Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm.,
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2025, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, e per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2025 e in pari data depositato, il cittadino extracomunitario ricorrente espone in fatto: A) di aver fatto ingresso nel territorio nazionale nell’anno 2023 e di aver presentato una domanda di protezione internazionale in data 7 giugno 2023; C) di aver presentato in data 20 ottobre 2025 alla Prefettura di -OMISSIS- una domanda di accesso alle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015; D) che decorso il termine di trenta giorni sia dalla data di presentazione di tale domanda, la Prefettura non ha assunto alcuna determinazione.
Il ricorrente ha quindi ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione con conseguente ordine di disporre, in suo favore, l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza.
In via cautelare, il ricorrente ha chiesto al Presidente del Tribunale di «ordinare, inaudita altera parte e nelle more della decisione, l’accesso urgente alle strutture di accoglienza, collocando il ricorrente con la massima priorità, riscontrandosi i presupposti dell’urgenza e dell’estrema gravità, in attesa della pronuncia sull’istanza incidentale di sospensiva che sarà discussa alla prima Camera di Consiglio».
2. Con il decreto cautelare n. -OMISSIS- del 2025, adottato ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., è stato ordinato alla Prefettura di Verona di provvedere, nel termine di quindici giorni, sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente.
3. La Prefettura, con provvedimento in data 5 dicembre 2025, ha rigettato l’istanza evidenziando in motivazione che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data 7 giugno 2023 ed ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di 90 giorni dall’ingresso in Italia, previsto dall’art. 1, comma 2 -bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015.
4. Tale adempimento, riferito a mezzo memoria depositata in data 12 gennaio 2026, ha indotto lo stesso ricorrente a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere con contestuale richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
5. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio in data 2 gennaio 2026, ha depositato anch’esso, in data 9 gennaio 2026, il predetto provvedimento della Prefettura di Verona in data 5 dicembre 2025.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta unitamente al presente ricorso la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
8. Nel merito, il ricorso non può essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come domandato dal ricorrente, ma dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Difatti, la sopravvenuta carenza di interesse si concretizza allorché l’operato successivo dell’amministrazione si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Invece nel caso in esame - la Prefettura ha respinto l’istanza di accesso alle misure di accoglienza mentre il ricorrente aveva chiesto non solo di condannare l’Amministrazione a provvedere sull’istanza, ma anche di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza.
In ogni caso l’adozione di un provvedimento espresso di rigetto nel corso del giudizio fa cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una delle condizioni dell’azione avverso il silenzio - inadempimento, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Difatti, allo stato, l’interesse del ricorrente si è traslato sull’annullamento del provvedimento di diniego all’accesso delle misure di accoglienza, che però non risulta impugnato nel presente giudizio.
8. Posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, ma il suo difensore si è limitato a domandare, con memoria in data 12 gennaio 2026 «la liquidazione dei compensi spettanti al difensore a seguito dell’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato» senza nulla documentare in ordine all’attività professionale svolta, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio e alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore si provvederà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita, documentata istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LA | LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.