Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 15/04/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 99/ 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica Il Giudice Cons. ED NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23977 del registro di Segreteria, proposto dal sig.:
M. F., nato ad [...] il XX/XX/XXXX ed ivi residente in via XXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso per procura allegata all’atto di ricorso dall’ Avv. Monica Olivi ed elettivamente domiciliato nel suo studio in via Ponchielli n.11 a Montefelcino
(PU), indirizzo PEC per le comunicazioni monicaolivi@pec.ordineavvocatipesaro.it,
CONTRO
INPS - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Valeria Salvati (C.F.: [...];
avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it) e AN ER
(C.F.M[...]; avv.susanna.mazzaferri@postacert.inps.gov.it),
con le stesse elettivamente domiciliato in via San Martino n.23 ad Ancona, presso l’Ufficio Legale INPS ;
INPS - Direzione Provinciale di Pesaro, Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del responsabile pro-tempore;
INPS - Direzione Provinciale di Chieti, Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del responsabile pro-tempore;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
Ministero della Cultura - Galleria Nazionale delle Marche, in persona del responsabile pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 158 del D.lgs. n.174/2016, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dalla Dott.ssa RO FR (C.F. [...]) Funzionario Amministrativo in servizio presso il Palazzo ducale di Urbino e dal Dott. Roberto Bernardi (C.F.
[...]), dirigente del Servizio III della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione, via del Collegio Romano n.27, 00186 Roma ed ivi domiciliato ai fini del presente procedimento (PEC: dgruo.servizio3@pec.cultura.gov.it) ;
visti gli atti ed i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario MA IA MAni, per il ricorrente l’Avv. Sabrina SteF., sostituto processuale dell’avv. Monica Olivi, come da nomina depositata in udienza, l’Avv. M. Alessandrini in sostituzione, giusta delega orale, dell’avv. Valeria Salvati per IN, la Dott.ssa RO FR per il Ministero della Cultura.
Premesso in
FATTO
Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18 giugno 2025 il Sig. M. F. adiva questa Corte chiedendo di “ […] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini pensionistici, del beneficio previsto dall’art.25 del DPR 1092/73 con conseguente
riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione della maggiorazione dell’anzianità contributiva dell’aumento di ¼ del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavori insalubri dal 2/11/78 al 31/12/2006, con esclusione dei periodi di ferie, festività ed assenze per altri motivi, o per quel diverso periodo di tempo accertato in corso di causa e per l’effetto condannare l’IN alla rideterminazione della pensione dalla decorrenza originaria ed alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, con interessi e rivalutazione di legge, oltre l’adeguamento del trattamento corrente, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario”. Si chiedeva, poi, l’esperimento di mezzi istruttori.
In sintesi, a fondamento della propria richiesta il sig. F. produceva il decreto n.800/2018 della Galleria Nazionale delle Marche, di riconoscimento della maggiorazione di cui all’art.25 del d.p.r. 1092/73 per essere stato adibito a lavori insalubri per il servizio svolto dal 2/11/1978 al 31/12/2006 ed il proprio attestato di servizio, che certificava “ […] una maggiorazione ai fini della quiescenza, per lavori insalubri, per il servizio svolto dal 2/11/1978 al 31/12/1995 di 1 anno 1 mese e 10 giorni e dal’ 1/1/1996 al 31/12/2006 di 1 anno 8 mesi e 24 giorni per un totale di 2 anni 10 mesi e 4 giorni. [...]”.
Veniva, altresì, puntualizzato che il decreto di revoca n.10/21 era stato motivato solamente dal mancato rinvenimento del libretto individuale di rischio e dalla conseguente impossibilità di documentare in maniera analitica i servizi prestati, ritenendosi che lo stesso non fosse mai stato istituito.
Il Ministero della Cultura si costituiva in giudizio con memoria del 23/01/2026 concludendo per “ -1 Inammissibilità del ricorso in rito ai sensi dell’art.153 del codice di giustizia contabile Dlgs n.174/2016 in riferimento all’art. 152 lettera d, e altresì ai sensi dell’art. 153 co. 1 del codice di giustizia contabile Dlgs n.174/2016 lettera b); -2 Difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura e richiesta di estromissione dal giudizio; - nel merito in considerazione della posizione assunta dall’INPS e dei riflessi conseguenziali
- maturata prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva, rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese”.
In particolare, circa l’eccezione di inammissibilità ex art. 153 c.1 c.g.c. in riferimento all’art.152 lettera d), è stato contestato che nel ricorso non vi sia stata una succinta esposizione dei fatti, ai fini dell’accertamento dell’adibizione a lavori insalubri, che non poteva limitarsi a richiamare la tipologia dei prodotti impiegati, bensì le concrete modalità della relativa utilizzazione.
È stata, inoltre, eccepita l’inammissibilità ex art. 153 lett. b) che si configura quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa.
Sempre in rito si è, infine, contestato il difetto di legittimazione passiva essendo IN il soggetto titolare del potere di liquidare il trattamento previdenziale spettante.
Nel merito, il Ministero ha disconosciuto la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per il riconoscimento del beneficio di cui all’art.25 del d.p.r.
n.1092/73 e del conseguente adeguamento della posizione previdenziale del ricorrente. In particolare, sotto il profilo soggettivo le qualifiche del sig. F. -
prima operaio specializzato fotografo, quindi assistente tecnico - non avrebbero consentito l’assimilazione a quella operaia/ex operaia, nei cui esclusivi confronti sarebbe applicabile il beneficio per cui è causa; sotto il profilo oggettivo, poi, il ricorrente non avrebbe svolto effettivamente quei lavori che, in base all’art.1 del d. lgt. n.1100/1919, sono da considerarsi insalubri, genericamente richiamandosi all’esposizione a sostanze nocive.
L’INPS si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 31/03/2026 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, accertata la carenza di legittimazione sostanziale dell’INPS in ordine alla pretesa attorea in ragione del suo ruolo di mero ente pagatore della pensione in oggetto, così provvedere: - in caso di accoglimento del ricorso, adottare ogni statuizione ritenuta necessaria ai fini della ricostituzione del trattamento pensionistico in questione, condannando in via esclusiva il Ministero resistente al pagamento delle spese legali eventualmente liquidate in favore dell’attore e tenendo in ogni caso indenne l’INPS da ogni onere di lite; - in caso di rigetto del ricorso, confermare l’esattezza del trattamento pensionistico già liquidato dall’ INPS sulla base del Decreto Ministeriale, con vittoria delle spese di lite”.
In particolare l’Istituto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto intestatario “del compito esclusivo di liquidare ed erogare le prestazioni sulla base delle certificazioni e degli atti trasmessi dalle Amministrazioni datrici di lavoro”, non potendo accertare in via autonoma i presupposti del beneficio di cui all’art.25 del D.P.R. n. 1092/73 “che presuppone la verifica di elementi di fatto che solo l’Amministrazione datrice di lavoro può conoscere e certificare”.
Nel merito ha, altresì, eccepito la mancanza di documentazione probatoria atta a dimostrare lo svolgimento di lavori insalubri, non essendo sufficiente la generica allegazione di avere svolto l’attività di fotografo. Questo pur ribadendo, in conclusione, che l’INPS è carente di legittimazione sostanziale
“pur essendo litisconsorte in ragione del proprio ruolo di ente pagatore della prestazione pensionistica”.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 è comparso, per la parte ricorrente, l’Avv. SteF., la quale, richiamandosi al ricorso introduttivo, ha contestato le deduzioni avverse, insistendo per l’integrale accoglimento delle domande ivi formulate, previo eventuale esperimento dei mezzi istruttori.
