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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 659/2024 R.G. promossa con ricorso da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
LANZINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CESARE CP_1 C.F._2
RESINELLI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...] CF. ) e (nata a [...] il C.F._1 CP_1
09.04.1968 CF. ) alle seguenti C.F._2
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minorenne è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) Le parti danno atto che il 15 settembre 2024 la Sig. e la figlia hanno lasciato la casa CP_1 coniugale, stante l'autorizzazione del Tribunale in data 01.08.2024 al trasferimento della figlia nella città di Como.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo la seguente regolamentazione: - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o comunque dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi alla settimana (che, salvo diverso accordo, saranno il martedì e il giovedì) nelle settimane in cui non passa con lei il fine settimana e per un pomeriggio alla settimana (che, salvo diverso accordo, sarà il martedì) nelle settimane in cui passa con lei anche il fine settimana, sempre a partire dall'uscita da scuola e con rientro a casa entro le ore 22.00.
5) Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno sempre ripartite a metà tra i genitori, ad anni alterni, e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo.
6) A far data dal 10 settembre 2024 è posto a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.700, annualmente rivalutabili come per legge, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, precisandosi che detta somma include il contributo di € 1.000 per le spese abitative della figlia minorenne.
7) Sempre a far data dal 10 settembre 2024 le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura di due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
8) In deroga a quanto sopra indicato, il padre si farà carico per intero delle spese relative all'attività di equitazione della figlia, sino ad un massimo di € 450,00 mensili.
L'eventuale eccedenza sarà ripartita secondo il medesimo criterio di cui sopra al punto 7).
9) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
10) Entrambi i genitori rilasciano sin da ora il loro assenso al rilascio dei documenti di identità/passaporto della figlia minore.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca pretesa.
12) Il Sig. si accolla l'intero mutuo relativo ai lavori effettuati sulla casa coniugale di Pt_1
Cesana Brianza, con rinuncia a ogni inerente pretesa risarcitoria e indennitaria nei confronti della Sig.ra CP_1 13) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 CP_1
02/04/2005 a Varenna (LC) e dalla loro unione è nata la figlia il 08/08/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, con affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale, di proprietà per il 75% del signor alla signora (proprietaria del restante Pt_1 CP_1
25%), quale genitore collocatario della figlia minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili, oltre all'integrale pagamento, a carico del medesimo ricorrente, del costo mensile di € 455,00 per la frequentazione e le lezioni della minore al maneggio, nonché della quota associativa e di rinnovo patente ippica annuali pari ad € 505,00, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre, con rata mensile di € 2.400,00 relativa al finanziamento per la ristrutturazione della casa coniugale integralmente a carico del ricorrente, con vittoria di spese in caso di opposizione infondata.
Con decreto del 22/04/2024, il Giudice relatore allora designato ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 11/07/2024.
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 20/06/2024, il ricorrente ha rilevato, innanzitutto, la mancata costituzione della signora dando altresì atto dell'intervenuta CP_1 delibera di lavori straordinari in relazione al Condominio Tiffany di Malgrate, all'interno del quale sono ubicate le due unità immobiliari di cui lo stesso è proprietario, con sopravvenuto onere di pagamento a proprio carico della somma di € 84.456,70, nonché dell'intervenuta disdetta della locazione relativa a una delle due predette unità immobiliari. Ha, infine, formulato le proprie istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione depositata il 04/07/2024, si è costituita in giudizio CP_1 dichiarando di aderire alla domanda di separazione personale e dando atto della propria intenzione di trasferirsi a Como, unitamente alla figlia minore, volendo quest'ultima cambiare istituto scolastico;
la convenuta ha dunque richiesto, in via temporanea e urgente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, l'assegnazione a sé stessa della casa coniugale dove vi sarebbe rimasta con la figlia sino a quando non avrebbe acquistato una nuova abitazione in Per_1
Como, nonché l'autorizzazione ad iscrivere per l'anno scolastico 2024-2025 al terzo Per_1 anno del Liceo Scientifico Volta di Como, oltre ai provvedimenti di cui ai punti da 3 a 12 delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione;
in via principale e di merito, ha invece richiesto la pronuncia di separazione personale tra i coniugi, la vendita della casa coniugale sita in Cesana Brianza il cui ricavato sarebbe stato utilizzato per l'acquisto, entro la fine del 2024, di un appartamento a Como intestato alla minore con usufrutto alla madre, l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di € 1.500,00 mensili, oltre all'integrale pagamento, sempre a carico del padre, di tutte le spese relative alla gestione della casa coniugale, alla frequentazione del maneggio e alle lezioni di equitazione della figlia, nonché della rata mensile di € 2.400,00 per l'estinzione del finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa, con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% e assegno unico in favore della madre, oltre ad un contributo di mantenimento mensile in favore della moglie di € 1.000,00, con spese legali compensate.
Con memoria di replica depositata in data 09/07/2024, il ricorrente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sollevando la tardività della costituzione della convenuta in quanto avvenuta oltre i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande ivi formulate anche con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della convenuta e all'obbligo di acquisto di un immobile in Como, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 11/07/2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, dopo ampia discussione tra i coniugi in merito al trasferimento a Como della minore, ha rinviato la causa, in prosecuzione dell'udienza, al 15/07/2024 per l'audizione della minore.
Con memoria del 12/07/2024 la convenuta ha contestato le avverse deduzioni di cui alla memoria del 09/07/2024, con particolare riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già dedotte in sede di costituzione.
Entrambe le parti sono comparse nuovamente, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 15/07/2024 avanti al giudice relatore;
in tale sede, i coniugi hanno dichiarato congiuntamente di voler evitare alla figlia la comparizione avanti al Tribunale;
il signor CC ha, altresì, dichiarato di aderire al trasferimento della figlia a Como con la madre, con possibilità di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (tendenzialmente martedì e giovedì), uno dei quali con il pernottamento;
il tutto a condizione che la sig.ra confermasse la propria disponibilità CP_1
a lasciare libera la futura casa di Como per le visite paterne (incluso il pernotto) e subordinando tale proposta alla collaborazione della sig.ra ell'accompagnamento di erso il CP_1 Per_1 lecchese per sue esigenze personali. Con riferimento ai rapporti economici, il signor ha Pt_1 esibito un prospetto contenente la ricostruzione delle rispettive disponibilità economiche, dichiarando di non essere in grado di impegnarsi all'acquisto di un nuovo immobile, ma di essere disponibile alla vendita della casa coniugale al prezzo di € 600.000,00 per i primi sei mesi, con possibilità di riduzione ad € 540.000,00 per i successivi sei mesi e ad € 500.000,00 trascorsi 12 mesi, con suddivisione del ricavato in proporzione alle quote di comproprietà.
Il Giudice Relatore, dunque, in considerazione di quanto sopra, ha proposto alle parti di conciliare la controversia mediante pronuncia di sentenza di separazione personale alle seguenti condizioni:
“- affidamento condiviso della figlia minorenne Per_1
- collocamento della stessa presso la madre, la quale sarà autorizzata a portarla con sé in una nuova abitazione a Como da prendere in locazione;
- iscrizione della minore al liceo “Volta” di Como per il prossimo anno scolastico;
- diritto di visita del padre disciplinato come da sua proposta sopra verbalizzata;
- facoltà di di utilizzare personalmente l'immobile di Cesana Brianza e/o Parte_1 goderne in frutti. In questa ultima ipotesi, il ricavato, al netto delle tasse, verrà ripartito tra le parti secondo le quote di proprietà;
- obbligo di di versare mensilmente a Parte_1 CP_1
a) € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat annuale,
b) € 800,00 a titolo di contributo per spese di locazione fino al momento dell'eventuale futuro acquisto di un nuovo immobile a Como secondo l'accordo delle parti. Nell'ipotesi in cui fosse venduta la casa famigliare e i coniugi non trovassero l'accordo per l'acquisto della nuova casa a Como, il contributo per la locazione durerà per un periodo massimo di 12 mesi dalla data della vendita e, comunque, non terminerà prima del completamento delle scuole superiori da parte della figlia;
- obbligo di di farsi carico di tutte le spese per il maneggio (nei limiti di € Parte_1
450,00 mensili) e dei 2/3 delle altre spese straordinarie regolamentate in base al protocollo di questo Tribunale;
- ripartizione delle ferie da concordare secondo un criterio di equa alternanza;
- impegno alla futura vendita dell'immobile secondo la proposta del ricorrente sopra verbalizzata”, assegnando alle parti il termine del 30/07/2024 per il deposito di note scritte invitando le parti a prendere posizione in merito alla proposta o, in caso di mancato accordo, ad indicare dettagliatamente le proprie richieste.
Con note scritte depositate in data 30/07/2024, il ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal giudice relatore all'udienza del 15/07/2024; al contrario, la resistente ha dichiarato di non poter accettare tale proposta in quanto non sostenibile economicamente e ha proposto un aumento del contributo per la locazione a carico del signor con contributo al mantenimento da parte del padre di € 1.200,00 mensili, oltre al 70% Pt_1 delle spese straordinarie e spese maneggio integralmente a carico dello stesso, con impegno all'acquisto dei nuovo immobile con intestazione del 75% al signor e 25% alla signora Pt_1
e usufrutto per la stessa della durata di anni 15, oltre a contributo al mantenimento delle CP_1 spese della casa coniugale per € 500,00 mensili.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 01/08/2024, il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) DÀ ATTO che i coniugi sono autorizzati a vivere separati, fermo restando l'obbligo di rispetto reciproco;
2) AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA a la casa familiare di Cesana Brianza, Via Puecher 6, fino a CP_1 quando ella trasferirà la propria residenza effettiva a Como, come già programmato;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo la seguente regolamentazione:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o comunque dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi alla settimana (che, salvo diverso accordo, saranno il martedì e il giovedì) nelle settimane in cui non passa con lei il fine settimana e per un pomeriggio alla settimana (che, salvo diverso accordo, sarà il martedì) nelle settimane in cui passa con lei anche il fine settimana, sempre a partire dall'uscita da scuola e con rientro a casa entro le ore 22.00;
5) DISPONE che le vacanze scolastiche natalizie e pasquali siano sempre ripartite a metà tra i genitori, ad anni alterni, e che ciascun genitore possa portare con sé la figlia per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 700 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, a decorrere dalla mensilità di luglio 2024, da incrementare automaticamente a € 1700,00 a partire dal momento in cui la resistente trasferirà la propria residenza effettiva a Como insieme alla figlia, da pagare entro il primo giorno di ogni mese con aggiunta della rivalutazione annuale secondo indici Istat;
7) DISPONE che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura di due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
In deroga a quanto sopra indicato, il padre si farà carico per intero delle spese relative all'attività di equitazione della figlia, sino ad un massimo di € 450,00 mensili. L'eventuale eccedenza sarà ripartita secondo il medesimo criterio di cui sopra.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) FISSA l'udienza del 30/1/2025 ore 11.00 per la prosecuzione dell'istruttoria.” A seguito di riassegnazione del fascicolo al nuovo giudice relatore, dott. Alessandro Colnaghi, l'udienza già fissata per il giorno 30/01/2025 è stata differita al 06/02/2025, con provvedimento del 14/11/2024.
Con memoria depositata in data 05/02/2025, parte convenuta ha chiesto, altresì, la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 01/08/2024, nei termini indicati nella predetta memoria, in forza delle mutate condizioni economiche della stessa e dell'intervenuta stipula del contratto di locazione di un appartamento in Como ed essendo tale provvedimento stato preso su presupposti errati rispetto alla situazione economica e patrimoniale della convenuta.
All'udienza del 06/02/2025, il Giudice relatore, previa richiesta di parte ricorrente che ha eccepito l'inammissibilità della memoria avversaria del 05/02/2025, ha assegnato a quest'ultimo termine fino al 17/02/2025 per relativa replica, rinviando la causa all'udienza del 03/03/2025 da svolgersi in modalità cartolare.
Con memoria depositata in data 14/02/2025, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle modifiche richieste circa i provvedimenti temporanei e urgenti per mancanza dei presupposti di cui all'art. 473bis.23 c.p.c. e ha contestato, in ogni caso, tutto quanto ex adverso dedotto.
Le parti hanno, dunque, depositato note scritte con le quali hanno ribadito le proprie posizioni.
Il giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 01/08/2024 e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 26/01/2026, sostituendola con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 26/01/2026, con assegnazione termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e con ordine di depositare, entro il termine fissato per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, il modello di dichiarazione relativa ai redditi – patrimonio.
In data 07/11/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, depositando foglio per la precisazione delle conclusioni congiunte con conseguente e contestuale richiesta di parziale modifica dell'ordinanza del 30/06/2025, con esonero dal deposito del modello reddituale aggiornato e revoca della fissazione d'udienza del 26/01/2026, con richiesta di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento del 07/11/2025 il giudice relatore ha dunque revocato il precedente provvedimento del 30/06/2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Varenna il 02/04/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varenna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 659/2024 R.G. promossa con ricorso da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
LANZINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CESARE CP_1 C.F._2
RESINELLI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...] CF. ) e (nata a [...] il C.F._1 CP_1
09.04.1968 CF. ) alle seguenti C.F._2
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minorenne è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) Le parti danno atto che il 15 settembre 2024 la Sig. e la figlia hanno lasciato la casa CP_1 coniugale, stante l'autorizzazione del Tribunale in data 01.08.2024 al trasferimento della figlia nella città di Como.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo la seguente regolamentazione: - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o comunque dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi alla settimana (che, salvo diverso accordo, saranno il martedì e il giovedì) nelle settimane in cui non passa con lei il fine settimana e per un pomeriggio alla settimana (che, salvo diverso accordo, sarà il martedì) nelle settimane in cui passa con lei anche il fine settimana, sempre a partire dall'uscita da scuola e con rientro a casa entro le ore 22.00.
5) Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno sempre ripartite a metà tra i genitori, ad anni alterni, e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo.
6) A far data dal 10 settembre 2024 è posto a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.700, annualmente rivalutabili come per legge, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, precisandosi che detta somma include il contributo di € 1.000 per le spese abitative della figlia minorenne.
7) Sempre a far data dal 10 settembre 2024 le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura di due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
8) In deroga a quanto sopra indicato, il padre si farà carico per intero delle spese relative all'attività di equitazione della figlia, sino ad un massimo di € 450,00 mensili.
L'eventuale eccedenza sarà ripartita secondo il medesimo criterio di cui sopra al punto 7).
9) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
10) Entrambi i genitori rilasciano sin da ora il loro assenso al rilascio dei documenti di identità/passaporto della figlia minore.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca pretesa.
12) Il Sig. si accolla l'intero mutuo relativo ai lavori effettuati sulla casa coniugale di Pt_1
Cesana Brianza, con rinuncia a ogni inerente pretesa risarcitoria e indennitaria nei confronti della Sig.ra CP_1 13) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 CP_1
02/04/2005 a Varenna (LC) e dalla loro unione è nata la figlia il 08/08/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, con affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale, di proprietà per il 75% del signor alla signora (proprietaria del restante Pt_1 CP_1
25%), quale genitore collocatario della figlia minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili, oltre all'integrale pagamento, a carico del medesimo ricorrente, del costo mensile di € 455,00 per la frequentazione e le lezioni della minore al maneggio, nonché della quota associativa e di rinnovo patente ippica annuali pari ad € 505,00, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre, con rata mensile di € 2.400,00 relativa al finanziamento per la ristrutturazione della casa coniugale integralmente a carico del ricorrente, con vittoria di spese in caso di opposizione infondata.
Con decreto del 22/04/2024, il Giudice relatore allora designato ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 11/07/2024.
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 20/06/2024, il ricorrente ha rilevato, innanzitutto, la mancata costituzione della signora dando altresì atto dell'intervenuta CP_1 delibera di lavori straordinari in relazione al Condominio Tiffany di Malgrate, all'interno del quale sono ubicate le due unità immobiliari di cui lo stesso è proprietario, con sopravvenuto onere di pagamento a proprio carico della somma di € 84.456,70, nonché dell'intervenuta disdetta della locazione relativa a una delle due predette unità immobiliari. Ha, infine, formulato le proprie istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione depositata il 04/07/2024, si è costituita in giudizio CP_1 dichiarando di aderire alla domanda di separazione personale e dando atto della propria intenzione di trasferirsi a Como, unitamente alla figlia minore, volendo quest'ultima cambiare istituto scolastico;
la convenuta ha dunque richiesto, in via temporanea e urgente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, l'assegnazione a sé stessa della casa coniugale dove vi sarebbe rimasta con la figlia sino a quando non avrebbe acquistato una nuova abitazione in Per_1
Como, nonché l'autorizzazione ad iscrivere per l'anno scolastico 2024-2025 al terzo Per_1 anno del Liceo Scientifico Volta di Como, oltre ai provvedimenti di cui ai punti da 3 a 12 delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione;
in via principale e di merito, ha invece richiesto la pronuncia di separazione personale tra i coniugi, la vendita della casa coniugale sita in Cesana Brianza il cui ricavato sarebbe stato utilizzato per l'acquisto, entro la fine del 2024, di un appartamento a Como intestato alla minore con usufrutto alla madre, l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di € 1.500,00 mensili, oltre all'integrale pagamento, sempre a carico del padre, di tutte le spese relative alla gestione della casa coniugale, alla frequentazione del maneggio e alle lezioni di equitazione della figlia, nonché della rata mensile di € 2.400,00 per l'estinzione del finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa, con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% e assegno unico in favore della madre, oltre ad un contributo di mantenimento mensile in favore della moglie di € 1.000,00, con spese legali compensate.
Con memoria di replica depositata in data 09/07/2024, il ricorrente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sollevando la tardività della costituzione della convenuta in quanto avvenuta oltre i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande ivi formulate anche con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della convenuta e all'obbligo di acquisto di un immobile in Como, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 11/07/2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, dopo ampia discussione tra i coniugi in merito al trasferimento a Como della minore, ha rinviato la causa, in prosecuzione dell'udienza, al 15/07/2024 per l'audizione della minore.
Con memoria del 12/07/2024 la convenuta ha contestato le avverse deduzioni di cui alla memoria del 09/07/2024, con particolare riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già dedotte in sede di costituzione.
Entrambe le parti sono comparse nuovamente, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 15/07/2024 avanti al giudice relatore;
in tale sede, i coniugi hanno dichiarato congiuntamente di voler evitare alla figlia la comparizione avanti al Tribunale;
il signor CC ha, altresì, dichiarato di aderire al trasferimento della figlia a Como con la madre, con possibilità di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (tendenzialmente martedì e giovedì), uno dei quali con il pernottamento;
il tutto a condizione che la sig.ra confermasse la propria disponibilità CP_1
a lasciare libera la futura casa di Como per le visite paterne (incluso il pernotto) e subordinando tale proposta alla collaborazione della sig.ra ell'accompagnamento di erso il CP_1 Per_1 lecchese per sue esigenze personali. Con riferimento ai rapporti economici, il signor ha Pt_1 esibito un prospetto contenente la ricostruzione delle rispettive disponibilità economiche, dichiarando di non essere in grado di impegnarsi all'acquisto di un nuovo immobile, ma di essere disponibile alla vendita della casa coniugale al prezzo di € 600.000,00 per i primi sei mesi, con possibilità di riduzione ad € 540.000,00 per i successivi sei mesi e ad € 500.000,00 trascorsi 12 mesi, con suddivisione del ricavato in proporzione alle quote di comproprietà.
Il Giudice Relatore, dunque, in considerazione di quanto sopra, ha proposto alle parti di conciliare la controversia mediante pronuncia di sentenza di separazione personale alle seguenti condizioni:
“- affidamento condiviso della figlia minorenne Per_1
- collocamento della stessa presso la madre, la quale sarà autorizzata a portarla con sé in una nuova abitazione a Como da prendere in locazione;
- iscrizione della minore al liceo “Volta” di Como per il prossimo anno scolastico;
- diritto di visita del padre disciplinato come da sua proposta sopra verbalizzata;
- facoltà di di utilizzare personalmente l'immobile di Cesana Brianza e/o Parte_1 goderne in frutti. In questa ultima ipotesi, il ricavato, al netto delle tasse, verrà ripartito tra le parti secondo le quote di proprietà;
- obbligo di di versare mensilmente a Parte_1 CP_1
a) € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat annuale,
b) € 800,00 a titolo di contributo per spese di locazione fino al momento dell'eventuale futuro acquisto di un nuovo immobile a Como secondo l'accordo delle parti. Nell'ipotesi in cui fosse venduta la casa famigliare e i coniugi non trovassero l'accordo per l'acquisto della nuova casa a Como, il contributo per la locazione durerà per un periodo massimo di 12 mesi dalla data della vendita e, comunque, non terminerà prima del completamento delle scuole superiori da parte della figlia;
- obbligo di di farsi carico di tutte le spese per il maneggio (nei limiti di € Parte_1
450,00 mensili) e dei 2/3 delle altre spese straordinarie regolamentate in base al protocollo di questo Tribunale;
- ripartizione delle ferie da concordare secondo un criterio di equa alternanza;
- impegno alla futura vendita dell'immobile secondo la proposta del ricorrente sopra verbalizzata”, assegnando alle parti il termine del 30/07/2024 per il deposito di note scritte invitando le parti a prendere posizione in merito alla proposta o, in caso di mancato accordo, ad indicare dettagliatamente le proprie richieste.
Con note scritte depositate in data 30/07/2024, il ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal giudice relatore all'udienza del 15/07/2024; al contrario, la resistente ha dichiarato di non poter accettare tale proposta in quanto non sostenibile economicamente e ha proposto un aumento del contributo per la locazione a carico del signor con contributo al mantenimento da parte del padre di € 1.200,00 mensili, oltre al 70% Pt_1 delle spese straordinarie e spese maneggio integralmente a carico dello stesso, con impegno all'acquisto dei nuovo immobile con intestazione del 75% al signor e 25% alla signora Pt_1
e usufrutto per la stessa della durata di anni 15, oltre a contributo al mantenimento delle CP_1 spese della casa coniugale per € 500,00 mensili.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 01/08/2024, il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) DÀ ATTO che i coniugi sono autorizzati a vivere separati, fermo restando l'obbligo di rispetto reciproco;
2) AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA a la casa familiare di Cesana Brianza, Via Puecher 6, fino a CP_1 quando ella trasferirà la propria residenza effettiva a Como, come già programmato;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo la seguente regolamentazione:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o comunque dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi alla settimana (che, salvo diverso accordo, saranno il martedì e il giovedì) nelle settimane in cui non passa con lei il fine settimana e per un pomeriggio alla settimana (che, salvo diverso accordo, sarà il martedì) nelle settimane in cui passa con lei anche il fine settimana, sempre a partire dall'uscita da scuola e con rientro a casa entro le ore 22.00;
5) DISPONE che le vacanze scolastiche natalizie e pasquali siano sempre ripartite a metà tra i genitori, ad anni alterni, e che ciascun genitore possa portare con sé la figlia per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 700 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne, a decorrere dalla mensilità di luglio 2024, da incrementare automaticamente a € 1700,00 a partire dal momento in cui la resistente trasferirà la propria residenza effettiva a Como insieme alla figlia, da pagare entro il primo giorno di ogni mese con aggiunta della rivalutazione annuale secondo indici Istat;
7) DISPONE che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura di due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
In deroga a quanto sopra indicato, il padre si farà carico per intero delle spese relative all'attività di equitazione della figlia, sino ad un massimo di € 450,00 mensili. L'eventuale eccedenza sarà ripartita secondo il medesimo criterio di cui sopra.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) FISSA l'udienza del 30/1/2025 ore 11.00 per la prosecuzione dell'istruttoria.” A seguito di riassegnazione del fascicolo al nuovo giudice relatore, dott. Alessandro Colnaghi, l'udienza già fissata per il giorno 30/01/2025 è stata differita al 06/02/2025, con provvedimento del 14/11/2024.
Con memoria depositata in data 05/02/2025, parte convenuta ha chiesto, altresì, la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 01/08/2024, nei termini indicati nella predetta memoria, in forza delle mutate condizioni economiche della stessa e dell'intervenuta stipula del contratto di locazione di un appartamento in Como ed essendo tale provvedimento stato preso su presupposti errati rispetto alla situazione economica e patrimoniale della convenuta.
All'udienza del 06/02/2025, il Giudice relatore, previa richiesta di parte ricorrente che ha eccepito l'inammissibilità della memoria avversaria del 05/02/2025, ha assegnato a quest'ultimo termine fino al 17/02/2025 per relativa replica, rinviando la causa all'udienza del 03/03/2025 da svolgersi in modalità cartolare.
Con memoria depositata in data 14/02/2025, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle modifiche richieste circa i provvedimenti temporanei e urgenti per mancanza dei presupposti di cui all'art. 473bis.23 c.p.c. e ha contestato, in ogni caso, tutto quanto ex adverso dedotto.
Le parti hanno, dunque, depositato note scritte con le quali hanno ribadito le proprie posizioni.
Il giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 01/08/2024 e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 26/01/2026, sostituendola con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 26/01/2026, con assegnazione termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e con ordine di depositare, entro il termine fissato per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, il modello di dichiarazione relativa ai redditi – patrimonio.
In data 07/11/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, depositando foglio per la precisazione delle conclusioni congiunte con conseguente e contestuale richiesta di parziale modifica dell'ordinanza del 30/06/2025, con esonero dal deposito del modello reddituale aggiornato e revoca della fissazione d'udienza del 26/01/2026, con richiesta di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento del 07/11/2025 il giudice relatore ha dunque revocato il precedente provvedimento del 30/06/2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Varenna il 02/04/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varenna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada