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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 203/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. SAMMARTANO FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. ORLANDO GIORDANO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 15.09.2010, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del pagina 1 di 6 Comune di Trapani (atto n. 233, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: (25.03.2015). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, unitamente al marito, aveva fatto ricorso alla procedura di negoziazione assistita per cristallizzare le condizioni di separazione personale congiuntamente rassegnate (v. convenzione del 15.02.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava che la minore era stata affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, e chiedeva la conferma di tale assetto personale.
Chiedeva che il venisse obbligato a contribuire al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 mensili, nonché a corrispondere il 70% delle spese straordinarie.
Deduceva l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e chiedeva l'assolvimento dall'obbligo di mantenimento reciproco.
In corso di causa, rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale (sita in Valderice), affermando di aver locato un diverso immobile, collocato in una posizione logisticamente più comoda per raggiungere la scuola frequentata dalla figlia ed il proprio posto di lavoro.
*****
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda Controparte_1
principale ex adverso formulata e contestando il fondamento delle domande di contenuto patrimoniale.
In particolare, si opponeva alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla lamentando che costei aveva usufruito dell'immobile Pt_1
soltanto nei mesi estivi, alla stregua di una casa di villeggiatura. Si doleva pagina 2 di 6 della circostanza che nell'ultimo periodo la ricorrente si era stabilita in detto immobile unitamente al suo nuovo compagno e alla bambina nata dalla loro relazione, mentre la figlia sempre più spesso era stata lasciata alle Per_1
cure dei nonni materni.
Riteneva abnormi le richieste economiche afferenti alla figlia , Per_1
giacché sproporzionate rispetto alle esigenze della minore e difficilmente assolvibili con le proprie entrate, che negli ultimi anni avevano subito un'inflessione, a differenza di quelle della ricorrente.
Pertanto, chiedeva la conferma della vigente misura di contribuzione:
€ 300,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito per opposizione di entrambe. All'esito, il Presidente non riteneva la sussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con successiva ordinanza del 13.01.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- la minore rimarrà condivisamente affidata ad entrambi i genitori prevalentemente collocati presso la madre con diritto di visita a beneficio del padre, almeno due volte a settimana, fine settimana e festività alterne da concordarsi nel rispetto degli impegni della minore e del rispettivo grado di maturazione da costei raggiunto;
pagina 3 di 6 - Entrambi i coniugi si asterranno da condotte denigratorie dell'altrui figura genitoriale, favorendo il piano dipanarsi dell'affido condiviso;
- Il sig. corrisponderà mensilmente, la somma di € 400,00 CP_1 rivalutabili per il mantenimento dei figli minori, al lordo dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa”.
La suriportata proposta veniva accettata dalla sola parte resistente;
la causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari ed infine avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del 29.01.2024.
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore
, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_1
prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Sicché, non essendo state segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste infatti convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di la Per_1
pagina 4 di 6 strutturazione di un regime flessibile che preveda, come minimo inderogabile, almeno due incontri a settimana con il padre, fine settimana e festività da concordarsi tra i genitori secondo il criterio dell'alternatività, nel rispetto degli impegni scolastici e di svago della minore e del grado di maturazione da costei raggiunto.
In merito alle disposizioni relative al mantenimento dei minori, per determinare il contributo da porre a carico di ciascun genitore per il mantenimento dei figli, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis
c.c., in cui è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È poi necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore in termini di valenza economica.
Nel caso in esame, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come emerse dagli accertamenti tributari demandati da cui risultano più che adeguati redditi in capo al resistente
(circa 43 mila euro nel 2023 per il padre, a fronte di circa 23 mila per la madre), nonché la prevalenza dei tempi di permanenza presso la madre, le accresciute esigenze della minore, ritiene questo Tribunale di poter imporre al l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
nella misura di € 400,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, va confermato l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, nella misura del 60% a carico del padre per la sproporzione tra le risorse delle parti e secondo protocollo in uso presso il Tribunale.
pagina 5 di 6 Nulla andrà aggiunto riguardo alla casa coniugale, data la rinuncia alla domanda formalizzata dalla ricorrente.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, la disponibilità conciliativa di parte e l'accoglimento parziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 60% Per_1
delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 203/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. SAMMARTANO FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. ORLANDO GIORDANO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 15.09.2010, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del pagina 1 di 6 Comune di Trapani (atto n. 233, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: (25.03.2015). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, unitamente al marito, aveva fatto ricorso alla procedura di negoziazione assistita per cristallizzare le condizioni di separazione personale congiuntamente rassegnate (v. convenzione del 15.02.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava che la minore era stata affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé nella casa coniugale, e chiedeva la conferma di tale assetto personale.
