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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
LY IA LI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8105/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Ingrascì Giovanni, presso il cui studio in Catania, Via
Aldebaran n. 9, è elettivamente domiciliato;
opponente
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. AR AN, presso il cui studio in Catania, Via R. Imbriani n. 149, è elettivamente domiciliata opposta
E nei confronti di
Avv. AR AN (c.f. ); C.F._3 contumace
***
Successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno insistito, ciascuna, nelle proprie difese, in data 03.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per : “In accoglimento della proposta opposizione: Annullare, dire nulli Parte_1
o rendere inefficaci con qualunque altra statuizione i precetti e gli interventi meglio indicati in narrativa, nella misura sopra precisata. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
- 1 -
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, confermare, Controparte_1 preliminarmente il provvedimento reso dal G.E. Dott.ssa Chisari in data 27.05.2024; nel merito rigettare la proposta opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva ed in ogni caso inammissibile;
rigettarla in ogni caso nel merito, poiché infondata in fatto ed in diritto per quanto ampiamente esposto ed argomentato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente difensore distrattario
Avv. AN AR ex art. 93 c.p.c., ivi compresa la fase cautelare del giudizio di opposizione svolto davanti al Giudice dell'Esecuzione e non liquidati in quella sede.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 25.07.2024, il debitore esecutato ha riassunto l'opposizione spiegata nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva n. 334/2021 R.G.Es.
Ripercorrendo brevemente i fatti, va premesso che in data 17.04.2023 quest'ultimo ha richiesto la conversione del pignoramento, disposta dal G.E. con ordinanza del
04.10.2023 per la complessiva somma di euro 46.730,45, tenuto conto dei crediti vantati sia dalla creditrice procedente, sia dall'interveniente, Avv. Controparte_1
AR AN.
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, il ha contestato alcune delle somme Pt_1 di cui agli atti di intervento e chiesto all'uopo la riduzione dell'importo indicato in sede di conversione.
Il G.E., qualificato il rimedio come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile, giacché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni dall'ordinanza di conversione del 04.10.2023; ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
ha compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Orbene, l'esecutato, riproponendo le difese già svolte in fase cautelare, ha insistito per la riduzione del credito vantato da e, dunque, per la Controparte_1 rideterminazione dell'importo di cui all'ordinanza di conversione.
Si è costituita in giudizio la creditrice procedente, che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione ex adverso proposta e, comunque, nel merito, ne ha domandato il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il G.I., con decreto dell'11.11.2024, tenuto conto della qualificazione operata dal giudice dell'esecuzione immobiliare, ha ordinato all'attore di integrare il contraddittorio,
- 2 - notificando all'interveniente titolato, avv. AR AN, litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., l'atto di citazione e il decreto.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 03.11.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Avv. AR RL, non costituitosi in proprio, sebbene regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare, l'opposizione in esame, il cui contenuto ha ad oggetto esclusivamente la riduzione degli importi, così come determinati in sede di conversione del pignoramento, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ed invero, l'ordinanza di conversione può essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per dedurre vizi attinenti alle modalità con cui il giudice ha determinato la somma da versare.
L'orientamento tradizionale (cfr. Cass. n. 65/1964; Cass. n. 3442/1988; Cass. n.
386/1994; Cass. n. 4042/1999; Cass. n. 12197/2001; Cass. n. 4446/2009) riteneva che il debitore non potesse impugnare l'ordinanza di conversione recante la determinazione della somma necessaria a liberare il bene dal vincolo del pignoramento, per contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti.
Di recente, invece, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20733/2009; Cass. n. 6733/2011; Cass.
n. 7537/2014; Cass. n. 6086/2015) ha concluso nel senso che, una volta emessa l'ordinanza di conversione, le parti sarebbero legittimate a proporre un'opposizione agli atti esecutivi avente per oggetto l'illegittimità del provvedimento con specifico riguardo alla sussistenza o all'ammontare dei crediti, quali “riconosciuti e quantificati” dal giudice dell'esecuzione.
