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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3105/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2024 da
, rappresentati e difesi dall'avv , Parte_1 Controparte_1
e
rappresentate e difese dall'avv. TAMBORRA ANTONIO , Controparte_2
Motivi della decisione
Il ricorrente, con ricorso del 9.9.2024, ha domandato, in via principale, di modificare quanto previsto dall'ordinanza del 5.10.2021 nonché dal provvedimento del 19.12.2023, entrambi emessi da questo Tribunale, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia
, nata il [...], in [...] padre, in via subordinata, ha domandato disporsi Per_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, in via ulteriormente subordinata, il collocamento presso la madre Controparte_2 disponendo che modalità più ampie di incontro con il padre, a carico del quale porre il contributo al mantenimento della bambina nella misura di € 100,00 oltre spese straordinarie al 50%. Costituendosi la resistente ha domandato rigettarsi l'avversa domanda o, on subordine, confermarsi i precedenti provvedimenti adottati dal Tribunale con parziale modifica sul diritto di visita da parte del padre.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice ha proposto alle parti, a titolo conciliativo, la possibilità di una definizione bonaria del giudizio che preveda la conferma dell'affido condiviso della minore e la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia secondo quanto già definito nell'ordinanza del 05.10.2021 n. cronol. 5976/2021 pubblicata in data
07/10/2021. Le parti hanno aderito a detta proposta in data 7.10.2025.
L'accordo raggiunto può essere recepito perché conforme all'interesse del minore, nella previsione dell'affido condiviso, e perché ricalca, per la regolamentazione del diritto di visita del padre con la figlia, quanto già previsto nell'ordinanza del 05/10/2021.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Prende atto dell'accordo e per l'effetto conferma i provvedimenti adottati precisando che il diritto di visita del padre è regolamentato secondo quanto stabilito nell'ordinanza del
5.10.2021.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trani, il 25.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2024 da
, rappresentati e difesi dall'avv , Parte_1 Controparte_1
e
rappresentate e difese dall'avv. TAMBORRA ANTONIO , Controparte_2
Motivi della decisione
Il ricorrente, con ricorso del 9.9.2024, ha domandato, in via principale, di modificare quanto previsto dall'ordinanza del 5.10.2021 nonché dal provvedimento del 19.12.2023, entrambi emessi da questo Tribunale, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia
, nata il [...], in [...] padre, in via subordinata, ha domandato disporsi Per_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, in via ulteriormente subordinata, il collocamento presso la madre Controparte_2 disponendo che modalità più ampie di incontro con il padre, a carico del quale porre il contributo al mantenimento della bambina nella misura di € 100,00 oltre spese straordinarie al 50%. Costituendosi la resistente ha domandato rigettarsi l'avversa domanda o, on subordine, confermarsi i precedenti provvedimenti adottati dal Tribunale con parziale modifica sul diritto di visita da parte del padre.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice ha proposto alle parti, a titolo conciliativo, la possibilità di una definizione bonaria del giudizio che preveda la conferma dell'affido condiviso della minore e la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia secondo quanto già definito nell'ordinanza del 05.10.2021 n. cronol. 5976/2021 pubblicata in data
07/10/2021. Le parti hanno aderito a detta proposta in data 7.10.2025.
L'accordo raggiunto può essere recepito perché conforme all'interesse del minore, nella previsione dell'affido condiviso, e perché ricalca, per la regolamentazione del diritto di visita del padre con la figlia, quanto già previsto nell'ordinanza del 05/10/2021.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Prende atto dell'accordo e per l'effetto conferma i provvedimenti adottati precisando che il diritto di visita del padre è regolamentato secondo quanto stabilito nell'ordinanza del
5.10.2021.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trani, il 25.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia