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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 259 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster, con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo, in Matera, al vico XX Settembre n° 6;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del Presidente e AR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dagli avv.ti Vito Dinoia (C.F. ) e Emilia Sciaraffa C.F. C.F._2
), in virtù di procura generale ad lites a rogito notaio in Fiumicino- C.F._3 Persona_1 CP_ Roma, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in via Pretoria n. 263,
Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: disoccupazione agricola/ANF anno 2013 - appello avverso la sentenza n. 379/2022, pubblicata il
29/06/2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nel procedimento R.G. n. 883/2015, non notificata.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita: 1) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni CP_ espresse in narrativa, il diritto del ricorrente a percepire dall' il trattamento ordinario/requisiti ridotti/speciali di disoccupazione agricola per l'anno 2013 e per il numero di giornate lavorative indicate al CP_ punto 2) del presente ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire dall' gli
ANF per l'anno 2012; 3) per l'effetto, condannare l' , in persona AR del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla medesima parte ricorrente le prestazioni richieste ed accertate, nella misura di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti a partire dal 120° giorno dell'inoltro della domanda fino al soddisfo;
4) condannare l' AR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e
[...] competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare: dichiarare parte appellante decaduta dall'azione (eccezione rilevabile anche d'Ufficio, in ogni stato e grado del giudizio), riformando sul punto l'impugnata sentenza e rigettando integralmente ogni avversa domanda;
in via principale, nel solo caso di CP_ rigetto dell'eccezione preliminare dell' rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma dell'impugnata sentenza nella parte in CP_ cui accoglie le difese dell' (svolgimento attività prevalente di coltivatore diretto nell'anno 2013 e rigetto delle domande di DS agr. e ANF per l'anno 2013) e rigetta quelle avverse, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.12.2022, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, fosse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente CP_ a percepire dall' il trattamento ordinario/requisiti ridotti/speciali di disoccupazione agricola per l'anno
2013 e per il numero di giornate lavorative indicate in ricorso, nonché, che fosse accertato e dichiarato il CP_ diritto di parte ricorrente a percepire dall' gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per l'anno 2012, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La sentenza impugnata è la n. 379/2022, pubblicata il 29/06/2022, emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nell'ambito del procedimento R.G. n. 883/2015, pronunciamento con il quale veniva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto in qualità di bracciante agricolo negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza, per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per il numero di giornate allegate nei ricorsi;
veniva inoltre dichiarato che il ricorrente aveva i requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, e veniva, per l'effetto, rigettata CP_ la domanda di disoccupazione agricola e ANF anno 2013, ponendo, infine, a carico dell' le spese per la c.t.u., dichiarando compensate tra le parti le altre spese del giudizio.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 11.01.2024, con memoria di costituzione depositata CP_ telematicamente in data 25.07.2023, si è costituito l' in persona del legale rappresentante, il quale, nel ribadire le argomentazioni di cui al primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate da parte ricorrente, all'udienza del 3.07.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui si dirà e per le motivazioni di cui al seguito.
Con la sentenza impugnata n° 379/2022, pubblicata il 29.06.2022, il primo giudice ha accolto parzialmente il ricorso proposto da , statuendo il suo diritto ad essere iscritto, in qualità di bracciante Parte_1 agricolo, negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 per il numero di giornate indicate nel ricorso, mentre, relativamente al solo anno 2013, dopo avere sostenuto che il ricorrente aveva i requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, rigettava la domanda di disoccupazione agricola.
Il pronunciamento predetto veniva appellato dal , con gravame depositato in data 22.12.2022 Pt_1 vertente su due motivi di censura.
Con il primo motivo ci si è doluti del fatto che la sentenza impugnata ha accertato la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto di parte istante rispetto a quella di operaio agricolo a tempo determinato, per l'anno
2013, attestandosi sulle conclusioni contenute nella perizia del CTU incaricato, a loro volta basate sul requisito temporale e sul dato reddituale calcolato alla luce della documentazione contabile prodotta, senza tenere conto delle contestazioni contenute nella ctp di parte, allorquando veniva contestata l'indicazione del fatturato per l'anno 2013.
