TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2994/23 R.G.
tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Anna Santarsiero e Nazareno Giorgiano che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio degli avv.ti Cristiana CP_1
Coviello e Marco Pesce che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli minori.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.08.2023 ha chiesto che siano regolati Parte_1
l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori (n. Persona_1
28.04.2021) e (n. 04.11.2022) nati dalla relazione Persona_2 affettiva intercorsa tra esso ricorrente e . CP_1
Ha dedotto che la resistente a dicembre 2021 ha abbandonato la casa familiare di , portando con sé il figlio , e si è traferita presso i suoi genitori Per_3 Per_1 in San Cataldo di Bella;
che essi si sono poi riappacificati, ma dopo la nascita di la resistente si è nuovamente allontanata, facendo ritorno alla casa Per_2 materna con i bambini;
che da quel momento i rapporti si sono definitivamente deteriorati, tanto che la resistente gli ha impedito di incontrare i figli.
Ha dichiarato di essere dipendente con contratto a tempo determinato presso un pastificio e di lavorare su tre turni (mattina, pomeriggio e notte), di percepire uno stipendio mensile di circa 1.450,00 euro e di avere sempre contribuito alle esigenze dei figli.
Ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento, del mantenimento e della frequentazione dei figli minori secondo lo schema proposto, con l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento mensile di complessivi 300,00 euro
(150,00 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat-
Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della resistente.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la resistente, la quale ha dedotto di essere stata costretta ad abbandonare la casa familiare a causa del temperamento violento del ricorrente;
di essere socia della società che gestisce un bar in , presso il quale lavora;
di non essere titolare di beni immobili Per_3
o mobili registrati, né di prodotti finanziari.
Ha allegato di essere stata vittima, durante la convivenza con il ricorrente, di molteplici episodi di violenza fisica e verbale, anche alla presenza del figlio e che, dopo un periodo di allontanamento da lui, le parti hanno ripreso Per_1 la relazione da cui è nata la figlia . Persona_2
Tuttavia, a seguito del protrarsi di ulteriori gravi episodi di violenza, minacce di morte e di suicidio da parte del ricorrente - per i quali pende procedimento penale - ella ha inizialmente voluto che il padre incontrasse i figli solo in sua presenza e ciò fino all'ultima aggressione, dopo la quale il ricorrente non ha più cercato i figli.
Ha chiesto disporsi il divieto di avvicinamento del ricorrente ad essa resistente e ai figli;
l'affidamento esclusivo dei figli minori a lei;
in subordine, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con la prevalente collocazione abitativa dei minori presso di lei;
la frequentazione dei figli con il padre in modalità protetta;
l'imposizione a carico del ricorrente del contributo di mantenimento mensile di 600,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la percezione integrale dell'assegno unico universale per i figli in suo favore.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, disposta ed espletata CTU, nel corso dell'istruttoria le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 19.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo sottoscritto dai genitori e dai difensori in data
11.02.2025, del seguente testuale tenore:
1. “i figli minori e sono affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
2. il padre incontrerà i figli minori nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì, dalle 16,30 alle 19,30, nonché a domeniche alterne dalle 11,00 alle 17,00.
In occasione di ogni incontro, persona di fiducia del ricorrente preleverà i minori presso la casa materna e ve li ricondurrà al termine dell'incontro.
Quando le parti riterranno che il rapporto tra le stesse non crea ostacoli
e/o pregiudizi potranno con la sottoscrizione di una nota da parte di entrambi consentire che il sig. potrà recarsi anche da Parte_1 solo presso la casa materna per incontrare i figli.
3. Con gradualità, e rispettando le esigenze dei minori, il padre a partire dal mese di agosto 2025 potrà tenere con sé i figli anche per il pernotto e nello specifico nel mese di agosto e settembre 2025 il primo week end del mese
(2/3 agosto- 6/7 settembre) dal sabato alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 19.30. A partire dal mese di ottobre 2025 il padre potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze dei minori, a week end alternati a partire dal primo week end di ottobre (4/5 ottobre) e così alternando settimanalmente, dal sabato alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 19.30. Persona di fiducia del padre preleverà i minori presso la casa materna e ve li ricondurrà al termine dell'incontro. Quando le parti riterranno che il rapporto tra le stesse non crea ostacoli e/o pregiudizi potranno con la sottoscrizione di una nota da parte di entrambi consentire che il sig. potrà recarsi anche da solo presso la casa Parte_1 materna per incontrare i figli.
4. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre alternativamente di anno in anno il 25 o il 26 dicembre dalle ore dalle 9,00 alle 21,00 (iniziando per le festività 2024- 2025 dal 26 dicembre) il 31 dicembre o il 1 gennaio dalle ore dalle 9,00 alle 21,00 (iniziando per le festività 2024 – 2025 dal 31 dicembre), durante le festività di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis dalle ore dalle 9,00 alle 21,00 (iniziando per le festività 2025 dal lunedì); alternativamente con la madre o con il padre le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, con le stesse modalità stabilite. 5. Le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate, verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, anche in questo caso, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà dei figli;
Ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e le feste della mamma e del papà;
6. A decorrere dall'anno 2026, durante il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla riapertura della stessa, il padre terrà con sé i figli per 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto dalle ore dalle 9,00 del primo giorno alle ore 21,00 dell'ultimo.
Periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nella scelta dovrà tenersi conto anche della festività del ferragosto, al fine di garantire che i minori possano trascorrerli di anno in anno con l'uno o l'altro genitore, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno;
7. Relativamente all'esercizio del diritto di visita del padre con i minori,
l'organizzazione prevederà che una persona di fiducia del padre preleverà
i minori presso la casa materna e ve li ricondurrà al termine dell'incontro.
Quando le parti riterranno che il rapporto tra le stesse non crea ostacoli
e/o pregiudizi potranno con la sottoscrizione di una nota da parte di entrambi consentire che il sig. potrà recarsi anche da Parte_1 solo presso la casa materna per incontrare i figli.
8. il padre provvederà al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente dal settembre 2024 secondo gli indici Istat Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dalle Linee Guida del CNF;
9. l'Assegno Unico universale per la prole per i figli sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . CP_1
Sulla base delle riportate conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni. Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dalle parti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e garantisce anche l'inesistenza di contatti potenzialmente pericolosi, dati i trascorsi denunciati dalla resistente.
Tenuto conto, tuttavia, di quanto evidenziato dalla nominata c.t.u., secondo cui
“Il percorso consulenziale ha fatto emergere una particolare complessità della situazione legata ad una importante difficoltà di comunicazione tra i genitori che richiede un intervento di sostegno psicologico individuale per entrambi i genitori, che porti ad una migliore comunicazione tra loro e garantisca in futuro il superamento della conflittualità nell'interesse maggiore dei figli” (v. relazione di c.t.u. per dott.ssa , pag. 17), entrambi i genitori vanno Controparte_2 invitati ad intraprendere il suggerito percorso di sostegno psicologico individuale, ciascuno presso il Consultorio familiare competente.
La consulente ha anche rilevato che “I minori vivono un rapporto sereno con entrambi i genitori e attualmente sono tenuti fuori dalla conflittualità esistente nella coppia: percepiscono i genitori ugualmente autorevoli e presenti nella relazione;
comprensivi, attenti e pronti a sostenerli e si rapportano a loro allo stesso modo. La prevalenza del collocamento potrebbe nel tempo incidere nella percezione di una differenza di presenza nella loro vita” ed ha ipotizzato una regolamentazione del diritto di visita che prevede una graduale potenziamento della presenza del padre nella quotidiana gestione dei bambini (ibidem, pagg.
16-17).
Ciò considerato - ed avuto riguardo, in generale, alle conclusioni di cui alla espletata c.t.u. (v. relazione per dott.ssa , pagg. 12 segg.), Controparte_2 nonché alle positive relazioni del Servizio Sociale incaricato degli incontri protetti inizialmente disposti tra padre e figli -, a giudizio del Tribunale l'accordo risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento condiviso e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti - secondo la quale il padre è dipendente di un pastificio e gode di una retribuzione mensile di 1.450,00 mentre la madre è socia di un bar e ha una sua autonomia economica - l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario quantificato in complessivi 400,00 euro mensili (200,00 euro mensili per ciascun figlio) da rivalutare secondo gli indici Istat-Foi a carico del padre, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre e al 50% delle spese straordinarie, garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese della espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà e in solido.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 01.08.2023 così provvede:
[...] CP_1
a) omologa l'accordo delle parti sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento dei figli minori e , come Per_1 Persona_2 integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
b) invita i genitori, nel superiore interesse dei figli, ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico individuale suggerito dalla nominata c.t.u. e indicato in motivazione;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
d) pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà e in solido, le spese della espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto.
Potenza, camera di consiglio del 24.06.2025 La Presidente est.