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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Arzachena (SS), Località Abbiadori, Via dell'Orzo snc, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Piovani, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
04/04/1966, residente in [...], elettivamente domiciliata in Bolzano,
Via Orazio n. 49, presso lo studio dell'Avv. Sara Carsaniga, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Convenuta-
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
03/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2023, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/07/1998 a Negril-
Westmoreland (Giamaica) e regolarmente trascritto presso il Comune di Genova (GE) con la
SI.ra , dalla cui unione erano nati a Genova i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 15/06/2001 e 01/06/2005 e da cui si era separato giudizialmente come da sentenza non definitiva n. 4102/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2012
e successiva sentenza definitiva n. 3500/2016 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/11/2016, confermata in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra
, la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alla domanda Controparte_1 in punto stato civile.
All'esito della lunga fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione fra le parti, con ordinanza non reclamata del 14/08/2024 il Presidente F.F., dott. Danilo Corvacchiola, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, co. VIII della Legge n.
898/1970, rimesso le parti dinanzi al G.I.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e dopo ulteriori rinvii richiesti per pendenti trattative, alla successiva udienza cartolare del 03/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e pertanto la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Negril-Westmoreland (Giamaica) in data 03/07/1998;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE)
(N. 440 Parte II Serie C Anno 1998 Uff. 1), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nati due figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
15/06/2001 e 01/06/2005;
▪ i medesimi coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza non definitiva n.
4102/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2012 e sentenza definitiva n. 3500/2016 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/11/2016, confermata in appello e da allora hanno vissuto separati senza che mai sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato, infine, alla luce della conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/07/1998 in Negril-
Westmoreland (Giamaica) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N.
440 Parte II Serie C Anno 1998 Uff. 1 dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
Prende atto e conferisce vigore alle seguenti concordate condizioni:
2. si obbliga al rilascio della casa famigliare, sita in OR (GE), alla via Crispi CP_1
58B, libera da cose e persone, come da preliminare di compravendita sottoscritto in data
5.6.2025, entro e non oltre la data del rogito notarile a favore di parte acquirente, fissata entro il 30 settembre 2025;
3. a mero fine transattivo e quale pagamento tombale di ogni sua debenza, Parte_1 nessuna esclusa, si obbliga, al versamento dell'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00)
a favore di , in proprio e per i figli e per i titoli CP_1 Persona_3 Persona_4 di cui al punto sub 7 delle premesse;
4. Le Parti hanno, altresì concordemente pattuito, che:
i) si obbliga al complessivo versamento, a , dell'importo di Euro Parte_1 CP_1
1.000.000,00 (un milione) di cui al punto sub 3, in sede di vendita della casa ex coniugale, di loro condivisa e paritetica proprietà, a favore di parte acquirente, in parte in data 5 giugno
2025, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, e, successivamente, a saldo, contestualmente alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile di OR (GE), Via Crispi 58B, da stipularsi entro il giorno 30 settembre 2025;
ii) Da canto suo fin da ora dichiara che a fronte dell'adempimento corretto CP_1 ed il ricevimento dell'importo di Euro 1.000.0000,00 (un milione) nulla avrà più a pretendere da per i titoli di cui alla odierno accordo, nelle premesse, ed in via tombale, a Parte_1 nessun titolo per sé e per i figli e impegnandosi a Persona_3 Persona_4
personalmente sostenere e a tenere indenne il signor da ogni eventuale futuro Parte_1 onere economico che si rendesse necessario per i figli. In particolare si CP_1 obbliga a rinunciare al pignoramento presso terzi, avanti al Tribunale di Tempio Pausania,
R.G. Es. 43/2021, a spese interamente compensate tra le parti, così come ad avanzare ogni altra qualsiasi pretesa nei confronti del signor anche se non prevista punto Parte_1
sub 7 delle premesse;
iii) Ai fini del corretto adempimento di cui sopra le parti convengono di attribuirsi e attribuire le somme derivanti dalla vendita della casa ex coniugale alle condizioni di cui in appresso.
Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare:
- quanto ad euro 175.600,00 (cento settantacinquemila seicento) da corrispondersi al signor
; Parte_1
- quanto ad euro 775.600,00 (settecento settantacinquemila seicento) da corrispondersi alla signora CP_1
- quanto ad euro 48.800,00 (quarantottomila ottocento), quale acconto di mediazione alla compravendita a carico dei venditori, da corrispondersi direttamente all'agente immobiliare
Parte_2 Contestualmente al rogito notarile di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il 30 settembre 2025:
- quanto ad euro 775.600,00 (settecento settantacinquemila seicento) da corrispondersi al signor;
Parte_1
- quanto ad euro 2.175.600,00 (due milioni cento settantacinquemila seicento) da corrispondersi alla signora CP_1
- quanto ad euro 48.800,00 (quarantottomila ottocento), quale saldo della mediazione alla compravendita a carico dei venditori, da corrispondersi direttamente all'agente immobiliare
Parte_2
iv) Entrambe le parti, si obbligano a liberare la casa famigliare, sita in OR, in via Crispi
58/B, entro e non oltre la data del rogito notarile, dagli arredi, cose e beni personali, obbligandosi altresì a sostenere il 50% le spese di eventuale rimozione e/o custodia degli stessi, se non già concordemente divisi tra i coniugi;
v) Le Parti, altresì, si obbligano alla cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile oggetto di vendita, rispettivamente, a proprie spese,
- per parte , in relazione alla ipoteca giudiziale iscritta a Genova il 3 maggio CP_1
2016 a seguito di sentenza di condanna (Registro Particolare 2079 – Registro Generale
12078) a favore di , nato a [...] in data [...] e della trascrizione Controparte_2 dell'assegnazione dell'abitazione a favore di , sottoscritta, ai sensi dell'art. CP_1
155quater cod. civ. trascritta a Genova in data 14.07.2011 (Registro Particolare 16956);
- per parte in relazione alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale derivante da Parte_1 sentenza di separazione personale del Tribunale di Genova N. 3500/2016, resa in data
27.10.2016 iscritta a Genova in data 1° marzo 2019 (Registro Particolare 978) a favore di
, sottoscritta. CP_1
Nulla da disporre in merito alla assegnazione di alcuna abitazione, revocando la precedente assegnazione della casa coniugale a favore di , trascritta a Genova in data 14 CP_1
luglio 2011 al Registro Particolare n. 16956. vi) Entrambe le parti dichiarano che a fronte dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni di cui all'odierno accordo, non avranno nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
vi) Le Parti rinunciano reciprocamente a ogni altra domanda proposta nella causa di divorzio giudiziale, con compensazione integrale delle spese di causa di questo giudizio, così come di quelle derivanti o comunque consequenziali all'abbandono di ogni giudizio in oggi pendente tra le parti, anch'esse da intendersi per interamente compensate tra le parti.
Per quanto occorrer possa I sig.ri e DICHIARANO di Parte_1 CP_1
rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
rinunciando espressamente a comparire personalmente innanzi al
Collegio all'udienza già fissata per il 10.7.2025 sostituita da deposito delle presenti note scritte.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) ove è stato trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Arzachena (SS), Località Abbiadori, Via dell'Orzo snc, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Piovani, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
04/04/1966, residente in [...], elettivamente domiciliata in Bolzano,
Via Orazio n. 49, presso lo studio dell'Avv. Sara Carsaniga, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Convenuta-
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
03/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2023, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/07/1998 a Negril-
Westmoreland (Giamaica) e regolarmente trascritto presso il Comune di Genova (GE) con la
SI.ra , dalla cui unione erano nati a Genova i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 15/06/2001 e 01/06/2005 e da cui si era separato giudizialmente come da sentenza non definitiva n. 4102/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2012
e successiva sentenza definitiva n. 3500/2016 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/11/2016, confermata in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra
, la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alla domanda Controparte_1 in punto stato civile.
All'esito della lunga fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione fra le parti, con ordinanza non reclamata del 14/08/2024 il Presidente F.F., dott. Danilo Corvacchiola, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4, co. VIII della Legge n.
898/1970, rimesso le parti dinanzi al G.I.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e dopo ulteriori rinvii richiesti per pendenti trattative, alla successiva udienza cartolare del 03/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e pertanto la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Negril-Westmoreland (Giamaica) in data 03/07/1998;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE)
(N. 440 Parte II Serie C Anno 1998 Uff. 1), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nati due figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
15/06/2001 e 01/06/2005;
▪ i medesimi coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza non definitiva n.
4102/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2012 e sentenza definitiva n. 3500/2016 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/11/2016, confermata in appello e da allora hanno vissuto separati senza che mai sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato, infine, alla luce della conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 03/07/1998 in Negril-
Westmoreland (Giamaica) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N.
440 Parte II Serie C Anno 1998 Uff. 1 dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
Prende atto e conferisce vigore alle seguenti concordate condizioni:
2. si obbliga al rilascio della casa famigliare, sita in OR (GE), alla via Crispi CP_1
58B, libera da cose e persone, come da preliminare di compravendita sottoscritto in data
5.6.2025, entro e non oltre la data del rogito notarile a favore di parte acquirente, fissata entro il 30 settembre 2025;
3. a mero fine transattivo e quale pagamento tombale di ogni sua debenza, Parte_1 nessuna esclusa, si obbliga, al versamento dell'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00)
a favore di , in proprio e per i figli e per i titoli CP_1 Persona_3 Persona_4 di cui al punto sub 7 delle premesse;
4. Le Parti hanno, altresì concordemente pattuito, che:
i) si obbliga al complessivo versamento, a , dell'importo di Euro Parte_1 CP_1
1.000.000,00 (un milione) di cui al punto sub 3, in sede di vendita della casa ex coniugale, di loro condivisa e paritetica proprietà, a favore di parte acquirente, in parte in data 5 giugno
2025, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, e, successivamente, a saldo, contestualmente alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile di OR (GE), Via Crispi 58B, da stipularsi entro il giorno 30 settembre 2025;
ii) Da canto suo fin da ora dichiara che a fronte dell'adempimento corretto CP_1 ed il ricevimento dell'importo di Euro 1.000.0000,00 (un milione) nulla avrà più a pretendere da per i titoli di cui alla odierno accordo, nelle premesse, ed in via tombale, a Parte_1 nessun titolo per sé e per i figli e impegnandosi a Persona_3 Persona_4
personalmente sostenere e a tenere indenne il signor da ogni eventuale futuro Parte_1 onere economico che si rendesse necessario per i figli. In particolare si CP_1 obbliga a rinunciare al pignoramento presso terzi, avanti al Tribunale di Tempio Pausania,
R.G. Es. 43/2021, a spese interamente compensate tra le parti, così come ad avanzare ogni altra qualsiasi pretesa nei confronti del signor anche se non prevista punto Parte_1
sub 7 delle premesse;
iii) Ai fini del corretto adempimento di cui sopra le parti convengono di attribuirsi e attribuire le somme derivanti dalla vendita della casa ex coniugale alle condizioni di cui in appresso.
Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare:
- quanto ad euro 175.600,00 (cento settantacinquemila seicento) da corrispondersi al signor
; Parte_1
- quanto ad euro 775.600,00 (settecento settantacinquemila seicento) da corrispondersi alla signora CP_1
- quanto ad euro 48.800,00 (quarantottomila ottocento), quale acconto di mediazione alla compravendita a carico dei venditori, da corrispondersi direttamente all'agente immobiliare
Parte_2 Contestualmente al rogito notarile di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il 30 settembre 2025:
- quanto ad euro 775.600,00 (settecento settantacinquemila seicento) da corrispondersi al signor;
Parte_1
- quanto ad euro 2.175.600,00 (due milioni cento settantacinquemila seicento) da corrispondersi alla signora CP_1
- quanto ad euro 48.800,00 (quarantottomila ottocento), quale saldo della mediazione alla compravendita a carico dei venditori, da corrispondersi direttamente all'agente immobiliare
Parte_2
iv) Entrambe le parti, si obbligano a liberare la casa famigliare, sita in OR, in via Crispi
58/B, entro e non oltre la data del rogito notarile, dagli arredi, cose e beni personali, obbligandosi altresì a sostenere il 50% le spese di eventuale rimozione e/o custodia degli stessi, se non già concordemente divisi tra i coniugi;
v) Le Parti, altresì, si obbligano alla cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile oggetto di vendita, rispettivamente, a proprie spese,
- per parte , in relazione alla ipoteca giudiziale iscritta a Genova il 3 maggio CP_1
2016 a seguito di sentenza di condanna (Registro Particolare 2079 – Registro Generale
12078) a favore di , nato a [...] in data [...] e della trascrizione Controparte_2 dell'assegnazione dell'abitazione a favore di , sottoscritta, ai sensi dell'art. CP_1
155quater cod. civ. trascritta a Genova in data 14.07.2011 (Registro Particolare 16956);
- per parte in relazione alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale derivante da Parte_1 sentenza di separazione personale del Tribunale di Genova N. 3500/2016, resa in data
27.10.2016 iscritta a Genova in data 1° marzo 2019 (Registro Particolare 978) a favore di
, sottoscritta. CP_1
Nulla da disporre in merito alla assegnazione di alcuna abitazione, revocando la precedente assegnazione della casa coniugale a favore di , trascritta a Genova in data 14 CP_1
luglio 2011 al Registro Particolare n. 16956. vi) Entrambe le parti dichiarano che a fronte dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni di cui all'odierno accordo, non avranno nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
vi) Le Parti rinunciano reciprocamente a ogni altra domanda proposta nella causa di divorzio giudiziale, con compensazione integrale delle spese di causa di questo giudizio, così come di quelle derivanti o comunque consequenziali all'abbandono di ogni giudizio in oggi pendente tra le parti, anch'esse da intendersi per interamente compensate tra le parti.
Per quanto occorrer possa I sig.ri e DICHIARANO di Parte_1 CP_1
rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
rinunciando espressamente a comparire personalmente innanzi al
Collegio all'udienza già fissata per il 10.7.2025 sostituita da deposito delle presenti note scritte.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) ove è stato trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini