controparte_3
2.9.2020;
- con l'ausilio e l'assistenza della convenuta, Controparte_3 richiedeva nel maggio 2015 l'apertura di conto corrente bancario presso Allianz Bank;
- successivamente, su consiglio e con l'assistenza della convenuta,
sottoscriveva n. 2 polizze di investimento con Controparte_3 [...]
una denominata Challenge Plus e l'altra Controparte_4
Personal Target 2.0., nelle quali venivano indicati, quali beneficiari, i figli , e Pt_1 Per_1 Persona_2
- ogni operazione finanziaria, dall'apertura di conto corrente all'investimento nelle polizze, ai versamenti aggiuntivi su conto corrente e sulle polizze avveniva sempre e soltanto tramite la convenuta, che si recava presso l'abitazione della madre le volte in cui quest'ultima non poteva recarsi presso il suo ufficio;
- dal 2015 e fino alla data del decesso, ha avuto Controparte_3 come referente per le operazioni bancarie e finanziarie fatte con
Allianz Bank, solo;
CP_1
- già dal 12/08/2020 e fino a poco prima del decesso, avvenuto il
02/09/2020, la Sig.ra a più riprese, lasciava Controparte_3 disposizioni scritte e orali alla Sig.ra affinché CP_1 venissero modificati i beneficiari delle polizze sopra menzionate;
in particolare chiedeva espressamente a Controparte_3 [...]
che unico beneficiario delle polizze in oggetto fosse il CP_1 figlio;
Parte_1
- che anche alla presenza di testimoni, ha chiesto Controparte_3
a in più di una occasione, che unico beneficiario CP_1 dovesse essere invitando la convenuta a Parte_1 predisporre la documentazione necessaria;
- pur avendo ammesso, sempre in presenza di CP_1 testimoni, e come emerge anche da registrazioni audio del 18/08/2020, di aver ricevuto dalla defunta indicazioni per Controparte_3 lasciare, come unico beneficiario delle polizze, , Parte_1 non lo ha fatto;
- non ha dato corso alla richiesta di CP_1 Controparte_3 nella convinzione che esisteva una procura generale, a favore di e in virtù della quale i suoi fratelli Per_2 Persona_3 avrebbero potuto, anche il giorno dopo, modificare a loro volta le disposizioni impartite da mettendo, per esempio, Controparte_3 quali beneficiari delle polizze, loro stessi;
- ha anche aggiunto che la modifica del beneficiario CP_1 delle polizze si sarebbe potuta fare solo dopo la revoca della procura notarile rilasciata a e Per_2 Persona_3
- alla data del decesso di , avvenuto il 02/09/2020, Controparte_3 il valore complessivo delle due polizze era pari ad € 243.080,47;
- a causa del comportamento omissivo e contra legem, tenuto dalla convenuta, ha subito un danno pari ad € 162.041,72 circa, pari ai
2/3 del valore che le due polizze avevano al momento della morte di
. Controparte_3 In diritto, ha quindi dedotto che la convenuta non ha adempiuto al mandato conferitole dalla madre ed ha agito in Controparte_3 violazione degli artt. 1175-1375 c.c., ed ha chiesto, quale erede di , il risarcimento del danno patito in conseguenza Controparte_3 dell'inadempimento e, in proprio, quale soggetto danneggiato dal comportamento tenuto dalla convenuta, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
In entrambi i casi, il danno è quantificato nella differenza tra quanto avrebbe percepito se fosse stato indicato quale unico beneficiario e quanto invece ha percepito in seguito alla divisione del valore delle polizze con gli altri fratelli beneficiari.
2. Si ritualmente costituita in giudizio , contestando CP_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. In data 8.2.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati i concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 co. 3 sexies c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. L'attore agisce nei confronti della convenuta per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto di mandato intervento tra sua madre – mandante - e – mandataria CP_1
- avente ad oggetto l'ordine di modificare l'indicazione del beneficiario delle polizze assicurative stipulate dalla madre.
La modifica doveva avvenire nel senso di indicare quale unico beneficiario delle polizze l'attore, con esclusione degli altri due figli – e – già beneficiari unitamente Per_3 Persona_2 all'attore. L'azione risarcitoria è promossa dall'attore iure hereditatis, quale azione contrattuale (1218 c.c.); ed in proprio, quale azione aquiliana (2043 c.c.).
A quest'ultimo proposito, pare utile chiarire che il fatto generatore di danno, assunto a fondamento dell'azione di risarcitoria tanto contrattuale quanto extracontrattuale, è il medesimo e si identifica nell'inadempimento della controparte all'ordine di modificare il beneficiario delle polizze.
5. La domanda è infondata e va respinta.
Nel caso di specie, è rimasto indimostrato che la avesse CP_1 assunto nei confronti della l'obbligo di modificare il CP_3 beneficiario delle polizze.
In altre parole, non è stato dimostrato il perfezionamento del contratto di mandato da cui deriverebbe l'obbligo della convenuta di dare esecuzione all'ordine della CP_3
Il solo fatto che la sig.ra avesse manifestato alla convenuta CP_3 la volontà di modificare il destinatario delle polizze, non è sufficiente per potere predicare la nascita in capo alla CP_1 dell'obbligo giuridicamente vincolante di procedere in tale senso.
Per aversi la nascita del vincolo obbligatorio è necessaria la prova dell'accettazione dell'ordine.
Né per vero l'attore ha allegato, ancor prima che provato, che tra le parti – sig.ra e - fosse in vigore un contratto CP_3 CP_1 quadro che obbligava la seconda ad eseguire gli ordini della prima.
Ne consegue che la sola manifestazione della volontà della sig.ra espressa alla convenuta non obbligava quest'ultima ad CP_3 adempiere, rivestendo di fatto esclusivamente gli effetti di una proposta contrattuale che necessita di essere accettata per essere vincolante.
L'attore non ha dedotto, né invero è emerso in sede istruttoria – che si è concentrata sulla prova dell'esistenza della volontà della di cambiare la polizza e sulle ragioni per la quali la CP_3 convenuta non lo ha fatto – che la avesse in effetti CP_1 accettato, in modo pieno ed incondizionato, l'incarico di modificare il beneficiario delle polizze;
la prova dell'accettazione – piena ed incondizionata – è cosa diversa, come si è detto, dalla prova della manifestazione della volontà della sig.ra di CP_3 modificare i beneficiari.
Anzi, proprio il fatto che la convenuta avesse espresso forti riserve a procedere con la modifica conduce a ritenere che la convenuta non avesse affatto accettato l'incarico da parte della sig.ra . CP_3
Lo stesso attore, con riferimento all'incontro avvenuto tra la sig.ra e la in data 18.8.2020, afferma che la convenuta CP_3 CP_1 aveva ritenuto che, per procedere alla modifica richiesta, fosse necessaria la volontà di revocare la procura notarile (pag. 3 della memoria n. 2 ex art. 183.6 c.p.c.).
Se ne ricava che la non ha mai accettato, in modo pieno CP_1 ed incondizionato di dare seguito all'ordine – meglio: alla volontà
– della ed anzi avesse rappresentato a quest'ultima le CP_3 proprie riserve a procedere nel modo che le veniva indicato.
A questo proposito, pare utile chiarire che è irrilevante ai fini che occupano stabilire se le riserve espresse della fossero CP_1 fondate: dette riserve si collocano in una fase precedente all'assunzione dell'obbligo, ed anzi si palesano quale fatto che ha indotto la convenuta a non accettare di aderire alle richieste della sig.ra . CP_3
Dalla mancata prova del contratto discende l'insussistenza dell'obbligo di adempiere e quindi dell'inadempimento, con conseguente rigetto delle domande avanzate dall'attore.
Ed in particolare, la domanda risarcitoria iure hereditatis è infondata poiché se non v'è contratto non può esservi inadempimento, con la precisazione che ciò varrebbe, all'evidenza, anche qualora si volesse ipotizzare, avvalendosi il giudice dei poteri di qualificazione giuridica dei fatti, l'esistenza di un contratto di mandato nell'interesse del terzo-attore, con conseguente richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale esercitata in proprio anche dall'attore.
La domanda risarcitoria formulata in proprio va rigettata poiché, in assenza di contratto, e quindi dell'obbligo giuridico di compiere una data operazione, l'interesse dell'attore alla modifica del beneficiario in senso a sé favorevole non assume giuridica rilevanza nei confronti della convenuta, rimanendo un interesse di mero fatto la cui lesione risulta irrisarcibile (cfr Cass. 500/99 sulla natura dell'interesse risarcibile).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di . Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 10.000, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, liquidando valori tra i minimi ed i medi, in ragione della non particolare complessità della questione trattata.
