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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa AR IX Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Avv. Patrizia Campus
APPELLANTI contro
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 fu , nato ad [...] il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
30/01/1988, , , Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ed causa
[...] Parte_10
APPELLATI
e
Controparte_9
Avv. Michelina C. Cadau sostituita dall'Avv. Giovanna Dessì.
TERZO INTERVENUTO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Patrizia Campus nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Viale Muroni n. 5/C;
APPELLANTI contro
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 fu , nato ad [...] il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
30/01/1988, , , Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ed eredi/aventi causa;
[...]
APPELLATI
e (C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_9 C.F._7 dall'Avv. Michelina C. Cadau nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Macomer (NU) Via Raffaello n. 12;
INTERVENUTO le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, e (d'ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in poi anche solo i fratelli , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato per pubblici proclami, Pt_1 convenivano in giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, , , CP_1 CP_2 CP_3
, , , fu ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 oltre eredi/aventi causa ed eventuali altri interessati al fine di essere dichiarati proprietari per
[...] intervenuta usucapione di un'abitazione ubicata in Alà dei Sardi Via XXIV Maggio, di un magazzino situato in Alà dei Sardi Via Santa Croce e di alcuni fatiscenti fabbricati presenti nella
Via Cavour e nella Via NO TA, sempre ad Alà dei Sardi (immobili meglio identificati in atti). I ricorrenti precisavano che i beni oggetto di causa, dei quali non erano i formali intestatari in ragione dell'assenza di “atti attestanti i passaggi intermedi” di proprietà, avevano origine ereditaria ed erano posseduti da più di cinquant'anni dalla loro famiglia. Al riguardo i affermavano: di Pt_1 aver utilizzato in via esclusiva e per oltre un trentennio l'abitazione di Via XXIV Maggio, di averla ristrutturata (sopportando personalmente le spese ed usufruendo altresì di specifici contributi comunali) nonché di risiedervi a partire dal 1976 (anno del loro trasferimento in Corsica) in occasione delle vacanze estive e delle festività infrannuali;
di utilizzare da più trent'anni come luogo di deposito anche il magazzino di Via Santa Croce e i fabbricati di Via Cavour e di Via
NO TA, in passato usati come magazzini;
di aver sempre manutenuto i predetti immobili.
Nella contumacia di tutti i convenuti il Tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c in data 13/12/2024 rigettava la domanda di usucapione con le seguenti argomentazioni: a) dalle testimonianze emergeva che i ricorrenti avevano curato gli immobili in modo esclusivo e inconciliabile con l'esistenza di altro possesso solo dopo il decesso della madre, avvenuto nel 2021, dunque per un arco di tempo insufficiente all'acquisto a titolo originario;
b) non poteva applicarsi l'istituto della successione del possesso degli attori a quello della madre ex art. 1146, comma 1, c.p.c. per via della CP_10 presumibile qualità di coerede del coniuge della nonché padre degli stessi ricorrenti;
c) il CP_3 mancato coinvolgimento del padre realizzava una divisione mascherata. Controparte_9 Avverso la sentenza i fratelli hanno proposto appello affidato a un unico articolato motivo Pt_1 con cui hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 714 c.c., 1146, comma 1, c.c. e
1158 c.c. nonché l'errata valutazione delle risultanze di causa sul possesso dei beni. In particolare, facendo fondamentalmente leva sulle deposizioni dei testi, gli appellanti sostengono di aver provato il loro possesso esclusivo ed ultratrentennale, la natura di originaria casa familiare di uno degli immobili, la circostanza che in Alà dei Sardi fosse risaputo che i beni in questione erano di loro esclusiva proprietà e venivano utilizzati esclusivamente da loro, il compimento a proprie spese di lavori di ristrutturazione costituenti chiara manifestazione di animus possidendi, la volontà dei genitori di fargli conseguire la proprietà degli immobili oggetto di causa e il correlato riconoscimento paterno delle loro prerogative su tali beni, tra l'altro manifestato dalla mancata opposizione all'usucapione da parte del padre. In merito alla posizione di quest'ultimo, inoltre, i
TT affermano che: a) l'usucapione si era già compiuta al tempo del decesso della madre, così che il proprio padre non poteva vantare alcun diritto sui beni;
b) sussistevano i presupposti per l'applicazione in proprio favore dell'istituto della successione ex art. 1146, comma 1, c.c. poiché in seguito al decesso della madre avevano posseduto gli immobili in via esclusiva senza alcun intervento paterno;
c) anche a voler considerare il proprio padre coerede, i figli ne avevano usucapito la quota, così che i beni non potevano essere oggetto di divisione ai sensi dell'art. 714
c.c.,.
In data 24/09/2025, padre degli appellanti, è intervenuto nel giudizio d'appello per Controparte_9 aderire alla domanda proposta dai figli, chiedendo così che gli stessi siano dichiarati esclusivi proprietari dei beni di causa per intervenuta usucapione.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 12/12/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Con un unico motivo d'impugnazione i germani facendo fondamentalmente leva sul Pt_1 contenuto delle deposizioni testimoniali, sostengono di aver usucapito il compendio immobiliare oggetto di causa per averlo posseduto in via esclusiva e uti domini per più di trent'anni, e in ragione di ciò chiedono di esserne dichiarati unici proprietari. In subordine, chiedono di potersi avvalere dell'istituto della successione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. sostenendo altresì di aver usucapito anche la quota spettante al padre dei beni già usucapiti dalla madre.
Lamentano al riguardo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali sarebbe a loro dire emerso un possesso esclusivo dei figli anche contro il proprio genitore. Ebbene, la censura non coglie nel segno. Trascurano gli appellanti che l'usucapione è un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona per il fatto che un soggetto esercita sul bene le stesse prerogative del proprietario con l'intenzione di avere la cosa come propria per vent'anni.
Ora, dalle stesse deduzioni degli attori è emerso che tale potere è stato esercitato sin dai primi anni
'70 da entrambi i genitori, o quantomeno dalla madre se si vuol valorizzare la CP_10 provenienza ereditaria in linea materna di tali immobili. Sicuramente non dagli attori, che negli anni
'70 erano bambini e non possedevano alcunché uti domini, bensì frequentavano e utilizzavano gli immobili in Alà dei Sardi per ragioni di ospitalità familiare.
D'altronde sono gli stessi appellanti che hanno allegato e provato un possesso familiare, affermando che gli immobili di Alà dei Sardi, verosimilmente provenienti da passaggi successori mai formalizzati, venivano utilizzati dalla loro famiglia nucleare (madre/padre/figli) come casa di vacanze durante le festività infrannuali ed estive.
Dalle deposizioni testimoniali è infatti inequivocabilmente emerso: che l'immobile di Via XXIV
Maggio era un'abitazione familiare utilizzata quale casa vacanze dall'intera famiglia (a tal proposito il teste sentito il 25/09/2024, dichiarava: “Conoscevo la sig.ra che è deceduta Tes_1 CP_10 nel 2021, è ancora in vita il marito, questa è una casa di famiglia della mamma ( ). I CP_10
TT lo usano solo per le ferie, loro vivono in Corsica”; che aveva fatto ristrutturare CP_10
l'abitazione nei primi anni 2000, come riferito dal teste sentito il 25/09/2024, Tes_2 riferendosi al bene di Via XXIV Maggio, dichiarava: “Come muratore con mio fratello ho aiutato a fare i lavori di intonaco e bagno, più di 20 anni fa;
ci aveva dato questo incarico . I CP_10
TT lo usano solo per le ferie, loro vivono in Corsica”); che l'abitazione di Via XXIV Maggio era stata ristrutturata per la prima volta negli anni '80 e in seguito erano stati compiuti ulteriori interventi edili (a tal proposito il teste il 25/09/2024, dichiarava: “Sono geometra e mi sono Tes_1 occupato della ristrutturazione e dell'accatastamento catastale, molti anni fa, la ristrutturazione iniziale negli anni '80 e poi successivamente anche usufruendo dei contributi del Comune per gli immobili del centro storico”); che i fratelli avevano corrisposto il denaro necessario alla Pt_1 ristrutturazione degli immobili di causa (sul punto il teste in data 25/09/2024, affermava: “Le Tes_1 spese per il mantenimento di questi immobili le hanno sempre sostenute i figli, perché derivavano dalla successione della madre, erano accordi di famiglia”); che gli altri immobili costituivano un unico lotto impiegato da oltre un ventennio dalla famiglia (a riguardo il teste dopo Pt_1 Tes_1 essere stato sentito sull'abitazione di Via XXIV Maggio precisava che i rimanenti immobili costituivano “un unico lotto” e, per quanto qui d'interesse, affermava che: “In questi anni i Pt_1
l'hanno utilizzato più di vent'anni fa come abitazione e successivamente come garage / deposito”); che nessuno aveva mai contestato l'impiego dei predetti beni (a tal proposito tanto il teste che Tes_1 il teste in data 25/09/2024, affermavano che l'indicato impiego degli immobili era noto a Tes_2 tutti in Alà dei Sardi e che non vi era mai stata alcuna contestazione).
Vi è dunque prova che l'intero compendio immobiliare per più di un ventennio veniva utilizzato promiscuamente dall'intera famiglia e non dai soli appellanti. Dalle indicate testimonianze Pt_1 emerge poi che tanto i fratelli che i loro genitori nel corso degli anni impiegavano Pt_1 abitualmente l'abitazione di Via XXIV Maggio come casa vacanze, mentre i rimanenti immobili, facenti parte di unico lotto, venivano usati dall'intera famiglia come magazzini o per parcheggiarvi l'auto (a quest'ultimo uso erano destinati solo i beni fatiscenti di Via Cavour e di Via NO
TA).
Dunque, il possesso è stato esercitato dai genitori mentre i figli hanno goduto degli immobili in una relazione di ospitalità familiare. Se poi si vuole accedere alla prospettiva che il possesso sia stato esercitato in via esclusiva dalla madre, trattandosi di beni di provenienza dalla sua famiglia, e non unitamente al coniuge in una situazione di compossesso pro indiviso, in ogni caso prima del decesso, avvenuto nel 2021, la ne era già divenuta proprietaria esclusiva a titolo originario. CP_3
In forza dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuativo per venti anni” e non per trenta, quaranta o cinquant'anni.
Ciò significa che al più tardi entro il 1995 era divenuta proprietaria a titolo originario CP_10 dei beni, innegabilmente posseduti uti dominus per tutti questi anni senza altrui contestazioni o interferenze (come testimoniato anche da e ), beni che in quanto già entrati nel suo Tes_1 Tes_3 patrimonio al tempo della morte, nel 2021, si sono devoluti agli attori secondo le norme sulla successione legittima. Ciò implica che gli attori non avevano alcun bisogno di richiamare la figura della successione nel possesso, perché quello che hanno esercitato, e attualmente esercitano, dalla morte della madre, non è un possesso uti domini (come che fossero proprietari), esercitato contro i formali intestatari dei beni, ma è il possesso (o meglio, il compossesso) dei proprietari, trattandosi di beni ormai entrati nel patrimonio della e quindi alla sua morte in quello dei suoi eredi CP_3 legittimi (coniuge/figli) senza soluzione di continuità.
Da qui il corretto rilievo del primo giudice al fatto che il mancato coinvolgimento del padre, anch'egli subentrato nella proprietà pro quota e quindi nel compossesso di tutti i beni appartenuti alla , realizzerebbe di fatto una divisione del patrimonio ereditario della . CP_3 CP_3
In ogni caso, la domanda dei germani così come formulata, finalizzata al riconoscimento Pt_1 della loro proprietà esclusiva per intervenuta usucapione, anche in danno della propria madre, non può trovare accoglimento, poiché sino a quando la era in vita i figli hanno utilizzato i beni CP_3 in una relazione di detenzione per ragioni di ospitalità familiare (non avendo mai neppure dedotto atti d'interversione del possesso contro la propria madre), mentre dalla sua morte si trovano in una situazione di comproprietà e compossesso unitamente al padre in ragione delle rispettive quote ereditarie. Ammesso anche che dal 2021, dalla morte della , i germani abbiano CP_3 Pt_1 spossessato il padre, trasformando il proprio compossesso in termini di esclusività, da questo momento non si sarebbe certamente perfezionato il necessario ventennio per l'acquisto a titolo originario.
In conclusione, l'unico riconoscimento possibile, avendone gli appellanti fatto richiesta in via subordinata all'odierna udienza di discussione, è quello teso a dichiarare la proprietà esclusiva per usucapione in capo a quindi alla sua morte, avvenuta nel 2021, il subingresso pro CP_10 quota e pro indiviso degli attori nella proprietà degli immobili in ragione delle rispettive quote ereditarie.
In accoglimento della domanda così come modificata all'odierna udienza di discussione, è accertato che gli appellanti (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) sono comproprietari in ragione delle rispettive quote ereditarie del C.F._6 fabbricato ubicato in Alà dei Sardi distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 47 mappale 264 sub 3 via XXIV maggio, del magazzeno in via Santa Croce distinto al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al foglio 40 mappale 321 sub 1 e dell'area urbana in via
Cavour distinta al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al f 40 mappale 936- mappale 938 cat F/2, già appartenuti a per averli la stessa acquistati a titolo originario per CP_10 intervenuta usucapione ventennale.
Nulla sulle spese, in mancanza di opposizione.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra questione proposta disattesa, accoglie l'appello così come modificato all'udienza di discussione e in riforma dell'ordinanza n. 14470/2024 del Tribunale di Sassari pubblicata l'13/12/2024: dichiara che gli appellanti (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) sono comproprietari in ragione delle rispettive quote ereditarie del C.F._6 fabbricato ubicato in Alà dei Sardi distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 47 mappale 264 sub 3 via XXIV maggio, del magazzeno in via Santa Croce distinto al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al foglio 40 mappale 321 sub 1 e dell'area urbana in via
Cavour distinta al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al f 40 mappale 936- mappale 938 cat F/2, beni già appartenuti alla madre per averli la stessa acquistati a titolo CP_10 originario per intervenuta usucapione ventennale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa AR IX
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa AR IX Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Avv. Patrizia Campus
APPELLANTI contro
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 fu , nato ad [...] il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
30/01/1988, , , Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ed causa
[...] Parte_10
APPELLATI
e
Controparte_9
Avv. Michelina C. Cadau sostituita dall'Avv. Giovanna Dessì.
TERZO INTERVENUTO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Patrizia Campus nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Viale Muroni n. 5/C;
APPELLANTI contro
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 fu , nato ad [...] il Controparte_5 Controparte_6 CP_7
30/01/1988, , , Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ed eredi/aventi causa;
[...]
APPELLATI
e (C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_9 C.F._7 dall'Avv. Michelina C. Cadau nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Macomer (NU) Via Raffaello n. 12;
INTERVENUTO le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, e (d'ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in poi anche solo i fratelli , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato per pubblici proclami, Pt_1 convenivano in giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, , , CP_1 CP_2 CP_3
, , , fu ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 Controparte_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9 oltre eredi/aventi causa ed eventuali altri interessati al fine di essere dichiarati proprietari per
[...] intervenuta usucapione di un'abitazione ubicata in Alà dei Sardi Via XXIV Maggio, di un magazzino situato in Alà dei Sardi Via Santa Croce e di alcuni fatiscenti fabbricati presenti nella
Via Cavour e nella Via NO TA, sempre ad Alà dei Sardi (immobili meglio identificati in atti). I ricorrenti precisavano che i beni oggetto di causa, dei quali non erano i formali intestatari in ragione dell'assenza di “atti attestanti i passaggi intermedi” di proprietà, avevano origine ereditaria ed erano posseduti da più di cinquant'anni dalla loro famiglia. Al riguardo i affermavano: di Pt_1 aver utilizzato in via esclusiva e per oltre un trentennio l'abitazione di Via XXIV Maggio, di averla ristrutturata (sopportando personalmente le spese ed usufruendo altresì di specifici contributi comunali) nonché di risiedervi a partire dal 1976 (anno del loro trasferimento in Corsica) in occasione delle vacanze estive e delle festività infrannuali;
di utilizzare da più trent'anni come luogo di deposito anche il magazzino di Via Santa Croce e i fabbricati di Via Cavour e di Via
NO TA, in passato usati come magazzini;
di aver sempre manutenuto i predetti immobili.
Nella contumacia di tutti i convenuti il Tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c in data 13/12/2024 rigettava la domanda di usucapione con le seguenti argomentazioni: a) dalle testimonianze emergeva che i ricorrenti avevano curato gli immobili in modo esclusivo e inconciliabile con l'esistenza di altro possesso solo dopo il decesso della madre, avvenuto nel 2021, dunque per un arco di tempo insufficiente all'acquisto a titolo originario;
b) non poteva applicarsi l'istituto della successione del possesso degli attori a quello della madre ex art. 1146, comma 1, c.p.c. per via della CP_10 presumibile qualità di coerede del coniuge della nonché padre degli stessi ricorrenti;
c) il CP_3 mancato coinvolgimento del padre realizzava una divisione mascherata. Controparte_9 Avverso la sentenza i fratelli hanno proposto appello affidato a un unico articolato motivo Pt_1 con cui hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 714 c.c., 1146, comma 1, c.c. e
1158 c.c. nonché l'errata valutazione delle risultanze di causa sul possesso dei beni. In particolare, facendo fondamentalmente leva sulle deposizioni dei testi, gli appellanti sostengono di aver provato il loro possesso esclusivo ed ultratrentennale, la natura di originaria casa familiare di uno degli immobili, la circostanza che in Alà dei Sardi fosse risaputo che i beni in questione erano di loro esclusiva proprietà e venivano utilizzati esclusivamente da loro, il compimento a proprie spese di lavori di ristrutturazione costituenti chiara manifestazione di animus possidendi, la volontà dei genitori di fargli conseguire la proprietà degli immobili oggetto di causa e il correlato riconoscimento paterno delle loro prerogative su tali beni, tra l'altro manifestato dalla mancata opposizione all'usucapione da parte del padre. In merito alla posizione di quest'ultimo, inoltre, i
TT affermano che: a) l'usucapione si era già compiuta al tempo del decesso della madre, così che il proprio padre non poteva vantare alcun diritto sui beni;
b) sussistevano i presupposti per l'applicazione in proprio favore dell'istituto della successione ex art. 1146, comma 1, c.c. poiché in seguito al decesso della madre avevano posseduto gli immobili in via esclusiva senza alcun intervento paterno;
c) anche a voler considerare il proprio padre coerede, i figli ne avevano usucapito la quota, così che i beni non potevano essere oggetto di divisione ai sensi dell'art. 714
c.c.,.
In data 24/09/2025, padre degli appellanti, è intervenuto nel giudizio d'appello per Controparte_9 aderire alla domanda proposta dai figli, chiedendo così che gli stessi siano dichiarati esclusivi proprietari dei beni di causa per intervenuta usucapione.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 12/12/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Con un unico motivo d'impugnazione i germani facendo fondamentalmente leva sul Pt_1 contenuto delle deposizioni testimoniali, sostengono di aver usucapito il compendio immobiliare oggetto di causa per averlo posseduto in via esclusiva e uti domini per più di trent'anni, e in ragione di ciò chiedono di esserne dichiarati unici proprietari. In subordine, chiedono di potersi avvalere dell'istituto della successione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. sostenendo altresì di aver usucapito anche la quota spettante al padre dei beni già usucapiti dalla madre.
Lamentano al riguardo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali sarebbe a loro dire emerso un possesso esclusivo dei figli anche contro il proprio genitore. Ebbene, la censura non coglie nel segno. Trascurano gli appellanti che l'usucapione è un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona per il fatto che un soggetto esercita sul bene le stesse prerogative del proprietario con l'intenzione di avere la cosa come propria per vent'anni.
Ora, dalle stesse deduzioni degli attori è emerso che tale potere è stato esercitato sin dai primi anni
'70 da entrambi i genitori, o quantomeno dalla madre se si vuol valorizzare la CP_10 provenienza ereditaria in linea materna di tali immobili. Sicuramente non dagli attori, che negli anni
'70 erano bambini e non possedevano alcunché uti domini, bensì frequentavano e utilizzavano gli immobili in Alà dei Sardi per ragioni di ospitalità familiare.
D'altronde sono gli stessi appellanti che hanno allegato e provato un possesso familiare, affermando che gli immobili di Alà dei Sardi, verosimilmente provenienti da passaggi successori mai formalizzati, venivano utilizzati dalla loro famiglia nucleare (madre/padre/figli) come casa di vacanze durante le festività infrannuali ed estive.
Dalle deposizioni testimoniali è infatti inequivocabilmente emerso: che l'immobile di Via XXIV
Maggio era un'abitazione familiare utilizzata quale casa vacanze dall'intera famiglia (a tal proposito il teste sentito il 25/09/2024, dichiarava: “Conoscevo la sig.ra che è deceduta Tes_1 CP_10 nel 2021, è ancora in vita il marito, questa è una casa di famiglia della mamma ( ). I CP_10
TT lo usano solo per le ferie, loro vivono in Corsica”; che aveva fatto ristrutturare CP_10
l'abitazione nei primi anni 2000, come riferito dal teste sentito il 25/09/2024, Tes_2 riferendosi al bene di Via XXIV Maggio, dichiarava: “Come muratore con mio fratello ho aiutato a fare i lavori di intonaco e bagno, più di 20 anni fa;
ci aveva dato questo incarico . I CP_10
TT lo usano solo per le ferie, loro vivono in Corsica”); che l'abitazione di Via XXIV Maggio era stata ristrutturata per la prima volta negli anni '80 e in seguito erano stati compiuti ulteriori interventi edili (a tal proposito il teste il 25/09/2024, dichiarava: “Sono geometra e mi sono Tes_1 occupato della ristrutturazione e dell'accatastamento catastale, molti anni fa, la ristrutturazione iniziale negli anni '80 e poi successivamente anche usufruendo dei contributi del Comune per gli immobili del centro storico”); che i fratelli avevano corrisposto il denaro necessario alla Pt_1 ristrutturazione degli immobili di causa (sul punto il teste in data 25/09/2024, affermava: “Le Tes_1 spese per il mantenimento di questi immobili le hanno sempre sostenute i figli, perché derivavano dalla successione della madre, erano accordi di famiglia”); che gli altri immobili costituivano un unico lotto impiegato da oltre un ventennio dalla famiglia (a riguardo il teste dopo Pt_1 Tes_1 essere stato sentito sull'abitazione di Via XXIV Maggio precisava che i rimanenti immobili costituivano “un unico lotto” e, per quanto qui d'interesse, affermava che: “In questi anni i Pt_1
l'hanno utilizzato più di vent'anni fa come abitazione e successivamente come garage / deposito”); che nessuno aveva mai contestato l'impiego dei predetti beni (a tal proposito tanto il teste che Tes_1 il teste in data 25/09/2024, affermavano che l'indicato impiego degli immobili era noto a Tes_2 tutti in Alà dei Sardi e che non vi era mai stata alcuna contestazione).
Vi è dunque prova che l'intero compendio immobiliare per più di un ventennio veniva utilizzato promiscuamente dall'intera famiglia e non dai soli appellanti. Dalle indicate testimonianze Pt_1 emerge poi che tanto i fratelli che i loro genitori nel corso degli anni impiegavano Pt_1 abitualmente l'abitazione di Via XXIV Maggio come casa vacanze, mentre i rimanenti immobili, facenti parte di unico lotto, venivano usati dall'intera famiglia come magazzini o per parcheggiarvi l'auto (a quest'ultimo uso erano destinati solo i beni fatiscenti di Via Cavour e di Via NO
TA).
Dunque, il possesso è stato esercitato dai genitori mentre i figli hanno goduto degli immobili in una relazione di ospitalità familiare. Se poi si vuole accedere alla prospettiva che il possesso sia stato esercitato in via esclusiva dalla madre, trattandosi di beni di provenienza dalla sua famiglia, e non unitamente al coniuge in una situazione di compossesso pro indiviso, in ogni caso prima del decesso, avvenuto nel 2021, la ne era già divenuta proprietaria esclusiva a titolo originario. CP_3
In forza dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuativo per venti anni” e non per trenta, quaranta o cinquant'anni.
Ciò significa che al più tardi entro il 1995 era divenuta proprietaria a titolo originario CP_10 dei beni, innegabilmente posseduti uti dominus per tutti questi anni senza altrui contestazioni o interferenze (come testimoniato anche da e ), beni che in quanto già entrati nel suo Tes_1 Tes_3 patrimonio al tempo della morte, nel 2021, si sono devoluti agli attori secondo le norme sulla successione legittima. Ciò implica che gli attori non avevano alcun bisogno di richiamare la figura della successione nel possesso, perché quello che hanno esercitato, e attualmente esercitano, dalla morte della madre, non è un possesso uti domini (come che fossero proprietari), esercitato contro i formali intestatari dei beni, ma è il possesso (o meglio, il compossesso) dei proprietari, trattandosi di beni ormai entrati nel patrimonio della e quindi alla sua morte in quello dei suoi eredi CP_3 legittimi (coniuge/figli) senza soluzione di continuità.
Da qui il corretto rilievo del primo giudice al fatto che il mancato coinvolgimento del padre, anch'egli subentrato nella proprietà pro quota e quindi nel compossesso di tutti i beni appartenuti alla , realizzerebbe di fatto una divisione del patrimonio ereditario della . CP_3 CP_3
In ogni caso, la domanda dei germani così come formulata, finalizzata al riconoscimento Pt_1 della loro proprietà esclusiva per intervenuta usucapione, anche in danno della propria madre, non può trovare accoglimento, poiché sino a quando la era in vita i figli hanno utilizzato i beni CP_3 in una relazione di detenzione per ragioni di ospitalità familiare (non avendo mai neppure dedotto atti d'interversione del possesso contro la propria madre), mentre dalla sua morte si trovano in una situazione di comproprietà e compossesso unitamente al padre in ragione delle rispettive quote ereditarie. Ammesso anche che dal 2021, dalla morte della , i germani abbiano CP_3 Pt_1 spossessato il padre, trasformando il proprio compossesso in termini di esclusività, da questo momento non si sarebbe certamente perfezionato il necessario ventennio per l'acquisto a titolo originario.
In conclusione, l'unico riconoscimento possibile, avendone gli appellanti fatto richiesta in via subordinata all'odierna udienza di discussione, è quello teso a dichiarare la proprietà esclusiva per usucapione in capo a quindi alla sua morte, avvenuta nel 2021, il subingresso pro CP_10 quota e pro indiviso degli attori nella proprietà degli immobili in ragione delle rispettive quote ereditarie.
In accoglimento della domanda così come modificata all'odierna udienza di discussione, è accertato che gli appellanti (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) sono comproprietari in ragione delle rispettive quote ereditarie del C.F._6 fabbricato ubicato in Alà dei Sardi distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 47 mappale 264 sub 3 via XXIV maggio, del magazzeno in via Santa Croce distinto al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al foglio 40 mappale 321 sub 1 e dell'area urbana in via
Cavour distinta al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al f 40 mappale 936- mappale 938 cat F/2, già appartenuti a per averli la stessa acquistati a titolo originario per CP_10 intervenuta usucapione ventennale.
Nulla sulle spese, in mancanza di opposizione.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra questione proposta disattesa, accoglie l'appello così come modificato all'udienza di discussione e in riforma dell'ordinanza n. 14470/2024 del Tribunale di Sassari pubblicata l'13/12/2024: dichiara che gli appellanti (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) sono comproprietari in ragione delle rispettive quote ereditarie del C.F._6 fabbricato ubicato in Alà dei Sardi distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 47 mappale 264 sub 3 via XXIV maggio, del magazzeno in via Santa Croce distinto al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al foglio 40 mappale 321 sub 1 e dell'area urbana in via
Cavour distinta al catasto fabbricati del comune di Alà dei Sardi al f 40 mappale 936- mappale 938 cat F/2, beni già appartenuti alla madre per averli la stessa acquistati a titolo CP_10 originario per intervenuta usucapione ventennale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari all'udienza del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa AR IX