Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.