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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. IU IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC PA Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 755 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.09.1987, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Piscitello Nadia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PA) il 25.08.1979, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marinaro
IE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda di separazione
Pag. 1 di 4 Conclusioni: Come indicate all'udienza del 22.10.2025.
FATTO
Deve preliminarmente darsi atto che, all'udienza del 22.10.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, richiedendo — a modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte — che il giudizio venga definito sulla base delle seguenti condizioni: “le modalità di frequentazione e visita del padre saranno quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Il contributo al mantenimento per la figlia sarà pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat FOI, che corrisponderà a Parte_2 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Termini Imerese. Assegnazione della casa coniugale e dei beni ivi insistenti a , che vi abiterà con la figlia Parte_1
minore. Assegno unico al 50% tra i genitori. Spese di lite compensate. Parte_1
rinuncia al mantenimento per sé e alla domanda di addebito”.
[...]
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
Pag. 2 di 4 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
— i quali hanno contratto matrimonio in Lascari, in data 25.03.2015,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, Uff.
1 dell'anno 2015 — alle condizioni indicate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC PA IU IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in
Pag. 3 di 4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. IU IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC PA Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 755 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.09.1987, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Piscitello Nadia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PA) il 25.08.1979, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marinaro
IE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda di separazione
Pag. 1 di 4 Conclusioni: Come indicate all'udienza del 22.10.2025.
FATTO
Deve preliminarmente darsi atto che, all'udienza del 22.10.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, richiedendo — a modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte — che il giudizio venga definito sulla base delle seguenti condizioni: “le modalità di frequentazione e visita del padre saranno quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Il contributo al mantenimento per la figlia sarà pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat FOI, che corrisponderà a Parte_2 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Termini Imerese. Assegnazione della casa coniugale e dei beni ivi insistenti a , che vi abiterà con la figlia Parte_1
minore. Assegno unico al 50% tra i genitori. Spese di lite compensate. Parte_1
rinuncia al mantenimento per sé e alla domanda di addebito”.
[...]
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
Pag. 2 di 4 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
— i quali hanno contratto matrimonio in Lascari, in data 25.03.2015,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, Uff.
1 dell'anno 2015 — alle condizioni indicate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC PA IU IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in
Pag. 3 di 4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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