È altresì comparsa la Dott.ssa FR, in rappresentanza del Ministero della Cultura, la quale si è integralmente riportata alla memoria difensiva depositata in atti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Per l’INPS è comparso l’Avv. Alessandrini, che, richiamando anch’egli la memoria difensiva già versata in atti, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Considerato in
DIRITTO
La fattispecie per cui è causa afferisce all’istanza del ricorrente di riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusa la maggiorazione di ¼ dell’anzianità contributiva di cui al beneficio previsto dall’art.25 del dpr n.1092/73 riconosciuto per i periodi di adibizione a lavori insalubri.
In via preliminare non si accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art.153 lett. b) del codice di giustizia contabile, in ragione dell’equipollente notifica di formale atto di diffida a provvedere all’amministrazione e ad INPS, previa domanda del 21.6.22.
In via ulteriormente preliminare è da rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art.152 lett. d) c.d.c., essendo il thema decidendum ben chiarito in fatto ed in diritto nell’atto introduttivo, come in sintesi esposto e richiamato nella parte in fatto della presente decisione. In particolare, si sottolinea che parte ricorrente ha affermato l’utilizzo da parte del F. di sostanze nocive nell’attività di preparazione dei bagni di sviluppo, nei bagni di fissaggio e per aumentare il contrasto nei negativi (cfr. pag.4-5 del ricorso).
Sempre in via preliminare si conferma la legittimazione passiva del Ministero della Cultura, assumendo l’INPS il ruolo di ordinatore secondario della spesa pensionistica definita sulla base del provvedimento ministeriale che disconosce il beneficio ex art.25 del dpr n.1092/73 nei termini temporali richiesti.
Tra le preliminari si respinge, infine, l’eccezione di prescrizione, sollevata in quanto il diritto alla maggiorazione contributiva, di cui al richiamato art. 25 del D.P.R. n. 1092/73, sarebbe un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione, che può essere fatto valere a prescindere dal pensionamento e, pertanto, soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2943 c.c. o, in subordine al temine generale decennale. A tal proposito, nel rigettare l’eccezione, la più condivisibile giurisprudenza ha precisato che “[…]
l’aumento nel computo dei servizi previsto dall’art.25 del D.P.R. n.1092/1973 viene riconosciuto d’ufficio, al momento della liquidazione del trattamento di pensione, come peraltro si desume, a contrariis, dalla mancata inclusione di tale beneficio tra quelli che richiedono la domanda dell’interessato ( D.P.R.
n.1092/1973, Titolo II, Capo II, artt. 10-17). Non sussiste una tutela anticipata rispetto al momento del collocamento in pensione, né tale diritto è soggetto a decadenza. […]” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, n.19/2024). Quanto sopra, senza volere pretermettere che il decreto direttoriale n.10/2021, di annullamento del decreto n.800/2018 che riconosceva il beneficio contributivo, non era stato notificato “per puro errore materiale” e veniva reso noto al sig. F. solamente con comunicazione del 05/12/2023.
Non si procede, infine, all’esperimento di mezzi istruttori, reputandosi che la vicenda per cui è causa sia matura per la decisione.
Passando al merito, l’istanza è da accogliersi.
A tal proposito, l’art.25 del dpr n. 1092/73, di cui si invoca l’applicazione prevede, al comma 1, che “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”. Al penultimo ed all’ultimo comma stabilisce che “I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro”. “Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n.1100”.
Con riferimento ai requisiti soggettivi per la spettanza del beneficio si aderisce all’orientamento per cui “non appare dirimente il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell’art.25 del dpr n.1092/1973, dovendosi invece postulare - alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell’univoca tutela del diritto alla salute - che il focus della tassatività della fattispecie normativa in esame attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri, assunta quale ratio della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d’istituto potenzialmente dannose per la salute” (cfr. Sez. Giur. Lazio, sent. n.331/2015; Sez. Giur Toscana, sent. n.174/2023). Quanto sopra senza volere, comunque, pretermettere che, sotto il profilo soggettivo, l’inquadramento dal 1° giugno 1985 come operatore tecnico implicava, peraltro, l’equivalenza di qualifica funzionale con quella operaia specializzata, ai sensi di quanto indicato nella circolare del Ministero per la funzione pubblica (14 ottobre 1988 - G.U. n.262/1988); nulla quaestio, invece, per quanto riguarda l’inquadramento avvenuto dal 27/11/1978 al 31/5/1985 con la qualifica, per l’appunto, di operaio specializzato.
Sotto il profilo oggettivo, poi, il fatto di essere dedicato nell’attività lavorativa anche allo sviluppo e stampa delle fotografie, con conseguente adibizione alla camera oscura del laboratorio fotografico, richiedeva l’impiego di alcune sostanze nocive di cui al richiamato d. lgt. n.1100/1919 e come riportato dal ricorrente (pag.4-5). A riprova, la Direttrice del laboratorio fotografico della Soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche di Urbino, dott.ssa Vastano confermava, con dichiarazione rilasciata ex art.47 del d.p.r.
n.445/2000, che “ il Sig. F. è venuto a contatto ed è stato esposto alle seguenti sostanze tossiche contenute nei prodotti utilizzati in camera oscura per lo sviluppo e la stampa quali: acetone, acido acetico, acido borico, borace, celluloide, potassio cianuro, sodio solfito, idrochinone, tiosolfato di ammonio, sodio solfito. […]”. In conclusione sul punto, secondo la giurisprudenza contabile dalla quale non vi è ragione per discostarsi, la summenzionata attività è da ricondursi ed equipararsi alla “preparazione ed esecuzione di analisi chimiche” di cui al punto 5, dell’art.1 del citato decreto n.1100/1919 (cfr. in terminis Corte dei Conti, Sez. Lazio del 23/11/2022 n.788).
Sul piano probatorio, questo Giudice ritiene la documentazione agli atti sufficiente per l’accoglimento, nei termini di cui infra, della domanda del ricorrente. Questo anche secondo un criterio di ragionevole ricostruzione della vicenda per cui è causa, in quanto lo sviluppo e la stampa fotografica.
illo tempore, rientravano nelle ordinarie competenze del fotografo, considerazione che trova ulteriore e non scalfita conferma nell’attestato dei servizi effettuati dal F., laddove si certifica da parte del Ministero, Galleria Nazionale delle Marche - Urbino che “E’ riconosciuta a favore del sig. F. M.
una maggiorazione ai fini della quiescenza, per lavori insalubri, per il servizio svolto dal 2/11/1978 al 31/12/1995 di 1 anno 1 mese e 10 giorni e dall’
1/1/1996 al 31/12/2006 di 1 anno 8 mesi e 24 giorni per un totale di 2 anni 10 mesi e 4 giorni. […]”. Peraltro, non risulta in atti che il Ministero abbia assunto alcuna iniziativa nei confronti degli autori delle richiamate certificazioni/dichiarazioni, cosa che avrebbe dovuto fare, laddove inveritiere.
In conclusione, si accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art.25 del d.p.r. n.1092/1973 nei termini di cui all’attestato dei servizi, per un totale di 2 anni 10 mesi e 4 giorni e, per l’effetto, si condanna INPS alla riliquidazione del trattamento previdenziale dalla relativa decorrenza originaria, con la corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, con interessi e rivalutazione di legge, oltre all’adeguamento del trattamento corrente.
Considerate le differenti interpretazioni della giurisprudenza nella materia in esame, si ravvisano i presupposti per dichiarare l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. M. F.:
- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art.25 del d.p.r. n.1092/1973 nei termini di cui all’attestato dei servizi, per un totale di 2 anni 10 mesi e 4 giorni e, per l’effetto, condanna INPS alla riliquidazione del trattamento previdenziale dalla decorrenza originaria corrispondendo gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, con interessi e rivalutazione di legge, oltre all’adeguamento del trattamento corrente.
Compensa le spese tra le parti del giudizio.
Ai sensi dell’art.52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Ancona il 15 aprile 2026.
Il Giudice
ED NI
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 15 aprile 2026 Il Segretario di udienza MA IA MAni f.to digitalmente
^^^^^^^
In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs.
n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Il funzionario amministrativo MA IA MAni – f.to digitalmente