Con il secondo motivo di gravame veniva sollevata l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo accertata giudizialmente la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto a quella di coltivatore diretto nella sentenza n. 353/2021, del 14/07/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Potenza e passata in giudicato.
Ritiene questa Corte che le doglianze articolate siano condivisibili, per le motivazioni di cui al seguito.
Segnatamente, va premesso in fatto che, con la sentenza n. 353/2021, pubblicata il 14/07/2021, nel giudizio R.G. n. 1153/2013, il Tribunale di Matera ha accolto le richieste del ricorrente, odierno appellante, CP_
, e condannato l' ad iscriverlo negli elenchi degli OTD del proprio comune di residenza, Parte_1 con restituzione di quanto illegittimamente trattenuto sull'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2012 e liquidazione del trattamento di disoccupazione agricola e ANF per l'anno 2014. La sentenza citata ha statuito testualmente quanto segue: “
PQM.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1. Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere iscritto in qualità di bracciante agricolo negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, per il numero di giornate già accertato prima della cancellazione e per quelle comunque allegate ai ricorsi, ai fini della percezione dell'indennità di CP_ disoccupazione agricola per tali annualità ed ordina all' di procedere alla relativa reiscrizione;
2. Dichiara inesistenti gli addebiti contributivi di cui ai verbali di accertamento oggetto di integrazione;
CP_ 3. condanna l' a restituire a parte ricorrente quanto illegittimamente trattenuto sull'indennità di disoccupazione e ANF per l'anno 2012 con interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data della trattenuta fino all'effettiva restituzione;
CP_ 4. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall nei confronti di parte ricorrente;
CP_ 5. Condanna altresì l' a liquidare al ricorrente il trattamento di disoccupazione agricola e gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2014 in relazione alle giornate di lavoro allegate in ricorso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 121° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa di disoccupazione, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge numero 412/1991;
6. Annulla l'ordinanza ingiunzione della D.T.L. di Basilicata numero 279 del 14/12/2016;
CP_ 7. Condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro
2.884,50 per compenso oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo Cassa Forense come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato G. F. Paternoster, dichiaratosi anticipatario;
8. Condanna la a pagare in favore di parte Controparte_2 ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 245 per compenso oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo
Cassa Forense come per legge da distrarre in favore dell'avvocato G.F. Paternoster dichiaratosi anticipatario”.
Può dirsi, quindi, definitivamente accertata, con sentenza passata in giudicato, per l'anno 2013, la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto a quella di coltivatore diretto, con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, così come accertato giudizialmente dalla sentenza sopra richiamata, e il conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2013.
Sul punto, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 26927/2008: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause […] preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. Ne consegue che, per l'annualità 2013, si è formato il giudicato relativamente alla prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto all'attività di coltivatore diretto, con diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per la medesima annualità.
Vale la pena di ricordare che il giudicato è rilevabile d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226). Nel nostro caso, l'appellante ha provveduto al deposito in atti della sentenza n. 353/2021, del 14/07/2021, riferita all'R.G. n. 1153/2013.
Con il gravame in disamina veniva richiesto altresì che venisse accertato e dichiarato il diritto dell'appellante a percepire dall'INPS gli ANF anche per l'anno 2012.
La domanda non merita accoglimento non essendo stata corredata da alcuna specifica allegazione e prova al riguardo, tanto da lasciare ritenere che la stessa possa essere ascritta ad un mero refuso contenuto nel gravame. Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve concludersi per l'accoglimento parziale del proposto appello, con riferimento alle richieste inerenti all'anno 2013 e per la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP_ 259 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da , nei confronti di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel CP_ resto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' in persona del legale rappresentante p.t., il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2013, relativamente alle giornate indicate nel ricorso introduttivo, unitamente agli ANF per lo stesso anno, condannando l'istituto a corrispondere le prestazioni relative;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 per il primo grado ed euro
3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 259 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster, con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo, in Matera, al vico XX Settembre n° 6;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del Presidente e AR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dagli avv.ti Vito Dinoia (C.F. ) e Emilia Sciaraffa C.F. C.F._2
), in virtù di procura generale ad lites a rogito notaio in Fiumicino- C.F._3 Persona_1 CP_ Roma, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in via Pretoria n. 263,
Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: disoccupazione agricola/ANF anno 2013 - appello avverso la sentenza n. 379/2022, pubblicata il
29/06/2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nel procedimento R.G. n. 883/2015, non notificata.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita: 1) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni CP_ espresse in narrativa, il diritto del ricorrente a percepire dall' il trattamento ordinario/requisiti ridotti/speciali di disoccupazione agricola per l'anno 2013 e per il numero di giornate lavorative indicate al CP_ punto 2) del presente ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire dall' gli
ANF per l'anno 2012; 3) per l'effetto, condannare l' , in persona AR del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla medesima parte ricorrente le prestazioni richieste ed accertate, nella misura di legge, oltre rivalutazione ed interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti a partire dal 120° giorno dell'inoltro della domanda fino al soddisfo;
4) condannare l' AR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e
[...] competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare: dichiarare parte appellante decaduta dall'azione (eccezione rilevabile anche d'Ufficio, in ogni stato e grado del giudizio), riformando sul punto l'impugnata sentenza e rigettando integralmente ogni avversa domanda;
in via principale, nel solo caso di CP_ rigetto dell'eccezione preliminare dell' rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma dell'impugnata sentenza nella parte in CP_ cui accoglie le difese dell' (svolgimento attività prevalente di coltivatore diretto nell'anno 2013 e rigetto delle domande di DS agr. e ANF per l'anno 2013) e rigetta quelle avverse, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.12.2022, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, fosse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente CP_ a percepire dall' il trattamento ordinario/requisiti ridotti/speciali di disoccupazione agricola per l'anno
2013 e per il numero di giornate lavorative indicate in ricorso, nonché, che fosse accertato e dichiarato il CP_ diritto di parte ricorrente a percepire dall' gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per l'anno 2012, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La sentenza impugnata è la n. 379/2022, pubblicata il 29/06/2022, emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nell'ambito del procedimento R.G. n. 883/2015, pronunciamento con il quale veniva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto in qualità di bracciante agricolo negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza, per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per il numero di giornate allegate nei ricorsi;
veniva inoltre dichiarato che il ricorrente aveva i requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, e veniva, per l'effetto, rigettata CP_ la domanda di disoccupazione agricola e ANF anno 2013, ponendo, infine, a carico dell' le spese per la c.t.u., dichiarando compensate tra le parti le altre spese del giudizio.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 11.01.2024, con memoria di costituzione depositata CP_ telematicamente in data 25.07.2023, si è costituito l' in persona del legale rappresentante, il quale, nel ribadire le argomentazioni di cui al primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate da parte ricorrente, all'udienza del 3.07.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui si dirà e per le motivazioni di cui al seguito.
Con la sentenza impugnata n° 379/2022, pubblicata il 29.06.2022, il primo giudice ha accolto parzialmente il ricorso proposto da , statuendo il suo diritto ad essere iscritto, in qualità di bracciante Parte_1 agricolo, negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 per il numero di giornate indicate nel ricorso, mentre, relativamente al solo anno 2013, dopo avere sostenuto che il ricorrente aveva i requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, rigettava la domanda di disoccupazione agricola.
Il pronunciamento predetto veniva appellato dal , con gravame depositato in data 22.12.2022 Pt_1 vertente su due motivi di censura.
Con il primo motivo ci si è doluti del fatto che la sentenza impugnata ha accertato la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto di parte istante rispetto a quella di operaio agricolo a tempo determinato, per l'anno
2013, attestandosi sulle conclusioni contenute nella perizia del CTU incaricato, a loro volta basate sul requisito temporale e sul dato reddituale calcolato alla luce della documentazione contabile prodotta, senza tenere conto delle contestazioni contenute nella ctp di parte, allorquando veniva contestata l'indicazione del fatturato per l'anno 2013.
Con il secondo motivo di gravame veniva sollevata l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo accertata giudizialmente la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto a quella di coltivatore diretto nella sentenza n. 353/2021, del 14/07/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Potenza e passata in giudicato.
Ritiene questa Corte che le doglianze articolate siano condivisibili, per le motivazioni di cui al seguito.
Segnatamente, va premesso in fatto che, con la sentenza n. 353/2021, pubblicata il 14/07/2021, nel giudizio R.G. n. 1153/2013, il Tribunale di Matera ha accolto le richieste del ricorrente, odierno appellante, CP_
, e condannato l' ad iscriverlo negli elenchi degli OTD del proprio comune di residenza, Parte_1 con restituzione di quanto illegittimamente trattenuto sull'indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2012 e liquidazione del trattamento di disoccupazione agricola e ANF per l'anno 2014. La sentenza citata ha statuito testualmente quanto segue: “
PQM.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1. Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere iscritto in qualità di bracciante agricolo negli elenchi nominativi OTD del comune di residenza per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, per il numero di giornate già accertato prima della cancellazione e per quelle comunque allegate ai ricorsi, ai fini della percezione dell'indennità di CP_ disoccupazione agricola per tali annualità ed ordina all' di procedere alla relativa reiscrizione;
2. Dichiara inesistenti gli addebiti contributivi di cui ai verbali di accertamento oggetto di integrazione;
CP_ 3. condanna l' a restituire a parte ricorrente quanto illegittimamente trattenuto sull'indennità di disoccupazione e ANF per l'anno 2012 con interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data della trattenuta fino all'effettiva restituzione;
CP_ 4. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall nei confronti di parte ricorrente;
CP_ 5. Condanna altresì l' a liquidare al ricorrente il trattamento di disoccupazione agricola e gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2014 in relazione alle giornate di lavoro allegate in ricorso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 121° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa di disoccupazione, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge numero 412/1991;
6. Annulla l'ordinanza ingiunzione della D.T.L. di Basilicata numero 279 del 14/12/2016;
CP_ 7. Condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro
2.884,50 per compenso oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo Cassa Forense come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato G. F. Paternoster, dichiaratosi anticipatario;
8. Condanna la a pagare in favore di parte Controparte_2 ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 245 per compenso oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo
Cassa Forense come per legge da distrarre in favore dell'avvocato G.F. Paternoster dichiaratosi anticipatario”.
Può dirsi, quindi, definitivamente accertata, con sentenza passata in giudicato, per l'anno 2013, la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto a quella di coltivatore diretto, con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, così come accertato giudizialmente dalla sentenza sopra richiamata, e il conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2013.
Sul punto, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 26927/2008: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause […] preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. Ne consegue che, per l'annualità 2013, si è formato il giudicato relativamente alla prevalenza dell'attività di bracciante agricolo rispetto all'attività di coltivatore diretto, con diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per la medesima annualità.
Vale la pena di ricordare che il giudicato è rilevabile d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226). Nel nostro caso, l'appellante ha provveduto al deposito in atti della sentenza n. 353/2021, del 14/07/2021, riferita all'R.G. n. 1153/2013.
Con il gravame in disamina veniva richiesto altresì che venisse accertato e dichiarato il diritto dell'appellante a percepire dall'INPS gli ANF anche per l'anno 2012.
La domanda non merita accoglimento non essendo stata corredata da alcuna specifica allegazione e prova al riguardo, tanto da lasciare ritenere che la stessa possa essere ascritta ad un mero refuso contenuto nel gravame. Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve concludersi per l'accoglimento parziale del proposto appello, con riferimento alle richieste inerenti all'anno 2013 e per la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP_ 259 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da , nei confronti di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel CP_ resto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' in persona del legale rappresentante p.t., il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2013, relativamente alle giornate indicate nel ricorso introduttivo, unitamente agli ANF per lo stesso anno, condannando l'istituto a corrispondere le prestazioni relative;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 per il primo grado ed euro
3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo