Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 5 luglio 2024 ed iscritta al n. 896
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Cernusco Lombardone, Via San Dionigi n. 11
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Lombardone, Via San Dionigi n. 11
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Daniela De Rocchi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati lo studio della stessa in Lecco, Via Ghislanzoni n. 2, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 7.4.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con invio della sentenza all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Barzago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 7
Per_ la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, abiterà con il padre, il quale si farà carico al 100% del suo mantenimento ordinario;
Per_ la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, trascorrerà un eguale periodo di tempo presso la casa di ciascun genitore scegliendo presso quale dei due genitori stabilire la sua residenza anagrafica. Ciascun genitore si farà
Per_ carico in via diretta del mantenimento ordinario di durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé;
la figlia minorenne resta affidata a entrambi i genitori (affido condiviso) con collocazione presso la residenza della Per_4
madre. Entrambi i genitori si occuperanno dunque delle scelte relative alla crescita e all'educazione della Minore alla sua graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure ed alla sorveglianza dei suoi rapporti affettivo-
sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali
decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto al punto 4) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò
che riguarda e che riguarderà la Minore in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che la Minore continui ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali. Il tutto come meglio illustrato dagli artt. 337 ter e seguenti del Codice Civile. I Genitori avranno pari accesso al registro scolastico e si impegnano a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche
(oltre che relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia;
2. Per quanto riguarda la permanenza della figlia minore con ciascun genitore, i ricorrenti, preso reciprocamente Per_4
atto delle disponibilità e degli orari di lavoro connessi all'attività da ciascuno svolta, convengono che:
- nelle settimane in cui il padre svolge il turno di lavoro dalle ore 6 alle 14 o dalle 22 alle 6, starà tutti i giorni della Per_4
settimana con il padre dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19.00, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- potrà trascorre con il padre un fine settimana ogni 13 giorni a partire dal venerdì, dopo la scuola, a chiusura Per_4
della settimana in cui il padre svolge il primo turno di lavoro (dalle 6 alle 14);
pagina 2 di 7 - durante i giorni in cui la bambina si trova con il padre, quest'ultimo si incaricherà di accompagnare alle diverse Per_4
attività (per esempio, scout) alle quali la bambina partecipa;
- trascorrerà le vacanze natalizie con il padre dalla fine delle lezioni e fino al 31 dicembre di ciascun anno;
la Per_4
bambina resterà invece con la madre dal 1° gennaio e sino alla ripresa della scuola. Durante queste vacanze Per_4
trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ma il Pranzo di Natale starà con la madre per rientrare poi presso l'abitazione del padre alle ore 19. potrà inoltre trascorrere la giornata di Santo Stefano presso la casa materna – pranzo e cena Per_4
– per festeggiare il compleanno del nonno materno;
- il compleanno di verrà festeggiato presso l'abitazione del genitore con cui già si trova;
Per_4 Per_4
- nel giorno di Pasqua starà con il padre per il pranzo e con la madre per la cena e viceversa per il giorno Per_4
successivo (Lunedì dell'Angelo).
- durante le vacanze estive starà con il padre secondo il calendario già stabilito per il periodo della scuola Per_4
prevedendo in aggiunta che il padre possa stare con la figlia minore anche quando svolge il secondo turno di lavoro (dalle
14 alle 22). Nel periodo estivo il padre potrà quindi stare con dalle 14.30 alle 19 nei giorni della settimana in cui Per_4
svolge il primo turno di lavoro o il turno notturno (dalle 22 alle 6 e dalle 6 alle 14)) e dalle 8 alle 12 negli altri giorni.
Resta inteso che la frequentazione del padre con la figlia per il periodo estivo potrà subire delle modifiche Per_4
compatibilmente con la partecipazione della bambina a campi scout, oratori feriali, campi estivi ai quali i genitori di comune accordo decideranno di iscriverla;
- per quanto riguarda le ferie estive la figlia minore potrà stare con il padre per 15 giorni consecutivi (coincidenti Per_4
con le ferie concesse dall'azienda presso la quale il padre lavora) da trascorrere in Italia, all'interno dell'UE, in Svizzera o nel Regno Unito. I genitori si autorizzano reciprocamente a portare la minore in vacanza nei Paesi indicati. Qualsiasi altra destinazione dovrà essere, invece, preventivamente concordata.
3. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma Parte_1 Parte_2 Per_4
mensile di € 100,00 (cento) entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
potrà inoltre chiedere interamente per sé l'Assegno Unico per la figlia e i figli maggiorenni non Parte_2 Per_4
economicamente indipendenti nonché qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva. Ogni altro e diverso contributo, presente o futuro, previsto da qualsiasi Ente a sostegno della genitorialità potrà essere richiesto per intero dalla madre e destinato esigenze specifiche della minore con la stessa convivente.
pagina 3 di 7 4. Ciascuno dei coniugi si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli Per_4
Per_ Per_
ed così come previste e regolamentate dal “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del
Tribunale di Lecco” approvato in data 29 marzo 2018 che di seguito testualmente viene riportato, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle pagina 4 di 7 esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno portate in detrazione dal genitore che ne avrà sopportato l'effettivo esborso e in ragione della quota (intera o parziale) dallo stesso effettivamente pagata.
Eventuali altre detrazioni fiscali per figli a carico, non ricomprese nell'Assegno Unico per i Figli, saranno suddivise tra i
Genitori al 50%.
Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per i figli non economicamente indipendente,
relative a spese deducibili/detraibili, (fatture e ricevute, intestate al nominativo della figlia, con indicato il suo codice fiscale) in tempo utile per la richiesta in sede di dichiarazione fiscale.
pagina 5 di 7 5. I coniugi si impegnano a rivedere gli accordi relativi al mantenimento della figlia minore e delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e ai periodi di permanenza della figlia minore con ciascun genitore, qualora Per_4
dovessero mutare le condizioni attualmente esistenti.
6. La casa familiare sita a Cernusco Lombardone, di proprietà dell'azienda Agricola “I Gelsi”, della quale la signora
è socia unitamente a terzi soggetti, destinata dalla società a residenza della socia , resta assegnata Parte_2 Pt_2
alla madre che la abiterà con la figlia minore e con le figlie maggiorenni non economicamente indipendenti che Per_4
dovessero decidere di stare con lei. ha già trasferito altrove la propria residenza. Parte_1
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere definito ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessuna altra ragione, titolo o causa e che pertanto nulla è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento.
8. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono. Le spese di assistenza legale e di giustizia per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno a carico al 100%
del signor ” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 5.7.2024 e hanno Parte_2 Parte_1
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 164/2024 del 10.9.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 164/2024 del 10.9.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i pagina 6 di 7 coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affido condiviso con collocazione presso la madre della figlia minore nonché di mantenimento diretto dei figli Per_4
maggiorenni non economicamente indipendenti da parte del genitore con cui gli stessi hanno deciso di coabitare e del contributo del padre al mantenimento della figlia minorenne, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...] e (C.F.: ), C.F._2 Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], sposati con rito concordatario in Barzago il 14.10.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio anno 2000, parte
II, serie A, numero 10);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barzago di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 28 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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