PQM
- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- A) RIGETTA la domanda avanzata da Parte_1
- B) CONDANNA a rifondere le spese legali del Parte_1 presente giudizio a liquidate in euro 10.000 per CP_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 6.11.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato EX ART. 281 SEXIES CO. 3 C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1401/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARGINELLI LUCA e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO 210 47521 47521 CESENA ITALIA presso il difensore avv. ARGINELLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZI TE LE e dell'avv. ZI STEFANIA ( ) CORSO PP MAZZINI 71 48018 FAENZA;
C.F._3 CP_2
( ) VIA ROMA 6/8 16121 GENOVA;
elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in Corso Mazzini, 71 null 48018 Faenza presso il difensore avv. ZI TE LE
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale dell'udienza dell'
8.10.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
1. Con atto di citazione , in proprio e quale erede Parte_1 di , ha convenuto in giudizio al fine Controparte_3 CP_1 di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertare e dichiarare che non CP_1 ha dato esecuzione alle espresse volontà di che Controparte_3 chiedeva di modificare i beneficiari delle polizze n 01209788 e n
01209850 in essere con inserendo Controparte_4 come unico beneficiario il figlio , e pertanto voglia Parte_1 condannarla, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (art 2043 c.c.), al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 162.041,72, pari a 2/3 del valore delle predette polizze al momento del decesso di , o quella Controparte_3 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
1.1 Ha dedotto in particolare che:
- di essere figlio ed erede di deceduta in data Controparte_3
2.9.2020;
- con l'ausilio e l'assistenza della convenuta, Controparte_3 richiedeva nel maggio 2015 l'apertura di conto corrente bancario presso Allianz Bank;
- successivamente, su consiglio e con l'assistenza della convenuta,
sottoscriveva n. 2 polizze di investimento con Controparte_3 [...]
una denominata Challenge Plus e l'altra Controparte_4
Personal Target 2.0., nelle quali venivano indicati, quali beneficiari, i figli , e Pt_1 Per_1 Persona_2
- ogni operazione finanziaria, dall'apertura di conto corrente all'investimento nelle polizze, ai versamenti aggiuntivi su conto corrente e sulle polizze avveniva sempre e soltanto tramite la convenuta, che si recava presso l'abitazione della madre le volte in cui quest'ultima non poteva recarsi presso il suo ufficio;
- dal 2015 e fino alla data del decesso, ha avuto Controparte_3 come referente per le operazioni bancarie e finanziarie fatte con
Allianz Bank, solo;
CP_1
- già dal 12/08/2020 e fino a poco prima del decesso, avvenuto il
02/09/2020, la Sig.ra a più riprese, lasciava Controparte_3 disposizioni scritte e orali alla Sig.ra affinché CP_1 venissero modificati i beneficiari delle polizze sopra menzionate;
in particolare chiedeva espressamente a Controparte_3 [...]
che unico beneficiario delle polizze in oggetto fosse il CP_1 figlio;
Parte_1
- che anche alla presenza di testimoni, ha chiesto Controparte_3
a in più di una occasione, che unico beneficiario CP_1 dovesse essere invitando la convenuta a Parte_1 predisporre la documentazione necessaria;
- pur avendo ammesso, sempre in presenza di CP_1 testimoni, e come emerge anche da registrazioni audio del 18/08/2020, di aver ricevuto dalla defunta indicazioni per Controparte_3 lasciare, come unico beneficiario delle polizze, , Parte_1 non lo ha fatto;
- non ha dato corso alla richiesta di CP_1 Controparte_3 nella convinzione che esisteva una procura generale, a favore di e in virtù della quale i suoi fratelli Per_2 Persona_3 avrebbero potuto, anche il giorno dopo, modificare a loro volta le disposizioni impartite da mettendo, per esempio, Controparte_3 quali beneficiari delle polizze, loro stessi;
- ha anche aggiunto che la modifica del beneficiario CP_1 delle polizze si sarebbe potuta fare solo dopo la revoca della procura notarile rilasciata a e Per_2 Persona_3
- alla data del decesso di , avvenuto il 02/09/2020, Controparte_3 il valore complessivo delle due polizze era pari ad € 243.080,47;
- a causa del comportamento omissivo e contra legem, tenuto dalla convenuta, ha subito un danno pari ad € 162.041,72 circa, pari ai
2/3 del valore che le due polizze avevano al momento della morte di
. Controparte_3 In diritto, ha quindi dedotto che la convenuta non ha adempiuto al mandato conferitole dalla madre ed ha agito in Controparte_3 violazione degli artt. 1175-1375 c.c., ed ha chiesto, quale erede di , il risarcimento del danno patito in conseguenza Controparte_3 dell'inadempimento e, in proprio, quale soggetto danneggiato dal comportamento tenuto dalla convenuta, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
In entrambi i casi, il danno è quantificato nella differenza tra quanto avrebbe percepito se fosse stato indicato quale unico beneficiario e quanto invece ha percepito in seguito alla divisione del valore delle polizze con gli altri fratelli beneficiari.
2. Si ritualmente costituita in giudizio , contestando CP_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. In data 8.2.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati i concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 co. 3 sexies c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. L'attore agisce nei confronti della convenuta per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto di mandato intervento tra sua madre – mandante - e – mandataria CP_1
- avente ad oggetto l'ordine di modificare l'indicazione del beneficiario delle polizze assicurative stipulate dalla madre.
La modifica doveva avvenire nel senso di indicare quale unico beneficiario delle polizze l'attore, con esclusione degli altri due figli – e – già beneficiari unitamente Per_3 Persona_2 all'attore. L'azione risarcitoria è promossa dall'attore iure hereditatis, quale azione contrattuale (1218 c.c.); ed in proprio, quale azione aquiliana (2043 c.c.).
A quest'ultimo proposito, pare utile chiarire che il fatto generatore di danno, assunto a fondamento dell'azione di risarcitoria tanto contrattuale quanto extracontrattuale, è il medesimo e si identifica nell'inadempimento della controparte all'ordine di modificare il beneficiario delle polizze.
5. La domanda è infondata e va respinta.
Nel caso di specie, è rimasto indimostrato che la avesse CP_1 assunto nei confronti della l'obbligo di modificare il CP_3 beneficiario delle polizze.
In altre parole, non è stato dimostrato il perfezionamento del contratto di mandato da cui deriverebbe l'obbligo della convenuta di dare esecuzione all'ordine della CP_3
Il solo fatto che la sig.ra avesse manifestato alla convenuta CP_3 la volontà di modificare il destinatario delle polizze, non è sufficiente per potere predicare la nascita in capo alla CP_1 dell'obbligo giuridicamente vincolante di procedere in tale senso.
Per aversi la nascita del vincolo obbligatorio è necessaria la prova dell'accettazione dell'ordine.
Né per vero l'attore ha allegato, ancor prima che provato, che tra le parti – sig.ra e - fosse in vigore un contratto CP_3 CP_1 quadro che obbligava la seconda ad eseguire gli ordini della prima.
Ne consegue che la sola manifestazione della volontà della sig.ra espressa alla convenuta non obbligava quest'ultima ad CP_3 adempiere, rivestendo di fatto esclusivamente gli effetti di una proposta contrattuale che necessita di essere accettata per essere vincolante.
L'attore non ha dedotto, né invero è emerso in sede istruttoria – che si è concentrata sulla prova dell'esistenza della volontà della di cambiare la polizza e sulle ragioni per la quali la CP_3 convenuta non lo ha fatto – che la avesse in effetti CP_1 accettato, in modo pieno ed incondizionato, l'incarico di modificare il beneficiario delle polizze;
la prova dell'accettazione – piena ed incondizionata – è cosa diversa, come si è detto, dalla prova della manifestazione della volontà della sig.ra di CP_3 modificare i beneficiari.
Anzi, proprio il fatto che la convenuta avesse espresso forti riserve a procedere con la modifica conduce a ritenere che la convenuta non avesse affatto accettato l'incarico da parte della sig.ra . CP_3
Lo stesso attore, con riferimento all'incontro avvenuto tra la sig.ra e la in data 18.8.2020, afferma che la convenuta CP_3 CP_1 aveva ritenuto che, per procedere alla modifica richiesta, fosse necessaria la volontà di revocare la procura notarile (pag. 3 della memoria n. 2 ex art. 183.6 c.p.c.).
Se ne ricava che la non ha mai accettato, in modo pieno CP_1 ed incondizionato di dare seguito all'ordine – meglio: alla volontà
– della ed anzi avesse rappresentato a quest'ultima le CP_3 proprie riserve a procedere nel modo che le veniva indicato.
A questo proposito, pare utile chiarire che è irrilevante ai fini che occupano stabilire se le riserve espresse della fossero CP_1 fondate: dette riserve si collocano in una fase precedente all'assunzione dell'obbligo, ed anzi si palesano quale fatto che ha indotto la convenuta a non accettare di aderire alle richieste della sig.ra . CP_3
Dalla mancata prova del contratto discende l'insussistenza dell'obbligo di adempiere e quindi dell'inadempimento, con conseguente rigetto delle domande avanzate dall'attore.
Ed in particolare, la domanda risarcitoria iure hereditatis è infondata poiché se non v'è contratto non può esservi inadempimento, con la precisazione che ciò varrebbe, all'evidenza, anche qualora si volesse ipotizzare, avvalendosi il giudice dei poteri di qualificazione giuridica dei fatti, l'esistenza di un contratto di mandato nell'interesse del terzo-attore, con conseguente richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale esercitata in proprio anche dall'attore.
La domanda risarcitoria formulata in proprio va rigettata poiché, in assenza di contratto, e quindi dell'obbligo giuridico di compiere una data operazione, l'interesse dell'attore alla modifica del beneficiario in senso a sé favorevole non assume giuridica rilevanza nei confronti della convenuta, rimanendo un interesse di mero fatto la cui lesione risulta irrisarcibile (cfr Cass. 500/99 sulla natura dell'interesse risarcibile).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di . Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 10.000, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, liquidando valori tra i minimi ed i medi, in ragione della non particolare complessità della questione trattata.
PQM
- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- A) RIGETTA la domanda avanzata da Parte_1
- B) CONDANNA a rifondere le spese legali del Parte_1 presente giudizio a liquidate in euro 10.000 per CP_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 6.11.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni