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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 25/09/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 829/2024 e promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] – 38060 Calliano ma domiciliato in Via Dietro Beseno nr. 5, Besenello
(TN); rappresentato/a e difeso/a – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv.
PERENZONI MARISA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068 Rovereto (TN);
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Calliano (TN), Via Brennero nr. 5/B; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PELLEGRINI STEFANIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del difensore in Viale Pilati, 2 38066 Riva del Garda (TN);
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di mantenimento di minore
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note del 19.09.2025.
Parte resistente: come da note del 22.09.2025.
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore come da conclusioni congiunte.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...], così Persona_1 come stabilite nel decreto n. 740/2023 pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 17.03.2023
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.04.2025, , ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Chiesto rinvio per coltivare le trattative pendenti fra le parti, all'udienza del 24.09.2025, celebrata a trattazione scritta, le parti hanno depositato conclusioni congiunte personalmente sottoscritte.
4. In data 18.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 740/2023 del 17.03.2023, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1) “disporre che l'immobile già adibito a casa familiare, identificato catastalmente come p.ed. 223
p.m. 4 in CC Castelpietra e sito alla Via Brennero n. 5/B a Calliano, rimanga assegnata in uso gratuito alla signora quale genitore collocatario, per ulteriori anni quattro, da computarsi a CP_1 decorrere dall'udienza del 17.09.2025;
2) disporre che tutte le utenze e spese condominiali dell'ex casa famigliare siano poste integralmente a carico della signora CP_1
pagina2 di 3 3) disporre che per i prossimi quattro anni il signor continuerà a garantire alla signora Parte_1 tutta la fornitura di legname necessaria per il riscaldamento dell'immobile ex casa CP_1 coniugale;
4) ferme ed invariate tutte le altre condizioni stabilite nel Decreto n. cron. 740/2023 reso dal Tribunale di Rovereto in data 16.03.2023;
5) spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 829/2024 e promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] – 38060 Calliano ma domiciliato in Via Dietro Beseno nr. 5, Besenello
(TN); rappresentato/a e difeso/a – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv.
PERENZONI MARISA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068 Rovereto (TN);
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Calliano (TN), Via Brennero nr. 5/B; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PELLEGRINI STEFANIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del difensore in Viale Pilati, 2 38066 Riva del Garda (TN);
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di mantenimento di minore
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note del 19.09.2025.
Parte resistente: come da note del 22.09.2025.
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore come da conclusioni congiunte.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...], così Persona_1 come stabilite nel decreto n. 740/2023 pronunciato dal Tribunale di Rovereto il 17.03.2023
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.04.2025, , ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Chiesto rinvio per coltivare le trattative pendenti fra le parti, all'udienza del 24.09.2025, celebrata a trattazione scritta, le parti hanno depositato conclusioni congiunte personalmente sottoscritte.
4. In data 18.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 740/2023 del 17.03.2023, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1) “disporre che l'immobile già adibito a casa familiare, identificato catastalmente come p.ed. 223
p.m. 4 in CC Castelpietra e sito alla Via Brennero n. 5/B a Calliano, rimanga assegnata in uso gratuito alla signora quale genitore collocatario, per ulteriori anni quattro, da computarsi a CP_1 decorrere dall'udienza del 17.09.2025;
2) disporre che tutte le utenze e spese condominiali dell'ex casa famigliare siano poste integralmente a carico della signora CP_1
pagina2 di 3 3) disporre che per i prossimi quattro anni il signor continuerà a garantire alla signora Parte_1 tutta la fornitura di legname necessaria per il riscaldamento dell'immobile ex casa CP_1 coniugale;
4) ferme ed invariate tutte le altre condizioni stabilite nel Decreto n. cron. 740/2023 reso dal Tribunale di Rovereto in data 16.03.2023;
5) spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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