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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11835 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1290/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1290/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), società a responsabilità limitata con Parte_1 P.IVA_1 socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta nell'elenco del- le società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, con sede legale in Conegliano alla via Vit- torio Alfieri, 1, e per essa, nella sua qualità di mandataria, giusta procura speciale rila- sciata con atto pubblico in data 06 agosto 2020 per notar dott. di Por- Persona_1 denone (N. 305370 di rep. N. 36656 di fasc.), la “ , con Parte_2 sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131, codice fiscale, partita IVA e numero di iscri- zione al Registro delle Imprese di Roma , P. IVA in perso- P.IVA_2 P.IVA_3 na del Dott. ), esclusivamente nella Persona_2 CodiceFiscale_1 qualità di procuratore speciale e rappresentante della medesima, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Rignanese (CF ) e elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Foggia alla via A. Salandra n. 1, in virtù di mandato alle liti in atti
- ATTRICE
E Contro
(c.f.: ), e – Controparte_1 P.IVA_4
[...]
(c.f.: elett.te Controparte_3 P.IVA_5 dom.ti alla via A. Diaz n. 1 80100 Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: ADS80030620639) dalla quale sono rapp.ti e difesi ope legis
- CONVENUTI
OGGETTO: dichiarazione devoluzione allo Stato eredità derelitta ex art. 586 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18\11\25 per parte attrice l'Avv. Costituito ha con- cluso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza si è riportato all'ultima documen- tazione prodotta . 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 10.01.2025, la ha citato in Parte_1 giudizio l' ed il Controparte_4 Controparte_5
deducendo che:
[...]
- stipulava atto di accollo di mutuo di cui all'atto di compra- Persona_3 vendita del 4.6.1982, rep. n. 3313, raccolta 535 per notar Persona_4 erogato dalla Sezione di Credito Fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino, credito garantito da ipoteca iscritta in data 13.6.1978 presso la Conservatoria dei Registi Immobiliari di n. 4769/187; CP_1
- Tale credito, per effetto di una serie di operazioni di cessione in blocco di cre- diti, veniva trasferito pro soluto dapprima alla Controparte_6 in data 06.12.2000, poi alla (successivamente divenuta
[...] CP_7 [...]
in data 19.12.2006, ed infine alla in da- Controparte_8 Parte_1 ta 29.07.2020 (con avviso pubblicato in G.U. n. 92 del 06.08.2020), la quale, dunque, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passi- vi già di titolarità della società cedente;
- La giusta procura speciale del 06.02.2020, ha conferito Parte_1 mandato alla affinché la stessa provveda a compiere, in Pt_2 Parte_2 nome della stessa ed in relazione ai crediti oggetto della citata cessione, tutte le attività inerenti e connesse alle procedure esecutive e/o concorsuali e/o even- tuali giudizi civili e penali pendenti già in corso o che dovessero essere succes- sivamente instaurati;
- In qualità di attuale titolare del credito, la società istante, con nota in data
08.03.2023, è intervenuta nella procedura di eredità giacente di Persona_3 aperta presso il Tribunale di Benevento R.G. 1044/2016 + 244/2023, al
[...] fine di ottenere il pagamento della somma di euro 143.722,48 alla data del
2016;
- Con istanza dell'11.05.2024, il Liquidatore ha depositato il rendiconto, chie- dendone l'approvazione, e chiedendo altresì di dichiarare la chiusura dell'eredità giacente di nonché di devolvere in favore dello Persona_3
Stato (Agenzia del Demanio) ex art. 586 c.c. una serie di beni immobili di pro- prietà della de cuius, indicati in atti;
- Nonostante ciò, l'invito rivolto in data 05.09.24 al Controparte_5
nonché all' di trascrivere
[...] CP_1 Controparte_4
2
l'acquisto dei suddetti immobili al patrimonio dello Stato è rimasto senza ri- scontro;
- La società istante, titolare di credito fondiario, ha interesse a che detta devolu- zione sia trascritta, per realizzare il credito vantato nei confronti di Persona_3
[...]
- Pur essendo legittimata passiva rispetto a detta domanda l' Controparte_9
[...
, ai sensi del d.lgs. 300/99, non appare certa la perdita di rappresentanza in capo all'Amministrazione Statale in riferimento al bene de iure appartenente all'Erario.
Sulla base di tali premesse, la ha dunque citato in giudizio l' Parte_1 [...]
ed il , al fine di Controparte_4 Controparte_5 vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta de- voluzione a favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c., dell'eredità relitta dalla sig.ra nata a [...] [...] ed ivi de- Persona_3 CP_1 ceduta il 28.8.2013 (C.F. ); 2) per l'effetto, ordinare al C.F._3 competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsa- bilità, di trascrivere l'intervenuta devoluzione in favore dello Stato dei diritti di piena proprietà della de cuius sui seguenti immobili siti in nel CP_4
N.C.E.U.: piena proprietà dell'appartamento sito in alla Via Pacevec- CP_1 chia n. 97 scala C interno 1 piani T-1 identificato in Catasto Fabbricati del CP_10 ne di al foglio 50 particella 490 sub 1, Cat. A/2 classe 3 consistenza 8,5 CP_1 vani, rendita 1141,37; piena proprietà dell'appartamento sito in alla CP_1
Via Pacevecchia n.97 scala C interno 2 piano T.1 identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 50 particella 490 sub 2, Cat. A/2 classe 3, consi- CP_1 stenza 6,5 vani,- rendita euro 872,81 con annessa cantina sita al piano terra int. 3.
3) con vittoria di spese”.
2. In data 12.05.2025 si sono costituiti in giudizio l' Controparte_11
[.
ed il , eccependo l'inammissibilità della Controparte_5 domanda in virtù della circostanza che il curatore dell'eredità giacente ha già ri- chiesto la chiusura del relativo procedimento instaurato presso il Tribunale di Be- nevento con R.G. n. 1044/2016 + 244/2023 con devoluzione allo Stato delle poste ereditarie, sicché il presente giudizio costituirebbe una duplicazione del procedi- mento già istruito.
3
In subordine, l'Amministrazione ha evidenziato di non essere stata chiamata in cau- sa nel predetto procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente di
[...]
sottolineando in ogni caso la necessità di dar luogo ad ulteriori indagi- Per_3 ni al fine di escludere con assoluta certezza l'assenza di eventuali successibili che abbiano accettato tacitamente l'eredità, prima di dar luogo all'acquisto dei beni da parte dello Stato.
In ogni caso, ha osservato che la ricorrente ha richiesto la trascrizione della devolu- zione in favore dello Stato dei beni immobili facenti parte dell'eredità giacente di senza tuttavia considerare che nessun provvedimento formale di Persona_3 devoluzione è ancora stato emesso, con la conseguenza che la procedura, di fatto, non può ancora considerarsi conclusa.
Infine, ha eccepito la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente per intervenuta prescrizione del credito fatto valere, risalente al 13.06.1978, non avendo la stessa depositato alcun atto interruttivo o documentati adempimenti parziali del debito.
3. All'udienza del 23.09.2025 il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione ne ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
18.11.2025.
4. Nelle more parte attrice ha depositato copia conforme del decreto del 02.10.2025 del Tribunale di Benevento, reso nel procedimento R.G. 1044/2016, con cui, previa disposizione della devoluzione allo Stato dei beni interessati, è stata dichiarata chiusa la procedura di eredità giacente, ordinando la pubblicazione dello stesso a cura del Curatore nella Gazzetta Ufficiale.
5. All'udienza del 18.11.2025, infine, il Giudice si è riservato il deposito della senten- za ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ultimo comma.
6. In via preliminare, va rilevata la fondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda attorea per carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In materia, la giurisprudenza ritiene pacificamente che “ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, consistendo nell'esigenza di ot- tenere un risultato giuridicamente apprezzabile non ottenibile senza l'intervento del giudice. Tale interesse deve perdurare fino al momento della decisione e non può basarsi su prospettazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. sez. I, 9 settembre
2025, n. 24892). Più nello specifico, al riguardo si è chiarito che “In base ai princi-
4
pi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, della
Costituzione e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella pro- spettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse so- stanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe infatti del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei con- fronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadegua- to o inidoneo a rimuovere la lesione” (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16).
Con riguardo alla presente fattispecie, va evidenziato che, secondo quando previsto dalla legge, nelle ipotesi di eredità c.d. giacente – che si verificano laddove sia provvisoriamente incerta la sussistenza o meno di eventuali successibili – deve farsi luogo alla nomina di un curatore nell'ambito di un procedimento di volontaria giu- risdizione, all'esito del quale, laddove emerga una situazione di c.d. “vacanza” del- la stessa eredità, cioè sia accertata l'inesistenza dei predetti successibili, il Giudice è tenuto a disporne la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., ope- rante ex lege.
Nel caso di specie, parte attrice ha instaurato il presente giudizio quando il proce- dimento di volontaria giurisdizione in questione – incardinato presso il Tribunale di
Benevento con R.G. n. R.G. 1044/2016 – era stato già utilmente iniziato, ma non ancora concluso, chiedendo, di fatto, a questo Giudice una pronuncia di mero accer- tamento rispetto ad un'attività giurisdizionale ancora in corso dinanzi ad altro ples- so giudiziario.
La stessa parte attrice ha difatti poi depositato, con memoria del 29.10.2025, il decreto del Tribunale di Benevento, con il quale il Giudice, dichiarando concluso il procedimento di eredità giacente, all'esito di tutti gli accertamenti a tal fine neces- sari, ha disposto la devoluzione dei beni facenti parte dell'eredità di Persona_3 in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.
[...]
Ebbene, l'emanazione di tale provvedimento determina, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, la definitiva carenza dell'interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio, la quale, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
5
7. L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione, comportando l'inammissibilità della domanda proposta in via principale, esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate, nonché della domanda accessoria avente ad oggetto l'ordine al conservatore di procedere alla trascrizione, in quanto assorbita.
8. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014, con riferimento ai valori minimi, stante la scarsa complessità dell'attività difensiva svolta in relazione alla controversia, conclusasi con pronuncia in mero rito, e tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, di cui all'art. 4, co. 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta in via principale da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_12 [...]
; Controparte_13
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_12
e delle spese di lite che
[...] Controparte_13 si liquidano in Euro 4.951,70, oltre CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 15.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1290/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), società a responsabilità limitata con Parte_1 P.IVA_1 socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta nell'elenco del- le società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, con sede legale in Conegliano alla via Vit- torio Alfieri, 1, e per essa, nella sua qualità di mandataria, giusta procura speciale rila- sciata con atto pubblico in data 06 agosto 2020 per notar dott. di Por- Persona_1 denone (N. 305370 di rep. N. 36656 di fasc.), la “ , con Parte_2 sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131, codice fiscale, partita IVA e numero di iscri- zione al Registro delle Imprese di Roma , P. IVA in perso- P.IVA_2 P.IVA_3 na del Dott. ), esclusivamente nella Persona_2 CodiceFiscale_1 qualità di procuratore speciale e rappresentante della medesima, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Rignanese (CF ) e elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Foggia alla via A. Salandra n. 1, in virtù di mandato alle liti in atti
- ATTRICE
E Contro
(c.f.: ), e – Controparte_1 P.IVA_4
[...]
(c.f.: elett.te Controparte_3 P.IVA_5 dom.ti alla via A. Diaz n. 1 80100 Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: ADS80030620639) dalla quale sono rapp.ti e difesi ope legis
- CONVENUTI
OGGETTO: dichiarazione devoluzione allo Stato eredità derelitta ex art. 586 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18\11\25 per parte attrice l'Avv. Costituito ha con- cluso chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza si è riportato all'ultima documen- tazione prodotta . 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 10.01.2025, la ha citato in Parte_1 giudizio l' ed il Controparte_4 Controparte_5
deducendo che:
[...]
- stipulava atto di accollo di mutuo di cui all'atto di compra- Persona_3 vendita del 4.6.1982, rep. n. 3313, raccolta 535 per notar Persona_4 erogato dalla Sezione di Credito Fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino, credito garantito da ipoteca iscritta in data 13.6.1978 presso la Conservatoria dei Registi Immobiliari di n. 4769/187; CP_1
- Tale credito, per effetto di una serie di operazioni di cessione in blocco di cre- diti, veniva trasferito pro soluto dapprima alla Controparte_6 in data 06.12.2000, poi alla (successivamente divenuta
[...] CP_7 [...]
in data 19.12.2006, ed infine alla in da- Controparte_8 Parte_1 ta 29.07.2020 (con avviso pubblicato in G.U. n. 92 del 06.08.2020), la quale, dunque, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passi- vi già di titolarità della società cedente;
- La giusta procura speciale del 06.02.2020, ha conferito Parte_1 mandato alla affinché la stessa provveda a compiere, in Pt_2 Parte_2 nome della stessa ed in relazione ai crediti oggetto della citata cessione, tutte le attività inerenti e connesse alle procedure esecutive e/o concorsuali e/o even- tuali giudizi civili e penali pendenti già in corso o che dovessero essere succes- sivamente instaurati;
- In qualità di attuale titolare del credito, la società istante, con nota in data
08.03.2023, è intervenuta nella procedura di eredità giacente di Persona_3 aperta presso il Tribunale di Benevento R.G. 1044/2016 + 244/2023, al
[...] fine di ottenere il pagamento della somma di euro 143.722,48 alla data del
2016;
- Con istanza dell'11.05.2024, il Liquidatore ha depositato il rendiconto, chie- dendone l'approvazione, e chiedendo altresì di dichiarare la chiusura dell'eredità giacente di nonché di devolvere in favore dello Persona_3
Stato (Agenzia del Demanio) ex art. 586 c.c. una serie di beni immobili di pro- prietà della de cuius, indicati in atti;
- Nonostante ciò, l'invito rivolto in data 05.09.24 al Controparte_5
nonché all' di trascrivere
[...] CP_1 Controparte_4
2
l'acquisto dei suddetti immobili al patrimonio dello Stato è rimasto senza ri- scontro;
- La società istante, titolare di credito fondiario, ha interesse a che detta devolu- zione sia trascritta, per realizzare il credito vantato nei confronti di Persona_3
[...]
- Pur essendo legittimata passiva rispetto a detta domanda l' Controparte_9
[...
, ai sensi del d.lgs. 300/99, non appare certa la perdita di rappresentanza in capo all'Amministrazione Statale in riferimento al bene de iure appartenente all'Erario.
Sulla base di tali premesse, la ha dunque citato in giudizio l' Parte_1 [...]
ed il , al fine di Controparte_4 Controparte_5 vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta de- voluzione a favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c., dell'eredità relitta dalla sig.ra nata a [...] [...] ed ivi de- Persona_3 CP_1 ceduta il 28.8.2013 (C.F. ); 2) per l'effetto, ordinare al C.F._3 competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsa- bilità, di trascrivere l'intervenuta devoluzione in favore dello Stato dei diritti di piena proprietà della de cuius sui seguenti immobili siti in nel CP_4
N.C.E.U.: piena proprietà dell'appartamento sito in alla Via Pacevec- CP_1 chia n. 97 scala C interno 1 piani T-1 identificato in Catasto Fabbricati del CP_10 ne di al foglio 50 particella 490 sub 1, Cat. A/2 classe 3 consistenza 8,5 CP_1 vani, rendita 1141,37; piena proprietà dell'appartamento sito in alla CP_1
Via Pacevecchia n.97 scala C interno 2 piano T.1 identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 50 particella 490 sub 2, Cat. A/2 classe 3, consi- CP_1 stenza 6,5 vani,- rendita euro 872,81 con annessa cantina sita al piano terra int. 3.
3) con vittoria di spese”.
2. In data 12.05.2025 si sono costituiti in giudizio l' Controparte_11
[.
ed il , eccependo l'inammissibilità della Controparte_5 domanda in virtù della circostanza che il curatore dell'eredità giacente ha già ri- chiesto la chiusura del relativo procedimento instaurato presso il Tribunale di Be- nevento con R.G. n. 1044/2016 + 244/2023 con devoluzione allo Stato delle poste ereditarie, sicché il presente giudizio costituirebbe una duplicazione del procedi- mento già istruito.
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In subordine, l'Amministrazione ha evidenziato di non essere stata chiamata in cau- sa nel predetto procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente di
[...]
sottolineando in ogni caso la necessità di dar luogo ad ulteriori indagi- Per_3 ni al fine di escludere con assoluta certezza l'assenza di eventuali successibili che abbiano accettato tacitamente l'eredità, prima di dar luogo all'acquisto dei beni da parte dello Stato.
In ogni caso, ha osservato che la ricorrente ha richiesto la trascrizione della devolu- zione in favore dello Stato dei beni immobili facenti parte dell'eredità giacente di senza tuttavia considerare che nessun provvedimento formale di Persona_3 devoluzione è ancora stato emesso, con la conseguenza che la procedura, di fatto, non può ancora considerarsi conclusa.
Infine, ha eccepito la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente per intervenuta prescrizione del credito fatto valere, risalente al 13.06.1978, non avendo la stessa depositato alcun atto interruttivo o documentati adempimenti parziali del debito.
3. All'udienza del 23.09.2025 il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione ne ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
18.11.2025.
4. Nelle more parte attrice ha depositato copia conforme del decreto del 02.10.2025 del Tribunale di Benevento, reso nel procedimento R.G. 1044/2016, con cui, previa disposizione della devoluzione allo Stato dei beni interessati, è stata dichiarata chiusa la procedura di eredità giacente, ordinando la pubblicazione dello stesso a cura del Curatore nella Gazzetta Ufficiale.
5. All'udienza del 18.11.2025, infine, il Giudice si è riservato il deposito della senten- za ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ultimo comma.
6. In via preliminare, va rilevata la fondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda attorea per carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In materia, la giurisprudenza ritiene pacificamente che “ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, consistendo nell'esigenza di ot- tenere un risultato giuridicamente apprezzabile non ottenibile senza l'intervento del giudice. Tale interesse deve perdurare fino al momento della decisione e non può basarsi su prospettazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. sez. I, 9 settembre
2025, n. 24892). Più nello specifico, al riguardo si è chiarito che “In base ai princi-
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pi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, della
Costituzione e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella pro- spettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse so- stanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe infatti del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei con- fronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadegua- to o inidoneo a rimuovere la lesione” (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16).
Con riguardo alla presente fattispecie, va evidenziato che, secondo quando previsto dalla legge, nelle ipotesi di eredità c.d. giacente – che si verificano laddove sia provvisoriamente incerta la sussistenza o meno di eventuali successibili – deve farsi luogo alla nomina di un curatore nell'ambito di un procedimento di volontaria giu- risdizione, all'esito del quale, laddove emerga una situazione di c.d. “vacanza” del- la stessa eredità, cioè sia accertata l'inesistenza dei predetti successibili, il Giudice è tenuto a disporne la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., ope- rante ex lege.
Nel caso di specie, parte attrice ha instaurato il presente giudizio quando il proce- dimento di volontaria giurisdizione in questione – incardinato presso il Tribunale di
Benevento con R.G. n. R.G. 1044/2016 – era stato già utilmente iniziato, ma non ancora concluso, chiedendo, di fatto, a questo Giudice una pronuncia di mero accer- tamento rispetto ad un'attività giurisdizionale ancora in corso dinanzi ad altro ples- so giudiziario.
La stessa parte attrice ha difatti poi depositato, con memoria del 29.10.2025, il decreto del Tribunale di Benevento, con il quale il Giudice, dichiarando concluso il procedimento di eredità giacente, all'esito di tutti gli accertamenti a tal fine neces- sari, ha disposto la devoluzione dei beni facenti parte dell'eredità di Persona_3 in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.
[...]
Ebbene, l'emanazione di tale provvedimento determina, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, la definitiva carenza dell'interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio, la quale, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
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7. L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione, comportando l'inammissibilità della domanda proposta in via principale, esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate, nonché della domanda accessoria avente ad oggetto l'ordine al conservatore di procedere alla trascrizione, in quanto assorbita.
8. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014, con riferimento ai valori minimi, stante la scarsa complessità dell'attività difensiva svolta in relazione alla controversia, conclusasi con pronuncia in mero rito, e tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, di cui all'art. 4, co. 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta in via principale da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_12 [...]
; Controparte_13
- dichiara assorbita ogni altra domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_12
e delle spese di lite che
[...] Controparte_13 si liquidano in Euro 4.951,70, oltre CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 15.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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