Chiedeva che il venisse obbligato a contribuire al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 mensili, nonché a corrispondere il 70% delle spese straordinarie.
Deduceva l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e chiedeva l'assolvimento dall'obbligo di mantenimento reciproco.
In corso di causa, rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale (sita in Valderice), affermando di aver locato un diverso immobile, collocato in una posizione logisticamente più comoda per raggiungere la scuola frequentata dalla figlia ed il proprio posto di lavoro.
*****
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda Controparte_1
principale ex adverso formulata e contestando il fondamento delle domande di contenuto patrimoniale.
In particolare, si opponeva alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla lamentando che costei aveva usufruito dell'immobile Pt_1
soltanto nei mesi estivi, alla stregua di una casa di villeggiatura. Si doleva pagina 2 di 6 della circostanza che nell'ultimo periodo la ricorrente si era stabilita in detto immobile unitamente al suo nuovo compagno e alla bambina nata dalla loro relazione, mentre la figlia sempre più spesso era stata lasciata alle Per_1
cure dei nonni materni.
Riteneva abnormi le richieste economiche afferenti alla figlia , Per_1
giacché sproporzionate rispetto alle esigenze della minore e difficilmente assolvibili con le proprie entrate, che negli ultimi anni avevano subito un'inflessione, a differenza di quelle della ricorrente.
Pertanto, chiedeva la conferma della vigente misura di contribuzione:
€ 300,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito per opposizione di entrambe. All'esito, il Presidente non riteneva la sussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con successiva ordinanza del 13.01.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- la minore rimarrà condivisamente affidata ad entrambi i genitori prevalentemente collocati presso la madre con diritto di visita a beneficio del padre, almeno due volte a settimana, fine settimana e festività alterne da concordarsi nel rispetto degli impegni della minore e del rispettivo grado di maturazione da costei raggiunto;
pagina 3 di 6 - Entrambi i coniugi si asterranno da condotte denigratorie dell'altrui figura genitoriale, favorendo il piano dipanarsi dell'affido condiviso;
- Il sig. corrisponderà mensilmente, la somma di € 400,00 CP_1 rivalutabili per il mantenimento dei figli minori, al lordo dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa”.
La suriportata proposta veniva accettata dalla sola parte resistente;
la causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari ed infine avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del 29.01.2024.
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore
, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa Per_1
prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Sicché, non essendo state segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste infatti convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di la Per_1
pagina 4 di 6 strutturazione di un regime flessibile che preveda, come minimo inderogabile, almeno due incontri a settimana con il padre, fine settimana e festività da concordarsi tra i genitori secondo il criterio dell'alternatività, nel rispetto degli impegni scolastici e di svago della minore e del grado di maturazione da costei raggiunto.
In merito alle disposizioni relative al mantenimento dei minori, per determinare il contributo da porre a carico di ciascun genitore per il mantenimento dei figli, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis
c.c., in cui è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È poi necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore in termini di valenza economica.
Nel caso in esame, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come emerse dagli accertamenti tributari demandati da cui risultano più che adeguati redditi in capo al resistente
(circa 43 mila euro nel 2023 per il padre, a fronte di circa 23 mila per la madre), nonché la prevalenza dei tempi di permanenza presso la madre, le accresciute esigenze della minore, ritiene questo Tribunale di poter imporre al l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
nella misura di € 400,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, va confermato l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, nella misura del 60% a carico del padre per la sproporzione tra le risorse delle parti e secondo protocollo in uso presso il Tribunale.
pagina 5 di 6 Nulla andrà aggiunto riguardo alla casa coniugale, data la rinuncia alla domanda formalizzata dalla ricorrente.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, la disponibilità conciliativa di parte e l'accoglimento parziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 60% Per_1
delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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