Questa sarebbe, dunque, in tutto assimilabile ad una controversia distributiva ex art. 512
c.p.c., considerato che, nell'emanare l'ordinanza di conversione, il giudice dell'esecuzione è chiamato a compiere una ricognizione dei crediti assimilabile ad un
“accertamento”.
In altri termini, il debitore, pur potendo contestare le pretese dei creditori con l'opposizione all'esecuzione ovvero esperendo nella fase distributiva la controversia di cui all'art. 512 c.p.c., conserva la facoltà di impugnare l'ordinanza di conversione per
- 3 - contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti sin dalla fase che precede il versamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'art. 495 c.p.c., evidentemente al fine di conseguire l'adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti, idonei ad incidere sull'entità dell'importo necessario a liberare il bene subastato dal vincolo del pignoramento.
L'ordinanza va, però, impugnata tempestivamente nel termine fissato dall'art. 617 c.p.c.
Ora, dall'esame del complesso e delle singole parti dei due atti introduttivi del presente procedimento, anche mediato dal senso delle parole in essi utilizzate, si ricava che l'intenzione del debitore è stata quella di ottenere la revoca o l'annullamento del provvedimento sindacato, a cagione dell'erroneo vaglio del titolo esecutivo e della nota di precisazione del credito depositati dalla creditrice ai fini della determinazione CP_1 della somma da versare a norma dell'art. 495 c.p.c.
Tuttavia, l'ordinanza di conversione è stata resa dal giudice dell'esecuzione in data
04.10.2023, mentre l'opposizione è stata spiegata in data 30.11.2023, e, dunque, ben oltre i venti giorni previsti dalla legge, sicché va dichiara inammissibile.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'opposizione de qua va dichiarata inammissibile, poiché tardiva.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022 per le cause di valore fino a € 52.000,00, valori medi), omettendo la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi, ed applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8105/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di AR RL;
2) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 2.905,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. AR RL, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
4) nulla sulle spese nei confronti della parte rimaste contumace.
- 4 - Catania, 02.12.2025.
Il Giudice
LY IA LI
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
LY IA LI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8105/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Ingrascì Giovanni, presso il cui studio in Catania, Via
Aldebaran n. 9, è elettivamente domiciliato;
opponente
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. AR AN, presso il cui studio in Catania, Via R. Imbriani n. 149, è elettivamente domiciliata opposta
E nei confronti di
Avv. AR AN (c.f. ); C.F._3 contumace
***
Successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno insistito, ciascuna, nelle proprie difese, in data 03.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per : “In accoglimento della proposta opposizione: Annullare, dire nulli Parte_1
o rendere inefficaci con qualunque altra statuizione i precetti e gli interventi meglio indicati in narrativa, nella misura sopra precisata. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
- 1 -
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, confermare, Controparte_1 preliminarmente il provvedimento reso dal G.E. Dott.ssa Chisari in data 27.05.2024; nel merito rigettare la proposta opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva ed in ogni caso inammissibile;
rigettarla in ogni caso nel merito, poiché infondata in fatto ed in diritto per quanto ampiamente esposto ed argomentato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente difensore distrattario
Avv. AN AR ex art. 93 c.p.c., ivi compresa la fase cautelare del giudizio di opposizione svolto davanti al Giudice dell'Esecuzione e non liquidati in quella sede.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 25.07.2024, il debitore esecutato ha riassunto l'opposizione spiegata nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva n. 334/2021 R.G.Es.
Ripercorrendo brevemente i fatti, va premesso che in data 17.04.2023 quest'ultimo ha richiesto la conversione del pignoramento, disposta dal G.E. con ordinanza del
04.10.2023 per la complessiva somma di euro 46.730,45, tenuto conto dei crediti vantati sia dalla creditrice procedente, sia dall'interveniente, Avv. Controparte_1
AR AN.
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, il ha contestato alcune delle somme Pt_1 di cui agli atti di intervento e chiesto all'uopo la riduzione dell'importo indicato in sede di conversione.
Il G.E., qualificato il rimedio come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile, giacché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni dall'ordinanza di conversione del 04.10.2023; ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
ha compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Orbene, l'esecutato, riproponendo le difese già svolte in fase cautelare, ha insistito per la riduzione del credito vantato da e, dunque, per la Controparte_1 rideterminazione dell'importo di cui all'ordinanza di conversione.
Si è costituita in giudizio la creditrice procedente, che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione ex adverso proposta e, comunque, nel merito, ne ha domandato il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il G.I., con decreto dell'11.11.2024, tenuto conto della qualificazione operata dal giudice dell'esecuzione immobiliare, ha ordinato all'attore di integrare il contraddittorio,
- 2 - notificando all'interveniente titolato, avv. AR AN, litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., l'atto di citazione e il decreto.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 03.11.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Avv. AR RL, non costituitosi in proprio, sebbene regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare, l'opposizione in esame, il cui contenuto ha ad oggetto esclusivamente la riduzione degli importi, così come determinati in sede di conversione del pignoramento, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ed invero, l'ordinanza di conversione può essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per dedurre vizi attinenti alle modalità con cui il giudice ha determinato la somma da versare.
L'orientamento tradizionale (cfr. Cass. n. 65/1964; Cass. n. 3442/1988; Cass. n.
386/1994; Cass. n. 4042/1999; Cass. n. 12197/2001; Cass. n. 4446/2009) riteneva che il debitore non potesse impugnare l'ordinanza di conversione recante la determinazione della somma necessaria a liberare il bene dal vincolo del pignoramento, per contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti.
Di recente, invece, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20733/2009; Cass. n. 6733/2011; Cass.
n. 7537/2014; Cass. n. 6086/2015) ha concluso nel senso che, una volta emessa l'ordinanza di conversione, le parti sarebbero legittimate a proporre un'opposizione agli atti esecutivi avente per oggetto l'illegittimità del provvedimento con specifico riguardo alla sussistenza o all'ammontare dei crediti, quali “riconosciuti e quantificati” dal giudice dell'esecuzione.
Questa sarebbe, dunque, in tutto assimilabile ad una controversia distributiva ex art. 512
c.p.c., considerato che, nell'emanare l'ordinanza di conversione, il giudice dell'esecuzione è chiamato a compiere una ricognizione dei crediti assimilabile ad un
“accertamento”.
In altri termini, il debitore, pur potendo contestare le pretese dei creditori con l'opposizione all'esecuzione ovvero esperendo nella fase distributiva la controversia di cui all'art. 512 c.p.c., conserva la facoltà di impugnare l'ordinanza di conversione per
- 3 - contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti sin dalla fase che precede il versamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'art. 495 c.p.c., evidentemente al fine di conseguire l'adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti, idonei ad incidere sull'entità dell'importo necessario a liberare il bene subastato dal vincolo del pignoramento.
L'ordinanza va, però, impugnata tempestivamente nel termine fissato dall'art. 617 c.p.c.
Ora, dall'esame del complesso e delle singole parti dei due atti introduttivi del presente procedimento, anche mediato dal senso delle parole in essi utilizzate, si ricava che l'intenzione del debitore è stata quella di ottenere la revoca o l'annullamento del provvedimento sindacato, a cagione dell'erroneo vaglio del titolo esecutivo e della nota di precisazione del credito depositati dalla creditrice ai fini della determinazione CP_1 della somma da versare a norma dell'art. 495 c.p.c.
Tuttavia, l'ordinanza di conversione è stata resa dal giudice dell'esecuzione in data
04.10.2023, mentre l'opposizione è stata spiegata in data 30.11.2023, e, dunque, ben oltre i venti giorni previsti dalla legge, sicché va dichiara inammissibile.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'opposizione de qua va dichiarata inammissibile, poiché tardiva.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022 per le cause di valore fino a € 52.000,00, valori medi), omettendo la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi, ed applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8105/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di AR RL;
2) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 2.905,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. AR RL, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
4) nulla sulle spese nei confronti della parte rimaste contumace.
- 4 - Catania, 02.12.2025.
Il Giudice
LY IA LI
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